(Allegato 4 Norme di coordinamento e abrogazioni -art. 2)
                               Art. 2 
 
 
Norme  di  coordinamento  e  abrogazioni  in  materia   di   elezioni
                           amministrative 
 
    1. Al testo unico delle leggi per la composizione e  la  elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 83 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 83. 
    La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri
comunali, successive all'emanazione del decreto di  convocazione  dei
comizi, e' disciplinata dalle disposizioni  dettate  dal  codice  del
processo amministrativo."; 
    b) sono abrogati gli articoli:  83/2;  83/3;  83/4;  83/5;  83/6,
83/7; 83/8; 83/9; 83/10; 83/11; 83/12; 
    c) all'articolo 84, primo comma, le parole: ", la Sezione per  il
contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato" sono soppresse. 
    2. Alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 21, primo comma, le parole: "sia  in  materia  di
eleggibilita'  sia  in  materia  di   operazioni   elettorali"   sono
sostituite dalle seguenti: "in materia di eleggibilita'"; 
    b) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 23. 
    Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali. 
    La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri
comunali, successive all'emanazione del decreto di  convocazione  dei
comizi, e' disciplinata dalle disposizioni  dettate  dal  codice  del
processo amministrativo."; 
    c)  all'articolo  24,  nella  rubrica,  le   parole:   "Consiglio
regionale, della Corte di appello e  del  Consiglio  di  Stato"  sono
sostituite dalle seguenti: "Consiglio  regionale  e  della  Corte  di
appello" e, al primo comma, le parole: "Consiglio regionale, la Corte
d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato" sono  sostituite  dalle
seguenti: "Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino"; 
    d) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al primo  comma  le  parole:  "al  Consiglio  di  Stato"  sono
sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello  di  Torino"  e  le
parole: ",  giudicando  in  sede  di  giurisdizione  esclusiva"  sono
soppresse; 
    2) al secondo comma le  parole:  "al  Consiglio  di  Stato"  sono
sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello di Torino"; 
    e)  all'articolo  31,  primo  comma,  le  parole:  "il  Consiglio
regionale, la Corte d'appello di Torino ed  il  Consiglio  di  Stato"
sono sostituite dalle seguenti: "il Consiglio regionale  e  la  Corte
d'appello di Torino"; 
    f) all'articolo 33, terzo comma,  le  parole:  "al  Consiglio  di
Stato ed" sono soppresse. 
    3. Alla legge 23  dicembre  1966,  n.  1147,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, primo comma, le parole: ",  sia  davanti  agli
organi  di  giurisdizione  ordinaria,  sia  davanti  agli  organi  di
giurisdizione  amministrativa,"  sono  sostituite   dalle   seguenti:
"davanti agli organi di giurisdizione ordinaria"; 
    b) all'articolo 7: 
    1) al comma 2 le parole: "sia  per  quanto  riguarda  la  materia
relativa alle operazioni per l'elezione, sia" sono soppresse; 
    2) dopo il secondo comma e'  inserito  il  seguente:  "La  tutela
contro le operazioni  per  l'elezione  dei  consiglieri  provinciali,
successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi,  e'
disciplinata dalle  disposizioni  dettate  dal  codice  del  processo
amministrativo.". 
    c) sono abrogati gli articoli: 2 e 8. 
    4. Alla legge  17  febbraio  1968,  n.  108,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 19 il primo comma  e'  sostituito  dal  seguente:
"Per i ricorsi in materia di eleggibilita' e decadenza  si  osservano
le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5  della  legge  23  dicembre
1966, n. 1147."; 
    b) all'articolo 19, dopo il terzo comma e' aggiunto il  seguente:
"La tutela in materia di operazioni per  l'elezione  dei  consiglieri
regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione  dei
comizi, e' disciplinata dalle disposizioni  dettate  dal  codice  del
processo amministrativo.". 
    5. Agli articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, del  decreto
del Presidente della Repubblica  16  maggio  1960,  n.  570,  nonche'
all'articolo 17, primo comma, n.1), della legge 8 marzo 1951, n. 122,
e all'articolo 11, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio  1968,
n. 108, le parole: "il quindicesimo  giorno"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "l'ottavo giorno". 
