(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 42)
                               Art. 42 
 
 
            Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale 
 
    1. Le parti resistenti e  i  controinteressati  possono  proporre
domande il cui interesse sorge in dipendenza della  domanda  proposta
in via principale, a mezzo di  ricorso  incidentale.  Il  ricorso  si
propone nel termine di  sessanta  giorni  decorrente  dalla  ricevuta
notificazione del ricorso principale. Per i soggetti  intervenuti  il
termine decorre  dall'effettiva  conoscenza  della  proposizione  del
ricorso principale. 
    2. Il ricorso incidentale, notificato ai sensi  dell'articolo  41
alle  controparti  personalmente   o,   se   costituite,   ai   sensi
dell'articolo 170 del codice di procedura civile, ha i  contenuti  di
cui all'articolo 40  ed  e'  depositato  nei  termini  e  secondo  le
modalita' previste dall'articolo 45. 
    3. Le altre parti possono presentare memorie e produrre documenti
nei termini e secondo le modalita' previsti dall'articolo 46. 
    4. La cognizione del ricorso incidentale e' attribuita al giudice
competente per quello principale, salvo che la domanda introdotta con
il ricorso incidentale sia devoluta  alla  competenza  del  Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio,  sede  di  Roma,  ovvero  alla
competenza funzionale di un tribunale  amministrativo  regionale,  ai
sensi dell'articolo  14;  in  tal  caso  la  competenza  a  conoscere
dell'intero giudizio spetta al Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma, ovvero  al  tribunale  amministrativo  regionale
avente competenza funzionale ai sensi dell'articolo 14. 
    5. Nelle controversie in  cui  si  faccia  questione  di  diritti
soggettivi le  domande  riconvenzionali  dipendenti  da  titoli  gia'
dedotti in giudizio sono proposte nei termini e con le  modalita'  di
cui al presente articolo. 
 
              Nota all'art. 42 
              - Si riporta il testo dell'articolo 170 cod.proc.civ.: 
              «Art. 170. Notificazioni e comunicazioni nel corso  del
          procedimento. 
              Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni
          e le comunicazioni  si  fanno  al  procuratore  costituito,
          salvo che la legge disponga altrimenti. 
              E' sufficiente la consegna di una sola copia  dell'atto
          anche se il procuratore e' costituito per piu' parti. 
              Le notificazioni e le comunicazioni alla parte  che  si
          e'  costituita  personalmente  si  fanno  nella   residenza
          dichiarata o nel domicilio eletto. 
              Le comparse e le  memorie  consentite  dal  giudice  si
          comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante
          notificazione   o   mediante   scambio   documentato    con
          l'apposizione sull'originale, in calce o  in  margine,  del
          visto della  parte  o  del  procuratore.  Il  giudice  puo'
          autorizzare per singoli atti, in qualunque  stato  e  grado
          del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di  cui  al
          presente comma possano avvenire anche  a  mezzo  telefax  o
          posta  elettronica  nel  rispetto  della  normativa,  anche
          regolamentare,   concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e la ricezione  dei  documenti  informatici  e
          teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione  ad  un
          atto  di  impugnazione  deve   darne   comunicazione   alla
          cancelleria  del  giudice  che  ha   emesso   la   sentenza
          impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto
          difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta
          elettronica  presso  cui  dichiara  di  voler  ricevere  le
          comunicazioni.».