(Allegato 4 Norme di coordinamento e abrogazioni -art. 3)
                               Art. 3 
 
 
                  Ulteriori norme di coordinamento 
 
    1. L'articolo 17, secondo comma, della legge 24  marzo  1958,  n.
195, e' sostituito dal seguente: 
    "La tutela giurisdizionale davanti al giudice  amministrativo  e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 
    2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 2, comma 8, e' sostituito dal seguente: 
    "8. La tutela in  materia  di  silenzio  dell'amministrazione  e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo."; 
    b) l'articolo 15, comma 2, le parole:  "commi  2,  3  e  5"  sono
sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3"; 
    c) l'articolo 25, comma 5, e' sostituito dal seguente: 
    "5.   Le   controversie   relative   all'accesso   ai   documenti
amministrativi   sono   disciplinate   dal   codice   del    processo
amministrativo.". 
    3. L'articolo 33, comma 1, della legge 10 ottobre 1990,  n.  287,
e' sostituito dal seguente: "1. La tutela giurisdizionale davanti  al
giudice  amministrativo  e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
amministrativo.". 
    4. L'articolo 10, comma 2-quinquies, del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, e' sostituito dal seguente: 
    "2-quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della commissione
centrale con cui vengono applicate, modificate o revocate le speciali
misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio  a  norma
dell'articolo 13, comma 1, e' disciplinata dal  codice  del  processo
amministrativo.". 
    5. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  dopo  il
comma 6 e' aggiunto il seguente: 
    "6-bis.   La   tutela   giurisdizionale   davanti   al    giudice
amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte  le  situazioni
di  emergenza  dichiarate  ai  sensi  del  comma  1   e   avverso   i
consequenziali provvedimenti commissariali e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.". 
    6. L'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n.  481,
e' sostituito dal seguente: 
    "25. La tutela giurisdizionale davanti al giudice  amministrativo
e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 
    7. L'articolo 13, comma 11, del testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, e' sostituito dal seguente: 
    "11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1  la  tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.". 
    8. L'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e'
sostituito dal seguente: "26. La tutela  giurisdizionale  davanti  al
giudice  amministrativo  e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
amministrativo.". 
    9. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
325, l'articolo 53 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 53 (L). Disposizioni processuali. 
    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L). 
    2. Resta ferma la giurisdizione  del  giudice  ordinario  per  le
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione  delle
indennita'  in  conseguenza   dell'adozione   di   atti   di   natura
espropriativa o ablativa.(L)". 
    10. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327, l'articolo 53 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 53 (L). Disposizioni processuali. 
    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo (L). 
    2. Resta ferma la giurisdizione  del  giudice  ordinario  per  le
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione  delle
indennita'  in  conseguenza   dell'adozione   di   atti   di   natura
espropriativa o ablativa (L).". 
    11.  All'articolo  13,  comma  6-bis,  del  testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia  di  spese  e  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, le parole: "per i ricorsi previsti dall'articolo
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971,  n.  1034,  nonche'  da
altre disposizioni che  richiamano  il  citato  articolo  23-bis,  il
contributo dovuto e' di euro 1.000; per i  ricorsi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "per i ricorsi cui  si  applica  il  rito  abbreviato
comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo  I
del codice del processo amministrativo, nonche' da altre disposizioni
che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.000;
per i ricorsi" e alla fine del comma e' aggiunto il seguente periodo:
"Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale  e  i
motivi aggiunti che introducono domande nuove.". 
    12. L'articolo 9 del decreto legislativo 1 agosto 2003,  n.  259,
e' sostituito dal seguente: " Art. 9. 
    Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorita' 
    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 
    13. Nell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19  agosto  2003,
n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  ottobre  2003,
n. 280, le parole: "e'  devoluta  alla  giurisdizione  esclusiva  del
giudice  amministrativo"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo". 
    14. L'articolo 81 del decreto legislativo 30  dicembre  2003,  n.
396, e' sostituito dal seguente: " Art. 81. Tutela giurisdizionale 
    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.(L)". 
    15. L'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica  30
dicembre 2003, n. 398, e'  sostituito  dal  seguente:  "  Art.  81(L)
Tutela giurisdizionale. 
    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).". 
    16. L'articolo 142, comma 5, del decreto legislativo 10  febbraio
2005, n. 30, e' sostituito dal seguente: 
    "5. La tutela giurisdizionale davanti al  giudice  amministrativo
e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 
    17. L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e' cosi' sostituito: 
    "1-ter.   La   tutela   giurisdizionale   davanti   al    giudice
amministrativo   e'   disciplinata   dal    codice    del    processo
amministrativo.". 
    18. L'articolo 326, comma 7, del decreto legislativo 7  settembre
2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: 
    "7. La tutela giurisdizionale davanti al  giudice  amministrativo
e' disciplinata dal codice del  processo  amministrativo.  I  ricorsi
sono notificati anche all'ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio
con propri legali.". 
    19.  Nel  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 11, comma 10-ter, le parole: "dell'articolo  245,
comma  2-quater,  primo  periodo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dell'articolo 14, comma 4, del codice del processo amministrativo"; 
    b) l'articolo 243 bis, comma  6,  e'  cosi'  sostituito:  "6.  Il
diniego totale o  parziale  di  autotutela,  espresso  o  tacito,  e'
impugnabile solo unitamente all'atto cui  si  riferisce,  ovvero,  se
quest'ultimo e' gia' stato impugnato, con motivi aggiunti."; 
    c)  l'articolo  244  e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.   244.
Giurisdizione. 
    1.  Il  codice   del   processo   amministrativo   individua   le
controversie  devolute  alla  giurisdizione  esclusiva  del   giudice
amministrativo in materia di contratti pubblici."; 
    d)  l'articolo  245  e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.   245.
Strumenti di tutela. 
    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo."; 
    e) l'articolo 245-bis e' sostituito dal seguente: "Art.  245-bis.
Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni. 
    1. L'inefficacia del contratto nei casi di  gravi  violazioni  e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo."; 
    f) l'articolo 245-ter e' sostituito dal seguente: "Art.  245-ter.
Inefficacia dei contratti negli altri casi. 
    1.  L'inefficacia  del  contratto  nei  casi  diversi  da  quelli
previsti  dall'articolo  245-bis  e'  disciplinata  dal  codice   del
processo amministrativo."; 
    g)  l'articolo  245-quater  e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.
245-quater. Sanzioni alternative. 
    1. Le sanzioni alternative applicate dal  giudice  amministrativo
alternativamente o cumulativamente sono disciplinate dal  codice  del
processo amministrativo."; 
    h) l'articolo 245-quinquies e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.
245-quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente. 
    1. La tutela in forma specifica e per equivalente e' disciplinata
dal codice del processo amministrativo."; 
    i) l'articolo 246 e' sostituito dal seguente:  "Art.  246.  Norme
processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e
insediamenti produttivi. 
    1. La tutela giurisdizionale davanti  al  giudice  amministrativo
nelle  controversie  relative   a   infrastrutture   e   insediamenti
produttivi e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 
    20. L'articolo 22, comma 1, del decreto  legislativo  6  febbraio
2007, n. 30, e' sostituito dal seguente: "1. Avverso i  provvedimenti
di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di
ordine  pubblico  di  cui  all'articolo  20,  comma  1,   la   tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.". 
    21. L'articolo 14, comma 1, del  decreto  legislativo  22  giugno
2007, n. 109, e' sostituito dal seguente: 
    "1. Avverso i provvedimenti  previsti  dal  presente  decreto  la
tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice   amministrativo   e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 
    22.  L'articolo  22  della  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  e'
sostituito dal seguente: 
    "Art. 22. Tutela giurisdizionale 
    1. La tutela giurisdizionale davanti al  giudice  amministrativo,
avente ad oggetto controversie relative al  rapporto  di  lavoro,  e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 
    23. All'articolo 54, comma 2, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, le parole: "un'istanza ai sensi del secondo comma  dell'articolo
51 del regio decreto 17 agosto 1907,  n.  642"sono  sostituite  dalle
seguenti: "l'istanza di prelievo di cui all'articolo 81, comma 1, del
codice del processo  amministrativo,  ne'  con  riguardo  al  periodo
anteriore alla sua presentazione.". 
    24. L'articolo 9, comma 1, decreto-legge 4 febbraio 2010,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n.  50,  e'
sostituito dal seguente: 
    "1. Avverso i provvedimenti  previsti  dal  presente  decreto  la
tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice   amministrativo   e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 
    25. Al decreto legislativo 16 marzo 2010, n. 66,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a)  l'articolo  441  e'  cosi'  sostituito:  "Art.  441.   Tutela
giurisdizionale. 
    1. La cognizione delle controversie in ordine ai requisiti di cui
al presente Capo e' devoluta al giudice ordinario per quanto  attiene
alla liquidazione delle indennita';  la  tutela  davanti  al  giudice
amministrativo   e'   disciplinata   dal    codice    del    processo
amministrativo."; 
    b) l'articolo 1940, comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.
Avverso i provvedimenti  in  materia  di  leva  e  contro  quelli  di
decisione dei  ricorsi  gerarchici  di  cui  al  comma  1  la  tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.". 
 
              Note all'articolo 3 
              - Per il testo dell'articolo 17, della legge  24  marzo
          1958,  n.  195,  si  vedano  le   note   all'articolo   135
          dell'allegato 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2  della  legge  7
          agosto  1990,  n.  241  («Nuove   norme   in   materia   di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi»,  pubblicata  in  Gazz.  Uff.  18
          agosto 1990, n. 192), come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 2. (Conclusione del procedimento)  -  1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo. 
              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini
          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'
          dirigenziale.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  15  della  citata
          legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni)  -  1.
          Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo  14,
          le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere  tra
          loro   accordi   per   disciplinare   lo   svolgimento   in
          collaborazione di attivita' di interesse comune. 
              2.  Per  detti  accordi   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le  disposizioni  previste  dall'articolo  11,
          commi 2 e 3.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  25  della  citata
          legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  25.  (Modalita'  di  esercizio  del  diritto  di
          accesso e ricorsi).- 1. Il diritto di accesso  si  esercita
          mediante  esame  ed  estrazione  di  copia  dei   documenti
          amministrativi, nei modi e  con  i  limiti  indicati  dalla
          presente legge.  L'esame  dei  documenti  e'  gratuito.  Il
          rilascio di copia e' subordinato soltanto al  rimborso  del
          costo di riproduzione, salve  le  disposizioni  vigenti  in
          materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura. 
              2. La richiesta di accesso  ai  documenti  deve  essere
          motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione  che
          ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 
              3.  Il  rifiuto,  il  differimento  e  la   limitazione
          dell'accesso sono ammessi nei casi e nei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 24 e debbono essere motivati. 
              4. Decorsi inutilmente trenta giorni  dalla  richiesta,
          questa  si   intende   respinta.   In   caso   di   diniego
          dell'accesso, espresso o tacito, o  di  differimento  dello
          stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4,  il  richiedente
          puo'  presentare  ricorso   al   tribunale   amministrativo
          regionale ai sensi del  comma  5,  ovvero  chiedere,  nello
          stesso  termine  e   nei   confronti   degli   atti   delle
          amministrazioni  comunali,  provinciali  e  regionali,   al
          difensore civico competente per  ambito  territoriale,  ove
          costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
          Qualora tale organo non sia stato istituito, la  competenza
          e' attribuita al difensore civico competente  per  l'ambito
          territoriale immediatamente superiore. Nei confronti  degli
          atti delle amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
          Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per
          l'accesso   di   cui   all'articolo   27   nonche'   presso
          l'amministrazione resistente.  Il  difensore  civico  o  la
          Commissione  per  l'accesso  si  pronunciano  entro  trenta
          giorni   dalla    presentazione    dell'istanza.    Scaduto
          infruttuosamente  tale  termine,  il  ricorso  si   intende
          respinto. Se il  difensore  civico  o  la  Commissione  per
          l'accesso   ritengono   illegittimo   il   diniego   o   il
          differimento, ne informano il richiedente e  lo  comunicano
          all'autorita'  disponente.   Se   questa   non   emana   il
          provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
          ricevimento della  comunicazione  del  difensore  civico  o
          della Commissione,  l'accesso  e'  consentito.  Qualora  il
          richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico  o
          alla Commissione, il termine di  cui  al  comma  5  decorre
          dalla  data  di  ricevimento,  da  parte  del  richiedente,
          dell'esito della sua istanza al  difensore  civico  o  alla
          Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito  per
          motivi inerenti ai dati  personali  che  si  riferiscono  a
          soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante
          per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
          entro il termine di dieci giorni dalla  richiesta,  decorso
          inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora  un
          procedimento di cui alla sezione III del capo I del  titolo
          I della parte III del decreto legislativo 30  giugno  2003,
          n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
          medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003,  relativo  al
          trattamento pubblico di dati  personali  da  parte  di  una
          pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai  documenti
          amministrativi, il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali chiede il parere, obbligatorio e non  vincolante,
          della    Commissione    per    l'accesso    ai    documenti
          amministrativi. La richiesta di parere sospende il  termine
          per la pronuncia  del  Garante  sino  all'acquisizione  del
          parere, e comunque per non oltre quindici  giorni.  Decorso
          inutilmente detto termine, il  Garante  adotta  la  propria
          decisione. 
              5. Le controversie relative  all'accesso  ai  documenti
          amministrativi sono disciplinate dal  codice  del  processo
          amministrativo. 
              5-bis. Nei giudizi in  materia  di  accesso,  le  parti
          possono stare in giudizio personalmente senza  l'assistenza
          del difensore. L'amministrazione puo' essere  rappresentata
          e difesa da un  proprio  dipendente,  purche'  in  possesso
          della   qualifica    di    dirigente,    autorizzato    dal
          rappresentante legale dell'ente. 
