(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 89)
                               Art. 89 
 
 
            Pubblicazione e comunicazione della sentenza 
 
    1.   La   sentenza   deve   essere   redatta   non    oltre    il
quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa. 
    2. La sentenza, che non puo' piu' essere modificata dopo  la  sua
sottoscrizione, e' immediatamente  resa  pubblica  mediante  deposito
nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata. 
    3. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza, vi
appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne da' comunicazione
alle parti costituite.