 
              Note all'articolo 2 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 16  maggio
          1960, n. 570 («Testo unico delle leggi per la  composizione
          e   l'elezione   degli   organi    delle    Amministrazioni
          comunali»,e' pubblicato nella Gazz. Uff., S.O., 23 giugno 
          1960, n. 152). 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  84  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.
          570, come modificato dall'articolo 2, comma 1, 
          dell'allegato 4: 
              «Art. 84. Il Tribunale, la Corte di appello e la  Corte
          di cassazione, quando accolgono  i  ricorsi  correggono  il
          risultato  delle  elezioni  e  sostituiscono  ai  candidati
          illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di 
          esserlo. 
              Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente
          comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione,
          senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione deve 
          essere data al prefetto. 
              L'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile
          resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di 
          appello.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21  della  legge  5
          agosto 1962, n. 1257 («Norme per l'elezione  del  Consiglio
          regionale della Valle d'Aosta», pubblicata in Gazz. Uff. 24
          agosto 1962, n. 213), come modificato dal presente decreto: 
              « Art. 21.Ricorso amministrativo contro l'elezione dei 
          consiglieri. 
              Contro l'elezione dei consiglieri regionali e'  ammesso
          ricorso amministrativo al Consiglio regionale in materia di
          eleggibilita'.  Il  ricorso  deve  essere  presentato  alla
          segreteria   del   Consiglio   entro   15   giorni    dalla
          proclamazione; entro lo stesso termine il ricorso,  a  cura
          di  chi  lo  ha  proposto,  deve  essere   giudiziariamente
          notificato alla parte che vi ha interesse, la quale ha 10 
          giorni per rispondere. 
              Il Consiglio regionale deve  deliberare  su  i  ricorsi
          amministrativi  presentati  entro  60  giorni  dalla   loro
          presentazione; quando non vi provveda entro detto  termine,
          sono ammessi direttamente i ricorsi giurisdizionali 
          previsti dagli articoli 22 e 23. 
              La deliberazione  deve  essere  nel  giorno  successivo
          depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere 
          notificata entro cinque giorni agli interessati.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  24  della  citata
          legge 5 agosto 1962, n. 1257, come modificato dal presente 
          decreto: 
              «Art. 24.Poteri di correzione e di sostituzione del 
          Consiglio regionale e della Corte di appello. 
              Il Consiglio regionale e la Corte d'appello di  Torino,
          quando accolgano  i  ricorsi  loro  presentati,  correggono
          secondo i casi i risultati delle elezioni  e  sostituiscono
          ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno 
          diritto di esserlo.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  30  della  citata
          legge 5 agosto 1962, n. 1257, come modificato dal presente 
          decreto: 
              «Art. 30. Ricorso giurisdizionale in materia di 
          incompatibilita'. 
              Quando il Consiglio regionale non provveda nei  termini
          prescritti ad adottare i provvedimenti  previsti  dall'art.
          28 e dall'art. 29, e' ammesso ricorso giurisdizionale  alla
          Corte di appello di Torino che,  quando  occorre,  contesta
          l'incompatibilita', chiede al consigliere regionale di 
          esercitare l'opzione e ne pronuncia la decadenza. 
              Contro le  deliberazioni  del  Consiglio  regionale  in
          materia di incompatibilita' e' ammesso, entro trenta giorni
          dalla  notifica,  ricorso  giurisdizionale  alla  Corte  di
          appello di Torino che provvede e giudica con i poteri ad 
          esso attribuiti dal comma precedente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31 della cit. legge
          5 agosto 1962, n. 1257, come modificato dal presente 
          decreto: 
              «Art. 31. Sostituzione dei consiglieri regionali 
          decaduti. 
              Quando il Consiglio regionale e la Corte  d'appello  di
          Torino pronunciano la decadenza di un consigliere regionale
          ai sensi degli artt. 25, 26, 27, 28, 29 e 30, provvedono a 
          sostituirlo con chi vi ha diritto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 33 della cit. legge
          5 agosto 1962, n. 1257, come modificato dal presente 
          decreto: 
              «Art. 33. Norme sui ricorsi. 
