(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 6)
                               Art. 6 
 
 
                         Consiglio di Stato 
 
    1. Il  Consiglio  di  Stato  e'  organo  di  ultimo  grado  della
giurisdizione amministrativa. 
    2. Il Consiglio di  Stato  in  sede  giurisdizionale  decide  con
l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione  e
quattro consiglieri.  In  caso  di  impedimento  del  presidente,  il
collegio e' presieduto dal consigliere piu' anziano nella qualifica. 
    3. Salvo quanto previsto dalle norme di attuazione richiamate  al
comma 6, l'adunanza plenaria e' composta dal presidente del Consiglio
di Stato che la presiede e da  dodici  magistrati  del  Consiglio  di
Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali. 
    4. In caso di impedimento, il presidente del Consiglio  di  Stato
e' sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale piu'  anziano
nel ruolo; gli altri componenti dell'adunanza plenaria,  in  caso  di
assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato piu' anziano
nella stessa qualifica della rispettiva sezione. 
    5. Per gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma  di
Bolzano  del  Tribunale  regionale  di  giustizia  amministrativa  si
applicano anche  le  disposizioni  dello  statuto  speciale  e  delle
relative norme di attuazione. 
    6. Gli appelli avverso le pronunce del  Tribunale  amministrativo
regionale della Sicilia  sono  proposti  al  Consiglio  di  giustizia
amministrativa  per  la  Regione  siciliana,   nel   rispetto   delle
disposizioni  dello  statuto  speciale  e  delle  relative  norme  di
attuazione.