(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 68)
                               Art. 68 
 
 
                Termini e modalita' dell'istruttoria 
 
    1. Il presidente o il magistrato delegato,  ovvero  il  collegio,
nell'ammettere i mezzi istruttori stabiliscono i termini da osservare
e ne determinano il luogo e il modo  dell'assunzione  applicando,  in
quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. 
    2. Per l'assunzione fuori udienza dei mezzi di prova e'  delegato
uno dei componenti del collegio, il quale  procede  con  l'assistenza
del segretario che redige i relativi verbali. Il segretario  comunica
alle parti almeno cinque giorni prima il giorno,  l'ora  e  il  luogo
delle operazioni. 
    3. Se  il  mezzo  istruttorio  deve  essere  eseguito  fuori  dal
territorio della  Repubblica,  la  richiesta  e'  formulata  mediante
rogatoria o per delega al console competente, ai sensi  dell'articolo
204 del codice di procedura civile. 
    4. Il segretario comunica alle parti l'avviso  che  l'istruttoria
disposta e' stata eseguita e che  i  relativi  atti  sono  presso  la
segreteria a loro disposizione. 
 
              Nota all'art. 68 
              - Si riporta il testo dell'articolo 204 cod.proc.civ.: 
              «Art. 204. Rogatorie alle autorita' estere e ai consoli
          italiani. 
              Le rogatorie dei giudici italiani alle autorita' estere
          per l'esecuzione di provvedimenti istruttori sono trasmesse
          per via diplomatica. 
              Quando  la  rogatoria   riguarda   cittadini   italiani
          residenti  all'estero,  il  giudice  istruttore  delega  il
          console  competente,  che  provvede  a  norma  della  legge
          consolare. 
              Per l'assunzione dei mezzi di prova e  la  prosecuzione
          del giudizio, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti
          negli ultimi tre commi dell'articolo precedente.».