(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 84)
                               Art. 84 
 
 
                              Rinuncia 
 
    1. La parte puo' rinunciare al ricorso  in  ogni  stato  e  grado
della  controversia,  mediante  dichiarazione  sottoscritta  da  essa
stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso
la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata
nel relativo verbale. 
    2. Il rinunciante deve pagare le spese degli  atti  di  procedura
compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a  ogni  circostanza,
ritenga di compensarle. 
    3. La rinuncia deve essere notificata  alle  altre  parti  almeno
dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla
prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. 
    4. Anche in assenza delle formalita' di cui ai  commi  precedenti
il giudice puo' desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo
la proposizione del ricorso ed altresi' dal comportamento delle parti
argomenti  di  prova  della  sopravvenuta  carenza  d'interesse  alla
decisione della causa.