(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 52)
                               Art. 52 
 
 
              Termini e forme speciali di notificazione 
 
    1. I termini assegnati dal  giudice,  salva  diversa  previsione,
sono perentori. 
    2. Il presidente puo' autorizzare la notificazione del ricorso  o
di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo
idoneo,  compresi  quelli  per  via  telematica  o  fax,   ai   sensi
dell'articolo 151 del codice di procedura civile. 
    3. Se il giorno di scadenza e' festivo il termine  fissato  dalla
legge o dal giudice per l'adempimento  e'  prorogato  di  diritto  al
primo giorno seguente non festivo. 
    4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza  e'  anticipata
al giorno antecedente non festivo. 
    5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai  termini  che
scadono nella giornata del sabato. 
 
              Nota all'art. 52 
              - Si riporta il testo dell'articolo 151 cod.proc.civ.: 
              «Art. 151. Forme di notificazione ordinate dal giudice. 
              Il  giudice  puo'  prescrivere,  anche  d'ufficio,  con
          decreto steso in calce all'atto, che la  notificazione  sia
          eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e
          anche per mezzo di telegramma collazionato  con  avviso  di
          ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o
          esigenze di maggiore celerita', di riservatezza o di tutela
          della dignita'.».