(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 27)
                               Art. 27 
 
 
                           Contraddittorio 
 
    1. Il contraddittorio e' integralmente costituito  quando  l'atto
introduttivo e'  notificato  all'amministrazione  resistente  e,  ove
esistenti, ai controinteressati. 
    2. Se il giudizio e' promosso solo contro alcune  delle  parti  e
non  si  e'  verificata   alcuna   decadenza,   il   giudice   ordina
l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un
termine perentorio. Nelle more dell'integrazione del  contraddittorio
il giudice puo' pronunciare provvedimenti cautelari interinali.