Art. 6. 
 
(Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
                  materia di segnaletica stradale) 
 
  1. All'articolo 38 del decreto legislativo n.  285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: «in caso di urgenza e necessita'»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «in  caso  di  emergenza,   urgenza   e
necessita', ivi comprese le attivita' di ispezioni delle reti e degli
impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale»; 
    b) al comma 13, le parole: «del pagamento di una somma da euro 78
a euro 311» sono sostituite dalle seguenti:  «del  pagamento  di  una
somma da euro 389 a euro 1.559». 
 
 
          Note all'articolo 6 
            - Si riporta il testo dei commi 3 e 13  dell'articolo  38
          del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  come
          modificato dalla presente legge: 
            3. E'  ammessa  la  collocazione  temporanea  di  segnali
          stradali per imporre prescrizioni  in  caso  di  emergenza,
          urgenza  e  necessita',  ivi  comprese  le   attivita'   di
          ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti  al
          di sotto della piattaforma  stradale  in  deroga  a  quanto
          disposto dagli articoli 6 e  7.  Gli  utenti  della  strada
          devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali
          segnali, anche se appaiono in contrasto  con  altre  regole
          della circolazione. 
            13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano
          le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono  soggetti
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 389 a euro 1.559.