(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 67)
                               Art. 67 
 
 
                    Consulenza tecnica d'ufficio 
 
    1.  Con  l'ordinanza  con  cui  dispone  la  consulenza   tecnica
d'ufficio, il collegio nomina il  consulente,  formula  i  quesiti  e
fissa il termine entro cui il consulente  incaricato  deve  comparire
dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere  l'incarico  e
prestare giuramento ai sensi del comma 4. L'ordinanza  e'  comunicata
al consulente tecnico a cura della segreteria. 
    2.  Le  eventuali  istanze  di  astensione  e   ricusazione   del
consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro  il  termine  di
cui al comma 1 e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato
con decreto non impugnabile. 
    3. Il collegio, con la  stessa  ordinanza  di  cui  al  comma  1,
assegna termini successivi, prorogabili ai  sensi  dell'articolo  154
del codice di procedura civile, per: 
    a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo
compenso; 
    b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario,
di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a  poter  assistere
alle operazioni del consulente  del  giudice  e  a  interloquire  con
questo, possono partecipare all'udienza e alla  camera  di  consiglio
ogni volta che e' presente il consulente del giudice per  chiarire  e
svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le  loro  osservazioni
sui risultati delle indagini tecniche; 
    c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di
uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai
loro consulenti tecnici; 
    d)  la  trasmissione  al  consulente  tecnico   d'ufficio   delle
eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte; 
    e) il deposito in segreteria della relazione finale,  in  cui  il
consulente tecnico d'ufficio da' altresi' conto delle osservazioni  e
delle conclusioni dei consulenti di  parte  e  prende  specificamente
posizione su di esse. 
    4. Il giuramento del consulente e' reso davanti al  magistrato  a
tal fine delegato, secondo le modalita' stabilite  dall'articolo  193
del codice di procedura civile. 
    5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio
e' liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell'articolo 66,
comma 4, primo e terzo periodo. 
 
              Note all'art. 67 
              - Si riporta il testo dell'articolo 154 cod.proc.civ.: 
              «Art. 154. Prorogabilita' del termine ordinatorio. 
              Il giudice, prima della  scadenza,  puo'  abbreviare  o
          prorogare,  anche  d'ufficio,  il  termine  che   non   sia
          stabilito a pena di decadenza. La proroga  non  puo'  avere
          una durata superiore al termine originario. Non puo' essere
          consentita   proroga   ulteriore,   se   non   per   motivi
          particolarmente gravi e con provvedimento motivato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 193 cod.proc.civ.: 
              «Art. 193. Giuramento del consulente. 
              Alla udienza  di  comparizione  il  giudice  istruttore
          ricorda al consulente l'importanza delle  funzioni  che  e'
          chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene  e
          fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo  scopo
          di fare conoscere ai giudici la verita'.».