Art. 2 
 
 
        Modifiche alla parte seconda del decreto legislativo 
                      del 3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera: 
    «c) della  direttiva  2008/1/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 15  gennaio  2008,  concernente  la  prevenzione  e  la
riduzione integrate dell'inquinamento.»; 
    b) all'articolo  4,  comma  2,  le  parole  «di  cui  al  decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n.  59  in  materia  di  prevenzione  e
riduzione integrate dell'inquinamento, come  parzialmente  modificato
da questo decreto legislativo» sono sostituite dalle parole  «di  cui
al Titolo III-bis, Parte Seconda del presente decreto»; 
    c) all'articolo 4, comma 4, e' aggiunta la seguente lettera: 
    «c) l'autorizzazione  integrata  ambientale  ha  per  oggetto  la
prevenzione e la riduzione  integrate  dell'inquinamento  proveniente
dalle attivita' di cui all'allegato VIII e prevede  misure  intese  a
evitare,  ove  possibile,  o  a  ridurre  le   emissioni   nell'aria,
nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai  rifiuti,  per
conseguire un livello elevato di protezione  dell'ambiente  salve  le
disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.» 
  2. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito  valutazione
d'impatto ambientale, di seguito VIA:  il  procedimento  mediante  il
quale vengono preventivamente individuati gli  effetti  sull'ambiente
di un progetto, secondo le disposizioni di cui al  titolo  III  della
seconda parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione delle
soluzioni  piu'  idonee  al  perseguimento  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b);»; 
    b) al comma 1, dopo la lettera i), sono  introdotte  le  seguenti
lettere: 
    «i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro  composti,  escluse
le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo  1995,
n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui  ali  decreti
legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92; 
    i-ter)  inquinamento:  l'introduzione  diretta  o  indiretta,   a
seguito di attivita' umana, di sostanze, vibrazioni, calore o  rumore
o piu' in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria,  nell'acqua
o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita'
dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni  materiali,  oppure
danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente  o  ad  altri
suoi legittimi usi; 
    i-quater) impianto:  l'unita'  tecnica  permanente  in  cui  sono
svolte una o piu' attivita' elencate nell'allegato VIII  e  qualsiasi
altra attivita' accessoria, che siano tecnicamente  connesse  con  le
attivita'  svolte  nel  luogo  suddetto  e  possano  influire   sulle
emissioni e sull'inquinamento; 
    i-quinquies) impianto esistente: un impianto che, al 10  novembre
1999, aveva ottenuto tutte le  autorizzazioni  ambientali  necessarie
all'esercizio,  o  il  provvedimento   positivo   di   compatibilita'
ambientale, o per  il  quale  a  tale  data  erano  state  presentate
richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali  necessarie
per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato  in  funzione
entro il 10 novembre 2000; 
    i-sexies) impianto  nuovo:  un  impianto  che  non  ricade  nella
definizione di impianto esistente; 
    i-septies) emissione: lo scarico diretto o  indiretto,  da  fonti
puntiformi o diffuse  dell'impianto,  opera  o  infrastruttura  ,  di
sostanze, vibrazioni, calore  o  rumore,  agenti  fisici  o  chimici,
radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo; 
    i-octies) valori  limite  di  emissione:  la  massa  espressa  in
rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione  ovvero
il livello di un'emissione che non possono essere superati in  uno  o
piu' periodi di tempo. I valori limite di  emissione  possono  essere
fissati  anche  per  determinati  gruppi,  famiglie  o  categorie  di
sostanze, indicate nel allegato X. I valori limite di emissione delle
sostanze si applicano, tranne  i  casi  diversamente  previsti  dalla
legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto;  nella
loro  determinazione  non   devono   essere   considerate   eventuali
diluizioni. Per quanto concerne  gli  scarichi  indiretti  in  acqua,
l'effetto di  una  stazione  di  depurazione  puo'  essere  preso  in
considerazione nella determinazione dei valori  limite  di  emissione
dall'impianto, a condizione di garantire un  livello  equivalente  di
protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare  a  carichi
inquinanti maggiori nell'ambiente,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto; 
    i-nonies) norma di qualita' ambientale: la  serie  di  requisiti,
inclusi gli obiettivi di qualita', che sussistono in un dato  momento
in un determinato ambiente o in una specifica  parte  di  esso,  come
stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;»; 
    c) al comma 1, le lettere l)  ed  l-bis)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
    «l) modifica: la variazione di un piano,  programma,  impianto  o
progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti,
le variazioni delle loro caratteristiche o  del  loro  funzionamento,
ovvero  un  loro  potenziamento,   che   possano   produrre   effetti
sull'ambiente; 
    l-bis) modifica  sostanziale  di  un  progetto,  opera  o  di  un
impianto: la variazione delle  caratteristiche  o  del  funzionamento
ovvero    un    potenziamento     dell'impianto,     dell'opera     o
dell'infrastruttura  o  del   progetto   che,   secondo   l'autorita'
competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.
In particolare, con riferimento alla  disciplina  dell'autorizzazione
integrata ambientale, per ciascuna attivita' per la quale  l'allegato
VIII indica valori di soglia, e' sostanziale  una  modifica  che  dia
luogo ad un incremento del valore di  una  delle  grandezze,  oggetto
della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;»; 
    d) al comma 1, dopo la lettera l-bis) sono aggiunte  le  seguenti
lettere: 
    «l-ter) migliori  tecniche  disponibili:  la  piu'  efficiente  e
avanzata fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio
indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche  a  costituire,
in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad
evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile,  a  ridurre  in  modo
generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente  nel  suo  complesso.
Nel determinare le  migliori  tecniche  disponibili,  occorre  tenere
conto in particolare  degli  elementi  di  cui  all'allegato  XI.  Si
intende per: 
    1) tecniche: sia  le  tecniche  impiegate  sia  le  modalita'  di
progettazione,  costruzione,  manutenzione,  esercizio   e   chiusura
dell'impianto; 
    2) disponibili: le  tecniche  sviluppate  su  una  scala  che  ne
consenta l'applicazione in condizioni economicamente  e  tecnicamente
idonee nell'ambito del relativo comparto  industriale,  prendendo  in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto  che
siano o meno applicate o prodotte in  ambito  nazionale,  purche'  il
gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 
    3) migliori: le tecniche piu' efficaci per  ottenere  un  elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;»; 
    e) al comma 1, lettera m), le parole «piani,  programmi  o»  sono
soppresse,  le  parole«possono   avere   un   impatto   significativo
sull'ambiente» sono  sostituite  con  le  parole  «possono  avere  un
impatto significativo e negativo sull'ambiente»; 
    f) dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti lettere: 
    «m-bis) verifica di assoggettabilita' di un piano o programma: la
verifica attivata allo scopo di valutare,  ove  previsto,  se  piani,
programmi  ovvero   le   loro   modifiche,   possano   aver   effetti
significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla  fase  di
valutazione secondo le disposizioni del presente decreto  considerato
il diverso livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate; 
    m-ter)  parere  motivato:  il  provvedimento   obbligatorio   con
eventuali  osservazioni  e  condizioni  che  conclude  la   fase   di
valutazione di VAS, espresso  dall'autorita'  competente  sulla  base
dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;» 
    g) al comma 1, lettera o), dopo le parole «patrimonio  culturale»
sono inserite le parole «secondo le previsioni  di  cui  all'articolo
26»; 
    h) al comma 1, la lettera o-bis) e' sostituita dalla seguente: 
    «o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che
autorizza l'esercizio di un impianto rientrante  fra  quelli  di  cui
all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate
condizioni che  devono  garantire  che  l'impianto  sia  conforme  ai
requisiti di cui al titolo III  bis  del  presente  decreto  ai  fini
dell'individuazione delle  soluzioni  piu'  idonee  al  perseguimento
degli  obiettivi  di  cui  all'articolo  4,  comma  4,  lettera   c).
Un'autorizzazione integrata ambientale puo' valere  per  uno  o  piu'
impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso  sito  e
gestiti dal medesimo gestore;»; 
    i) al comma 1, lettera p) dopo le parole «nel caso di  progetti»,
aggiungere  le  parole  «ovvero   il   rilascio   dell'autorizzazione
integrata ambientale, nel caso di impianti»; 
    l) al comma 1,  dopo  la  lettera  r)  e'  inserita  la  seguente
lettera: 
    «r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene
o gestisce l'impianto oppure  che  dispone  di  un  potere  economico
determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso;». 
  3. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole «che possano avere impatti significativi
sull'ambiente», sono sostituite dalle seguenti «che producano impatti
significativi sull'ambiente», e dopo le parole «all'articolo 12» sono
aggiunte le seguenti parole: «e tenuto conto del diverso  livello  di
sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento»; 
    b) al comma 3-bis, le parole «se i piani e i  programmi,  diversi
da quelli di cui  al  paragrafo  2,  che  definiscono  il  quadro  di
riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere  effetti
significativi sull'ambiente», sono  sostituite  dalle  parole  «se  i
piani e i programmi, diversi  da  quelli  di  cui  al  comma  2,  che
definiscono  il  quadro  di  riferimento  per  l'autorizzazione   dei
progetti, producano impatti significativi sull'ambiente»; 
    c) dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente comma: 
    «3-ter.  Per  progetti  di  opere  e  interventi  da  realizzarsi
nell'ambito del Piano regolatore portuale,  gia'  sottoposti  ad  una
valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra  le  categorie
per le quali  e'  prevista  la  Valutazione  di  impatto  ambientale,
costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in  sede  di
VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale.  Qualora  il
Piano regolatore  Portuale  ovvero  le  rispettive  varianti  abbiano
contenuti  tali  da  essere  sottoposti  a  valutazione  di   impatto
ambientale nella loro interezza secondo le  norme  comunitarie,  tale
valutazione e'  effettuata  secondo  le  modalita'  e  le  competenze
previste dalla Parte Seconda del presente  decreto  ed  e'  integrata
dalla valutazione ambientale strategica per gli  eventuali  contenuti
di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento. 
    d) al comma 4, lettera a)  le  parole  «coperti  dal  segreto  di
Stato» sono sostituite dalle parole «ricadenti  nella  disciplina  di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni»; 
    e) al comma  5,  dopo  le  parole  «impatti  significativi»  sono
inserite le parole «e negativi»; 
    f) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. La valutazione e' inoltre necessaria, qualora, in base alle
disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano
produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, per: 
        a)  i  progetti  elencati  nell'allegato   II   che   servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo  ed  il  collaudo  di
nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni; 
        b)  le  modifiche  o   estensioni   dei   progetti   elencati
nell'allegato II che possono avere impatti significativi  e  negativi
sull'ambiente; 
        c) i progetti elencati nell'allegato IV;» 
    g) al comma 10, primo periodo, dopo le parole «difesa  nazionale»
sono inserite le parole «non aventi i requisiti di cui  al  comma  4,
lettera a)»; 
    h) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi: 
    «12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per  la
pianificazione  territoriale   o   della   destinazione   dei   suoli
conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di  opere  singole  che
hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e  programmi,
ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,  la
valutazione  ambientale  strategica  non   e'   necessaria   per   la
localizzazione delle singole opere. 
    13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria per: 
      a) i progetti di cui all'allegato VIII del presente decreto; 
      b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla  lettera
a) del presente comma; 
    14.  Per  gli  impianti  ove  e'  svolta  una  attivita'  di  cui
all'allegato VIII del presente decreto, nonche' per le loro modifiche
sostanziali l'autorizzazione integrata ambientale e'  rilasciata  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo  208,  commi  6  e  7,  del
presente decreto. 
    15. Per gli impianti di cui alla lettera  a)  del  comma  12  del
presente  articolo,  nonche'  per  le  loro  modifiche   sostanziali,
l'autorizzazione integrata  ambientale  e'  rilasciata  nel  rispetto
della disciplina di cui al presente decreto  e  dei  termini  di  cui
all'articolo 29-quater, comma 10. 
    16. L'autorita' competente, nel  determinare  le  condizioni  per
l'autorizzazione integrata ambientale,  fermo  restando  il  rispetto
delle norme di qualita' ambientale, tiene conto dei seguenti principi
generali: 
      a) devono essere  prese  le  opportune  misure  di  prevenzione
dell'inquinamento, applicando in  particolare  le  migliori  tecniche
disponibili; 
      b)  non  si  devono   verificare   fenomeni   di   inquinamento
significativi; 
      c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma  della
quarta parte del presente decreto; in caso contrario i  rifiuti  sono
recuperati  o,  ove   cio'   sia   tecnicamente   ed   economicamente
impossibile,  sono  eliminati  evitandone  e  riducendone   l'impatto
sull'ambiente, secondo le disposizioni della  medesima  quarta  parte
del presente decreto; 
      d)  l'energia  deve  essere  utilizzata  in  modo  efficace  ed
efficiente; 
      e) devono essere prese le misure necessarie per  prevenire  gli
incidenti e limitarne le conseguenze; 
      f) deve essere evitato qualsiasi  rischio  di  inquinamento  al
momento della cessazione definitiva delle attivita' e il sito  stesso
deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in  materia
di bonifiche e ripristino ambientale. 
    17.  Ai  fini  di   tutela   dell'ambiente   e   dell'ecosistema,
all'interno del perimetro delle aree marine e  costiere  a  qualsiasi
titolo protette per scopi di tutela ambientale, in  virtu'  di  leggi
nazionali,  regionali  o  in  attuazione  di   atti   e   convenzioni
internazionali sono vietate le attivita' di ricerca,  di  prospezione
nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare,  di
cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge  9  gennaio  1991,  n.  9.  Il
divieto e' altresi' stabilito nelle zone di mare poste  entro  dodici
miglia marine dal perimetro esterno  delle  suddette  aree  marine  e
costiere protette, oltre che per i  soli  idrocarburi  liquidi  nella
fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base  delle
acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di
fuori delle medesime aree, le  predette  attivita'  sono  autorizzate
previa  sottoposizione  alla  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del  presente  decreto,
sentito il parere degli enti locali posti  in  un  raggio  di  dodici
miglia dalle aree marine e costiere interessate  dalle  attivita'  di
cui al primo periodo. Le disposizioni di cui  al  presente  comma  si
applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata
in vigore del presente comma.  Resta  ferma  l'efficacia  dei  titoli
abilitativi gia' rilasciati alla stessa data. Dall'entrata in  vigore
delle disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il  comma  81
dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.». 
  4. All'articolo 7 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi: 
    «4-bis. Sono  sottoposti  ad  AIA  in  sede  statale  i  progetti
relativi alle attivita' di cui all'allegato XII al presente decreto e
loro modifiche sostanziali. 
    4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi
regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII  che  non
risultano ricompresi anche nell'allegato XII al  presente  decreto  e
loro modifiche sostanziali.»; 
    b) al comma 5, e' aggiunto il seguente periodo: «Il provvedimento
di AIA e' rilasciato dal Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare sentiti il Ministro dell'interno,  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro  della  salute,  il
Ministro dello sviluppo  economico  e  il  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali.»; 
    c) al comma 7 la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) fermo il rispetto della  legislazione  comunitaria  eventuali
ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate nel presente decreto,
purche' con questo compatibili,  per  l'individuazione  dei  piani  e
programmi o progetti da sottoporre  a  VAS,  VIA  ed  AIA  e  per  lo
svolgimento della relative consultazione;» 
    d) al comma 7  dopo  la  lettera  d),  e'  aggiunta  la  seguente
lettera: 
    «e) le regole procedurali per il rilascio  dei  provvedimenti  di
VIA ed  AIA  e  dei  pareri  motivati  in  sede  di  VAS  di  propria
competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui  al
presente decreto ed all'articolo 29 della legge  7  agosto  1990,  n.
241, e successive modificazioni.»; 
    e) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma: 
    «9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad
esse assegnata  dai  commi  2,  4  e  7  nel  rispetto  dei  principi
fondamentali dettati dal presente Titolo.». 
  5. All'articolo 8 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la  rubrica  dell'articolo  8  e'  sostituita  dalla  seguente
«Commissione tecnica di  verifica  dell'impatto  ambientale -  VIA  e
VAS»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. La Commissione tecnica di verifica dell'impatto  ambientale  di
cui  all'articolo  7  del  decreto  legge  23  maggio  2008,  n.  90,
convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, assicura  il  supporto
tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui alla presente
Parte.»; 
  c) al comma 2,  le  parole  «di  cui  all'allegato  V  del  decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,» sono  sostituite  dalle  parole
«di cui all'allegato VIII del presente  decreto»  e  le  parole  «ora
prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
14  maggio  2007,  n.  90»  sono  sostituite  dalle  parole  «di  cui
all'articolo 8-bis». 
  6. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' introdotto il seguente articolo: 
 
