(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 28)
                               Art. 28 
 
 
                             Intervento 
 
    1. Se il giudizio non e' stato promosso contro alcuna delle parti
nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono
intervenirvi, senza pregiudizio del diritto di difesa. 
    2. Chiunque non  sia  parte  del  giudizio  e  non  sia  decaduto
dall'esercizio delle relative azioni, ma  vi  abbia  interesse,  puo'
intervenire accettando lo stato e il grado  in  cui  il  giudizio  si
trova. 
    3.  Il  giudice,  anche  su  istanza  di  parte,  quando  ritiene
opportuno che il processo si svolga nei confronti  di  un  terzo,  ne
ordina l'intervento.