(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 61)
                               Art. 61 
 
 
                Misure cautelari anteriori alla causa 
 
    1. In caso  di  eccezionale  gravita'  e  urgenza,  tale  da  non
consentire neppure la previa notificazione del ricorso e  la  domanda
di  misure  cautelari  provvisorie  con  decreto  presidenziale,   il
soggetto legittimato al ricorso puo' proporre istanza per  l'adozione
delle misure interinali e  provvisorie  che  appaiono  indispensabili
durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito
e della domanda cautelare in corso di causa. 
    2.  L'istanza,  notificata  con  le  forme  prescritte   per   la
notificazione del ricorso, si propone  al  presidente  del  tribunale
amministrativo regionale competente per il giudizio. Il presidente  o
un magistrato da lui delegato,  accertato  il  perfezionamento  della
notificazione per i destinatari, provvede sull'istanza, sentite,  ove
necessario, le parti e omessa ogni altra formalita'. La notificazione
puo' essere effettuata dal difensore a mezzo fax. Qualora  l'esigenza
cautelare  non  consenta  l'accertamento  del  perfezionamento  delle
notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il  presidente
puo'  comunque  provvedere,  fatto  salvo  il  potere  di  revoca  da
esercitare nelle forme di cui  all'articolo  56,  comma  4,  terzo  e
quarto periodo. 
    3. L'incompetenza del giudice e' rilevabile d'ufficio. 
    4. Il decreto che rigetta l'istanza non e' impugnabile;  tuttavia
la stessa puo' essere riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito
con le forme delle domande cautelari in corso di causa. 
    5. Il provvedimento di accoglimento e' notificato dal richiedente
alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non
superiore a cinque giorni. Qualora dall'esecuzione del  provvedimento
cautelare emanato ai sensi del  presente  articolo  derivino  effetti
irreversibili il presidente  puo'  disporre  la  prestazione  di  una
cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione
della  misura  cautelare.  Il  provvedimento  di  accoglimento  perde
comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua  emanazione  non
venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non  sia
depositato nei successivi  cinque  giorni  corredato  da  istanza  di
fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa ai  sensi  del
presente articolo perde effetto con il  decorso  di  sessanta  giorni
dalla sua emissione, dopo di che  restano  efficaci  le  sole  misure
cautelari che siano confermate o  disposte  in  corso  di  causa.  Il
provvedimento di accoglimento non e' appellabile ma,  fino  a  quando
conserva efficacia, e' sempre revocabile o modificabile su istanza di
parte previamente notificata. A quest'ultima si applica il comma 2. 
    6.  Per  l'attuazione  del  provvedimento  cautelare  e  per   la
pronuncia in ordine alle  spese  si  applicano  le  disposizioni  sui
provvedimenti cautelari in corso di causa. 
    7. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  ai
giudizi in grado di appello.