              6.   Il   giudice   amministrativo,   sussistendone   i
          presupposti, ordina l'esibizione dei  documenti  richiesti.
          ». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 33 della  legge  10
          ottobre  1990,  n.  287  («Norme  per   la   tutela   della
          concorrenza e del mercato», pubblicata  in  Gazz.  Uff.  13
          ottobre  1990,  n.  240),  come  modificato  dal   presente
          decreto: 
              «Art. 33. (Competenza giurisdizionale).- 1.  La  tutela
          giurisdizionale  davanti  al  giudice   amministrativo   e'
          disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
              2. Le azioni di nullita' e di risarcimento  del  danno,
          nonche' i  ricorsi  intesi  ad  ottenere  provvedimenti  di
          urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni  di
          cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla  corte
          d'appello competente per territorio.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legge 15 gennaio 1991, n. 8 («Nuove  norme  in  materia  di
          sequestri di  persona  a  scopo  di  estorsione  e  per  la
          protezione dei  testimoni  di  giustizia,  nonche'  per  la
          protezione e il trattamento  sanzionatorio  di  coloro  che
          collaborano con la giustizia», pubblicato in Gazz. Uff.  15
          gennaio 1991, n. 12), come modificato dal presente decreto: 
          «Art.  10.  Commissione  centrale  per  la  definizione   e
               applicazione delle speciali misure di protezione. 
              1.(abrogato). 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con  il  Ministro  della  giustizia,  sentiti  i   Ministri
          interessati, e' istituita una commissione centrale  per  la
          definizione  e  applicazione  delle  speciali   misure   di
          protezione. 
              2-bis.  La  commissione  centrale  e'  composta  da  un
          Sottosegretario di Stato all'interno che  la  presiede,  da
          due magistrati  e  da  cinque  funzionari  e  ufficiali.  I
          componenti della commissione diversi  dal  presidente  sono
          preferibilmente  scelti  tra  coloro  che  hanno   maturato
          specifiche esperienze nel settore e che siano  in  possesso
          di  cognizioni  relative  alle   attuali   tendenze   della
          criminalita' organizzata, ma che non sono addetti ad uffici
          che  svolgono  attivita'  di  investigazione,  di  indagine
          preliminare  sui  fatti  o   procedimenti   relativi   alla
          criminalita'    organizzata    di    tipo     mafioso     o
          terroristico-eversivo. 
              2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre  alla
          proposta di  cui  all'articolo  11,  tutti  gli  atti  e  i
          provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale,
          gli atti e i provvedimenti della commissione stessa,  salvi
          gli  estratti  essenziali  e  le   attivita'   svolte   per
          l'attuazione delle misure di protezione.  Agli  atti  e  ai
          provvedimenti  della  commissione,   salvi   gli   estratti
          essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da
          quelli preposti all'attuazione  delle  speciali  misure  di
          protezione, si applicano altresi' le norme per la tenuta  e
          la circolazione degli atti classificati, con classifica  di
          segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto. 
              2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di  segreteria
          e  di  istruttoria,  la  commissione  centrale  si   avvale
          dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle
          Forze  di  polizia.  Per  lo  svolgimento  dei  compiti  di
          istruttoria,  la  commissione  puo'  avvalersi  anche   del
          Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14. 
              2-quinquies. La tutela avverso  i  provvedimenti  della
          commissione centrale con cui vengono applicate,  modificate
          o revocate le speciali misure di  protezione  anche  se  di
          tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13,  comma
          1, e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
              2-sexies.(abrogato). 
              2-septies. (abrogato) 
              2-octies. (abrogato). 
              2-nonies. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          vengono  stabilite  le  modalita'  di  corresponsione   dei
          gettoni  di  presenza  ai  componenti   della   commissione
          centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti
          di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima
          commissione.  All'onere   derivante   dall'attuazione   del
          presente comma, determinato nella misura massima di  42.000
          euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2003,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 2002-2004, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente «Fondo speciale» dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2002,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
              3. (abrogato).». 
              - La legge 15 marzo 1991, n. 82 («Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
          recante nuove misure in materia di sequestri di  persona  a
          scopo di estorsione e  per  la  protezione  di  coloro  che
          collaborano con la giustizia») e' pubblicata in Gazz.  Uff.
          16 marzo 1991, n. 64. 
              - Per l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
          («Istituzione  del  Servizio  nazionale  della   protezione
          civile», pubblicata in Gazz. Uff., S.O., 17 marzo 1992,  n.
          64), si vedano le note all' articolo 119 dell'allegato 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  14
          novembre 1995, n. 481  («Norme  per  la  concorrenza  e  la
          regolazione dei servizi di pubblica  utilita'.  Istituzione
          delle Autorita' di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'», pubblicata in  Gazz.  Uff.,  S.O.,  18  novembre
          1995, n. 270), come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 2. (Istituzione delle Autorita' per i servizi  di
          pubblica utilita') - 1.  Sono  istituite  le  Autorita'  di
          regolazione di servizi di  pubblica  utilita',  competenti,
          rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per  le
          telecomunicazioni. Tenuto conto del quadro complessivo  del
          sistema   delle   comunicazioni,   all'Autorita'   per   le
          telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze  su
          altri aspetti di tale sistema. 
              2. Le disposizioni del presente articolo  costituiscono
          principi generali cui si ispira la normativa relativa  alle
          Autorita'. 
              3. Al fine di consentire una equilibrata  distribuzione
          sul  territorio  italiano  degli  organismi  pubblici   che
          svolgono funzioni di carattere  nazionale,  piu'  Autorita'
          per  i  servizi  pubblici  non  possono  avere  sede  nella
          medesima citta'. 
              4.  La  disciplina  e  la  composizione   di   ciascuna
          Autorita'  sono  definite  da  normative  particolari   che
          tengono conto delle specificita' di ciascun  settore  sulla
          base  dei  principi  generali  del  presente  articolo.  La
          presente  legge  disciplina  nell'articolo  3  il   settore
          dell'energia elettrica e del gas. Gli altri settori saranno
          disciplinati con appositi provvedimenti legislativi. 
              5. Le  Autorita'  operano  in  piena  autonomia  e  con
          indipendenza  di  giudizio  e  di  valutazione;  esse  sono
          preposte alla regolazione e al  controllo  del  settore  di
          propria competenza. Per i settori dell'energia elettrica  e
          del gas,  al  fine  di  tutelare  i  clienti  finali  e  di
          garantire   mercati   effettivamente   concorrenziali,   le
          competenze ricomprendono tutte le attivita' della  relativa
          filiera. 
              6.  Le  Autorita',  in   quanto   autorita'   nazionali
          competenti per la  regolazione  e  il  controllo,  svolgono
          attivita' consultiva e di  segnalazione  al  Governo  nelle
          materie  di  propria  competenza  anche   ai   fini   della
          definizione,  del  recepimento  e  della  attuazione  della
          normativa comunitaria. 
              7. Ciascuna Autorita' e' organo  collegiale  costituito
          dal presidente e da due membri, nominati  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente.
          Le designazioni effettuate  dal  Governo  sono  previamente
          sottoposte   al   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari. In  nessun  caso  le  nomine  possono  essere
          effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle
          predette  Commissioni  a  maggioranza  dei  due  terzi  dei
          componenti.  Le  medesime  Commissioni  possono   procedere
          all'audizione delle persone designate.  In  sede  di  prima
          attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari
          si pronunciano entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  del
          parere; decorso tale termine il  parere  viene  espresso  a
          maggioranza assoluta. 
              8. I componenti di ciascuna Autorita' sono  scelti  fra
          persone dotate di alta e  riconosciuta  professionalita'  e
          competenza nel settore; durano in carica sette anni  e  non
          possono essere confermati. A pena  di  decadenza  essi  non
          possono esercitare, direttamente o  indirettamente,  alcuna
          attivita'   professionale   o   di    consulenza,    essere
          amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o  privati
          ne' ricoprire altri uffici pubblici  di  qualsiasi  natura,
          ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei
          partiti politici ne' avere interessi  diretti  o  indiretti
          nelle imprese operanti  nel  settore  di  competenza  della
          medesima  Autorita'.  I  dipendenti  delle  amministrazioni
          pubbliche sono collocati fuori ruolo  per  l'intera  durata
          dell'incarico. 
              9.   Per   almeno   quattro   anni   dalla   cessazione
          dell'incarico i  componenti  delle  Autorita'  non  possono
          intrattenere, direttamente o  indirettamente,  rapporti  di
          collaborazione, di consulenza o di impiego con  le  imprese
          operanti nel settore di competenza; la violazione  di  tale
          divieto e' punita, salvo che il  fatto  costituisca  reato,
          con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore
          somma tra 50 milioni di lire e l'importo del  corrispettivo
          percepito e, nel  massimo,  alla  maggiore  somma  tra  500
          milioni di lire e l'importo  del  corrispettivo  percepito.
          All'imprenditore che abbia violato tale divieto si  applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria  pari  allo  0,5  per
          cento del  fatturato  e,  comunque,  non  inferiore  a  300
          milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire,  e,
          nei casi piu' gravi o quando il comportamento illecito  sia
          stato  reiterato,  la   revoca   dell'atto   concessivo   o
          autorizzativo. I valori di tali  sanzione  sono  rivalutati
          secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al  consumo
          per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT. 
              10.  I  componenti  e  i  funzionari  delle  Autorita',
          nell'esercizio delle funzioni, sono  pubblici  ufficiali  e
          sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta  salva  la  riserva
          all'organo collegiale di  adottare  i  provvedimenti  nelle
          materie  di   cui   al   comma   12,   per   garantire   la
          responsabilita'  e  l'autonomia  nello  svolgimento   delle
          procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto  1990,
          n.  241  ,  e  successive  modificazioni,  e  del   decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  ,   e   successive
          modificazioni,  si   applicano   i   principi   riguardanti
          l'individuazione  e  le  funzioni  del   responsabile   del
          procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione  tra
          funzioni di indirizzo e controllo, attribuite  agli  organi
          di vertice, e quelli concernenti le  funzioni  di  gestione
          attribuite ai dirigenti. 
              11. Le indennita' spettanti ai componenti le  Autorita'
          sono determinate con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro. 
              12. Ciascuna Autorita' nel perseguire le  finalita'  di
          cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni: 
              a) formula osservazioni e proposte  da  trasmettere  al
          Governo e al  Parlamento  sui  servizi  da  assoggettare  a
          regime di concessione o di autorizzazione e sulle  relative
          forme  di  mercato,  nei  limiti  delle  leggi   esistenti,
          proponendo   al   Governo   le   modifiche   normative    e
          regolamentari  necessarie  in  relazione   alle   dinamiche
          tecnologiche, alle condizioni di mercato ed  all'evoluzione
          delle normative comunitarie; 
              b) propone i Ministri  competenti  gli  schemi  per  il
          rinnovo nonche' per eventuali variazioni dei  singoli  atti
          di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei
          contratti di programma; 
              c) controlla  che  le  condizioni  e  le  modalita'  di
          accesso  per  i  soggetti  esercenti  i  servizi,  comunque
          stabilite, siano attuate nel rispetto  dei  principi  della
          concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento  alle
          singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo
          di prestare il servizio in condizioni  di  eguaglianza,  in
          modo che tutte le ragionevoli esigenze degli  utenti  siano
          soddisfatte,  ivi  comprese  quelle  degli  anziani  e  dei
          disabili, garantendo altresi' il  rispetto:  dell'ambiente,
          la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti; 
              d) propone la modifica delle clausole delle concessioni
          e  delle  convenzioni,   ivi   comprese   quelle   relative
          all'esercizio  in  esclusiva,  delle  autorizzazioni,   dei
          contratti di programma in  essere  e  delle  condizioni  di
          svolgimento   dei   servizi,   ove   cio'   sia   richiesto
          dall'andamento del mercato  o  dalle  ragionevoli  esigenze
          degli   utenti,   definendo    altresi'    le    condizioni
          tecnico-economiche di accesso e  di  interconnessione  alle
          reti, ove previsti dalla normativa vigente; 
              e) stabilisce e aggiorna,  in  relazione  all'andamento
          del mercato, la tariffa  base,  i  parametri  e  gli  altri
          elementi di riferimento per determinare le tariffe  di  cui
          ai commi 17,18 e 19, nonche' le modalita' per  il  recupero
          dei costi eventualmente sostenuti  nell'interesse  generale
          in  modo  da  assicurare  la  qualita',  l'efficienza   del
          servizio  e  l'adeguata   diffusione   del   medesimo   sul
          territorio  nazionale,  nonche'  la   realizzazione   degli
          obiettivi  generali  di  carattere   sociale,   di   tutela
          ambientale e di uso efficiente  delle  risorse  di  cui  al
          comma 1 dell'articolo 1,  tenendo  separato  dalla  tariffa
          qualsiasi  tributo  od   onere   improprio;   verifica   la
          conformita' ai criteri di cui alla presente  lettera  delle
          proposte  di  aggiornamento   delle   tariffe   annualmente
          presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti
          esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento
          della proposta; qualora la pronuncia non  intervenga  entro
          tale  termine,   le   tariffe   si   intendono   verificate
          positivamente; 
              f) emana le direttive per la  separazione  contabile  e
          amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni
          per   assicurare,   tra   l'altro,   la    loro    corretta
          disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area
          geografica  e  per   categoria   di   utenza   evidenziando
          separatamente gli  oneri  conseguenti  alla  fornitura  del
          servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo
          quindi al confronto tra essi e i costi  analoghi  in  altri
          Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati; 
              g) controlla lo svolgimento dei servizi con  poteri  di
          ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione
          e delle notizie utili,  determinando  altresi'  i  casi  di
          indennizzo automatico da parte del  soggetto  esercente  il
          servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto
          non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il  servizio
          con livelli qualitativi inferiori a  quelli  stabiliti  nel
          regolamento di servizio di cui al comma 37,  nel  contratto
          di programma ovvero ai sensi della lettera h); 
              h) emana  le  direttive  concernenti  la  produzione  e
          l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti  i
          servizi  medesimi,  definendo  in  particolare  i   livelli
          generali  di   qualita'   riferiti   al   complesso   delle
          prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla
          singola prestazione  da  garantire  all'utente,  sentiti  i
          soggetti esercenti il servizio  e  i  rappresentanti  degli
          utenti e dei  consumatori,  eventualmente  differenziandoli
          per settore e  tipo  di  prestazione;  tali  determinazioni
          producono gli effetti di cui al comma 37; 
              i) assicura la piu' ampia pubblicita' delle  condizioni
          dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei  singoli
          servizi,  anche   per   modificare   condizioni   tecniche,
          giuridiche  ed  economiche  relative  allo  svolgimento   o
          all'erogazione dei medesimi; promuove  iniziative  volte  a
          migliorare le modalita' di erogazione dei servizi; presenta
          annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei
          ministri  una  relazione  sullo   stato   dei   servizi   e
          sull'attivita' svolta; 
              l)  pubblicizza  e   diffonde   la   conoscenza   delle
          condizioni di svolgimento dei servizi al fine di  garantire
          la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e
          la possibilita' di migliori scelte da  parte  degli  utenti
          intermedi o finali; 
              m) valuta reclami, istanze  e  segnalazioni  presentate
          dagli utenti o dai consumatori,  singoli  o  associati,  in
          ordine al rispetto dei livelli qualitativi e  tariffari  da
          parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti  dei
          quali interviene imponendo, ove opportuno,  modifiche  alle
          modalita' di esercizio degli stessi ovvero procedendo  alla
          revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37; 
              n) verifica la congruita'  delle  misure  adottate  dai
          soggetti esercenti il servizio al  fine  di  assicurare  la
          parita'  di  trattamento  tra  gli  utenti,  garantire   la
          continuita'  della  prestazione  dei  servizi,   verificare
          periodicamente la qualita' e l'efficacia delle  prestazioni
          all'uopo acquisendo  anche  la  valutazione  degli  utenti,
          garantire  ogni  informazione   circa   le   modalita'   di
          prestazione dei servizi e i relativi  livelli  qualitativi,
          consentire a utenti e consumatori il piu'  agevole  accesso
          agli uffici aperti al pubblico,  ridurre  il  numero  degli
          adempimenti  richiesti   agli   utenti   semplificando   le
          procedure per  l'erogazione  del  servizio,  assicurare  la
          sollecita risposta a reclami, istanze  e  segnalazioni  nel
          rispetto dei livelli qualitativi e tariffari; 
              o) propone al Ministro competente la sospensione  o  la
          decadenza  della  concessione  per  i  casi  in  cui   tali
          provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento; 
              p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio
          adotti, in base alla direttiva sui principi dell'erogazione
          dei servizi  pubblici  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri del 27 gennaio  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio
          pubblico con indicazione di standards dei singoli servizi e
          ne verifica il rispetto. 
