(Allegato 2 Norme di attuazione-art. 12)
                               Art.12 
 
 
                        Polizia dell'udienza 
 
    1. Chi assiste all'udienza deve stare in silenzio, non puo'  fare
segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo. 
    2. Il presidente del collegio, ove lo ritenga necessario  per  il
regolare svolgimento dell'udienza, puo' chiedere  l'intervento  della
forza pubblica. 
    3. Per le riprese audiovisive delle trattazioni  dei  ricorsi  in
pubblica udienza si applica l'articolo 147 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. 
 
              Nota all'articolo 12 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  147  delle  disp.
          att. cod. proc. pen.: 
              «Art. 147. (Riprese audiovisive dei dibattimenti) -  1.
          Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca,  il  giudice
          con ordinanza, se le parti consentono, puo' autorizzare  in
          tutto o in parte  la  ripresa  fotografica,  fonografica  o
          audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva
          del dibattimento, purche'  non  ne  derivi  pregiudizio  al
          sereno  e  regolare   svolgimento   dell'udienza   o   alla
          decisione. 
              2. L'autorizzazione puo' essere  data  anche  senza  il
          consenso delle parti quando sussiste un  interesse  sociale
          particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento. 
              3. Anche quando autorizza la ripresa o la  trasmissione
          a norma dei commi 1 e 2, il  presidente  vieta  la  ripresa
          delle immagini  di  parti,  testimoni,  periti,  consulenti
          tecnici, interpreti e  di  ogni  altro  soggetto  che  deve
          essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge
          ne fa divieto. 
              4. Non possono  in  ogni  caso  essere  autorizzate  le
          riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che si  svolgono
          a porte chiuse a norma dell'articolo 472 commi 1, 2 e 4 del
          codice.».