                           «Articolo 8-bis 
 
 
            Commissione istruttoria per l'autorizzazione 
                     integrata ambientale - IPPC 
 
  1. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui  all'articolo  28,
commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, svolge  l'attivita'
di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al
titolo III-bis del presente decreto. La Commissione svolge i  compiti
di cui all'articolo 10, comma 2, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. 
  2. I  componenti  della  Commissione  sono  nominati  nel  rispetto
dell'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del presente decreto.». 
  7. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Alle procedure di verifica  e
autorizzazione disciplinate dal presente  decreto  si  applicano,  in
quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e
successive   modificazioni,   concernente   norme   in   materia   di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi». 
  8. All'articolo 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole successive alla  parola  «dell'allegato»
sono sostituite dalle parole «XII del presente  decreto.  Qualora  si
tratti di progetti rientranti nella previsione  di  cui  al  comma  7
dell'articolo 6, l'autorizzazione integrata  ambientale  puo'  essere
richiesta solo dopo che, ad esito della verifica di cui  all'articolo
20, l'autorita' competente valuti di non assoggettare  i  progetti  a
VIA.»; 
    b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi: 
    «1-bis. Nei casi  di  cui  al  comma  1,  lo  studio  di  impatto
ambientale  e  gli  elaborati   progettuali   contengono   anche   le
informazioni previste ai commi 1, 2 e 3  dell'articolo  29-ter  e  il
provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste
dagli articoli 29-sexies e 29-septies del presente  decreto.  Qualora
la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma  4
dell'articolo 23. 
    1-ter. Nei casi di cui al comma 1, il monitoraggio e i  controlli
successivi al rilascio del provvedimento di  valutazione  di  impatto
ambientale avviene anche  con  le  modalita'  di  cui  agli  articoli
29-decies e 29-undecies.»; 
    c) al comma 2, le parole «dell'allegato I del decreto legislativo
n. 59 del 2005» sono sostituite dalle parole «dell'allegato VIII  del
presente  decreto»,al  secondo  periodo  la  parola  «assicurata»  e'
sostituita dalla parola «disposta» e l'ultimo periodo  e'  sostituito
dal seguente: «In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente
articolo». 
  9. All'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole  «verifica   di
assoggettabilita'» sono inserite le parole «limitatamente ai piani  e
ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3 bis».; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3.  La  fase  di   valutazione   e'   effettuata   anteriormente
all'approvazione del piano o del programma,  ovvero  all'avvio  della
relativa  procedura  legislativa,  e  comunque  durante  la  fase  di
predisposizione dello stesso. Essa e' preordinata a garantire che gli
impatti  significativi  sull'ambiente  derivanti  dall'attuazione  di
detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro
elaborazione e prima della loro approvazione.». 
  10. All'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «comma 3» sono sostituite  dalle  parole
«commi 3 e 3-bis» e le parole «su supporto cartaceo  ed  informatico»
sono sostituite dalle parole «su  supporto  informatico  ovvero,  nei
casi di particolare difficolta' di ordine tecnico, anche su  supporto
cartaceo,»; 
    b) dopo il comma  5,  e'  aggiunto  il  seguente  comma:  «6.  La
verifica  di  assoggettabilita'  a  VAS  ovvero  la  VAS  relative  a
modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o
programmi   gia'   sottoposti   positivamente   alla   verifica    di
assoggettabilita' di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt.  da
12 a 17, si limita ai soli effetti  significativi  sull'ambiente  che
non  siano  stati   precedentemente   considerati   dagli   strumenti
normativamente sovraordinati». 
  11. All'articolo 13, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 dopo le parole «novanta giorni»  sono  inserite  le
parole «dall'invio del rapporto preliminare di cui  al  comma  1  del
presente articolo»; 
    b) al comma 4 dopo le parole «del livello di dettaglio del  piano
o del programma.» sono inserite le parole «Il Rapporto ambientale da'
atto della consultazione di cui al comma 1  ed  evidenzia  come  sono
stati presi in considerazione i contributi pervenuti.». 
  12. All'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 dopo le parole «proprie osservazioni» sono aggiunte
le parole «in forma scritta»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4.  In  attuazione   dei   principi   di   economicita'   e   di
semplificazione,   le   procedure   di   deposito,   pubblicita'    e
partecipazione, eventualmente  previste  dalle  vigenti  disposizioni
anche regionali per specifici piani e programmi,  si  coordinano  con
quelle di cui al presente articolo, in modo da  evitare  duplicazioni
ed assicurare il rispetto  dei  termini  previsti  dal  comma  3  del
presente articolo e dal comma  1  dell'articolo  15.  Tali  forme  di
pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui  all'articolo  7
ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990  n.  241.
». 
  13. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «inoltrati ai  sensi
dell'articolo 14»  sono  aggiunte  le  parole  «e  dell'articolo  32,
nonche' i risultati delle consultazioni transfrontaliere  di  cui  al
medesimo articolo 32»  e  dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito  il
seguente periodo: «La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione
e'   disciplinata   dalle   disposizioni   generali   del    processo
amministrativo»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. L'autorita' procedente,  in  collaborazione  con  l'autorita'
competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma
per l'approvazione  e  tenendo  conto  delle  risultanze  del  parere
motivato di cui al  comma  1  e  dei  risultati  delle  consultazioni
transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma». 
  14. All'articolo 16, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 le parole «e' trasmesso» sono  sostituite  dalle  parole
«sono trasmessi». 
  15. All'articolo 18, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: 
    «Il  monitoraggio  e'  effettuato  dall'Autorita'  procedente  in
collaborazione  con  l'Autorita'  competente  anche  avvalendosi  del
sistema delle Agenzie ambientali e  dell'Istituto  Superiore  per  la
Protezione e la Ricerca Ambientale.». 
  16. All'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, dopo la parola «assoggettabilita'» sono inserite
le parole «limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 6, comma 7». 
  17. All'articolo 20, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «e una loro copia  conforme  in  formato
elettronico su idoneo supporto»  sono  sostituite  dalle  parole  «in
formato elettronico, ovvero nei casi di  particolare  difficolta'  di
ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,»; 
    b) al comma 1, la lett. b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) inerenti le modifiche  o  estensioni  dei  progetti  elencati
nell'allegato  II   che   possano   produrre   effetti   negativi   e
significativi sull'ambiente»; 
    c) al comma 1 dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente lettera: 
    «c) elencati nell'allegato IV,  secondo  le  modalita'  stabilite
dalle Regioni e dalle Province  autonome,  tenendo  conto  dei  commi
successivi del presente articolo.»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque  giorni,
sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente  decreto
e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il  progetto
abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente. Entro
la  scadenza  del  termine  l'autorita'  competente   deve   comunque
esprimersi.  L'autorita'  competente  puo',  per  una   sola   volta,
richiedere integrazioni  documentali  o  chiarimenti  al  proponente,
entro il termine previsto dal comma 3. In  tal  caso,  il  proponente
provvede a depositare la documentazione richiesta presso  gli  uffici
di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del  termine
di  cui  al  comma  3.  L'Autorita'  competente  si  pronuncia  entro
quarantacinque giorni dalla scadenza  del  termine  previsto  per  il
deposito della documentazione da  parte  del  proponente.  La  tutela
avverso  il  silenzio  dell'Amministrazione  e'  disciplinata   dalle
disposizioni generali del processo amministrativo»; 
    e)  al  comma  5,  le  parole  «ambientali  significativi»   sono
sostituite dalle parole «negativi e significativi sull'ambiente» e le
parole «o non costituisce modifica sostanziale» sono soppresse; 
    f) al comma 6, le parole «impatti significativi» sono  sostituite
dalle parole «impatti negativi e significativi  sull'ambiente»  e  le
parole: «o costituisce modifica sostanziale» sono soppresse. 
  18. All'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «, della quale e' fornita una  copia  in
formato  elettronico,»  sono  sostituite  dalle  parole  «in  formato
elettronico, ovvero nei casi di  particolare  difficolta'  di  ordine
tecnico, anche su supporto cartaceo,»; 
    b) al comma 2, le parole «apre una fase di consultazione  con  il
proponente e in quella sede» sono sostituite dalle parole  «all'esito
delle attivita' di cui al comma 1»; 
    c) al comma 4 dopo le parole  «La  fase  di  consultazione»  sono
aggiunte le seguenti parole «di cui al comma 1». 
  19. All'articolo 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, la parola «di» e' soppressa; 
    b) al comma 3 dopo le parole «La  documentazione  e'  depositata»
sono inserite le parole «su supporto informatico ovvero, nei casi  di
particolare  difficolta'  di  ordine  tecnico,  anche   su   supporto
cartaceo,»  e  le  parole  «in  un  congruo  numero  di  copie»  sono
soppresse; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4.  Entro  trenta  giorni  l'autorita'  competente  verifica  la
completezza  della  documentazione   e   l'avvenuto   pagamento   del
contributo dovuto ai sensi dell'art. 33.  Qualora  l'istanza  risulti
incompleta,  l'autorita'  competente  richiede   al   proponente   la
documentazione  integrativa  da  presentare  entro  un  termine   non
superiore a trenta giorni  e  comunque  correlato  alla  complessita'
delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del  procedimento
si intendono interrotti fino alla presentazione della  documentazione
integrativa. Qualora entro il termine  stabilito  il  proponente  non
depositi  la  documentazione  completa  degli  elementi  mancanti  e,
l'istanza si intende ritirata. E' fatta  salva  la  facolta'  per  il
proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione
della documentazione integrativa in ragione della complessita'  della
documentazione da presentare». 
  20. All'articolo 24, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1  dopo  le  parole  «su  sito  web  dell'autorita'
competente.» sono aggiunte  le  parole  «Tali  forme  di  pubblicita'
tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3
e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.»; 
    b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
    «9. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del  termine  di
cui al comma  4,  il  proponente  puo'  chiedere  di  modificare  gli
elaborati, anche a seguito di osservazioni o di  rilievi  emersi  nel
corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio di cui  al  comma
8.  Se  accoglie  l'istanza,   l'autorita'   competente   fissa   per
l'acquisizione  degli  elaborati   un   termine   non   superiore   a
quarantacinque giorni, prorogabili  su  istanza  del  proponente  per
giustificati  motivi,  ed  emette  il  provvedimento  di  valutazione
dell'impatto ambientale  entro  novanta  giorni  dalla  presentazione
degli elaborati modificati.» 
    c) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
    «9-bis. L'autorita' competente,  ove  ritenga  che  le  modifiche
apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone  che
il proponente ne depositi copia ai sensi dell'articolo 23, comma 3 e,
contestualmente,  dia  avviso  dell'avvenuto  deposito   secondo   le
modalita' di cui ai commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta  giorni
dalla pubblicazione del progetto, emendato  ai  sensi  del  comma  9,
chiunque abbia interesse puo' prendere visione  del  progetto  e  del
relativo studio ambientale, presentare  proprie  osservazioni,  anche
fornendo nuovi o  ulteriori  elementi  conoscitivi  e  valutativi  in
relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai  sensi  del
comma  9.  In  questo  caso,  l'autorita'   competente   esprime   il
provvedimento di valutazione dell'impatto  ambientale  entro  novanta
giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle
osservazioni.» 
    d) il comma 10 e' sostituito dal seguente comma: 
    «10.  Sul  suo  sito  web,  l'autorita'  competente  pubblica  la
documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali
controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate  al  progetto,
disciplinate dai commi 4, 8, 9, e 9-bis. 
  21. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole «sessanta giorni» sono sostituite  dalle
parole «novanta giorni» e  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: «L'autorita' competente comunica alla  Regione  interessata
che il proponente ha apportato modifiche sostanziali  al  progetto  e
fissa il termine di sessanta giorni, decorrente dalla  comunicazione,
entro il quale la Regione puo' esprimere un ulteriore parere.»; 
    b) al comma 3 le parole  «Conferenza  dei  servizi  eventualmente
indetta»  sono  sostituite  dalle  parole  «Conferenza  dei   servizi
istruttoria  eventualmente  indetta»,  ed  e'  aggiunto  il  seguente
periodo:   «A   seguito   di   modificazioni   ovvero    integrazioni
eventualmente   presentate   dal   proponente,    ovvero    richieste
dall'autorita' competente, ove l'autorita' competente ritenga che  le
modifiche   apportate   siano   sostanziali,   sono   concessi   alle
Amministrazioni di cui al presente  comma,  ulteriori  quarantacinque
giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri
resi.»; 
    c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: 
    «3-bis. Qualora le amministrazioni di cui ai  commi  2  e  3  del
presente articolo non si siano  espresse  nei  termini  ivi  previsti
ovvero  abbiano  manifestato   il   proprio   dissenso,   l'autorita'
competente procede comunque a norma dell'articolo 26.». 
  22. All'articolo 26, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, prima delle parole «l'autorita'  competente»  sono
aggiunte le parole «Salvo quanto previsto dall'articolo 24»; 
    b)  al  comma  2,  primo  periodo  le  parole  «del  termine   di
centocinquanta giorni, previsto dal comma  1,  da  computarsi  tenuto
conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute, ovvero,
nel caso di cui al comma 3 del presente articolo,  l'inutile  decorso
del termine di trecentotrenta giorni dalla data di presentazione  del
progetto di cui all'articolo  23,  comma  1»  sono  sostituite  dalle
parole  «dei  termini   previsti   dal   presente   articolo   ovvero
dall'articolo 24» e all'ultimo periodo, le parole  «e  del  principio
della fissazione di un  termine  del  procedimento»  sono  sostituite
dalle parole «e dei principi  richiamati  all'articolo  7,  comma  7,
lettera e) del presente decreto»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: 
    «2-bis. La tutela avverso  il  silenzio  dell'Amministrazione  e'
disciplinata    dalle    disposizioni    generali    del     processo
amministrativo»; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. L'autorita' competente puo' richiedere  al  proponente  entro
trenta giorni dalla scadenza del  termine  di  cui  all'articolo  24,
comma 4, in  un'unica  soluzione,  integrazioni  alla  documentazione
presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta  che  non
puo' superare i quarantacinque giorni, prorogabili,  su  istanza  del
proponente,  per  un  massimo  di  ulteriori  quarantacinque  giorni.
L'autorita'  competente  esprime  il  provvedimento  di   valutazione
dell'impatto ambientale  entro  novanta  giorni  dalla  presentazione
degli elaborati modificati.»; 
    e) dopo il comma 3, sono introdotti i seguenti commi: 
    «3-bis. L'autorita' competente,  ove  ritenga  che  le  modifiche
apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone  che
il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo  23,
comma  3,  e,  contestualmente,  dia  avviso  dell'avvenuto  deposito
secondo le modalita' di cui all'articolo 24, commi 2 e  3.  Entro  il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto  emendato
ai  sensi  del  presente  articolo,  chiunque  abbia  interesse  puo'
prendere visione del  progetto  e  del  relativo  studio  di  impatto
ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo  nuovi  o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in  relazione  alle  sole
modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma  3.  In  questo
caso, l'autorita' competente esprime il provvedimento di  valutazione
dell'impatto ambientale  entro  novanta  giorni  dalla  scadenza  del
termine previsto per la presentazione delle osservazioni. 
    3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste
di integrazioni da parte dell'autorita' competente,  non  presentando
gli elaborati  modificati,  o  ritiri  la  domanda,  non  si  procede
all'ulteriore corso della valutazione.»; 
    f) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4.  Il  provvedimento  di  valutazione  dell'impatto  ambientale
sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese,  concessioni,
licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in  materia
ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o
dell'impianto.». 
  23. All'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole  «Il  monitoraggio
assicura, anche avvalendosi del  sistema  delle  Agenzie  ambientali»
sono  sostituite  dalle  parole  «Il  monitoraggio  assicura,   anche
avvalendosi dell'Istituto Superiore per la Protezione  e  la  Ricerca
Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali,»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma: 
    «1-bis. In particolare, qualora dalle attivita' di cui al comma 1
risultino impatti negativi ulteriori e  diversi,  ovvero  di  entita'
significativamente superiore, rispetto a quelli previsti  e  valutati
nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorita'
competente, acquisite informazioni e  valutati  i  pareri  resi  puo'
modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori  rispetto
a quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora  dall'esecuzione
dei lavori  ovvero  dall'esercizio  dell'attivita'  possano  derivare
gravi ripercussioni negative,  non  preventivamente  valutate,  sulla
salute pubblica e sull'ambiente, l'autorita' competente puo' ordinare
la sospensione dei lavori o delle attivita' autorizzate,  nelle  more
delle determinazioni correttive da adottare.». 
    24. Dopo l'articolo 29 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' introdotto il seguente Titolo: 
 
