Art. 32. 
 
(Modifica all'articolo 180 del decreto legislativo n. 285  del  1992,
           in materia di possesso dei documenti di guida) 
 
  1. Il comma 5 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285  del
1992 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione
professionale,  la  carta  di  qualificazione  del  conducente  e  il
certificato di idoneita', quando prescritti». 
 
 
          Note all'art. 32. 
            -Si riporta il testo del comma 5  dell'articolo  180  del
          decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato  dalla
          presente legge: 
            5. Il conducente deve avere con  se'  il  certificato  di
          abilitazione professionale, la carta di qualificazione  del
          conducente  e   il   certificato   di   idoneita',   quando
          prescritti.