              13. Il Ministro competente, se respinge le proposte  di
          cui  alle  lettere  b),  d)  e  o)  del  comma  12,  chiede
          all'Autorita' una nuova proposta e indica esplicitamente  i
          principi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali
          attenersi. Il  Ministro  competente,  qualora  non  intenda
          accogliere la seconda proposta dell'Autorita',  propone  al
          Presidente del Consiglio dei ministri di  decidere,  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri,  in  difformita'
          esclusivamente per gravi e  rilevanti  motivi  di  utilita'
          generale. 
              14. A  ciascuna  Autorita'  sono  trasferite  tutte  le
          funzioni amministrative esercitate da organi statali  e  da
          altri enti e amministrazioni pubblici, anche a  ordinamento
          autonomo, relative alle sue attribuzioni. Fino alla data di
          entrata in vigore dei regolamenti di cui al  comma  28,  il
          Ministro competente  continua  comunque  ad  esercitare  le
          funzioni in precedenza ad esso attribuite  dalla  normativa
          vigente. Sono fatte salve  le  funzioni  di  indirizzo  nel
          settore spettanti al Governo e  le  attribuzioni  riservate
          alle autonomie locali. 
              15. Nelle province autonome di Trento e di  Bolzano  si
          applicano gli articoli 12 e 13 del  testo  unico  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
          n. 670, e le relative norme  di  attuazione  contenute  nel
          decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo  1974,  n.
          381, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
          1977, n. 235. 
              16. Nella regione Valle d'Aosta si applicano  le  norme
          contenute negli  articoli  7,  8,  9  e  10  dello  statuto
          speciale, approvato con legge  costituzionale  26  febbraio
          1948, n. 4. 
              17. Ai fini  della  presente  legge  si  intendono  per
          tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle
          imposte. 
              18. Salvo quanto previsto dall'articolo 3 e  unitamente
          ad altri criteri di analisi e valutazioni, i  parametri  di
          cui al comma 12, lettera e), che l'Autorita' fissa  per  la
          determinazione della tariffa con il metodo  del  price-cap,
          inteso come  limite  massimo  della  variazione  di  prezzo
          vincolata per un periodo pluriennale, sono i seguenti: 
              a) tasso di variazione medio annuo riferito  ai  dodici
          mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di 
          operai e impiegati rilevato dall'ISTAT; 
              b)  obiettivo  di  variazione  del  tasso  annuale   di
          produttivita', prefissato per un periodo almeno triennale. 
              19. Ai fini di cui al comma 18 si fa altresi' 
          riferimento ai seguenti elementi: 
              a) recupero di qualita' del servizio rispetto a 
          standards prefissati per un periodo almeno triennale; 
              b)  costi  derivanti   da   eventi   imprevedibili   ed
          eccezionali, da mutamenti  del  quadro  normativo  o  dalla
          variazione degli obblighi relativi al servizio universale; 
              c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al
          controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso 
          efficiente delle risorse. 
              20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna 
          Autorita': 
              a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, 
          informazioni e documenti sulle loro attivita'; 
              b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti 
          di cui ai commi 36 e 37; 
              c) irroga, salvo che il  fatto  costituisca  reato,  in
          caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso  di
          mancata ottemperanza da parte  dei  soggetti  esercenti  il
          servizio,  alle  richieste  di  informazioni  o  a   quelle
          connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero  nel  caso
          in cui le informazioni e i documenti  acquisiti  non  siano
          veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
          nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a  lire
          300 miliardi; in caso di reiterazione delle  violazioni  ha
          la facolta', qualora cio' non  comprometta  la  fruibilita'
          del  servizio  da  parte  degli   utenti,   di   sospendere
          l'attivita' di impresa fino a 6  mesi  ovvero  proporre  al
          Ministro competente la sospensione o la decadenza della 
          concessione; 
              d)  ordina  al  soggetto  esercente  il   servizio   la
          cessazione  di  comportamenti  lesivi  dei  diritti   degli
          utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera g), 
          l'obbligo di corrispondere un indennizzo; 
              e)  puo'  adottare,  nell'ambito  della  procedura   di
          conciliazione  o  di  arbitrato,  provvedimenti  temporanei
          diretti a  garantire  la  continuita'  dell'erogazione  del
          servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto
          funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio. 
              21.  Il   Governo,   nell'ambito   del   documento   di
          programmazione economico-finanziaria, indica alle Autorita'
          il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi  di  pubblica
          utilita' che corrispondono agli interessi generali del 
          Paese. 
              22. Le pubbliche  amministrazioni  e  le  imprese  sono
          tenute  a  fornire  alle  Autorita',  oltre  a  notizie   e
          informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle 
          loro funzioni. 
              23. Le Autorita' disciplinano, ai sensi  del  capo  III
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento,
          da adottare  entro  novanta  giorni  dall'avvenuta  nomina,
          audizioni periodiche  delle  formazioni  associative  nelle
          quali i consumatori e gli  utenti  siano  organizzati.  Nel
          medesimo regolamento sono altresi'  disciplinati  audizioni
          periodiche   delle   associazioni   ambientaliste,    delle
          associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e  lo
          svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti 
          e sull'efficacia dei servizi. 
              24. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con  uno  o  piu'  regolamenti
          emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 
          agosto 1988, n. 400, sono definiti: 
              a) le procedure relative alle  attivita'  svolte  dalle
          Autorita' idonee a  garantire  agli  interessati  la  piena
          conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in 
          forma scritta e orale, e la verbalizzazione; 
              b) i criteri, le condizioni, i termini e  le  modalita'
          per  l'esperimento  di  procedure  di  conciliazione  o  di
          arbitrato in contraddittorio presso le Autorita'  nei  casi
          di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti  il
          servizio, prevedendo altresi' i casi in cui tali  procedure
          di conciliazione o di arbitrato possano essere  rimesse  in
          prima istanza alle  commissioni  arbitrali  e  conciliative
          istituite  presso  le  camere  di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2,  comma
          4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n.  580.  Fino
          alla scadenza del  termine  fissato  per  la  presentazione
          delle  istanze  di  conciliazione  o  di  deferimento  agli
          arbitri, sono sospesi i termini  per  il  ricorso  in  sede
          giurisdizionale che,  se  proposto,  e'  improcedibile.  Il
          verbale di conciliazione o la decisione arbitrale 
          costituiscono titolo esecutivo. 
              25.  La  tutela  giurisdizionale  davanti  al   giudice
          amministrativo e' disciplinata dal codice del processo 
          amministrativo. 
              26.  La  pubblicita'  di  atti  e  procedimenti   delle
          Autorita'  e'  assicurata  anche  attraverso  un   apposito
          bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei 
          ministri. 
              27.  Ciascuna  Autorita'  ha  autonomia  organizzativa,
          contabile e amministrativa. Il  bilancio  preventivo  e  il
          rendiconto della  gestione,  soggetto  al  controllo  della
          Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
              28.  Ciascuna  Autorita',   con   propri   regolamenti,
          definisce, entro trenta giorni dalla sua  costituzione,  le
          norme   concernenti   l'organizzazione   interna    e    il
          funzionamento, la pianta organica del personale  di  ruolo,
          che non puo' eccedere le centoventi  unita',  l'ordinamento
          delle carriere, nonche', in base  ai  criteri  fissati  dal
          contratto collettivo di lavoro in  vigore  per  l'Autorita'
          garante della concorrenza e  del  mercato  e  tenuto  conto
          delle specifiche esigenze funzionali  e  organizzative,  il
          trattamento giuridico  ed  economico  del  personale.  Alle
          Autorita' non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 
          3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto 
          salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo. 
              29. Il regolamento  del  personale  di  ruolo  previsto
          nella  pianta  organica  di  ciascuna   Autorita'   avviene
          mediante pubblico concorso, ad  eccezione  delle  categorie
          per le quali sono previste assunzioni in base  all'articolo
          16 della legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  e  successive
          modificazioni. In sede di prima attuazione  della  presente
          legge  ciascuna  Autorita'   provvede   mediante   apposita
          selezione anche nell'ambito  del  personale  dipendente  da
          pubbliche amministrazioni in possesso  delle  competenze  e
          dei requisiti di professionalita' ed  esperienza  richiesti
          per  l'espletamento  delle  singole  funzioni  e  tale   da
          garantire la massima neutralita' e  imparzialita'  comunque
          nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti 
          nella pianta organica. 
              30. Ciascuna autorita' puo'  assumere,  in  numero  non
          superiore a sessanta unita',  dipendenti  con  contratto  a
          tempo determinato  di  durata  non  superiore  a  due  anni
          nonche' esperti e  collaboratori  esterni,  in  numero  non
          superiore a dieci,  per  specifici  obiettivi  e  contenuti
          professionali, con contratti a tempo determinato di  durata
          non superiore a due anni che possono essere rinnovati per 
          non piu' di due volte. 
              31. Il personale dipendente in servizio anche in  forza
          di contratto a tempo determinato presso  le  Autorita'  non
          puo' assumere altro impiego o incarico ne' esercitare altra
          attivita' professionale, anche se a carattere  occasionale.
          Esso, inoltre, non puo' avere interessi diretti o indiretti
          nelle imprese del settore. La violazione  di  tali  divieti
          costituisce causa di decadenza dall'impiego ed  e'  punita,
          ove il  fatto  non  costituisca  reato,  con  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni  di
          lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di 
          lire e l'importo del corrispettivo percepito. 
              32. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  sono  emanati,  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, uno o piu' regolamenti volti a trasferire le ulteriori
          competenze connesse  a  quelle  attribuite  alle  Autorita'
          dalla presente legge nonche' a riorganizzare o a sopprimere
          gli  uffici  e  a  rivedere  le  piante   organiche   delle
          amministrazioni pubbliche  interessate  dalla  applicazione
          della presente legge e cessano le competenze esercitate  in
          materia   dal    Comitato    interministeriale    per    la
          programmazione economica. A decorrere dalla data di entrata
          in vigore dei regolamenti di cui  al  presente  comma  sono
          abrogate le disposizioni legislative  e  regolamentari  che
          disciplinano  gli   uffici   soppressi   riorganizzati.   I
          regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai sensi del 
          precedente periodo. 
              33. Le  Autorita',  con  riferimento  agli  atti  e  ai
          comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti
          al loro controllo, segnalano  all'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato  la  sussistenza  di  ipotesi  di
          violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, 
          n. 287. 
