(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 91)
                               Art. 91 
 
 
                        Mezzi di impugnazione 
 
    1. I mezzi di impugnazione  delle  sentenze  sono  l'appello,  la
revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i
soli motivi inerenti alla giurisdizione.