                           «Titolo III-bis 
 
 
                     L'autorizzazione integrata 
                             ambientale 
 
 
                           Articolo 29-bis 
 
 
                      Individuazione e utilizzo 
                 delle migliori tecniche disponibili 
 
  1.  L'autorizzazione  integrata   ambientale   per   gli   impianti
rientranti nelle attivita' di cui  all'allegato  VIII  e'  rilasciata
tenendo  conto  di  quanto  indicato   nell'allegato   XI   e   delle
informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma  4  e
dei  documenti  BREF  (BAT  Reference  Documents)  pubblicati   dalla
Commissione   europea,   nel   rispetto   delle   linee   guida   per
l'individuazione e l'utilizzo delle  migliori  tecniche  disponibili,
emanate con uno o piu' decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del  territorio  e  del  mare,  del  Ministro  dello  sviluppo
economico e del Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche
sociali, sentita la  Conferenza  unificata  istituita  ai  sensi  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la  stessa  procedura
si provvede all'aggiornamento ed  alla  integrazione  delle  suddette
linee guida, anche sulla base dello scambio di  informazioni  di  cui
all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  il
Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  possono  essere  determinati  i  requisiti  per  talune
categorie di impianti, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti
fissati per ogni singola autorizzazione, purche' siano  garantiti  un
approccio   integrato   ed   una   elevata   protezione   equivalente
dell'ambiente nel suo complesso. 
  3. Per le  discariche  di  rifiuti  da  autorizzare  ai  sensi  del
presente titolo, si considerano soddisfatti i  requisiti  tecnici  di
cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui
al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 
 
                           Articolo 29-ter 
 
 
                      Domanda di autorizzazione 
                        integrata ambientale 
 
  1.  Ai  fini  dell'esercizio  di  nuovi  impianti,  della  modifica
sostanziale  e  dell'adeguamento  del  funzionamento  degli  impianti
esistenti alle disposizioni del  presente  decreto,  si  provvede  al
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo
29-sexies. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4 e  ferme  restando
le informazioni richieste dalla normativa  concernente  aria,  acqua,
suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni: 
    a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attivita'; 
    b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o
prodotte dall'impianto; 
    c) le fonti di emissione dell'impianto; 
    d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto; 
    e) il tipo e l'entita'  delle  emissioni  dell'impianto  in  ogni
settore  ambientale,   nonche'   un'identificazione   degli   effetti
significativi delle emissioni sull'ambiente; 
    f) la tecnologia utilizzata  e  le  altre  tecniche  in  uso  per
prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle; 
    g) le misure di prevenzione e di recupero  dei  rifiuti  prodotti
dall'impianto; 
    h) le misure previste per controllare le emissioni  nell'ambiente
nonche' le attivita' di autocontrollo e di controllo programmato  che
richiede l'intervento dell'Istituto Superiore per la Protezione e  la
Ricerca Ambientale e Agenzia per la protezione dell'ambiente e per  i
servizi tecnici e  delle  Agenzie  regionali  e  provinciali  per  la
protezione dell'ambiente; 
    i)  le  eventuali  principali  alternative  prese  in  esame  dal
gestore, in forma sommaria; 
    l) le altre misure previste per ottemperare ai  principi  di  cui
all'articolo 6, comma 15, del presente decreto. 
  2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere
anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l)
del comma 1 e l'indicazione delle  informazioni  che  ad  avviso  del
gestore  non  devono  essere  diffuse  per  ragioni  di  riservatezza
industriale, commerciale o  personale,  di  tutela  della  proprieta'
intellettuale  e,   tenendo   conto   delle   indicazioni   contenute
nell'articolo 39 della legge 3  agosto  2007,  n.  124,  di  pubblica
sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce
all'autorita' competente anche una versione della domanda priva delle
informazioni riservate, ai fini dell'accessibilita' al pubblico. 
  3. Qualora le informazioni e  le  descrizioni  fornite  secondo  un
rapporto di sicurezza, elaborato conformemente  alle  norme  previste
sui rischi di incidente rilevante connessi  a  determinate  attivita'
industriali, o secondo la norma UNI  EN  ISO  14001,  ovvero  i  dati
prodotti per i siti registrati  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
761/2001 e successive modifiche, nonche' altre  informazioni  fornite
secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piu' requisiti di
cui al comma 1  del  presente  articolo,  tali  dati  possono  essere
utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere
inclusi nella domanda o essere ad essa allegati. 
  4.  Entro  trenta  giorni  dalla   presentazione   della   domanda,
l'autorita' competente verifica la completezza della stessa  e  della
documentazione  allegata.  Qualora   queste   risultino   incomplete,
l'autorita' competente ovvero, nel caso  di  impianti  di  competenza
statale,  la  Commissione  di  cui  all'art.  8-bis  potra'  chiedere
apposite integrazioni, indicando un termine non  inferiore  a  trenta
giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In  tal
caso i termini del procedimento si  intendono  interrotti  fino  alla
presentazione della  documentazione  integrativa.  Qualora  entro  il
termine  indicato  il  proponente  non  depositi  la   documentazione
completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende  ritirata.  E'
fatta salva la facolta' per il proponente di richiedere  una  proroga
del termine per la presentazione della documentazione integrativa  in
ragione della complessita' della documentazione da presentare. 
 
                         Articolo 29-quater 
 
 
            Procedura per il rilascio dell'autorizzazione 
                        integrata ambientale 
 
  1. Per gli impianti di competenza statale la domanda e'  presentata
all'autorita' competente per mezzo di procedure telematiche,  con  il
formato e le modalita' stabiliti con il decreto di  cui  all'articolo
29-duodecies, comma 2. 
  2. L'autorita' competente individua gli uffici presso i quali  sono
depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento,  al  fine
della consultazione del pubblico. 
  3. L'autorita' competente,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
della domanda ovvero, in  caso  di  riesame  ai  sensi  dell'articolo
29-octies,  comma   4,   contestualmente   all'avvio   del   relativo
procedimento, comunica al gestore la data di avvio  del  procedimento
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  la  sede
degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di  quindici  giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore  provvede  a
sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione
provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale  nel  caso  di
progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un
annuncio contenente l'indicazione della localizzazione  dell'impianto
e del proprio nominativo, nonche' gli uffici individuati ai sensi del
comma 2 ove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le
osservazioni.  Tali  forme  di  pubblicita'   tengono   luogo   delle
comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8
della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Le  informazioni  pubblicate  dal
gestore  ai  sensi  del  presente  comma  sono  altresi'   pubblicate
dall'autorita' competente nel proprio  sito  web.  E'  in  ogni  caso
garantita l'unicita' della pubblicazione per gli impianti di  cui  al
titolo III della parte seconda del presente decreto. 
  4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di
cui al comma 3, i soggetti interessati possono  presentare  in  forma
scritta, all'autorita' competente, osservazioni sulla domanda. 
  5. La convocazione da parte dell'autorita' competente, ai fini  del
rilascio  dell'autorizzazione  integrata  ambientale,   di   apposita
conferenza di servizi, alla quale sono  invitate  le  amministrazioni
competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti  di
competenza statale, i Ministeri  dell'interno,  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre  al
soggetto  richiedente  l'autorizzazione,  ha  luogo  ai  sensi  degli
articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a  9,  e  14-quater  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
  7. Nell'ambito della Conferenza dei servizi  di  cui  al  comma  5,
vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di  cui  agli  articoli
216 e 217 del regio decreto 27  luglio  1934,  n.  1265,  nonche'  il
parere  dell'Istituto  Superiore  per  la  Protezione  e  la  Ricerca
Ambientale per gli impianti di competenza  statale  o  delle  Agenzie
regionali e provinciali per la protezione  dell'ambiente  per  quanto
riguarda il monitoraggio ed  il  controllo  degli  impianti  e  delle
emissioni  nell'ambiente.  In  presenza  di  circostanze  intervenute
successivamente al rilascio dell'autorizzazione di  cui  al  presente
titolo, il sindaco,  qualora  lo  ritenga  necessario  nell'interesse
della salute pubblica,  puo'  chiedere  all'autorita'  competente  di
verificare la necessita' di riesaminare l'autorizzazione  rilasciata,
ai sensi dell'articolo 29-octies. 
  8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorita' competente
puo' richiedere integrazioni alla documentazione, anche  al  fine  di
valutare  la  applicabilita'  di  specifiche  misure  alternative   o
aggiuntive, indicando il termine  massimo  non  superiore  a  novanta
giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In  tal
caso,  il  termine  di  cui  al  comma  9  resta  sospeso  fino  alla
presentazione della documentazione integrativa. 
  9. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei  servizi
di cui al comma 5 deve concludersi entro sessanta giorni  dalla  data
di scadenza del termine previsto dal comma  4  per  la  presentazione
delle osservazioni. 
  10. L'autorita' competente esprime le proprie determinazioni  sulla
domanda  di  autorizzazione  integrata  ambientale   comunque   entro
centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero,  nel
caso di cui al comma 8, entro centottanta giorni dalla  presentazione
della domanda. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione  e'
disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo. 
  11. Le autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del
presente decreto, sostituiscono ad  ogni  effetto  le  autorizzazioni
riportate nell'elenco dell'allegato IX, secondo le  modalita'  e  gli
effetti previsti dalle relative norme settoriali. In  particolare  le
autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di
cui all'articolo 216, ferma restando la  possibilita'  di  utilizzare
successivamente le procedure semplificate previste dal capo V. 
  12. Ogni autorizzazione  integrata  ambientale  deve  includere  le
modalita'  previste  dal   presente   decreto   per   la   protezione
dell'ambiente, nonche' l'indicazione delle autorizzazioni sostituite. 
  13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e  di  qualsiasi
suo successivo aggiornamento, e' messa a disposizione  del  pubblico,
presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo  ufficio  sono
inoltre rese disponibili informazioni  relative  alla  partecipazione
del pubblico al procedimento. 
  14.  L'autorita'   competente   puo'   sottrarre   all'accesso   le
informazioni, in particolare quelle relative agli  impianti  militari
di produzione di esplosivi di cui al punto  4.6  dell'allegato  VIII,
qualora cio' si renda necessario per l'esigenza di  salvaguardare  ai
sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a),  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o
la difesa nazionale. L'autorita' competente  puo'  inoltre  sottrarre
all'accesso informazioni non riguardanti le  emissioni  dell'impianto
nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprieta' intellettuale o
di riservatezza industriale, commerciale o personale. 
  15.  In  considerazione  del  particolare   e   rilevante   impatto
ambientale, della complessita' e del preminente  interesse  nazionale
dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente  decreto,
possono essere conclusi,  d'intesa  tra  lo  Stato,  le  regioni,  le
province  e  i  comuni  territorialmente  competenti  e  i   gestori,
specifici accordi, al fine  di  garantire,  in  conformita'  con  gli
interessi fondamentali della collettivita', l'armonizzazione  tra  lo
sviluppo  del  sistema  produttivo  nazionale,   le   politiche   del
territorio  e  le  strategie  aziendali.  In  tali  casi  l'autorita'
competente,  fatto  comunque  salvo  quanto  previsto  al  comma  12,
assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo  e
la procedura di rilascio  dell'autorizzazione  integrata  ambientale.
Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10
sono raddoppiati. 
 
