(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 77)
                               Art. 77 
 
 
                          Querela di falso 
 
    1. Chi deduce la falsita' di un documento deve  provare  che  sia
stata gia' proposta la querela di falso o domandare la fissazione  di
un termine entro cui possa proporla innanzi  al  tribunale  ordinario
competente. 
    2. Qualora la controversia possa essere decisa  indipendentemente
dal documento del quale e' dedotta la falsita', il collegio pronuncia
sulla controversia. 
    3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso  e'
depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza  del
termine fissato ai sensi del comma 1. In difetto il presidente  fissa
l'udienza di discussione. 
    4. Proposta la querela, il collegio sospende  la  decisione  fino
alla definizione del giudizio di falso.