              34.  Per  le  materie  attinenti  alla   tutela   della
          concorrenza, l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
          mercato esprime parere obbligatorio entro il termine di  30
          giorni alle amministrazioni pubbliche competenti in  ordine
          alla  definizione  delle  concessioni,  dei  contratti   di
          servizio e degli altri strumenti di regolazione 
          dell'esercizio dei servizi nazionali. 
              35. Le concessioni rilasciate nei  settori  di  cui  al
          comma 1, la cui durata non puo' essere  superiore  ad  anni
          quaranta, possono essere onerose, con le eccezioni previste 
          dalla normativa vigente. 
              36.  L'esercizio  del  servizio   in   concessione   e'
          disciplinato  da  convenzioni  ed  eventuali  contratti  di
          programma stipulati tra l'amministrazione concedente  e  il
          soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in
          particolare, l'indicazione degli obiettivi generali,  degli
          scopi specifici e degli obblighi  reciproci  da  perseguire
          nello svolgimento del servizio; le procedure di controllo e
          le sanzioni in caso di inadempimento;  le  modalita'  e  le
          procedure di indennizzo automatico nonche' le modalita'  di
          aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di 
          programma o della convenzione. 
              37. Il soggetto esercente  il  servizio  predispone  un
          regolamento di servizio nel rispetto dei  principi  di  cui
          alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui
          al comma 36. Le determinazioni delle Autorita'  di  cui  al
          comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione 
          del regolamento di servizio. 
              38.  All'onere   derivante   dall'istituzione   e   dal
          funzionamento  delle  Autorita',  determinato  in  lire   3
          miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna 
          Autorita', a decorrere dal 1996, si provvede: 
              a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1995 all'uopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero 
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
              b) a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo
          non superiore all'uno  per  mille  dei  ricavi  dell'ultimo
          esercizio,  versato  dai  soggetti  esercenti  il  servizio
          stesso; il contributo e' versato entro il 31 luglio di ogni
          anno nella misura e  secondo  le  modalita'  stabilite  con
          decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con
          il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di 
          entrata in vigore della presente legge. 
              39.(abrogato) 
              40. Le somme di cui al comma 38, lettera b),  afferenti
          all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle   comunicazioni   e
          all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sono versate 
          direttamente ai bilanci dei predetti enti. 
              41. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. > 
          > 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  («Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla  condizione  dello  straniero»,  pubblicato  in
          Gazz. Uff., S.O., 18 agosto 1998, n. 191), come modificato 
          dal presente decreto: 
              «Art. 13. Espulsione amministrativa. (Legge 6 marzo 
          1998, n. 40, art. 11) 
              1. Per motivi di ordine pubblico o di  sicurezza  dello
          Stato, il Ministro dell'interno puo' disporre  l'espulsione
          dello straniero anche non residente  nel  territorio  dello
          Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del 
          Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri. 
              2. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo 
          straniero: 
              a) e' entrato nel territorio dello  Stato  sottraendosi
          ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi 
          dell'articolo 10; 
              b) si e'  trattenuto  nel  territorio  dello  Stato  in
          assenza della comunicazione di cui all'articolo  27,  comma
          1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno  nei
          termini prescritti, salvo che  il  ritardo  sia  dipeso  da
          forza maggiore, ovvero quando il permesso di  soggiorno  e'
          stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di 
          sessanta giorni e non e' stato chiesto il rinnovo; 
              c)  appartiene  a  taluna  delle   categorie   indicate
          nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
          sostituto dall'articolo 2 della legge  3  agosto  1988,  n.
          327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.  575,
          come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 
          1982, n. 646. 
              2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione  ai
          sensi del comma 2, lettere a) e  b),  nei  confronti  dello
          straniero che ha esercitato il diritto al  ricongiungimento
          familiare  ovvero  del  familiare  ricongiunto,  ai   sensi
          dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
          effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato,  della
          durata del suo soggiorno nel territorio  nazionale  nonche'
          dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con 
          il suo Paese d'origine. 
              3. L'espulsione e' disposta in ogni  caso  con  decreto
          motivato immediatamente esecutivo, anche  se  sottoposto  a
          gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando  lo
          straniero e' sottoposto a  procedimento  penale  e  non  si
          trova  in  stato  di  custodia  cautelare  in  carcere,  il
          questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
          osta all'autorita' giudiziaria, che puo'  negarlo  solo  in
          presenza di inderogabili esigenze processuali  valutate  in
          relazione   all'accertamento   della   responsabilita'   di
          eventuali concorrenti nel reato o imputati in  procedimenti
          per reati connessi, e all'interesse della  persona  offesa.
          In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa  fino
          a quando l'autorita'  giudiziaria  comunica  la  cessazione
          delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il  nulla
          osta, provvede all'espulsione con le modalita'  di  cui  al
          comma  4.  Il  nulla  osta  si  intende  concesso   qualora
          l'autorita' giudiziaria non  provveda  entro  sette  giorni
          dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa  della
          decisione sulla richiesta di nulla osta, il  questore  puo'
          adottare la misura del trattenimento presso un centro di 
          identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14. 
              3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,  il
          giudice rilascia il nulla osta  all'atto  della  convalida,
          salvo che applichi la misura della  custodia  cautelare  in
          carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice  di
          procedura penale, o che ricorra una delle  ragioni  per  le
          quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma 
          3. 
              3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3  si  applicano
          anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
          che sia stata revocata o dichiarata estinta  per  qualsiasi
          ragione la  misura  della  custodia  cautelare  in  carcere
          applicata nei suoi confronti. Il  giudice,  con  lo  stesso
          provvedimento con il quale revoca o  dichiara  l'estinzione
          della  misura,  decide  sul   rilascio   del   nulla   osta
          all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e' 
          immediatamente comunicato al questore. 
              3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
          il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
          non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone  il
          giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a  procedere.  E'
          sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
          comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le 
          disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. 
              3-quinquies.   Se   lo   straniero   espulso    rientra
          illegalmente nel territorio dello Stato prima  del  termine
          previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
          del termine di prescrizione del reato  piu'  grave  per  il
          quale si era  proceduto  nei  suoi  confronti,  si  applica
          l'articolo 345  del  codice  di  procedura  penale.  Se  lo
          straniero era stato scarcerato per decorrenza  dei  termini
          di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
          ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di 
          procedura penale. 
              3-sexies. (abrogato). 
              4. L'espulsione e' sempre  eseguita  dal  questore  con
          accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica 
          ad eccezione dei casi di cui al comma 5. 
              5. Nei confronti dello straniero che si  e'  trattenuto
          nel territorio dello Stato quando il permesso di  soggiorno
          e' scaduto di validita' da piu' di sessanta giorni e non ne
          e'  stato  chiesto  il   rinnovo,   l'espulsione   contiene
          l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
          termine   di   quindici   giorni.   Il   questore   dispone
          l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
          qualora  il  prefetto  rilevi  il  concreto  pericolo   che
          quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento. 
              5-bis. Nei casi previsti ai commi 4  e  5  il  questore
          comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto  ore
          dalla sua adozione, al  giudice  di  pace  territorialmente
          competente  il  provvedimento  con  il  quale  e'  disposto
          l'accompagnamento   alla   frontiera.   L'esecuzione    del
          provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
          nazionale e' sospesa fino alla decisione  sulla  convalida.
          L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
          con  la   partecipazione   necessaria   di   un   difensore
          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso
          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il
          giudice tiene l'udienza. Si applicano  le  disposizioni  di
          cui al sesto e al settimo periodo del comma  8,  in  quanto
          compatibili.  Il  giudice  provvede  alla  convalida,   con
          decreto motivato,  entro  le  quarantotto  ore  successive,
          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei
          requisiti  previsti  dal  presente   articolo   e   sentito
          l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
          procedimento  di  convalida,  lo   straniero   espulso   e'
          trattenuto  in  uno  dei  centri  di   identificazione   ed
          espulsione,  di  cui  all'articolo   14,   salvo   che   il
          procedimento possa essere definito  nel  luogo  in  cui  e'
          stato adottato il  provvedimento  di  allontanamento  anche
          prima del trasferimento  in  uno  dei  centri  disponibili.
          Quando  la  convalida  e'  concessa,  il  provvedimento  di
          accompagnamento alla frontiera  diventa  esecutivo.  Se  la
          convalida non  e'  concessa  ovvero  non  e'  osservato  il
          termine per la decisione,  il  provvedimento  del  questore
          perde ogni effetto. Avverso  il  decreto  di  convalida  e'
          proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
          sospende l'esecuzione  dell'allontanamento  dal  territorio
          nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale  il
          giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre  dal
          momento della comunicazione del provvedimento alla 
          cancelleria. 
              5-ter. Al  fine  di  assicurare  la  tempestivita'  del
          procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
          4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure  forniscono
          al giudice di pace, nei limiti delle  risorse  disponibili,
          il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale 
          idoneo. 
              6. (abrogato). 
              7. Il decreto di espulsione e il provvedimento  di  cui
          al comma  1  dell'articolo  14,  nonche'  ogni  altro  atto
          concernente l'ingresso, il soggiorno e  l'espulsione,  sono
          comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
          modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
          da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua 
          francese, inglese o spagnola. 
              8.  Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'   essere
          presentato unicamente il ricorso al  giudice  di  pace  del
          luogo  in  cui  ha  sede  l'autorita'   che   ha   disposto
          l'espulsione. Il termine e' di sessanta giorni  dalla  data
          del  provvedimento  di  espulsione.  Il  giudice  di   pace
          accoglie  o  rigetta  il  ricorso,  decidendo   con   unico
          provvedimento adottato, in ogni caso,  entro  venti  giorni
          dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso  di  cui  al
          presente   comma    puo'    essere    sottoscritto    anche
          personalmente, ed e' presentato anche per il tramite  della
          rappresentanza diplomatica o consolare italiana  nel  Paese
          di destinazione. La sottoscrizione del  ricorso,  da  parte
          della persona interessata, e'  autenticata  dai  funzionari
          delle   rappresentanze   diplomatiche   o   consolari   che
          provvedono  a  certificarne  l'autenticita'  e  ne   curano
          l'inoltro  all'autorita'  giudiziaria.  Lo   straniero   e'
          ammesso all'assistenza legale da parte di un  patrocinatore
          legale di fiducia munito  di  procura  speciale  rilasciata
          avanti all'autorita' consolare. Lo  straniero  e'  altresi'
          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,
          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti
          iscritti nella tabella di cui all'articolo 29  delle  norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 
          1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. 
              9. (abrogato). 
              10. (abrogato). 
              11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la
          tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' 
          disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
              12. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  19,  lo
          straniero espulso e' rinviato allo Stato  di  appartenenza,
          ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di 
          provenienza. 
              13.  Lo  straniero  espulso  non  puo'  rientrare   nel
          territorio dello Stato senza  una  speciale  autorizzazione
          del Ministro dell'interno.  In  caso  di  trasgressione  lo
          straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
          ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
          frontiera. La disposizione di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma non si applica nei confronti dello straniero
          gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a)
          e b), per il quale e' stato autorizzato il 
          ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29. 
              13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
          trasgressore del divieto di reingresso  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che,  gia'
          denunciato per il reato di cui  al  comma  13  ed  espulso,
          abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica 
          la pena della reclusione da uno a cinque anni. 
              13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e  13-bis  e'
          obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori 
          dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. 
              14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto  di
          cui al comma 13 opera per un periodo  di  dieci  anni.  Nel
          decreto di espulsione puo' essere previsto un termine  piu'
          breve, in ogni caso non inferiore  a  cinque  anni,  tenuto
          conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato 
          nel periodo di permanenza in Italia. 
              15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si  applicano
          allo  straniero  che  dimostri  sulla  base   di   elementi
          obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
          della data di entrata in vigore della legge 6  marzo  1998,
          n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di 
          cui all'articolo 14, comma 1. 
              16.  L'onere  derivante  dal  comma  10  del   presente
          articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e 
          in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  31
          luglio 1997, n. 249  («Istituzione  dell'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni  e  norme  sui  sistemi  delle
          telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata  in  Gazz.
          Uff., S.O., 31 luglio 1997, n. 177), come modificato dal 
          presente decreto: 
              «Art.   1.   (Autorita'   per   le    garanzie    nelle
          comunicazioni).-  1.  E'  istituita  l'Autorita'   per   le
          garanzie  nelle  comunicazioni,   di   seguito   denominata
          «Autorita'», la quale opera in piena autonomia e con 
          indipendenza di giudizio e di valutazione. 
              2.  Ferme  restando   le   attribuzioni   di   cui   al
          decreto-legge 1° dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  gennaio  1994,  n.  71,  il
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la 
          denominazione di «Ministero delle comunicazioni». 
              3.  Sono  organi  dell'Autorita'  il   presidente,   la
          commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione
          per i  servizi  e  i  prodotti  e  il  consiglio.  Ciascuna
          commissione e' organo collegiale costituito dal  presidente
          dell'Autorita' e da quattro  commissari.  Il  consiglio  e'
          costituito dal presidente  e  da  tutti  i  commissari.  Il
          Senato della Repubblica e la Camera dei  deputati  eleggono
          quattro commissari ciascuno, i quali vengono  nominati  con
          decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e
          ciascun deputato esprime il voto indicando due  nominativi,
          uno per la commissione per le  infrastrutture  e  le  reti,
          l'altro per la commissione per i servizi e i  prodotti.  In
          caso di  morte,  di  dimissioni  o  di  impedimento  di  un
          commissario, la Camera competente procede  all'elezione  di
          un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza
          ordinaria  del  mandato  dei  componenti  l'Autorita'.   Al
          commissario che subentri quando mancano meno  di  tre  anni
          alla predetta scadenza ordinaria non si applica il  divieto
          di conferma di cui all'articolo 2, comma 8, della legge  14
          novembre 1995, n.  481.  Il  presidente  dell'Autorita'  e'
          nominato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa
          con il Ministro delle comunicazioni.  La  designazione  del
          nominativo del  presidente  dell'Autorita'  e'  previamente
          sottoposta   al   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 
          novembre 1995, n. 481. 
