(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 43)
                               Art. 43 
 
 
                           Motivi aggiunti 
 
    1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con
motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande gia' proposte,
ovvero domande nuove purche' connesse  a  quelle  gia'  proposte.  Ai
motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi
compresa quella relativa ai termini. 
    2. Le notifiche alle controparti costituite  avvengono  ai  sensi
dell'articolo 170 del codice di procedura civile. 
    3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 e'  stata  proposta  con
ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il  giudice  provvede
alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 70. 
 
              Nota all'art. 43 
              - Per il testo dell'articolo 170 cod.proc.civ. si  veda
          la nota all'articolo 42 dell'allegato 1.