(Allegato 3 Norme transitorie-art. 3)
                               Art. 3 
 
 
         Disposizione particolare per il giudizio di appello 
 
    1. La disposizione di cui all'articolo 101, comma 2,  del  codice
non si applica agli appelli depositati prima dell'entrata  in  vigore
del codice medesimo.