              4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale
          e la vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi  verifica  il
          rispetto delle norme previste dagli articoli 1  e  4  della
          legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25  giugno  1993,
          n. 206, e dall'articolo  1  del  decreto-legge  23  ottobre
          1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
          dicembre 1996, n. 650. 
              5.  Ai  componenti  dell'Autorita'  si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, 
          della legge 14 novembre 1995, n. 481. 
              6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate: 
              a) la commissione per le infrastrutture e le reti 
          esercita le seguenti funzioni: 
              1) esprime  parere  al  Ministero  delle  comunicazioni
          sullo schema del  piano  nazionale  di  ripartizione  delle
          frequenze da  approvare  con  decreto  del  Ministro  delle
          comunicazioni, sentiti gli organismi  di  cui  al  comma  3
          dell'articolo  3  della  legge  6  agosto  1990,  n.   223,
          indicando le frequenze destinate al servizio di  protezione
          civile,   in   particolare   per   quanto    riguarda    le
          organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del 
          soccorso alpino; 
              2)  elabora,  avvalendosi  anche   degli   organi   del
          Ministero delle comunicazioni e sentite  la  concessionaria
          pubblica  e  le  associazioni  a  carattere  nazionale  dei
          titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
          nazionale di  ripartizione  delle  frequenze,  i  piani  di
          assegnazione delle frequenze, comprese quelle da  assegnare
          alle strutture di protezione civile ai sensi  dell'articolo
          11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per
          quanto riguarda le  organizzazioni  di  volontariato  e  il
          Corpo nazionale del soccorso  alpino,  e  li  approva,  con
          esclusione delle  bande  attribuite  in  uso  esclusivo  al
          Ministero  della  difesa   che   provvede   alle   relative
          assegnazioni.   Per   quanto   concerne   le    bande    in
          compartecipazione   con   il   Ministero   della    difesa,
          l'Autorita' provvede al previo coordinamento con il 
          medesimo; 
              3)   definisce,   fermo   restando   quanto    previsto
          dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n.  675,  le
          misure  di  sicurezza  delle   comunicazioni   e   promuove
          l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni
          per l'eliminazione  delle  interferenze  elettromagnetiche,
          anche attraverso la modificazione di impianti, sempreche' 
          conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione; 
              4) sentito il parere del Ministero delle  comunicazioni
          e nel rispetto della normativa comunitaria,  determina  gli
          standard per i decodificatori in modo da favorire la 
          fruibilita' del servizio; 
              5) cura la  tenuta  del  registro  degli  operatori  di
          comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu'  della
          presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
          di autorizzazione in base alla vigente normativa  da  parte
          dell'Autorita'  o  delle  amministrazioni  competenti,   le
          imprese  concessionarie  di  pubblicita'   da   trasmettere
          mediante impianti radiofonici o televisivi o da  diffondere
          su  giornali  quotidiani  o  periodici,   le   imprese   di
          produzione e  distribuzione  dei  programmi  radiofonici  e
          televisivi,  nonche'  le  imprese  editrici   di   giornali
          quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie  di  stampa
          di carattere nazionale, nonche' le  imprese  fornitrici  di
          servizi telematici  e  di  telecomunicazioni  ivi  compresa
          l'editoria  elettronica  e  digitale;  nel  registro   sono
          altresi' censite le infrastrutture di  diffusione  operanti
          nel  territorio  nazionale.  L'Autorita'  adotta   apposito
          regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
          per  la  definizione  dei  criteri  di  individuazione  dei
          soggetti  tenuti  all'iscrizione  diversi  da  quelli  gia'
          iscritti al registro alla data di entrata in vigore della 
          presente legge; 
              6) dalla data di entrata in vigore del  regolamento  di
          cui al  numero  5)  sono  abrogate  tutte  le  disposizioni
          concernenti  la  tenuta  e  l'organizzazione  del  Registro
          nazionale della  stampa  e  del  Registro  nazionale  delle
          imprese radiotelevisive  contenute  nella  legge  5  agosto
          1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella  legge  6
          agosto 1990, n. 223, nonche'  nei  regolamenti  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982,  n.
          268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
          1983, n. 49, e al decreto del Presidente  della  Repubblica
          27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui
          al presente numero esistenti presso l'ufficio  del  Garante
          per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti 
          all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal numero 5); 
              7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con
          riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione  e
          per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione 
          secondo criteri di non discriminazione; 
              8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle
          infrastrutture  di  telecomunicazioni  e  verifica  che   i
          gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
          i  diritti  di   interconnessione   e   di   accesso   alle
          infrastrutture  ai  soggetti  che  gestiscono  reti  ovvero
          offrono  servizi  di  telecomunicazione;  promuove  accordi
          tecnologici tra gli operatori del settore  per  evitare  la
          proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul 
          territorio; 
              9) sentite le parti interessate, dirime le controversie
          in tema di interconnessione e accesso  alle  infrastrutture
          di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica 
          della controversia; 
              10) riceve periodicamente  un'informativa  dai  gestori
          del servizio pubblico  di  telecomunicazioni  sui  casi  di
          interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali
          indirizzi  sulle  modalita'  di  interruzione.  Gli  utenti
          interessati possono proporre ricorso all'Autorita'  avverso
          le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un 
          apposito regolamento definito dalla stessa Autorita'; 
              11)   individua,   in   conformita'   alla    normativa
          comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare  a
          quanto  previsto  nell'articolo  5,   comma   5,   l'ambito
          oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio
          universale e le modalita' di determinazione e  ripartizione
          del relativo costo, e ne propone le eventuali 
          modificazioni; 
              12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali 
          di telecomunicazione con quelli di altri Paesi; 
              13) determina, sentiti i soggetti  interessati  che  ne
          facciano richiesta, i criteri di definizione dei  piani  di
          numerazione  nazionale  delle  reti  e   dei   servizi   di
          telecomunicazione,  basati  su  criteri  di   obiettivita',
          trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita'; 
              14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore 
          del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati; 
              15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili  con
          la salute umana  e  verifica  che  tali  tetti,  anche  per
          effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche,  non
          vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici
          del Ministero delle  comunicazioni.  Il  rispetto  di  tali
          indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o
          le concessioni all'installazione di apparati con  emissioni
          elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
          il  Ministero  della  sanita'  e  con  il  Ministero  delle
          comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore  di  sanita'  e
          l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
          fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente 
          numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie; 
              b) la commissione per i servizi e i prodotti: 
              1) vigila sulla  conformita'  alle  prescrizioni  della
          legge dei servizi  e  dei  prodotti  che  sono  forniti  da
          ciascun operatore destinatario  di  concessione  ovvero  di
          autorizzazione in base alla vigente  normativa  promuovendo
          l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi 
          di telecomunicazioni; 
              2) emana direttive concernenti i  livelli  generali  di
          qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di  ciascun
          gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di 
          standard minimi per ogni comparto di attivita'; 
              3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei  servizi
          e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in  qualunque  forma
          diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a
          diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel rispetto
          delle norme dell'Unione europea, per  la  disciplina  delle
          relazioni tra gestori di reti fisse e  mobili  e  operatori
          che svolgono attivita' di rivendita di servizi di 
          telecomunicazioni; 
              4) assicura il rispetto dei periodi minimi che  debbono
          trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive  da
          parte dei diversi servizi a partire dalla data di  edizione
          di ciascuna opera, in osservanza della  normativa  vigente,
          tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra 
          produttori; 
              4-bis)  svolge  i  compiti   attribuiti   dall'articolo
          182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive 
          modificazioni; 
              5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma e di
          televendite,   emana   i   regolamenti   attuativi    delle
          disposizioni di legge e  regola  l'interazione  organizzata
          tra il fornitore del prodotto o servizio o  il  gestore  di
          rete e l'utente, che comporti acquisizione di  informazioni
          dall'utente, nonche' l'utilizzazione delle informazioni 
          relative agli utenti; 
              6) verifica il  rispetto  nel  settore  radiotelevisivo
          delle norme in materia di tutela dei minori  anche  tenendo
          conto  dei  codici  di  autoregolamentazione  relativi   al
          rapporto tra televisione e minori e degli  indirizzi  della
          Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
          vigilanza  dei  servizi   radiotelevisivi.   In   caso   di
          inosservanza delle norme in materia di tutela  dei  minori,
          ivi   comprese    quelle    previste    dal    Codice    di
          autoregolamentazione TV e minori approvato il  29  novembre
          2002, e successive  modificazioni,  la  Commissione  per  i
          servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera  l'irrogazione
          delle sanzioni previste  dall'articolo  31  della  legge  6
          agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche  se  il
          fatto costituisce  reato  e  indipendentemente  dall'azione
          penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita'  che  dal
          Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione
          TV e minori viene data adeguata pubblicita' e la  emittente
          sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in 
          ore di massimo o di buon ascolto; 
              7) vigila sul rispetto  della  tutela  delle  minoranze
          linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle 
          comunicazioni di massa; 
              8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo 
          delle norme in materia di diritto di rettifica; 
              9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti
          sulla propaganda,  sulla  pubblicita'  e  sull'informazione
          politica nonche' l'osservanza delle  norme  in  materia  di
          equita' di  trattamento  e  di  parita'  di  accesso  nelle
          pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di 
          propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione; 
              10) propone al Ministero delle comunicazioni lo  schema
          della convenzione annessa  alla  concessione  del  servizio
          pubblico  radiotelevisivo  e  verifica  l'attuazione  degli
          obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte  le
          altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio
          pubblico  e  amministrazioni  pubbliche.   La   Commissione
          parlamentare per l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei
          servizi radiotelevisivi esprime parere  obbligatorio  entro
          trenta giorni sullo schema di convenzione e  sul  contratto
          di servizio con la concessionaria  del  servizio  pubblico;
          inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalita' 
          del predetto servizio pubblico; 
              11) cura le rilevazioni degli indici di  ascolto  e  di
          diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla
          correttezza delle indagini sugli indici  di  ascolto  e  di
          diffusione dei diversi mezzi di comunicazione  rilevati  da
          altri  soggetti,  effettuando  verifiche  sulla  congruita'
          delle metodologie utilizzate e riscontri sulla  veridicita'
          dei  dati  pubblicati,  nonche'   sui   monitoraggi   delle
          trasmissioni televisive e sull'operato  delle  imprese  che
          svolgono le indagini; la  manipolazione  dei  dati  tramite
          metodologie  consapevolmente  errate  ovvero   tramite   la
          consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai  sensi
          dell'articolo 476, primo comma, del codice penale;  laddove
          la rilevazione degli  indici  di  ascolto  non  risponda  a
          criteri universalistici  del  campionamento  rispetto  alla
          popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorita' puo' 
          provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie; 
              12) verifica che la pubblicazione e la  diffusione  dei
          sondaggi  sui  mezzi  di  comunicazione  di   massa   siano
          effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito 
          regolamento che essa stessa provvede ad emanare; 
              13)  effettua  il   monitoraggio   delle   trasmissioni
          radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati 
          territoriali del Ministero delle comunicazioni; 
              14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della 
          legge 6 agosto 1990, n. 223; 
              15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e 
          dell'offerta di servizi di comunicazioni; 
              c) il consiglio: 
              1) segnala al  Governo  l'opportunita'  di  interventi,
          anche   legislativi,   in   relazione   alle    innovazioni
          tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed 
          internazionale, del settore delle comunicazioni; 
              2) garantisce l'applicazione  delle  norme  legislative
          sull'accesso   ai   mezzi   e   alle   infrastrutture    di
          comunicazione, anche attraverso la predisposizione di 
          specifici regolamenti; 
              3) promuove ricerche e studi in materia di  innovazione
          tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e
          dei servizi multimediali, anche  avvalendosi  dell'Istituto
          superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che  viene
          riordinato in «Istituto  superiore  delle  comunicazioni  e
          delle tecnologie dell'informazione», ai sensi dell'articolo
          12, comma 1, lettera  b),  del  decreto-legge  1°  dicembre
          1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
          gennaio 1994, n. 71; 
              4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i 
          provvedimenti di cui ai commi 11 e 12; 
              5) adotta le disposizioni attuative del regolamento  di
          cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge  23  ottobre
          1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per il
          rilascio delle licenze e  delle  autorizzazioni  e  per  la
          determinazione  dei   relativi   contributi,   nonche'   il
          regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle
          concessioni   e    delle    autorizzazioni    in    materia
          radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni 
          e contributi; 
              6)  propone  al   Ministero   delle   comunicazioni   i
          disciplinari per il  rilascio  delle  concessioni  e  delle
          autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei 
          regolamenti approvati dallo stesso consiglio; 
              7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attivita'
          ed alla proprieta' dei soggetti autorizzati o concessionari
          del servizio radiotelevisivo, secondo modalita' stabilite 
          con regolamento; 
              8)  accerta  la  effettiva  sussistenza  di   posizioni
          dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
          sensi della presente legge e adotta i conseguenti 
          provvedimenti; 
              9) assume le funzioni  e  le  competenze  assegnate  al
          Garante per la radiodiffusione  e  l'editoria,  escluse  le
          funzioni in precedenza assegnate al Garante  ai  sensi  del
          comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 
          287, che e' abrogato; 
              10) accerta  la  mancata  osservanza,  da  parte  della
          societa'  concessionaria   del   servizio   radiotelevisivo
          pubblico,  degli  indirizzi  formulati  dalla   Commissione
          parlamentare per l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei
          servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
          legge  14  aprile  1975,  n.  103   ,   e   richiede   alla
          concessionaria  stessa   l'attivazione   dei   procedimenti
          disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti 
          dei dirigenti responsabili; 
              11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento  della
          relativa   documentazione,    parere    obbligatorio    sui
          provvedimenti,  riguardanti  operatori  del  settore  delle
          comunicazioni,  predisposti  dall'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2,
          3, 4 e 6 della L. 10 ottobre 1990,  n.  287;  decorso  tale
          termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di 
          detto parere; 
              12) entro  il  30  giugno  di  ogni  anno  presenta  al
          Presidente del Consiglio dei ministri per  la  trasmissione
          al   Parlamento   una   relazione   sull'attivita'   svolta
          dall'Autorita' e sui  programmi  di  lavoro;  la  relazione
          contiene,  fra  l'altro,  dati  e  rendiconti  relativi  ai
          settori di competenza, in particolare  per  quanto  attiene
          allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai  redditi  e  ai
          capitali, alla diffusione  potenziale  ed  effettiva,  agli
          ascolti e alle  letture  rilevate,  alla  pluralita'  delle
          opinioni   presenti   nel   sistema    informativo,    alle
          partecipazioni incrociate tra  radio,  televisione,  stampa
          quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione 
          a livello nazionale e comunitario; 
              13)  autorizza  i  trasferimenti  di  proprieta'  delle
          societa' che esercitano l'attivita' radiotelevisiva 
          previsti dalla legge; 
              14) esercita tutte le altre funzioni e poteri  previsti
          nella legge 14 novembre 1995,  n.  481,  nonche'  tutte  le
          altre funzioni dell'Autorita' non espressamente  attribuite
          alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla 
          commissione per i servizi e i prodotti. 
