Art. 96 Impugnazioni avverso la medesima sentenza 1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo. 2. Possono essere proposte impugnazioni incidentali, ai sensi degli articoli 333 e 334 del codice di procedura civile. 3. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 333 del codice di procedura civile puo' essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione. 4. Con l'impugnazione incidentale proposta ai sensi dell'articolo 334 del codice di procedura civile possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione principale e' dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia. 5. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 334 del codice di procedura civile deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui si e' perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell'impugnazione principale e depositata, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione, entro dieci giorni. 6. In caso di mancata riunione di piu' impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilita' delle altre.
Note all'art. 96 - Si riporta il testo dell'articolo 333 cod.proc.civ.: «Art. 333. Impugnazioni incidentali. Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti, debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.». - Si riporta il testo dell'articolo 334 cod.proc.civ.: «Art. 334. Impugnazioni incidentali tardive. Le parti, contro le quali e' stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse e' decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. In tal caso, se l'impugnazione principale e' dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.».