(Allegato 2 Norme di attuazione-art. 14)
                               Art. 14 
 
 
   Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
 
    1. Presso il  Consiglio  di  Stato,  il  Consiglio  di  giustizia
amministrativa  per   la   Regione   siciliana   e   ogni   tribunale
amministrativo regionale e relative sezioni staccate e' istituita una
commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a
spese  dello  Stato,  composta  da  due  magistrati   amministrativi,
designati dal  presidente,  il  piu'  anziano  dei  quali  assume  le
funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato
dal presidente dell'Ordine degli avvocati del  capoluogo  in  cui  ha
sede l'organo. Per ciascun  componente  sono  designati  uno  o  piu'
membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario  un  funzionario
di segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai componenti
non spetta nessun compenso ne' rimborso spese.