              7. Le competenze indicate al  comma  6  possono  essere
          ridistribuite con il regolamento di organizzazione 
          dell'Autorita' di cui al comma 9. 
              8. La separazione contabile e amministrativa, cui  sono
          tenute le imprese  operanti  nel  settore  destinatarie  di
          concessioni    o    autorizzazioni,     deve     consentire
          l'evidenziazione  dei   corrispettivi   per   l'accesso   e
          l'interconnessione       alle       infrastrutture       di
          telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al
          servizio   universale   e    quella    dell'attivita'    di
          installazione e gestione delle infrastrutture  separata  da
          quella  di   fornitura   del   servizio   e   la   verifica
          dell'insussistenza di  sussidi  incrociati  e  di  pratiche
          discriminatorie.  La  separazione  contabile  deve   essere
          attuata  nel  termine  previsto  dal  regolamento  di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
          n. 545,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
          dicembre 1996, n. 650.  Le  imprese  operanti  nel  settore
          delle   telecomunicazioni   pubblicano   entro   due   mesi
          dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei
          dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di 
          cui al presente comma. 
              9.  L'Autorita',  entro  novanta   giorni   dal   primo
          insediamento,    adotta    un    regolamento    concernente
          l'organizzazione  e  il   funzionamento,   i   bilanci,   i
          rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga  alle
          disposizioni  sulla  contabilita'  generale  dello   Stato,
          nonche' il trattamento giuridico ed economico del personale
          addetto, sulla base della disciplina contenuta nella  legge
          14 novembre  1995,  n.  481,  prevedendo  le  modalita'  di
          svolgimento dei concorsi e le  procedure  per  l'immissione
          nel ruolo del  personale  assunto  con  contratto  a  tempo
          determinato ai sensi del  comma  18.  L'Autorita'  provvede
          all'autonoma  gestione   delle   spese   per   il   proprio
          funzionamento nei limiti del fondo stanziato a  tale  scopo
          nel bilancio dello Stato ed iscritto in  apposito  capitolo
          dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  del
          tesoro.  L'Autorita'  adotta  regolamenti  sulle  modalita'
          operative e comportamentali del personale, dei dirigenti  e
          dei componenti della Autorita' attraverso  l'emanazione  di
          un documento denominato Codice etico dell'Autorita' per  le
          garanzie  nelle  comunicazioni.  Tutte  le  delibere  ed  i
          regolamenti  di  cui  al  presente  comma   sono   adottati
          dall'Autorita' con il voto favorevole della maggioranza 
          assoluta dei suoi componenti. 
              10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici
          o  privati,  nonche'  i  portatori  di  interessi   diffusi
          costituiti in associazioni o comitati, cui  possa  derivare
          un  pregiudizio  dal  provvedimento,  hanno   facolta'   di
          denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorita' 
          e di intervenire nei procedimenti. 
              11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti  le
          modalita'  per  la  soluzione  non  giurisdizionale   delle
          controversie che possono insorgere fra utenti  o  categorie
          di utenti ed un  soggetto  autorizzato  o  destinatario  di
          licenze oppure tra soggetti autorizzati  o  destinatari  di
          licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate
          con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso
          in sede giurisdizionale fino a che non sia  stato  esperito
          un tentativo  obbligatorio  di  conciliazione  da  ultimare
          entro  trenta  giorni   dalla   proposizione   dell'istanza
          all'Autorita'. A tal fine, i  termini  per  agire  in  sede
          giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine 
          per la conclusione del procedimento di conciliazione. 
              12.  I  provvedimenti  dell'Autorita'  definiscono   le
          procedure  relative  ai  criteri  minimi   adottati   dalle
          istituzioni dell'Unione  europea  per  la  regolamentazione
          delle  procedure   non   giurisdizionali   a   tutela   dei
          consumatori  e  degli   utenti.   I   criteri   individuati
          dall'Autorita' nella definizione delle  predette  procedure
          costituiscono   principi   per   la    definizione    delle
          controversie che le parti concordino di deferire ad 
          arbitri. 
              13. L'Autorita' si avvale degli  organi  del  Ministero
          delle  comunicazioni   e   degli   organi   del   Ministero
          dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei  servizi
          di  telecomunicazioni  nonche'   degli   organi   e   delle
          istituzioni di cui puo' attualmente avvalersi,  secondo  le
          norme  vigenti,  il  Garante  per  la   radiodiffusione   e
          l'editoria. Riconoscendo le esigenze di  decentramento  sul
          territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni  di
          governo,  di  garanzia  e   di   controllo   in   tema   di
          comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorita'  i
          comitati  regionali  per  le  comunicazioni,  che   possono
          istituirsi   con   leggi   regionali   entro    sei    mesi
          dall'insediamento, ai quali  sono  altresi'  attribuite  le
          competenze  attualmente  svolte  dai   comitati   regionali
          radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e  di  Bolzano,  individua  gli
          indirizzi  generali  relativi  ai  requisiti  richiesti  ai
          componenti, ai criteri di incompatibilita' degli stessi, ai
          modi organizzativi e di finanziamento dei  comitati.  Entro
          il  termine  di  cui  al  secondo  periodo  e  in  caso  di
          inadempienza le funzioni  dei  comitati  regionali  per  le
          comunicazioni  sono  assicurate  dai   comitati   regionali
          radiotelevisivi  operanti.  L'Autorita'  d'intesa  con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          adotta un  regolamento  per  definire  le  materie  di  sua
          competenza  che  possono  essere   delegate   ai   comitati
          regionali per  le  comunicazioni.  Nell'esplicazione  delle
          funzioni  l'Autorita'  puo'  richiedere  la  consulenza  di
          soggetti  o  organismi  di  riconosciuta   indipendenza   e
          competenza. Le  comunicazioni  dirette  all'Autorita'  sono
          esenti da bollo. L'Autorita' si  coordina  con  i  preposti
          organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli 
          aspetti di comune interesse. 
              14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati
          regionali per  le  comunicazioni  avviene  prioritariamente
          mediante le procedure di mobilita'  previste  dall'articolo
          4, comma 2, del  decreto-legge  12  maggio  1995,  n.  163,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio  1995,
          n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste
          e delle telecomunicazioni che,  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, risulti applicato al  relativo
          ispettorato territoriale. Analoga priorita' e' riconosciuta
          al  personale  in  posizione  di  comando  dall'Ente  poste
          italiane presso gli stessi  ispettorati  territoriali,  nei
          limiti della dotazione organica  del  Ministero,  stabilita
          dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540,  i  cui  effetti
          sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 
          650. 
              15. Con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto
          con il Ministro delle comunicazioni e con il  Ministro  del
          tesoro, sono determinati le strutture, il  personale  ed  i
          mezzi di  cui  si  avvale  il  servizio  di  polizia  delle
          telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del
          personale del Ministero dell'interno e  degli  stanziamenti
          iscritti nello stato di previsione dello stesso  Ministero,
          rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro  delle
          finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,  con  il
          Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del  tesoro,
          sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della
          Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico 
          settore della radiodiffusione e dell'editoria. 
              16. (abrogato). 
              17.  E'  istituito  il  ruolo  organico  del  personale
          dipendente dell'Autorita' nel  limite  di  duecentosessanta
          unita'.  Alla  definitiva   determinazione   della   pianta
          organica  si  procede  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei  ministri  su  proposta  del  Ministro  delle
          comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e  con
          il Ministro per la funzione pubblica,  su  parere  conforme
          dell'Autorita', in base alla  rilevazione  dei  carichi  di
          lavoro,  anche  mediante  il  ricorso  alle  procedure   di
          mobilita'    previste    dalla    normativa    vigente    e
          compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio 
          previsti per il funzionamento dell'Autorita'. 
              18. L'Autorita', in aggiunta  al  personale  di  ruolo,
          puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
          determinato, disciplinato dalle norme di  diritto  privato,
          in numero non superiore a sessanta unita', con le modalita'
          previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 
          1995, n. 481. 
              19. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate  esigenze,
          di  dipendenti  dello  Stato  o  di  altre  amministrazioni
          pubbliche o di enti  pubblici  collocati  in  posizione  di
          fuori   ruolo   nelle   forme   previste   dai   rispettivi
          ordinamenti, ovvero in aspettativa ai  sensi  dell'articolo
          13 del decreto del Presidente della  Repubblica  11  luglio
          1980, n. 382, e successive  modificazioni,  in  numero  non
          superiore, complessivamente, a  trenta  unita'  e  per  non
          oltre  il  20  per  cento  delle  qualifiche  dirigenziali,
          lasciando non coperto un corrispondente numero di posti  di
          ruolo. Al personale di cui al presente comma e' corrisposta
          l'indennita' prevista dall'articolo 41 del decreto del 
          Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231. 
              20. In sede di prima attuazione  della  presente  legge
          l'Autorita' puo' provvedere al reclutamento  del  personale
          di ruolo, nella misura massima del 50 per cento  dei  posti
          disponibili  nella  pianta  organica,   mediante   apposita
          selezione   proporzionalmente   alle   funzioni   ed   alle
          competenze trasferite nell'ambito del personale  dipendente
          dal  Ministero  delle  comunicazioni  e  dall'Ufficio   del
          Garante per la  radiodiffusione  e  l'editoria  purche'  in
          possesso   delle   competenze   e    dei    requisiti    di
          professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento 
          delle singole funzioni. 
              21. All'Autorita' si applicano le disposizioni  di  cui
          all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995,  n.  481,  non
          derogate  dalle  disposizioni  della  presente  legge.   Le
          disposizioni del comma 9, limitatamente  alla  deroga  alle
          norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche'  dei
          commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
          altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 
          481, senza oneri a carico dello Stato. 
              22. Con effetto dalla data di  entrata  in  vigore  del
          regolamento di organizzazione  previsto  dal  comma  9  del
          presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5,  12
          e 13 dell'articolo 6 della legge 6  agosto  1990,  n.  223,
          nonche' il secondo comma  dell'articolo  8  della  legge  5
          agosto 1981, n. 416. Con effetto dalla data di  entrata  in
          vigore delle norme di cui ai commi 11  e  12  del  presente
          articolo sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 6  della
          legge 6 agosto 1990, n. 223. E abrogata altresi' ogni norma
          incompatibile con le  disposizioni  della  presente  legge.
          Dalla data del suo insediamento  l'Autorita'  subentra  nei
          procedimenti  amministrativi  e  giurisdizionali  e   nella
          titolarita' dei rapporti attivi e passivi facenti capo al 
          Garante per la radiodiffusione e l'editoria. 
              23. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle
          comunicazioni, sono emanati  uno  o  piu'  regolamenti,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, per  individuare  le  competenze  trasferite,
          coordinare le  funzioni  dell'Autorita'  con  quelle  delle
          pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento  di
          competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di  dette
          amministrazioni e rivedere le relative piante organiche.  A
          decorrere dalla data di entrata in vigore  dei  regolamenti
          sono abrogate le disposizioni legislative  e  regolamentari
          che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati, 
          indicate nei regolamenti stessi. 
              24. (abrogato). 
              25. Fino  all'entrata  in  funzione  dell'Autorita'  il
          Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite
          all'Autorita' dalla presente legge, salvo quelle attribuite
          al Garante per la radiodiffusione e  l'editoria,  anche  ai
          fini   di   quanto   previsto   dall'articolo   1-bis   del
          decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con 
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. 
              26.  La  tutela  giurisdizionale  davanti  al   giudice
          amministrativo e' disciplinata dal codice del processo 
          amministrativo. 
              27. (abrogato). 