              Ai ricorsi alla Corte di  appello  di  Torino  previsti
          dalla  presente  legge  si  applicano,   per   quanto   non
          diversamente stabilito, le disposizioni del titolo IV della 
          legge 7 ottobre 1947, n. 1058 . 
              Ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali di cui agli
          articoli precedenti si applica inoltre la disposizione 
          dell'art. 40 della legge citata. 
              I ricorsi giurisdizionali  alla  Corte  di  appello  di
          Torino sospendono di diritto le deliberazioni del Consiglio
          regionale contro le quali i ricorsi stessi sono 
          presentati.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  23
          dicembre 1966,  n.  1147  («Modificazioni  alle  norme  sul
          contenzioso elettorale amministrativo», pubblicata in Gazz. 
          Uff. 31 dicembre 1966, n. 329), come modificato dal 
          presente decreto: 
              «Art. 3. Nei giudizi elettorali davanti agli organi  di
          giurisdizione ordinaria non e' necessario il ministero di 
          procuratore o di avvocato. 
              Tutti gli atti relativi ai procedimenti  amministrativi
          o giudiziari in materia elettorale sono  redatti  in  carta
          libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito
          per il ricorso in Cassazione, e dalle spese di 
          cancelleria.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 della cit.  legge
          23 dicembre 1966, n. 1147, come modificato dal presente 
          decreto: 
              «Art. 7. L'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 
          328, e' abrogato. 
              Le  norme   contenute   nei   precedenti   articoli   e
          nell'articolo 75 del testo unico approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 16  maggio  1960,  n.  570,  si
          applicano altresi' per  i  Consigli  provinciali,  sia  per
          quanto riguarda la  materia  relativa  all'ineleggibilita',
          alla  decadenza,   all'incompatibilita'   dei   consiglieri
          provinciali. Le azioni popolari e le impugnative consentite
          a  qualsiasi  elettore  del  Comune  per  quanto   concerne
          elezioni comunali, sono consentite  a  qualsiasi  cittadino
          elettore della Provincia per quanto  concerne  le  elezioni
          provinciali. Le attribuzioni conferite  da  tali  norme  al
          Consiglio comunale,  si  intendono  devolute  al  Consiglio
          provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono 
          devolute al presidente della Giunta provinciale. 
              La tutela  contro  le  operazioni  per  l'elezione  dei
          consiglieri  provinciali,  successive  all'emanazione   del
          decreto di convocazione dei comizi, e'  disciplinata  dalle
          disposizioni dettate dal codice del processo 
          amministrativo. 
              Per tutte le questioni e le controversie deferite  alla
          magistratura ordinaria e' competente, in prima istanza,  il
          Tribunale nella cui circoscrizione territoriale e' compreso 
          il capoluogo della Provincia.». 
              - L'articolo 8 della cit. legge 23  dicembre  1966,  n.
          1147, abrogato dal presente decreto, recava: <Norme 
          transitorie >. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19 della  legge  17
          febbraio 1968, n. 108 («Norme per l'elezione  dei  Consigli
          regionali delle Regioni a statuto normale»,  pubblicata  in
          Gazz. Uff. 6 marzo 1968, n. 61), come modificato dal 
          presente decreto: 
              «Art.19. Ricorsi. 
              Per i ricorsi in materia di eleggibilita'  e  decadenza
          si osservano le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 
          della legge 23 dicembre 1966, n. 1147. 
              Le  azioni  popolari  e  le  impugnative  previste  per
          qualsiasi elettore del comune dai  predetti  articoli  sono
          consentite a qualsiasi elettore della regione nonche' al 
          Commissario del governo. 
              Per tutte le questioni e le controversie deferite  alla
          magistratura ordinaria, e' competente, in prima istanza, il 
          tribunale del capoluogo della regione. 
              La tutela in materia di operazioni per  l'elezione  dei
          consiglieri  regionali,   successive   all'emanazione   del
          decreto di convocazione dei comizi, e'  disciplinata  dalle
          disposizioni dettate dal codice del processo 
          amministrativo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570  («Testo
          unico delle leggi per la composizione  e  l'elezione  degli
          organi delle Amministrazioni comunali», pubblicato in Gazz. 
