(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 20)
                               Art. 20 
 
 
     Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente 
 
    1. Il verificatore e il consulente, se scelto  tra  i  dipendenti
pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all'articolo  13  delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura  civile,  hanno
l'obbligo  di  prestare  il  loro  ufficio,  tranne  che  il  giudice
riconosca l'esistenza di un giustificato motivo. 
    2. Il consulente, o il verificatore, puo' essere  ricusato  dalle
parti per i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di  procedura
civile. Della ricusazione conosce il giudice che l'ha nominato. 
 
              Note all'art.20 
              -  Per   il   testo   dell'articolo   13   disp.   att.
          cod.proc.civ.  si   veda   la   nota   all'   articolo   19
          dell'allegato 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  51  cod.proc.civ.:
          «Art. 51. Astensione del giudice. Il giudice  ha  l'obbligo
          di astenersi: 
              1) se ha interesse nella causa o in altra  vertente  su
          identica questione di diritto; 
              2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto
          grado o legato da vincoli di affiliazione, o e'  convivente
          o commensale abituale di una delle parti o  di  alcuno  dei
          difensori; 
              3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave
          inimicizia o rapporti di credito o  debito  con  una  delle
          parti o alcuno dei suoi difensori; 
              4) se ha dato consiglio  o  prestato  patrocinio  nella
          causa, o ha deposto in essa come testimone,  oppure  ne  ha
          conosciuto come magistrato in altro grado  del  processo  o
          come arbitro o vi ha prestato  assistenza  come  consulente
          tecnico; 
              5) se e' tutore, curatore, amministratore di  sostegno,
          procuratore, agente o datore di lavoro di una delle  parti;
          se, inoltre, e' amministratore o gerente  di  un  ente,  di
          un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato,  di
          una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa. 
              In ogni altro caso in cui  esistono  gravi  ragioni  di
          convenienza,   il   giudice   puo'   richiedere   al   capo
          dell'ufficio   l'autorizzazione   ad   astenersi;    quando
          l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
          e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.».