(Allegato 4 Norme di coordinamento e abrogazioni -art. 1)
 
                             ALLEGATO 4 
 
 
                Norme di coordinamento e abrogazioni 
 
 
                               Art. 1 
 
 
Norme di coordinamento e  abrogazione  in  materia  di  elezioni  dei
         membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 
 
    1. Alla legge 24 gennaio 1979, n.18, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 42 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 42. 
    La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione  degli
eletti, per motivi inerenti  alle  operazioni  elettorali  successive
all'emanazione  del  decreto   di   convocazione   dei   comizi,   e'
disciplinata dalle  disposizioni  dettate  dal  codice  del  processo
amministrativo."; 
    b) sono abrogati gli articoli 43 e 46, secondo comma. 
 
              Allegato 4 
              Note all'articolo 1 
              - La legge 24 gennaio 1979, n.18 («Elezione dei  membri
          del Parlamento europeo spettanti all'Italia», e' pubblicata 
          in Gazz. Uff. 30 gennaio 1979, n. 29. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 46 della cit. legge
          24 gennaio 1979, n.18, come modificato dal presente 
          decreto: 
              «Art. 46. L'Ufficio elettorale nazionale comunica  alla
          segreteria del Parlamento europeo le surrogazioni  disposte
          in base alle sentenze che abbiano  deciso  irrevocabilmente
          le controversie sulla incompatibilita' ed ineleggibilita' 
          degli eletti. > > .