Art. 7. 
 
(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
                         materia di segnali 
 
luminosi) 
  1. All'articolo 41, comma 1, del decreto  legislativo  n.  285  del
1992, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della  velocita'  in  tempo
reale dei veicoli in transito;». 
 
 
          Note all'articolo 7 
            - Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  41  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
          dalla presente legge: 
            41. Segnali luminosi. 
            1. I  segnali  luminosi  si  suddividono  nelle  seguenti
          categorie: 
            a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione; 
            b) segnali luminosi di indicazione; 
            b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della  velocita'  in
          tempo reale dei veicoli in transito; 
            c) lanterne semaforiche veicolari normali; 
            d) lanterne semaforiche veicolari di corsia; 
            e)  lanterne  semaforiche  per  i  veicoli  di  trasporto
          pubblico; 
            f) lanterne semaforiche pedonali; 
            g) lanterne semaforiche per velocipedi; 
            h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili; 
            i) lanterna semaforica gialla lampeggiante; 
            l) lanterne semaforiche speciali; 
            m) segnali luminosi particolari.