              28.  E'  istituito  presso  l'Autorita'  un   Consiglio
          nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle
          associazioni rappresentative delle  varie  categorie  degli
          utenti dei servizi di telecomunicazioni  e  radiotelevisivi
          fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico,
          sociologico,   psicologico,   pedagogico,    educativo    e
          massmediale, che si sono distinte  nella  affermazione  dei
          diritti e della dignita' della persona o delle  particolari
          esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli
          utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorita',  al
          Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici  e
          privati, che hanno  competenza  in  materia  audiovisiva  o
          svolgono attivita' in questi settori su tutte le  questioni
          concernenti la salvaguardia  dei  diritti  e  le  legittime
          esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del  processo
          comunicativo, promuovendo altresi' iniziative di  confronto
          e di dibattito  su  detti  temi.  Con  proprio  regolamento
          l'Autorita'  detta   i   criteri   per   la   designazione,
          l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale
          degli utenti e fissa il  numero  dei  suoi  componenti,  il
          quale non deve essere superiore a undici.  I  pareri  e  le
          proposte che attengono  alla  tutela  dei  diritti  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre  1996,  n.
          675, sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati 
          personali. 
              29.  I  soggetti  che  nelle  comunicazioni   richieste
          dall'Autorita' espongono dati contabili o fatti concernenti
          l'esercizio della  propria  attivita'  non  rispondenti  al
          vero, sono puniti con le pene previste dall'articolo 2621 
          del codice civile. 
              30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le
          modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei
          dati e delle notizie richiesti dall'Autorita'  sono  puniti
          con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire  un
          milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa 
          Autorita'. 
              31. I soggetti che non ottemperano agli ordini  e  alle
          diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi  della  presente
          legge,  sono  puniti   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  da  lire  venti  milioni  a  lire   cinquecento
          milioni.   Se   l'inottemperanza   riguarda   provvedimenti
          adottati  in  ordine  alla  violazione  delle  norme  sulle
          posizioni  dominanti,  si  applica   a   ciascun   soggetto
          interessato  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  non
          inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del
          fatturato  realizzato  dallo  stesso  soggetto  nell'ultimo
          esercizio chiuso  anteriormente  alla  notificazione  della
          contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie 
          previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'. 
              32. Nei casi previsti dai commi 29,  30  e  31,  se  la
          violazione e' di particolare  gravita'  o  reiterata,  puo'
          essere disposta nei confronti del  titolare  di  licenza  o
          autorizzazione   o   concessione   anche   la   sospensione
          dell'attivita', per un periodo non superiore ai sei mesi, 
          ovvero la revoca.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno
          2001, n. 325 («Testo unico delle  disposizioni  legislative
          in materia di espropriazione per pubblica utilita'.  (Testo
          B) > > ) e' pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 16 agosto 2001, 
          n. 189. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno
          2001, n. 327 («Testo unico delle  disposizioni  legislative
          in materia di espropriazione per pubblica utilita'.  (Testo
          A)») e' pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 16 agosto 2001, n. 
          189. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115  («Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di spese di giustizia. (Testo  A)»,  pubblicato  in
          Gazz. Uff., S.O., 15 giugno 2002, n. 139), come modificato 
          dal presente decreto: 
              «Art. 13. (Importi).- 1. Il contributo unificato e' 
          dovuto nei seguenti importi: 
              a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro; 
              b) euro 70 per i processi di valore  superiore  a  euro
          1.100 e fino a euro 5.200 e per i  processi  di  volontaria
          giurisdizione, nonche' per i processi speciali  di  cui  al
          libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura 
          civile; 
              c) euro 170 per i processi di valore superiore  a  euro
          5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi  di
          valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice 
          di pace; 
              d) euro 340 per i processi di valore superiore  a  euro
          26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e 
          amministrativi di valore indeterminabile; 
              e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 
          52.000 e fino a euro 260.000; 
              f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 
          260.000 e fino a euro 520.000; 
              g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 
          520.000. 
              2.  Per  i  processi  di  esecuzione   immobiliare   il
          contributo dovuto  e'  pari  a  euro  200.  Per  gli  altri
          processi esecutivi  lo  stesso  importo  e'  ridotto  della
          meta'.  Per  i  processi  esecutivi  mobiliari  di   valore
          inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a  euro
          30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il 
          contributo dovuto e' pari a euro 120. 
              2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10,  comma
          6-bis, per i processi dinanzi  alla  Corte  di  cassazione,
          oltre al contributo unificato, e' dovuto  un  importo  pari
          all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti 
          giudiziari. 
              3. Il contributo e' ridotto alla meta' per  i  processi
          speciali previsti nel libro IV, titolo  I,  del  codice  di
          procedura civile, compreso il  giudizio  di  opposizione  a
          decreto  ingiuntivo  e   di   opposizione   alla   sentenza
          dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo  dovuto,
          il  valore  dei  processi  di  sfratto  per  morosita'   si
          determina in base all'importo dei  canoni  non  corrisposti
          alla  data  di  notifica  dell'atto  di  citazione  per  la
          convalida e quello dei processi di finita locazione si 
          determina in base all'ammontare del canone per ogni anno. 
              4.(abrogato). 
              5. Per la procedura fallimentare, che e'  la  procedura
          dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il 
          contributo dovuto e' pari a euro 672. 
              6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il
          processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera 
          g). 
              6- bis. Per i ricorsi  proposti  davanti  ai  Tribunali
          amministrativi  regionali  e  al  Consiglio  di  Stato   il
          contributo dovuto e' di euro 500; per  i  ricorsi  previsti
          dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n.  1034,
          per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della  legge
          7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad  oggetto  il
          diritto di cittadinanza, di residenza, di  soggiorno  e  di
          ingresso nel territorio dello Stato  e  per  i  ricorsi  di
          esecuzione nella sentenza o di ottemperanza  del  giudicato
          il contributo dovuto e' di euro 250; per i ricorsi  cui  si
          applica il rito abbreviato  comune  a  determinate  materie
          previsto dal Libro IV, Titolo V,  Capo  I  del  codice  del
          processo amministrativo, nonche' da altre disposizioni  che
          richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di  euro
          1.000; per i ricorsi in materia di procedure di affidamento
          di lavori, servizi e forniture,  ivi  compresi  quelli  per
          motivi aggiunti e  quelli  incidentali  contenenti  domande
          nuove,  nonche'  di  provvedimenti  delle   Autorita',   il
          contributo dovuto e' di euro  2.000.  L'onere  relativo  al
          pagamento dei suddetti contributi e' dovuto  in  ogni  caso
          dalla parte soccombente, anche nel  caso  di  compensazione
          giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita
          in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si  determina
          con il passaggio in giudicato della sentenza. Non e' dovuto
          alcun contributo per i ricorsi  previsti  dall'articolo  25
          della citata legge n. 241 del 1990 avverso  il  diniego  di
          accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo  19
          agosto  2005,  n.  195,  di  attuazione   della   direttiva
          2003/4/CE  sull'accesso   del   pubblico   all'informazione
          ambientale. Per ricorsi  si  intendono  quello  principale,
          quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono 
          domande nuove. 
              6- ter. Il maggior gettito derivante  dall'applicazione
          delle disposizioni di cui al comma 6-  bis  e'  versato  al
          bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
          le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di 
          Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.». 
              - Il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 («Codice
          delle comunicazioni elettroniche») e' pubblicato in Gazz. 
          Uff., S.O., 15 settembre 2003, n. 214. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legge
          19 agosto 2003, n. 220 («Disposizioni urgenti in materia di
          giustizia sportiva», pubblicato in Gazz. Uff. 20 agosto 
          2003, n. 192), come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  3.  (Norme  sulla  giurisdizione  e   disciplina
          transitoria).- 1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva
          e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui
          rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e  atleti,
          ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato
          olimpico nazionale italiano o  delle  Federazioni  sportive
          non riservata agli  organi  di  giustizia  dell'ordinamento
          sportivo ai sensi  dell'articolo  2,  e'  disciplinata  dal
          codice del processo amministrativo. In ogni caso  e'  fatto
          salvo  quanto  eventualmente   stabilito   dalle   clausole
          compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del
          Comitato olimpico nazionale italiano  e  delle  Federazioni
          sportive di cui all'articolo 2,  comma  2,  nonche'  quelle
          inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 
          marzo 1981, n. 91. 
              2. (abrogato). 
              3. (abrogato). 
              4. (abrogato). 
              5.(abrogato). » . 
              - La legge 17 ottobre 2003,  n.  280  («Conversione  in
          legge, con modificazioni, del D.L. 19 agosto 2003, n.  220,
          recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di   giustizia
          sportiva») e' pubblicata in Gazz. Uff. 18 ottobre 2003, n. 
          243. 
              - Il decreto  legislativo  30  dicembre  2003,  n.  396
          («Testo unico delle disposizioni legislative in materia  di
          debito pubblico (Testo B)») e' pubblicato in Gazz. Uff., 
          S.O., 9 marzo 2004, n. 57. 
              - Il decreto  legislativo  30  dicembre  2003,  n.  398
          («Testo unico delle disposizioni legislative in materia  di
          debito pubblico (Testo A)») e' pubblicato in Gazz. Uff., 
          S.O., 9 marzo 2004, n. 57. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  142  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30   («Codice   della
          proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15  della  L.
          12 dicembre 2002, n. 273», pubblicato in Gazz. Uff.,  S.O.,
          4 marzo 2005, n. 52), come modificato dal presente decreto: 
              «Art.   142.   (Decreto   di    espropriazione).-    1.
          L'espropriazione viene disposta per decreto del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro  competente,  di
          concerto  con  i  Ministri  delle  attivita'  produttive  e
          dell'economia e delle finanze,  sentito  il  Consiglio  dei
          ministri, se il provvedimento interessa la difesa  militare
          del Paese o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi. 
              2. Il decreto di  espropriazione  nell'interesse  della
          difesa militare del Paese, quando viene emanato prima della
          stampa dell'attestato di brevettazione o di  registrazione,
          puo' contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto 
          sull'oggetto del titolo di proprieta' industriale. 
              3. La violazione del segreto e' punita ai sensi 
          dell'articolo 262 del codice penale. 
              4.   Nel   decreto   di   espropriazione   e'   fissata
          l'indennita'  spettante  al   titolare   del   diritto   di
          proprieta' industriale, determinata sulla base  del  valore
          di mercato dell'invenzione, sentita la Commissione dei 
          ricorsi. 
              5.  La  tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice
          amministrativo e' disciplinata dal codice del processo 
          amministrativo.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.    82     («Codice
          dell'amministrazione digitale», pubblicato in  Gazz.  Uff.,
          S.O., 16 maggio 2005, n. 112), modificato dal presente 
          decreto: 
              «Art.  3.(Diritto  all'uso  delle  tecnologie).-  1.  I
          cittadini e  le  imprese  hanno  diritto  a  richiedere  ed
          ottenere   l'uso   delle   tecnologie   telematiche   nelle
          comunicazioni con le  pubbliche  amministrazioni  e  con  i
          gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto 
          previsto nel presente codice. 
              1-bis. Il principio di cui al comma 1 si  applica  alle
          amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse
          tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto 
          della loro autonomia normativa. 
              1-ter. La tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo e' disciplinata dal codice del processo 
          amministrativo.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  326  del  decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209  («Codice   delle
          assicurazioni private», pubblicato in Gazz. Uff., S.O.,  13
          ottobre 2005, n. 239) come modificato dal presente decreto: 
              «Art 326. (Procedura  di  applicazione  delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie). 1. L'ISVAP,  ad  eccezione  dei
          casi di assoluta mancanza di pregiudizio per il  tempestivo
          esercizio delle funzioni di vigilanza o per  gli  interessi
          degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
          assicurative,   nel   termine    di    centoventi    giorni
          dall'accertamento dell'infrazione, ovvero  nel  termine  di
          centottanta per i soggetti residenti  all'estero,  provvede
          alla  contestazione  degli  addebiti  nei   confronti   dei
          possibili responsabili della violazione. Limitatamente alle
          violazioni di cui agli articoli 148 e 149  e  fermo  quanto
          previsto ai commi 2 e 3, la procedura puo'  essere  sospesa
          dall'ISVAP fino a novanta giorni qualora l'impresa dimostri
          che  sono  in  corso  accertamenti  dovuti  ad  un  fondato
          sospetto di frode. Alla scadenza del periodo di sospensione
          senza che l'impresa  abbia  proposto  querela  o  denuncia,
          riprende a decorrere il termine di cui ai commi 2 e  3.  La
          proposizione della querela o  della  denuncia  sospende  la
          procedura. La  sentenza  o  il  diverso  provvedimento  del
          giudice che decide il procedimento penale estingue la 
          violazione. 
              2. Al di fuori dei  casi  previsti  dall'articolo  328,
          comma 1, entro i successivi sessanta giorni  le  parti  del
          procedimento possono provvedere al pagamento  nella  misura
          piu' favorevole fra la terza parte del massimo ed il doppio
          del minimo della pena edittale. Il pagamento estingue la 
          violazione. 
              3. Quando le  parti  non  effettuino  il  pagamento  in
          misura ridotta o nei casi  in  cui  tale  facolta'  non  e'
          prevista, possono proporre, nel termine di cui al comma  2,
          reclamo avverso la contestazione degli addebiti e  chiedere
          l'audizione dinnanzi alla Commissione consultiva sui 
          procedimenti sanzionatori. 
              4. La Commissione  consultiva,  nominata  dal  Ministro
          delle attivita' produttive, e' composta da  un  magistrato,
          anche  in  pensione,  con   qualifica   non   inferiore   a
          consigliere  della  Corte  di   cassazione   o   qualifiche
          equivalenti ovvero da un docente  universitario  di  ruolo,
          anche a riposo, che la presiede,  e  da  un  dirigente  del
          Ministero  delle  attivita'  produttive  ed  un   dirigente
          dell'ISVAP.  Il  mandato  ha  durata  quadriennale  ed   e'
          rinnovabile  per  una  sola   volta.   E'   stabilita   con
          regolamento del Ministro delle  attivita'  produttive,  nel
          rispetto dei principi del giusto procedimento, la procedura
          dinanzi  alla  Commissione  consultiva  e  il   regime   di
          incompatibilita' dei componenti. La Commissione  consultiva
          opera presso l'ISVAP, che provvede alle spese per il suo 
          funzionamento ed al compenso dei componenti. 