                        Articolo 29-quinquies 
 
 
                 Indirizzi per garantire l'uniforme 
                applicazione sul territorio nazionale 
 
  1. Con uno o piu'  decreti  del  Presidente  della  Repubblica,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico  e  del
lavoro, della salute e delle politiche  sociali  e  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano,  possono  essere  emanati
indirizzi per garantire l'uniforme  applicazione  delle  disposizioni
del presente titolo da parte delle autorita' competenti. 
 
                         Articolo 29-sexies 
 
 
                 Autorizzazione integrata ambientale 
 
  1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata  ai  sensi  del
presente decreto  deve  includere  tutte  le  misure  necessarie  per
soddisfare  i  requisiti  di  cui  agli  articoli  6,  comma  15,   e
29-septies, al fine di conseguire un livello  elevato  di  protezione
dell'ambiente   nel   suo   complesso.   L'autorizzazione   integrata
ambientale di  attivita'  regolamentate  dal  decreto  legislativo  4
aprile 2006, n. 216, contiene valori limite per le emissioni  dirette
di gas serra, di cui all'allegato B del medesimo decreto, solo quando
cio' risulti indispensabile per  evitare  un  rilevante  inquinamento
locale. 
  2. In  caso  di  nuovo  impianto  o  di  modifica  sostanziale,  se
sottoposti  alla  normativa  in  materia  di  valutazione   d'impatto
ambientale, si applicano le  disposizioni  di  cui  all'art.  10  del
presente decreto. 
  3. L'autorizzazione  integrata  ambientale  deve  includere  valori
limite  di  emissione  fissati  per  le   sostanze   inquinanti,   in
particolare quelle  elencate  nell'allegato  X,  che  possono  essere
emesse  dall'impianto  interessato  in  quantita'  significativa,  in
considerazione della loro  natura,  e  delle  loro  potenzialita'  di
trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale  all'altro,
acqua, aria e suolo, nonche' i valori limite ai sensi  della  vigente
normativa in materia di inquinamento acustico.  I  valori  limite  di
emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque
essere meno rigorosi di quelli fissati dalla  normativa  vigente  nel
territorio   in   cui   e'   ubicato   l'impianto.   Se   necessario,
l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni
che garantiscono la protezione del suolo e delle  acque  sotterranee,
le opportune  disposizioni  per  la  gestione  dei  rifiuti  prodotti
dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico.  Se  del
caso, i  valori  limite  di  emissione  possono  essere  integrati  o
sostituiti con parametri  o  misure  tecniche  equivalenti.  Per  gli
impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, i valori  limite  di
emissione o i parametri o  le  misure  tecniche  equivalenti  tengono
conto delle modalita' pratiche adatte a tali categorie di impianti. 
  4. Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione,
i parametri  e  le  misure  tecniche  equivalenti  di  cui  ai  commi
precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche
disponibili,  senza  l'obbligo  di  utilizzare  una  tecnica  o   una
tecnologia specifica, tenendo conto  delle  caratteristiche  tecniche
dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica  e  delle
condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi,  le  condizioni  di
autorizzazione  prevedono  disposizioni   per   ridurre   al   minimo
l'inquinamento  a  grande  distanza  o  attraverso  le  frontiere   e
garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente  nel  suo
complesso. 
  5.  L'autorita'  competente  rilascia  l'autorizzazione   integrata
ambientale osservando quanto specificato nell'articolo 29-bis,  commi
1, 2 e 3. In mancanza delle linee guida di cui  all'articolo  29-bis,
comma 1, l'autorita' competente  rilascia  comunque  l'autorizzazione
integrata ambientale tenendo conto di quanto  previsto  nell'allegato
XI. 
  6. L'autorizzazione integrata  ambientale  contiene  gli  opportuni
requisiti  di  controllo  delle  emissioni,   che   specificano,   in
conformita' a quanto disposto  dalla  vigente  normativa  in  materia
ambientale e nel rispetto  delle  linee  guida  di  cui  all'articolo
29-bis, comma 1, la metodologia e la  frequenza  di  misurazione,  la
relativa procedura di valutazione, nonche'  l'obbligo  di  comunicare
all'autorita'  competente  i  dati  necessari  per   verificarne   la
conformita' alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed
all'autorita' competente e ai comuni interessati i dati  relativi  ai
controlli delle  emissioni  richiesti  dall'autorizzazione  integrata
ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce
in particolare, nel rispetto delle linee guida  di  cui  all'articolo
29-bis, comma 1, e del decreto di cui all'articolo 33,  comma  1,  le
modalita'  e  la  frequenza  dei   controlli   programmati   di   cui
all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di cui al punto 6.6
dell'allegato VIII, quanto previsto dal presente  comma  puo'  tenere
conto dei costi e benefici. Per gli impianti di competenza statale le
comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il  tramite
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. 
  7.  L'autorizzazione  integrata  ambientale  contiene   le   misure
relative alle condizioni diverse da quelle di normale  esercizio,  in
particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto,  per  le
emissioni  fuggitive,  per  i  malfunzionamenti,  e   per   l'arresto
definitivo dell'impianto. 
  8. Per gli impianti assoggettati  al  decreto  legislativo  del  17
agosto 1999, n. 334, l'autorita' competente ai sensi di tale  decreto
trasmette    all'autorita'     competente     per     il     rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale i provvedimenti adottati, le
cui prescrizioni ai fini della  sicurezza  e  della  prevenzione  dei
rischi di incidenti rilevanti sono riportate nella autorizzazione. In
caso di decorrenza dei  termine  stabilito  dall'articolo  29-quater,
comma  10,  senza  che  le  suddette  prescrizioni  siano  pervenute,
l'autorita' competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale
e  provvede  ad  integrarne  il  contenuto,  una  volta  concluso  il
procedimento ai sensi del decreto legislativo del 17 agosto 1999,  n.
334. 
  9.  L'autorizzazione  integrata  ambientale  puo'  contenere  altre
condizioni  specifiche  ai  fini  del  presente  decreto,   giudicate
opportune  dall'autorita'  competente.  Le  disposizioni  di  cui  al
successivo art. 29-nonies non si applicano alle modifiche  necessarie
per  adeguare  la  funzionalita'  degli  impianti  alle  prescrizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale. 
 
                         Articolo 29-septies 
 
 
                    Migliori tecniche disponibili 
                   e norme di qualita' ambientale 
 
  1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorita' competente,  che
tenga conto di  tutte  le  emissioni  coinvolte,  risulta  necessario
applicare ad impianti, localizzati in una  determinata  area,  misure
piu'  rigorose  di  quelle  ottenibili  con  le   migliori   tecniche
disponibili, al fine di assicurare in tale  area  il  rispetto  delle
norme di qualita' ambientale, l'autorita' competente puo' prescrivere
nelle  autorizzazioni  integrate  ambientali   misure   supplementari
particolari piu' rigorose, fatte salve le altre  misure  che  possono
essere adottate per rispettare le norme di qualita' ambientale. 
 
                         Articolo 29-octies 
 
 
                          Rinnovo e riesame 
 
  1. L'autorita' competente rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione
integrata   ambientale,   o   l'autorizzazione   avente   valore   di
autorizzazione  integrata  ambientale  che  non  prevede  un  rinnovo
periodico,  confermando  o  aggiornando  le  relative  condizioni,  a
partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine,  sei
mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorita'  competente
una domanda di rinnovo, corredata  da  una  relazione  contenente  un
aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1.
Alla domanda si applica quanto previsto dall'articolo  29-ter,  comma
3. L'autorita' competente si esprime  nei  successivi  centocinquanta
giorni con la procedura prevista dall'articolo 29-quater, commi da  5
a 9.  Fino  alla  pronuncia  dell'autorita'  competente,  il  gestore
continua l'attivita' sulla base della precedente autorizzazione. 
  2.  Nel  caso  di  un   impianto   che,   all'atto   del   rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrato
ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma
1 e' effettuato ogni otto anni. Se  la  registrazione  ai  sensi  del
predetto  regolamento  e'  successiva   all'autorizzazione   di   cui
all'articolo  29-quater,  il  rinnovo  di  detta  autorizzazione   e'
effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo. 
  3.  Nel  caso  di  un   impianto   che,   all'atto   del   rilascio
dell'autorizzazione   di   cui   all'articolo   29-quater,    risulti
certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di  cui  al
comma 1 e' effettuato ogni sei anni. Se la  certificazione  ai  sensi
della  predetta  norma  e'  successiva  all'autorizzazione   di   cui
all'articolo  29-quater,  il  rinnovo  di  detta  autorizzazione   e'
effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo. 
  4. Il riesame e' effettuato  dall'autorita'  competente,  anche  su
proposta delle  amministrazioni  competenti  in  materia  ambientale,
comunque quando: 
    a) l'inquinamento provocato  dall'impianto  e'  tale  da  rendere
necessaria la  revisione  dei  valori  limite  di  emissione  fissati
nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di  nuovi  valori
limite; 
    b)  le  migliori  tecniche  disponibili  hanno  subito  modifiche
sostanziali, che consentono una notevole  riduzione  delle  emissioni
senza imporre costi eccessivi; 
    c) la  sicurezza  di  esercizio  del  processo  o  dell'attivita'
richiede l'impiego di altre tecniche; 
    d) nuove disposizioni  legislative  comunitarie  o  nazionali  lo
esigono. 
  5. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorita'
competente  puo'  consentire  deroghe  temporanee  ai  requisiti  ivi
fissati ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4,  se  un  piano  di
ammodernamento da  essa  approvato  assicura  il  rispetto  di  detti
requisiti entro un termine di sei mesi, e se  il  progetto  determina
una riduzione dell'inquinamento. 
  6. Per gli impianti di cui al  punto  6.6  dell'allegato  VIII,  il
rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni dieci anni. 
 
                         Articolo 29-nonies 
 
 
                       Modifica degli impianti 
                      o variazione del gestore 
 
  1.  Il  gestore  comunica  all'autorita'  competente  le  modifiche
progettate dell'impianto, come definite  dall'articolo  5,  comma  1,
lettera  l).  L'autorita'  competente,  ove  lo  ritenga  necessario,
aggiorna  l'autorizzazione  integrata  ambientale   o   le   relative
condizioni, ovvero,  se  rileva  che  le  modifiche  progettate  sono
sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne da'
notizia al  gestore  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione ai fini  degli  adempimenti  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo. Decorso tale termine, il  gestore  puo'  procedere
alla realizzazione delle modifiche comunicate. 
  2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o
a  seguito  della  comunicazione  di  cui  al  comma   1,   risultino
sostanziali, il gestore  invia  all'autorita'  competente  una  nuova
domanda di autorizzazione corredata da una  relazione  contenente  un
aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi  1
e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater  in
quanto compatibile. 
  3.  Agli  aggiornamenti  delle  autorizzazioni  o  delle   relative
prescrizioni di cui al comma 1 e alle  autorizzazioni  rilasciate  ai
sensi del comma 2 si applica  il  disposto  dell'articolo  29-octies,
comma 5, e dell'articolo 29-quater, comma 15. 
  4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarita'  della
gestione dell'impianto, il vecchio gestore  e  il  nuovo  gestore  ne
danno comunicazione entro  trenta  giorni  all'autorita'  competente,
anche nelle forme dell'autocertificazione. 
 
