(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 56)
                               Art. 56 
 
 
                    Misure cautelari monocratiche 
 
    1. Prima della trattazione della domanda cautelare da  parte  del
collegio, in caso  di  estrema  gravita'  ed  urgenza,  tale  da  non
consentire neppure la  dilazione  fino  alla  data  della  camera  di
consiglio, il  ricorrente  puo',  con  la  domanda  cautelare  o  con
distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al  presidente
del tribunale  amministrativo  regionale,  o  della  sezione  cui  il
ricorso e' assegnato, di disporre misure  cautelari  provvisorie.  La
domanda  cautelare  e'  improcedibile  finche'  non   e'   presentata
l'istanza di fissazione d'udienza per il merito, salvo che essa debba
essere fissata d'ufficio. Il presidente provvede sulla  domanda  solo
se ritiene la  competenza  del  tribunale  amministrativo  regionale,
altrimenti rimette le parti al collegio per i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 55, comma 13. 
    2. Il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che  la
notificazione del ricorso  si  sia  perfezionata  nei  confronti  dei
destinatari  o  almeno  della   parte   pubblica   e   di   uno   dei
controinteressati e provvede con decreto motivato non impugnabile. La
notificazione puo' avvenire da parte del difensore anche a mezzo fax.
Si applica l'articolo 55, comma 6. Qualora l'esigenza  cautelare  non
consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni,  per
cause non imputabili  al  ricorrente,  il  presidente  puo'  comunque
provvedere, fatto salvo il potere di revoca. Ove ritenuto  necessario
il  presidente,  fuori  udienza  e  senza  formalita',  sente,  anche
separatamente,  le  parti  che  si  siano  rese   disponibili   prima
dell'emanazione del decreto. 
    3. Qualora  dalla  decisione  sulla  domanda  cautelare  derivino
effetti irreversibili, il presidente puo' subordinare la  concessione
o il diniego della misura cautelare alla prestazione di una cauzione,
anche mediante fideiussione,  determinata  con  riguardo  all'entita'
degli effetti irreversibili che possono prodursi per  le  parti  e  i
terzi. 
    4. Il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la  camera
di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, in caso di accoglimento
e' efficace sino a  detta  camera  di  consiglio.  Il  decreto  perde
efficacia se il collegio non provvede sulla domanda  cautelare  nella
camera di consiglio di cui  al  periodo  precedente.  Fino  a  quando
conserva efficacia, il decreto e' sempre revocabile o modificabile su
istanza di parte notificata. A quest'ultima si applica il comma 2. 
    5. Se la parte si avvale della facolta' di cui al secondo periodo
del comma 2 le misure cautelari perdono efficacia se il  ricorso  non
viene  notificato  per  via  ordinaria  entro  cinque  giorni   dalla
richiesta delle misure cautelari provvisorie.