(Allegato 2 Norme di attuazione-art. 15)
                               Art. 15 
 
 
          Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie 
 
    1. Il gettito delle sanzioni pecuniarie previste  dal  codice  e'
versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  le  spese
di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, e successive modificazioni. 
 
              Nota all'articolo 15 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 309, della
          legge 30  dicembre  2004,  n.  311  («Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2005)», pubblicata in Gazz. Uff.,  S.O.,
          31 dicembre 2004, n. 306): 
              «Comma    309.    Il    maggior    gettito    derivante
          dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 306
          a 308 e'  versato  al  bilancio  dello  Stato,  per  essere
          riassegnato allo stato di previsione  del  Ministero  della
          giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonche'  per
          l'adeguamento delle spese  di  funzionamento  degli  uffici
          giudiziari  e  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per le spese  riguardanti  il
          funzionamento  del  Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali
          amministrativi regionali, ivi  comprese  quelle  occorrenti
          per  incentivare  progetti  speciali  per  lo   smaltimento
          dell'arretrato e per il miglior funzionamento del  processo
          amministrativo».