                         Articolo 29-decies 
 
 
                      Rispetto delle condizioni 
              dell'autorizzazione integrata ambientale 
 
  1.  Il  gestore,  prima  di  dare  attuazione  a  quanto   previsto
dall'autorizzazione  integrata  ambientale,  ne   da'   comunicazione
all'autorita' competente. 
  2. A far data dal ricevimento della comunicazione di cui  al  comma
1,  il  gestore  trasmette  all'autorita'  competente  e  ai   comuni
interessati i dati relativi ai controlli  delle  emissioni  richiesti
dall'autorizzazione  integrata  ambientale,   secondo   modalita'   e
frequenze   stabilite   nell'autorizzazione    stessa.    L'autorita'
competente provvede a mettere tali dati a disposizione  del  pubblico
tramite gli uffici  individuati  ai  sensi  dell'articolo  29-quater,
comma 3. 
  3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca  Ambientale,
per  impianti  di  competenza  statale,  o  le  agenzie  regionali  e
provinciali  per  la  protezione  dell'ambiente,  negli  altri  casi,
accertano, secondo quanto previsto e programmato  nell'autorizzazione
ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri  a  carico  del
gestore: 
    a) il rispetto  delle  condizioni  dell'autorizzazione  integrata
ambientale; 
    b) la  regolarita'  dei  controlli  a  carico  del  gestore,  con
particolare  riferimento  alla  regolarita'  delle   misure   e   dei
dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' al rispetto  dei
valori limite di emissione; 
    c) che  il  gestore  abbia  ottemperato  ai  propri  obblighi  di
comunicazione  e  in  particolare  che  abbia  informato  l'autorita'
competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o  incidenti  che
influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente  dei
risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto. 
  4. Ferme restando le  misure  di  controllo  di  cui  al  comma  3,
l'autorita' competente, nell'ambito delle disponibilita'  finanziarie
del proprio bilancio destinate allo scopo,  puo'  disporre  ispezioni
straordinarie  sugli  impianti  autorizzati  ai  sensi  del  presente
decreto. 
  5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi  3  e  4,  il
gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento
di qualsiasi verifica tecnica relativa  all'impianto,  per  prelevare
campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai  fini
del presente decreto. 
  6. Gli esiti  dei  controlli  e  delle  ispezioni  sono  comunicati
all'autorita' competente ed al gestore  indicando  le  situazioni  di
mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b)
e c), e proponendo le misure da adottare. 
  7. Ogni  organo  che  svolge  attivita'  di  vigilanza,  controllo,
ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono  attivita'  di  cui
agli allegati VIII e XII,  e  che  abbia  acquisito  informazioni  in
materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione  del  presente
decreto,  comunica  tali  informazioni,  ivi  comprese  le  eventuali
notizie di reato, anche all'autorita' competente. 
  8. I risultati  del  controllo  delle  emissioni,  richiesti  dalle
condizioni dell'autorizzazione integrata  ambientale  e  in  possesso
dell'autorita' competente, devono essere  messi  a  disposizione  del
pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 29-quater, comma
3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19  agosto
2005, n. 195. 
  9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o  di
esercizio  in  assenza  di  autorizzazione,  l'autorita'   competente
procede secondo la gravita' delle infrazioni: 
    a) alla diffida, assegnando un  termine  entro  il  quale  devono
essere eliminate le irregolarita'; 
    b)  alla  diffida  e   contestuale   sospensione   dell'attivita'
autorizzata per un tempo determinato, ove si' manifestino  situazioni
di pericolo per l'ambiente; 
    c) alla revoca dell'autorizzazione integrata  ambientale  e  alla
chiusura  dell'impianto,  in  caso  di   mancato   adeguamento   alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni
che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente. 
  10. In caso  di  inosservanza  delle  prescrizioni  autorizzatorie,
l'autorita' competente, ove si manifestino situazioni di  pericolo  o
di danno per la salute, ne  da'  comunicazione  al  sindaco  ai  fini
dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 
  11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca  ambientale
esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle  agenzie
regionali   e   provinciali   per   la    protezione    dell'ambiente
territorialmente  competenti,  nel  rispetto   di   quanto   disposto
all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.  496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 
 
                        Articolo 29-undecies 
 
 
                Inventario delle principali emissioni 
                            e loro fonti 
 
  1. I gestori degli impianti di cui  all'allegato  VIII  trasmettono
all'autorita' competente e al Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro il  30  aprile  di  ogni
anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua  e
suolo dell'anno precedente. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla
Commissione europea, sentita la  Conferenza  unificata  istituita  ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono  apportate
modifiche ai dati e al formato della comunicazione di cui al  decreto
dello stesso Ministro 23 novembre 2001, attuativo  dell'articolo  10,
comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372. 
  3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la  Ricerca  Ambientale
elabora i dati di  cui  al  comma  1  e  li  trasmette  all'autorita'
competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare anche per l'invio alla Commissione europea. 
  4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
195, l'accesso del pubblico  ai  dati  di  cui  al  comma  1  e  alle
successive elaborazioni. 
 
                        Articolo 29-duodecies 
 
 
                            Comunicazioni 
 
  1. Le autorita' competenti comunicano al Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, con cadenza annuale,  i  dati
concernenti le domande ricevute, le autorizzazioni  rilasciate  ed  i
successivi  aggiornamenti,  d'intesa  con  la  Conferenza   unificata
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
nonche' un  rapporto  sulle  situazioni  di  mancato  rispetto  delle
prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale. 
  2. Le domande relative agli impianti di competenza statale  di  cui
all'articolo 29-quater, comma 1,  i  dati  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo e quelli di  cui  ai  commi  6  e  7  dell'articolo
29-decies, sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per
la Protezione e la  Ricerca  Ambientale,  secondo  il  formato  e  le
modalita' di cui al decreto dello stesso Ministro 7 febbraio 2007. 
 
                        Articolo 29-terdecies 
 
 
                       Scambio di informazioni 
 
  1. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per il tramite  dell'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale , ogni tre  anni,
entro il 30 aprile, una comunicazione relativa  all'applicazione  del
presente titolo, ed in particolare  ai  valori  limite  di  emissione
applicati agli impianti di cui  all'allegato  VIII  e  alle  migliori
tecniche disponibili su  cui  detti  valori  si  basano,  sulla  base
dell'apposito  formulario   adottato   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24  luglio
2009. 
  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare predispone  e  invia  alla  Commissione  europea  una  relazione
sull'attuazione della  direttiva  2008/1/CE  e  sulla  sua  efficacia
rispetto ad altri strumenti comunitari di  protezione  dell'ambiente,
sulla base del questionario, stabilito con decisione 2006/194/UE  del
2 marzo 2006 della Commissione europea, e  successive  modificazioni,
redatto a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/692/CEE. 
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, di intesa con il Ministero dello  sviluppo  economico,  con  il
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  con  il  Ministero
della salute e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede ad assicurare la
partecipazione dell'Italia allo scambio di  informazioni  organizzato
dalla  Commissione  europea  relativamente  alle  migliori   tecniche
disponibili e al loro sviluppo, nonche' alle relative prescrizioni in
materia di controllo, e a rendere accessibili  i  risultati  di  tale
scambio di informazioni. Le  modalita'  di  tale  partecipazione,  in
particolare, dovranno consentire il  coinvolgimento  delle  autorita'
competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni.
Le attivita' di cui al presente comma sono svolte di  intesa  con  il
Ministero  delle   politiche   agricole,   alimentari   e   forestali
limitatamente alle attivita' di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII. 
  4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, provvede a garantire la sistematica informazione  del  pubblico
sullo stato di  avanzamento  dei  lavori  relativi  allo  scambio  di
informazioni di cui al comma 3 e adotta d'intesa  con  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281 modalita' di scambio di informazioni  tra  le  autorita'
competenti, al fine di promuovere una  piu'  ampia  conoscenza  sulle
migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo. 
 
