(Allegato 2 Norme di attuazione-art. 3)
                               Art. 3 
 
 
                Registrazioni in forma automatizzata 
 
    1. Le registrazioni di cui agli articoli 1  e  2  possono  essere
eseguite in forma automatizzata secondo quanto previsto  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999,  n.  52,  e
dalla ulteriore normativa applicabile. 
    2.  Il  segretario,  ove  richiesto,   rilascia   all'interessato
dichiarazione delle registrazioni effettuate. 
 
              Nota all'articolo 3 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          8 gennaio 1999, n. 52 («Regolamento recante  norme  per  la
          tenuta in forma automatizzata dei registri cartacei  presso
          il  Consiglio  di  Stato  e  i   tribunali   amministrativi
          regionali») e' pubblicato in Gazz. Uff. 9  marzo  1999,  n.
          56.