          Uff., S.O., 23 giugno 1960, n. 152), come modificato dal 
          presente decreto: 
              «Art. 31. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29).  -  Le
          decisioni di  cui  all'articolo  precedente  devono  essere
          immediatamente comunicate al Sindaco, per  la  preparazione
          del manifesto con le liste dei candidati  di  cui  all'art.
          27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in  altri
          luoghi pubblici, da effettuarsi entro l'ottavo giorno 
          precedente l'elezione. 
              Analoga immediata  comunicazione  dev'essere  fatta  al
          Prefetto  per  la  stampa  delle  schede,  nelle  quali   i
          candidati saranno elencati secondo l'ordine risultato dal 
          sorteggio.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  34  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 
          570,come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 34. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e Legge
          23 marzo 1956, n. 136, art. 21).  -  Le  decisioni  di  cui
          all'articolo  precedente   devono   essere   immediatamente
          comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto con
          le liste dei candidati di cui all'art.  27,  n.  3,  e  per
          l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici,
          da effettuarsi entro l'ottavo giorno precedente l'elezione. 
              Analoga immediata comunicazione deve  essere  fatta  al
          Prefetto per la stampa delle schede nelle  quali  le  liste
          saranno riportate secondo l'ordine risultato dal 
          sorteggio.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17  della  legge  8
          marzo 1951, n. 122  («Norme  per  l'elezione  dei  Consigli
          provinciali», pubblicata in Gazz. Uff. 13 marzo 1951, n. 
          60),come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 17. Compiute le operazioni relative all'esame  ed
          all'ammissione dei gruppi di candidati presentati, 
          l'Ufficio elettorale centrale: 
              1) procede, per mezzo della  Prefettura,  alla  stampa,
          per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati  ed
          i  relativi  contrassegni,  con   un   numero   progressivo
          assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla
          presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di  cui  al
          quarto comma  dell'art.  14,  appositamente  convocati,  ed
          all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia,  i
          quali ne cureranno  l'affissione  all'albo  pretorio  e  in
          altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente 
          quello della votazione; 
              2) trasmette immediatamente  alla  prefettura,  per  la
          stampa delle schede di ciascun collegio, le generalita' dei
          relativi candidati e i loro  contrassegni,  con  un  numero
          progressivo  assegnato  ai  gruppi  mediante  sorteggio  da
          effettuarsi alla  presenza  dei  delegati  dei  gruppi  dei
          candidati di cui al quarto comma dell'articolo 14, 
          appositamente convocati. 
              Le schede, di carta consistente, di  tipo  unico  e  di
          identico  colore,  sono  fornite  a  cura   del   Ministero
          dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello
          descritto nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23 marzo
          1956, n. 136. I contrassegni sono riprodotti  sulle  schede
          di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai 
          sensi dell'articolo 14. 
              Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di 
          sezione debitamente piegate.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11 della  legge  17
          febbraio 1968, n. 108 («Norme per l'elezione  dei  Consigli
          regionali delle Regioni a statuto normale»,  pubblicata  in
          Gazz. Uff. 6 narzo 1968, n. 61), come modificato dal 
          presente decreto: 
              «Art.    11.    Operazioni    dell'Ufficio     centrale
          circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione
          delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede 
          per la votazione. 
              L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto
          il termine stabilito per la presentazione dei  ricorsi,  o,
          nel caso in cui sia stato presentato  reclamo,  non  appena
          ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio 
          centrale regionale, compie le seguenti operazioni: 
              1) assegna  un  numero  progressivo  a  ciascuna  lista
          ammessa, mediante sorteggio da  effettuarsi  alla  presenza
          dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma 
          dell'articolo 9, appositamente convocati; 
              2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna 
          lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti; 
              3) comunica ai delegati di lista le definitive 
          determinazioni adottate; 
              4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del
          manifesto  con  le  liste  dei  candidati  ed  i   relativi
          contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed
          all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia,  i
          quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in  altri
          luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello 
          della votazione; 
              5) trasmette immediatamente alla  prefettura  le  liste
          definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle
          schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo 
          l'ordine risultato dal sorteggio. 
              Le  schede  sono   fornite   a   cura   del   Ministero
          dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello
          descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente 
          legge.».