                     Articolo 29-quattuordecies 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Chiunque esercita una delle attivita' di cui  all'allegato  VIII
senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata  ambientale  o
dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena
dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro  a  26.000
euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si  applica  la
sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei  confronti  di
colui che  pur  essendo  in  possesso  dell'autorizzazione  integrata
ambientale  non  ne  osserva  le  prescrizioni   o   quelle   imposte
dall'autorita' competente. 
  3. Chiunque esercita una delle attivita' di cui  all'allegato  VIII
dopo l'ordine  di  chiusura  dell'impianto  e'  punito  con  la  pena
dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000  euro  a
52.000 euro. 
  4. E' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  5.000
euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorita'
competente la comunicazione prevista dall'articolo  29-decies,  comma
1. 
  5. E' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  2.500
euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare  all'autorita'
competente e ai comuni interessati i dati relativi  alle  misurazioni
delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2. 6. E'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro
il gestore che, senza giustificato e documentato  motivo,  omette  di
presentare,  nel  termine  stabilito  dall'autorita'  competente,  la
documentazione integrativa prevista dall'articolo 29-quater, comma 8. 
  7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente
articolo non si  applica  il  pagamento  in  misura  ridotta  di  cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  8. Le sanzioni sono irrogate  dal  prefetto  per  gli  impianti  di
competenza  statale  e  dall'autorita'  competente  per   gli   altri
impianti. 
  9. Le somme derivanti dai proventi  delle  sanzioni  amministrative
previste dal presente articolo sono versate all'entrata  dei  bilanci
delle autorita' competenti. 
  10. Per gli impianti  rientranti  nel  campo  di  applicazione  del
presente titolo, dalla data di rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, non si  applicano  le  sanzioni,  previste  da  norme  di
settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo.». 
  25. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
    «1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti  di
interventi e di opere sottoposti a procedura  di  VIA  di  competenza
regionale, nonche' di impianti o parti di essi le  cui  modalita'  di
esercizio necessitano del provvedimento di  autorizzazione  integrata
ambientale con esclusione di quelli  previsti  dall'allegato  XII,  i
quali  risultino  localizzati  anche  sul   territorio   di   regioni
confinanti, le procedure di valutazione e  autorizzazione  ambientale
sono effettuate d'intesa tra le autorita' competenti. 
    2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di  progetti  di
interventi e di  opere  sottoposti  a  VIA  di  competenza  regionale
nonche' di impianti o parti di essi le  cui  modalita'  di  esercizio
necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata  ambientale
con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali  possano
avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi
e significativi su  regioni  confinanti,  l'autorita'  competente  e'
tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri  delle  autorita'
competenti di tali regioni, nonche' degli  enti  locali  territoriali
interessati dagli impatti.»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: 
    «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione  dei
rispettivi pareri, l'autorita' competente dispone che  il  proponente
invii  gli  elaborati  alle  Regioni   nonche'   agli   enti   locali
territoriali interessati dagli impatti, che si esprimono nei  termini
di cui all'art. 25, comma 2 .» 
  26. All'articolo 32, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole  «o  progetti»  sono  sostituite  dalle
parole «, progetti e impianti», le parole «nell'ambito delle fasi  di
cui agli articoli 13 e 21» sono sostituite dalle parole  «nell'ambito
delle fasi previste dalle procedure  di  cui  ai  titoli  II,  III  e
III-bis», dopo le parole «notifica dei progetti e» le parole «di  una
sintesi  della  documentazione  concernente  il  piano,  programma  e
progetto» sono sostituite dalle parole «di  tutta  la  documentazione
concernente il piano, programma, progetto o impianto»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2.  Qualora  sia  espresso  l'interesse   a   partecipare   alla
procedura, gli Stati consultati trasmettono all'autorita'  competente
i pareri e le osservazioni delle autorita' pubbliche e  del  pubblico
entro novanta  giorni  dalla  comunicazione  della  dichiarazione  di
interesse  alla  partecipazione  alla  procedura  ovvero  secondo  le
modalita' ed i termini concordati dagli Stati membri interessati,  in
modo da consentire comunque che le autorita' pubbliche ed il pubblico
degli Stati consultati siano informati ed abbiano  l'opportunita'  di
esprimere il  loro  parere  entro  termini  ragionevoli.  L'Autorita'
competente ha l'obbligo di trasmettere agli Stati  membri  consultati
le decisioni finali e tutte  le  informazioni  gia'  stabilite  dagli
articoli 17, 27 e 29-quater del presente decreto.»; 
    c)  al  comma  3,  dopo  le  parole  «province  autonome»,   sono
introdotte le parole «nel  caso  in  cui  i  piani,  i  programmi,  i
progetti od anche le modalita' di esercizio di un impianto o di parte
di esso, con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, possano
avere effetti transfrontalieri» e le parole «quando progetti di  loro
competenza possono avere impatti  ambientali  transfrontalieri»  sono
soppresse; 
    d) al comma 4, dopo le parole «del proponente» sono  inserite  le
parole «o del gestore» e dopo  le  parole  «a  carico  della  finanza
pubblica» sono introdotte  le  parole  «,  che  deve  provvedervi  su
richiesta dell'autorita' competente secondo le modalita' previste dai
titoli II, III o  III-bis  del  presente  decreto  ovvero  concordate
dall'autorita' competente e gli Stati consultati.»; 
    e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi: 
    «5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1 e 2,  il
termine per l'emissione del provvedimento finale di cui all'art.  26,
comma 1, e' prorogato di 90 giorni o del diverso  termine  concordato
ai sensi del comma 2. 
    5-ter.  Gli  Stati  membri  interessati  che   partecipano   alle
consultazioni   ai   sensi   del   presente   articolo   ne   fissano
preventivamente la durata in tempi ragionevoli.» 
  27. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente articolo: 
 
