(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 31)
                               Art. 31 
 
 
        Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullita' 
 
    1.  Decorsi  i  termini  per  la  conclusione  del   procedimento
amministrativo, chi vi  ha  interesse  puo'  chiedere  l'accertamento
dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere. 
    2.  L'azione  puo'   essere   proposta   fintanto   che   perdura
l'inadempimento e, comunque, non oltre un  anno  dalla  scadenza  del
termine  di  conclusione  del  procedimento.  E'   fatta   salva   la
riproponibilita'  dell'istanza  di  avvio  del  procedimento  ove  ne
ricorrano i presupposti. 
    3. Il giudice puo' pronunciare  sulla  fondatezza  della  pretesa
dedotta in giudizio solo quando si tratta di  attivita'  vincolata  o
quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della
discrezionalita' e non  sono  necessari  adempimenti  istruttori  che
debbano essere compiuti dall'amministrazione. 
    4. La domanda  volta  all'accertamento  delle  nullita'  previste
dalla legge si propone entro il termine di decadenza  di  centottanta
giorni. La nullita' dell'atto puo' sempre essere opposta dalla  parte
resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice.  Le  disposizioni
del presente comma non si applicano alle nullita' di cui all'articolo
114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le  disposizioni
del Titolo I del Libro IV.