(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 69)
                               Art. 69 
 
 
          Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria 
 
    1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina  di  altro
magistrato  che  debba   sostituirlo   in   qualche   atto   relativo
all'esecuzione  della  prova  e'  disposta  con   provvedimento   del
presidente, ancorche' la  delega  abbia  avuto  luogo  con  ordinanza
collegiale.