                          «Articolo 32-bis 
 
 
                      Effetti transfrontalieri 
 
  1. Nel caso in cui il funzionamento  di  un  impianto  possa  avere
effetti negativi e significativi  sull'ambiente  di  un  altro  Stato
dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a
tale Stato membro i dati forniti  ai  sensi  degli  articoli  29-ter,
29-quater e 29-octies,  nel  momento  stesso  in  cui  sono  messi  a
disposizione del pubblico. Comunque tali dati devono  essere  forniti
ad uno Stato dell'Unione europea che  ne  faccia  richiesta,  qualora
ritenga  di   poter   subire   effetti   negativi   e   significativi
sull'ambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui l'impianto  non
ricada nell'ambito delle competenze statali, l'autorita'  competente,
qualora constati che il funzionamento  di  un  impianto  possa  avere
effetti negativi e significativi  sull'ambiente  di  un  altro  Stato
dell'Unione europea,  informa  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio che provvede ai predetti adempimenti. 
  2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
provvede, d'intesa con il Ministero degli affari esteri,  nel  quadro
dei rapporti bilaterali fra Stati, affinche',  nei  casi  di  cui  al
comma 1, le domande siano accessibili anche ai cittadini dello  Stato
eventualmente interessato  per  un  periodo  di  tempo  adeguato  che
consenta una presa di posizione prima della decisione  dell'autorita'
competente.» 
  28. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi: 
    «3-bis.  Le  spese  occorrenti  per  effettuare  i  rilievi,  gli
accertamenti ed i  sopralluoghi  necessari  per  l'istruttoria  delle
domande di autorizzazione integrata ambientale  e  per  i  successivi
controlli previsti dall'art. 29-decies, sono a  carico  del  gestore.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  disposizione,   sono   disciplinate   le
modalita', anche contabili, e le tariffe da  applicare  in  relazione
alle istruttorie e ai  controlli  previsti  dal  Titolo  III-bis  del
presente decreto,  nonche'  i  compensi  spettanti  ai  membri  della
commissione istruttoria di cui  all'articolo  8-bis.  Gli  oneri  per
l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in  relazione  alla
complessita', delle attivita' svolte dall'autorita' competente, sulla
base del numero e della tipologia delle emissioni e delle  componenti
ambientali interessate, nonche' della eventuale presenza  di  sistemi
di gestione registrati o certificati e delle spese  di  funzionamento
della commissione di cui all'articolo 8-bis. Gli  introiti  derivanti
dalle tariffe  corrispondenti  a  tali  oneri,  posti  a  carico  del
gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale
fine gli  importi  delle  tariffe  vengono  versati  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di  previsione
del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio.  Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare con gli stessi criteri e
modalita', le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. 
    3-ter. Nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis, resta  fermo
quanto stabilito dal DM 24 aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale il 22 settembre 2008.»; 
    b) al  comma  4  le  parole  «all'articolo  10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.  90»  sono  sostituite
dalle parole «all'articolo 8-bis» e le parole «all'articolo 18, comma
2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59»  sono  sostituite
dalle parole «al comma 3-bis». 
  29. All'articolo 34, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le parole  «entro  due  anni»  sono
sostituite dalle parole «entro un anno». 
    b) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
    «8. Il sistema  di  monitoraggio,  effettuato  anche  avvalendosi
delle Agenzie ambientali e dell'Istituto superiore per la  protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA),  garantisce  la  raccolta  dei  dati
concernenti   gli   indicatori   strutturali   comunitari   o   altri
appositamente scelti dall'autorita' competente». 
    c) al comma 9, prima delle parole «Le  modifiche  agli  allegati»
sono introdotte le parole «Salvo quanto disposto dai  commi  9-bis  e
9-ter»; 
    d) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti commi: 
    «9-bis. L'elenco riportato nell'allegato IX, ove  necessario,  e'
modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico e del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali,
d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le stesse modalita',  possono
essere introdotte modifiche all'allegato XII, anche per assicurare il
coordinamento  tra  le  procedure  di  rilascio   dell'autorizzazione
integrata ambientale e quelle in  materia  di  valutazione  d'impatto
ambientale. 
    9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio  e  del  mare,  previa  comunicazione  ai  Ministri  dello
sviluppo economico, del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  della
salute  e  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  si
provvede al recepimento  di  direttive  tecniche  di  modifica  degli
allegati VIII, X e XI e XII emanate dalla Commissione europea». 
  30. All'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole  «Le  regioni»,  sono  inserite  le
parole «ove necessario»; 
    b) al comma 2-ter, le parole «VAS e di VIA» sono sostituite dalle
parole «VAS, VIA ed AIA»; 
    c) dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti commi: 
    «2-quater.  Fino  a  quando  il  gestore  si  sia  adeguato  alle
condizioni   fissate   nell'autorizzazione    integrata    ambientale
rilasciata ai sensi dell'articolo 29-quater, trovano applicazione  le
disposizioni relative alle autorizzazioni in materia di  inquinamento
atmosferico, idrico e del suolo previste dal presente decreto e dalle
altre normative vigenti o  le  prescrizioni  precedenti  il  rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di attuazione. 
    2-quinquies.     La     sanzione      prevista      dall'articolo
29-quattuordecies, comma 1, non si applica  ai  gestori  di  impianti
esistenti o di impianti nuovi gia'  dotati  di  altre  autorizzazioni
ambientali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo  18
febbraio  2005,  n.  59,  i  quali  abbiano  presentato  domanda   di
autorizzazione integrata ambientale nei termini stabiliti nel decreto
del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  del  19
aprile 2006 ovvero nei successivi provvedimenti di proroga, fino alla
conclusione del relativo procedimento autorizzatorio. 
    2-sexies. Le amministrazioni statali,  gli  enti  territoriali  e
locali, gli enti pubblici, ivi compresi le universita' e gli istituti
di ricerca,  le  societa'  per  azioni  a  prevalente  partecipazione
pubblica, comunicano alle autorita' competenti un elenco dei piani  e
un  riepilogo  dei  dati  storici  e  conoscitivi  del  territorio  e
dell'ambiente in loro possesso, utili ai fini delle  istruttorie  per
il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, segnalando quelli
riservati e rendono  disponibili  tali  dati  alle  stesse  autorita'
competenti in forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di
copia,  anche  attraverso  le  procedure  e  gli  standard   di   cui
all'articolo 6-quater del decreto-legge  12  ottobre  2000,  n.  279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.  365.
I dati relativi agli impianti di competenza statale sono  comunicati,
per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale,  nell'ambito  dei  compiti  istituzionali   allo   stesso
demandati. 
    2-septies. L'autorita' competente rende accessibili ai gestori  i
dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in  proprio
possesso,  di  interesse  ai  fini  dell'applicazione  del   presente
decreto, ove non ritenuti riservati, ed in particolare quelli di  cui
al comma 2-sexies, anche attraverso le procedure e  gli  standard  di
cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.  279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.  365.
A tale  fine  l'autorita'  competente  puo'  avvalersi  dell'Istituto
superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, nell'ambito  dei
compiti istituzionali allo stesso demandati. 
    2-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico  e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della salute  e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
disciplinate le modalita' di autorizzazione  nel  caso  in  cui  piu'
impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti
dal  medesimo  gestore,  e  soggetti  ad   autorizzazione   integrata
ambientale da rilasciare da piu' di una autorita' competente. 
    2-nonies. Il rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  al  presente
decreto non esime i gestori dalla responsabilita' in  relazione  alle
eventuali sanzioni per il mancato raggiungimento degli  obiettivi  di
riduzione delle emissioni di cui  al  decreto  legislativo  4  luglio
2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni.». 
  31. Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole,  «del
decreto legislativo 18 febbraio 2005,  n.  59»,  ovunque  ricorrenti,
sono sostituite dalle  seguenti:  «del  Titolo  III-bis  della  parte
seconda del presente decreto». 
  32. Dopo l'Allegato VII della Parte Seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006 n. 152 sono inseriti i  corrispondenti  Allegati  VIII,
IX, X, XI, XII al presente decreto. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
          11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28,
          30, 32, 33, 34 e 35 del citato decreto legislativo 3 aprile
          2006, n 152, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.4 (Finalita'). - 1. Le norme del presente  decreto
          costituiscono recepimento ed attuazione: 
                a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio,  del  27  giugno  2001,  concernente  la
          valutazione degli impatti di determinati piani e  programmi
          sull'ambiente; 
                b) della direttiva 85/337/CEE del  Consiglio  del  27
          giugno  1985,  concernente  la   valutazione   di   impatto
          ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come
          modificata ed  integrata  con  la  direttiva  97/11/CE  del
          Consiglio del 3 marzo 1997 e con  la  direttiva  2003/35/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003. 
                c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e
          del  Consiglio  del  15  gennaio   2008,   concernente   la
          prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 
              2. Il presente  decreto  individua,  nell'ambito  della
          procedura di Valutazione dell'impatto ambientale  modalita'
          di  semplificazione   e   coordinamento   delle   procedure
          autorizzative  in  campo  ambientale,   ivi   comprese   le
          procedure di cui  al  Titolo  III-bis,  Parte  Seconda  del
          presente decreto. 
              3. La valutazione  ambientale  di  piani,  programmi  e
          progetti ha la  finalita'  di  assicurare  che  l'attivita'
          antropica  sia  compatibile  con  le  condizioni  per   uno
          sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacita'
          rigenerativa  degli  ecosistemi  e  delle  risorse,   della
          salvaguardia della biodiversita' e di un'equa distribuzione
          dei vantaggi connessi all'attivita'  economica.  Per  mezzo