              5. A seguito dell'esercizio della facolta'  di  reclamo
          di cui al comma 3, la Commissione consultiva acquisisce  le
          risultanze istruttorie, esamina  gli  scritti  difensivi  e
          dispone  l'audizione,   alla   quale   le   parti   possono
          partecipare anche con l'assistenza di avvocati  ed  esperti
          di fiducia.  Se  non  ritiene  provata  la  violazione,  la
          Commissione consultiva puo' disporre l'archiviazione  della
          contestazione o chiedere  l'integrazione  delle  risultanze
          istruttorie. Se, invece,  ritiene  provata  la  violazione,
          trasmette  al  Ministro  delle  attivita'   produttive   la
          proposta  motivata   di   determinazione   della   sanzione
          amministrativa    pecuniaria,    avuto    riguardo    anche
          all'eventuale attenuazione o eliminazione delle conseguenze
          dannose ed all'adozione di misure  idonee  a  prevenire  la
          ripetizione della violazione. Si  applicano,  inoltre,  gli
          articoli 8, 8-bis e 11 della legge 24 novembre 1981, n. 
          689. 
              6.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  sulle
          risultanze della proposta della Commissione consultiva o ad
          istanza  dell'ISVAP  in  assenza  di  reclamo,  decide   la
          sanzione    con    decreto    dirigenziale,    che    viene
          successivamente comunicato dall'ISVAP alle parti del 
          procedimento. 
              7.  La  tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice
          amministrativo e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
          amministrativo. I ricorsi sono notificati anche all'ISVAP, 
          che provvede alla difesa in giudizio con propri legali. 
              8. I decreti ministeriali, che infliggono  le  sanzioni
          pecuniarie, e le sentenze dei  giudici  amministrativi  che
          decidono  i  ricorsi   sono   pubblicati   nel   Bollettino
          dell'ISVAP. Il Ministero  delle  attivita'  produttive,  su
          richiesta dell'ISVAP, tenuto conto della violazione e degli
          interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per
          dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative 
          spese a carico dell'autore della violazione.». 
              - Per il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo
          12 aprile 2006, n.  163  («Codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione  delle
          direttive 2004/17/CE e  2004/18/CE»,  pubblicato  in  Gazz.
          Uff., S.O., 2 maggio 2006, n. 100), si vedano le note all' 
          articolo 121 dell'allegato 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 243 bis del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato 
          dal presente decreto: 
              «Art. 243 bis. Informativa  in  ordine  all'intento  di
          proporre ricorso giurisdizionale. (art. 44, comma 3,  lett.
          b) e d), l. n. 88 del 2009; art. 1, paragrafo 4,  direttiva
          89/665/CEE e art. 1, paragrafo 4, direttiva 92/13/CEE come 
          modificati dalla direttiva 2007/66/CE) 
              1. Nelle materie di cui all'articolo 244,  comma  1,  i
          soggetti che intendono proporre un ricorso  giurisdizionale
          informano le stazioni appaltanti della presunta  violazione
          e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. 
              2. L'informazione di cui al comma 1 e'  fatta  mediante
          comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da
          un suo rappresentante, che reca una  sintetica  e  sommaria
          indicazione dei  presunti  vizi  di  illegittimita'  e  dei
          motivi di ricorso che si intendono articolare in  giudizio,
          salva in ogni caso la  facolta'  di  proporre  in  giudizio
          motivi diversi o ulteriori.  L'interessato  puo'  avvalersi
          dell'assistenza di  un  difensore.  La  comunicazione  puo'
          essere presentata fino a  quando  l'interessato  non  abbia
          notificato un ricorso  giurisdizionale.  L'informazione  e'
          diretta al responsabile del procedimento. La  comunicazione
          prevista dal presente comma puo'  essere  effettuata  anche
          oralmente  nel  corso  di   una   seduta   pubblica   della
          commissione di gara ed e' inserita nel verbale della seduta
          e comunicata immediatamente al responsabile del 
          procedimento a cura della commissione di gara. 
              3.  L'informativa  di  cui  al  presente  articolo  non
          impedisce l'ulteriore corso del procedimento di  gara,  ne'
          il decorso del termine dilatorio per  la  stipulazione  del
          contratto, fissato  dall'articolo  11,  comma  10,  ne'  il
          decorso del termine per la proposizione del ricorso 
          giurisdizionale. 
              4. La stazione appaltante, entro quindici giorni  dalla
          comunicazione di  cui  al  comma  1,  comunica  le  proprie
          determinazioni    in    ordine    ai    motivi     indicati
          dall'interessato, stabilendo se intervenire o meno in 
          autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela. 
              5. L'omissione della comunicazione di cui al comma 1  e
          l'inerzia   della   stazione    appaltante    costituiscono
          comportamenti valutabili, ai  fini  della  decisione  sulle
          spese di giudizio, nonche' ai sensi dell'articolo 1227 del 
          codice civile. 
              6. Il diniego totale o parziale di autotutela, espresso
          o tacito, e' impugnabile solo unitamente  all'atto  cui  si
          riferisce, ovvero, se quest'ultimo e' gia' stato impugnato, 
          con motivi aggiunti.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  22  del  decreto
          legislativo 6  febbraio  2007,  n.  30  («Attuazione  della
          direttiva 2004/38/CE  relativa  al  diritto  dei  cittadini
          dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e   di
          soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri»,
          pubblicato in Gazz. Uff. 27 marzo 2007, n. 72), come 
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  22.  (Ricorsi   avverso   i   provvedimenti   di
          allontanamento).-   1.   Avverso   i    provvedimenti    di
          allontanamento per motivi di sicurezza dello  Stato  o  per
          motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma  1,
          la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo 
          e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
              2.  Avverso  il  provvedimento  di  allontanamento  per
          motivi di pubblica  sicurezza,  per  motivi  imperativi  di
          pubblica sicurezza e per i motivi di  cui  all'articolo  21
          puo' essere presentato ricorso  entro  venti  giorni  dalla
          notifica,  a  pena  di   inammissibilita',   al   tribunale
          ordinario  in  composizione  monocratica  in  cui  ha  sede
          l'autorita' che lo ha adottato. La parte puo' stare in 
          giudizio personalmente. 
              3. I ricorsi di  cui  ai  commi  1  e  2,  sottoscritti
          personalmente dall'interessato, possono  essere  presentati
          anche per il tramite di una  rappresentanza  diplomatica  o
          consolare italiana; in  tale  caso  l'autenticazione  della
          sottoscrizione  e   l'inoltro   all'autorita'   giudiziaria
          italiana   sono    effettuati    dai    funzionari    della
          rappresentanza. La procura speciale al patrocinante  legale
          e' rilasciata avanti all'autorita' consolare, presso cui 
          sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento. 
              4. I ricorsi di cui ai  commi  1  e  2  possono  essere
          accompagnati    da    una    istanza     di     sospensione
          dell'esecutorieta'  del  provvedimento  di  allontanamento.
          Fino all'esito  dell'istanza  di  cui  al  presente  comma,
          l'efficacia  del  provvedimento  impugnato  resta  sospesa,
          salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una
          precedente  decisione  giudiziale  ovvero  sia  fondato  su
          motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di 
          pubblica sicurezza. 
              5. Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a
          norma  degli  articoli  737,  e  seguenti,  del  codice  di
          procedura  civile.  Qualora  i   tempi   del   procedimento
          dovessero superare il termine entro il quale  l'interessato
          deve  lasciare  il  territorio  nazionale   ed   e'   stata
          presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 4,  il
          giudice decide con priorita' sulla stessa prima della 
          scadenza del termine fissato per l'allontanamento. 
              6.  Al  cittadino  comunitario  o  al  suo   familiare,
          qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata  negata  la
          sospensione  del  provvedimento  di   allontanamento   sono
          consentiti, a  domanda,  l'ingresso  ed  il  soggiorno  nel
          territorio nazionale per  partecipare  al  procedimento  di
          ricorso, salvo che la sua presenza  possa  procurare  gravi
          turbative o  grave  pericolo  all'ordine  pubblico  o  alla
          sicurezza  pubblica.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dal
          questore  anche  per  il  tramite  di  una   rappresentanza
          diplomatica o consolare su documentata richiesta 
          dell'interessato. 
              7.  Nel  caso  in   cui   il   ricorso   e'   respinto,
          l'interessato presente sul territorio dello Stato deve 
          lasciare immediatamente il territorio nazionale.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 22 giugno 2007, n. 109 («Misure per  prevenire,
          contrastare e reprimere il finanziamento del  terrorismo  e
          l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
          internazionale, in attuazione della direttiva  2005/60/CE»,
          pubblicato in Gazz. Uff. 26 luglio 2007, n. 172), come 
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  14.(Strumenti  di   tutela).-   1.   Avverso   i
          provvedimenti  previsti  dal  presente  decreto  la  tutela
          giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' 
          disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
              2. Qualora nel corso dell'esame del ricorso si evidenzi
          che la decisione dello stesso dipende dalla  cognizione  di
          atti per i quali sussiste il  segreto  dell'indagine  o  il
          segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a  quando
          l'atto o i contenuti essenziali dello  stesso  non  possono
          essere comunicati al tribunale amministrativo.  Qualora  la
          sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni,
          il tribunale amministrativo puo' fissare un  termine  entro
          il quale il Comitato e' tenuto a  produrre  nuovi  elementi
          per la decisione o a revocare il  provvedimento  impugnato.
          Decorso il predetto termine, il tribunale amministrativo 
          decide allo stato degli atti.». 
              - Per i riferimenti alla legge 3 agosto 2007, n. 124 si 
          vedano le note all' articolo 119 dell'allegato 1. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  54  del  decreto
          legge 25 giugno 2008, n. 112 («Disposizioni urgenti per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria», pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 25 giugno 
          2008, n. 147), come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 54.(Accelerazione del processo  amministrativo).-
          1. All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000,  n.
          205, le parole «dieci anni» sono sostituite con le 
          seguenti: «cinque anni». 
              2. La domanda di equa riparazione non e' proponibile se
          nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo  in  cui  si
          assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo
          2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non e'  stata
          presentata l'istanza di prelievo di  cui  all'articolo  81,
          comma 1, del codice del processo amministrativo, ne' con 
          riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione. 
              3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le 
          seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 1, secondo  comma,  le  parole:  «:  le
          prime tre con funzioni consultive e le altre  con  funzioni
          giurisdizionali»  sono  sostituite   dalle   parole:   «con
          funzioni consultive o giurisdizionali, oltre  alla  sezione
          normativa istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 
          15 maggio 1997, n. 127»; 
              b) all'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto  il
          seguente:  «Il  Presidente  del  Consiglio  di  Stato,  con
          proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito  il
          Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che  svolgono
          funzioni  giurisdizionali  e   consultive,   determina   le
          rispettive materie di competenza e la composizione, nonche'
          la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi 
          dell'articolo 5, primo comma.»; 
              c)(abrogato); 
              d)(abrogato).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto legge
          4 febbraio 2010, n. 4 («Istituzione dell'Agenzia  nazionale
          per  l'amministrazione   e   la   destinazione   dei   beni
          sequestrati e confiscati  alla  criminalita'  organizzata»,
          pubblicato in Gazz. Uff. 4 febbraio 2010, n. 28), come 
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 9. (Foro esclusivo).- 1. Avverso i  provvedimenti
          previsti dal presente  decreto  la  tutela  giurisdizionale
          davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal 
          codice del processo amministrativo. 
              2. Nelle controversie di cui al comma 1, l'Agenzia e' 
          domiciliata presso l'Avvocatura generale dello Stato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1940  del  decreto
          legislativo 16 marzo 2010, n. 66 («Codice  dell'ordinamento
          militare», pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 8 maggio 2010, 
          n. 106), come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1940.(Ricorsi amministrativi e giurisdizionali).-
          1. Avverso i provvedimenti adottati in materia di  leva  e'
          ammesso  ricorso   gerarchico,   ai   sensi   del   decreto
          legislativo 24  novembre  1971,  n.  1199,  alla  Direzione
          generale  della  previdenza  militare,  della  leva  e  del
          collocamento al lavoro dei volontari congedati. E' salva la
          facolta' dell'interessato di adire direttamente l'autorita' 
          giudiziaria competente ai sensi del comma 2. 
              2. Avverso i provvedimenti in materia di leva e  contro
          quelli di decisione dei ricorsi gerarchici di cui al  comma
          1   la   tutela   giurisdizionale   davanti   al    giudice
          amministrativo e' disciplinata dal codice del processo 
          amministrativo. 
              3. Spetta al giudice ordinario in sede civile la 
          giurisdizione quanto a: 
              a) questioni di cittadinanza, di domicilio e di eta'; 
              b) diritti civili o di filiazione. 
              4. Spetta  al  giudice  ordinario  in  sede  penale  la
          giurisdizione quanto agli illeciti  penali  che  non  siano
          espressamente attribuiti all'autorita' giudiziaria 
          militare. 
              5. Contro i  provvedimenti  di  decisione  dei  ricorsi
          gerarchici e contro i provvedimenti adottati  dal  Ministro
          della difesa in materia di leva e' anche ammesso il ricorso
          straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del 
          decreto legislativo n. 1199 del 1971.».