Art. 88 Contenuto della sentenza 1. La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione <Repubblica italiana> . 2. Essa deve contenere: a) l'indicazione del giudice adito e del collegio che l'ha pronunciata; b) l'indicazione delle parti e dei loro avvocati; c) le domande; d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi; e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese; f) l'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorita' amministrativa; g) l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione e' pronunciata; h) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore. 3. Si applica l'articolo 118, comma 3, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. 4. Se il presidente non puo' sottoscrivere per morte o altro impedimento, la sentenza e' sottoscritta dal componente piu' anziano del collegio, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, e' sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.
Nota all'art. 88 - Per il testo dell'articolo 118 disp. att. cod.proc.civ. si vedano le note all' articolo 76 dell'allegato 1.