Art. 4 
 
 
         Interventi per l'integrazione e il sostegno sociale 
                      delle persone sordocieche 
 
  1.  Nei  limiti  delle  risorse  gia'  disponibili  a  legislazione
vigente, i progetti individuali previsti dall'articolo 14 della legge
8 novembre 2000, n. 328, rivolti alle persone disabili per  le  quali
e' stata accertata, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, la
condizione di sordocecita',  devono  tenere  conto  delle  misure  di
sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'articolo  14  della  legge  8  novembre
          2000, n. 328 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema
          integrato di interventi e servizi sociali), e' il seguente: 
              «Art.  14  (Progetti   individuali   per   le   persone
          disabili). - 1. Per realizzare la piena integrazione  delle
          persone disabili  di  cui  all'articolo  3  della  legge  5
          febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita  familiare  e
          sociale, nonche' nei percorsi dell'istruzione scolastica  o
          professionale e del  lavoro,  i  comuni,  d'intesa  con  le
          aziende unita sanitarie locali, predispongono, su richiesta
          dell'interessato, un progetto individuale,  secondo  quanto
          stabilito al comma 2. 
              2. Nell'ambito delle risorse  disponibili  in  base  ai
          piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale
          comprende, oltre alla  valutazione  diagnostico-funzionale,
          le prestazioni di cura e di  riabilitazione  a  carico  del
          Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a  cui
          provvede il comune in  forma  diretta  o  accreditata,  con
          particolare riferimento al  recupero  e  al  l'integrazione
          sociale, nonche' le misure  economiche  necessarie  per  il
          superamento di condizioni  di  poverta',  emarginazione  ed
          esclusione sociale. Nel progetto individuale sono  definiti
          le potenzialita' e gli eventuali  sostegni  per  il  nucleo
          familiare. 
              3. Con decreto del Ministro della sanita', di  concerto
          con il Ministro per la  solidarieta'  sociale,  da  emanare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di
          tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente,
          le modalita'  per  indicare  nella  tessera  sanitaria,  su
          richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni
          di non autosufficienza o di dipendenza  per  facilitare  la
          persona  disabile   nell'accesso   ai   servizi   ed   alle
          prestazioni sociali.».