(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 57)
                               Art. 57 
 
 
                  Spese del procedimento cautelare 
 
    1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il  giudice  provvede
sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle  spese  conserva
efficacia anche dopo la sentenza che  definisce  il  giudizio,  salvo
diversa statuizione espressa nella sentenza.