          della  stessa   si   affronta   la   determinazione   della
          valutazione preventiva integrata degli  impatti  ambientali
          nello   svolgimento    delle    attivita'    normative    e
          amministrative,    di    informazione    ambientale,     di
          pianificazione e programmazione. 
              4. In tale ambito: 
                a) la valutazione ambientale di piani e programmi che
          possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha  la
          finalita' di garantire un  elevato  livello  di  protezione
          dell'ambiente    e    contribuire    all'integrazione    di
          considerazioni   ambientali   all'atto   dell'elaborazione,
          dell'adozione e approvazione di  detti  piani  e  programmi
          assicurando  che  siano  coerenti  e  contribuiscano   alle
          condizioni per uno sviluppo sostenibile. 
                b) la  valutazione  ambientale  dei  progetti  ha  la
          finalita' di proteggere la salute umana, contribuire con un
          migliore ambiente alla qualita' della vita,  provvedere  al
          mantenimento delle specie  e  conservare  la  capacita'  di
          riproduzione dell'ecosistema in quanto  risorsa  essenziale
          per la vita. A questo scopo,  essa  individua,  descrive  e
          valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e
          secondo le disposizioni del presente decreto,  gli  impatti
          diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: 
                  1) l'uomo, la fauna e la flora; 
                  2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; 
                  3) i beni materiali ed il patrimonio culturale; 
                  4) l'interazione tra i fattori di cui sopra. 
                c)  l'autorizzazione  integrata  ambientale  ha   per
          oggetto   la   prevenzione   e   la   riduzione   integrate
          dell'inquinamento  proveniente  dalle  attivita'   di   cui
          all'allegato VIII e prevede misure intese  a  evitare,  ove
          possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e
          nel suolo, comprese le  misure  relative  ai  rifiuti,  per
          conseguire un livello elevato di  protezione  dell'ambiente
          salve  le  disposizioni  sulla   valutazione   di   impatto
          ambientale.». 
              «Art. 5  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a) valutazione ambientale di piani e  programmi,  nel
          seguito valutazione ambientale strategica, di seguito  VAS:
          il processo che comprende, secondo le disposizioni  di  cui
          al titolo II della seconda parte del presente  decreto,  lo
          svolgimento   di   una   verifica   di   assoggettabilita',
          l'elaborazione del rapporto ambientale, lo  svolgimento  di
          consultazioni, la valutazione del piano  o  del  programma,
          del   rapporto   e   degli   esiti   delle   consultazioni,
          l'espressione di un parere motivato,  l'informazione  sulla
          decisione ed il monitoraggio; 
                b) valutazione ambientale dei progetti,  nel  seguito
          valutazione  d'impatto  ambientale,  di  seguito  VIA:   il
          procedimento  mediante  il  quale  vengono  preventivamente
          individuati  gli  effetti  sull'ambiente  di  un  progetto,
          secondo le disposizioni di cui al titolo III della  seconda
          parte del presente  decreto,  ai  fini  dell'individuazione
          delle  soluzioni  piu'  idonee   al   perseguimento   degli
          obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b); 
                c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa  e/o
          quantitativa, diretta ed  indiretta,  a  breve  e  a  lungo
          termine, permanente e  temporanea,  singola  e  cumulativa,
          positiva e negativa dell'ambiente, inteso come  sistema  di
          relazioni   fra   i   fattori   antropici,   naturalistici,
          chimico-fisici, climatici,  paesaggistici,  architettonici,
          culturali,   agricoli   ed   economici,   in    conseguenza
          dell'attuazione sul territorio di piani o  programmi  o  di
          progetti  nelle  diverse  fasi  della  loro  realizzazione,
          gestione    e    dismissione,    nonche'    di    eventuali
          malfunzionamenti; 
                d) patrimonio  culturale:  l'insieme  costituito  dai
          beni culturali e dai beni paesaggistici in  conformita'  al
          disposto di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
                e) piani e programmi: gli  atti  e  provvedimenti  di
          pianificazione e  di  programmazione  comunque  denominati,
          compresi  quelli  cofinanziati  dalla  Comunita'   europea,
          nonche' le loro modifiche: 
                  1) che sono elaborati e/o adottati da  un'autorita'
          a livello nazionale, regionale o locale oppure  predisposti
          da  un'autorita'  per  essere   approvati,   mediante   una
          procedura legislativa, amministrativa o negoziale e 
                  2) che sono previsti da  disposizioni  legislative,
          regolamentari o amministrative; 
                f) rapporto ambientale: il documento del piano o  del
          programma redatto in conformita'  alle  previsioni  di  cui
          all'articolo 13; 
                g) progetto preliminare:  gli  elaborati  progettuali
          predisposti in  conformita'  all'articolo  93  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  nel  caso  di  opere
          pubbliche; negli  altri  casi,  il  progetto  che  presenta
          almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai
          fini della valutazione ambientale; 
                h) progetto  definitivo:  gli  elaborati  progettuali
          predisposti in conformita' all'articolo 93 del  decreto  n.
          163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi,
          il progetto che presenta almeno un livello informativo e di
          dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale; 
                i)  studio  di  impatto  ambientale:  elaborato   che
          integra il progetto definitivo, redatto in conformita' alle
          previsioni di cui all'articolo 22; 
                i-bis)  sostanze:  gli  elementi   chimici   e   loro
          composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto
          legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  e  gli   organismi
          geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi  del
          3 marzo 1993, n. 91 e n. 92; 
                i-ter)   inquinamento:   l'introduzione   diretta   o
          indiretta, a  seguito  di  attivita'  umana,  di  sostanze,
          vibrazioni, calore o rumore o piu' in  generale  di  agenti
          fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o  nel  suolo,  che
          potrebbero  nuocere  alla  salute  umana  o  alla  qualita'
          dell'ambiente,   causare   il   deterioramento   dei   beni
          materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
          dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi; 
                i-quater) impianto: l'unita'  tecnica  permanente  in
          cui sono svolte una o piu' attivita' elencate nell'allegato
          VIII e qualsiasi  altra  attivita'  accessoria,  che  siano
          tecnicamente connesse con le  attivita'  svolte  nel  luogo
          suddetto   e   possano   influire   sulle    emissioni    e
          sull'inquinamento; 
                i-quinquies) impianto esistente: un impianto che,  al
          10 novembre 1999, aveva ottenuto  tutte  le  autorizzazioni
          ambientali necessarie  all'esercizio,  o  il  provvedimento
          positivo di compatibilita' ambientale, o  per  il  quale  a
          tale data erano state  presentate  richieste  complete  per
          tutte le autorizzazioni ambientali necessarie  per  il  suo
          esercizio, a condizione che esso sia  entrato  in  funzione
          entro il 10 novembre 2000; 
                i-sexies) impianto nuovo: un impianto che non  ricade
          nella definizione di impianto esistente; 
                i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto,
          da  fonti  puntiformi  o  diffuse  dell'impianto,  opera  o
          infrastruttura , di sostanze, vibrazioni, calore o  rumore,
          agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria,  nell'acqua
          ovvero nel suolo; 
                i-octies)  valori  limite  di  emissione:  la   massa
          espressa in rapporto a determinati parametri specifici,  la
          concentrazione ovvero il livello di  un'emissione  che  non
          possono essere superati in uno o piu' periodi di  tempo.  I
          valori limite di emissione possono essere fissati anche per
          determinati  gruppi,  famiglie  o  categorie  di  sostanze,
          indicate nel allegato X. I valori limite di emissione delle
          sostanze si applicano, tranne i casi diversamente  previsti
          dalla legge,  nel  punto  di  fuoriuscita  delle  emissioni
          dell'impianto; nella loro determinazione non devono  essere
          considerate eventuali diluizioni. Per quanto  concerne  gli
          scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una  stazione  di
          depurazione  puo'  essere  preso  in  considerazione  nella
          determinazione   dei    valori    limite    di    emissione
          dall'impianto,  a  condizione  di  garantire   un   livello
          equivalente di protezione dell'ambiente nel suo  insieme  e
          di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente,
          fatto salvo il rispetto  delle  disposizioni  di  cui  alla
          parte terza del presente decreto; 
                i-nonies) norma di qualita' ambientale: la  serie  di
          requisiti,  inclusi  gli   obiettivi   di   qualita',   che
          sussistono in un dato momento in un determinato ambiente  o
          in una  specifica  parte  di  esso,  come  stabilito  nella
          normativa vigente in materia ambientale; 
                l) modifica: la variazione di  un  piano,  programma,
          impianto o progetto approvato,  compresi,  nel  caso  degli
          impianti  e  dei  progetti,  le   variazioni   delle   loro
          caratteristiche o del loro funzionamento,  ovvero  un  loro
          potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente; 
                l-bis) modifica sostanziale di un progetto,  opera  o
          di un impianto: la variazione delle caratteristiche  o  del
          funzionamento  ovvero   un   potenziamento   dell'impianto,
          dell'opera  o  dell'infrastruttura  o  del  progetto   che,
          secondo l'autorita' competente, producano effetti  negativi
          e  significativi   sull'ambiente.   In   particolare,   con
          riferimento alla disciplina  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale, per ciascuna attivita' per la quale  l'allegato
          VIII indica valori di soglia, e' sostanziale  una  modifica
          che dia luogo ad un incremento  del  valore  di  una  delle
          grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore
          della soglia stessa; 
                l-ter)  migliori  tecniche   disponibili:   la   piu'
          efficiente e avanzata  fase  di  sviluppo  di  attivita'  e
          relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneita'  pratica
          di determinate tecniche a costituire, in linea di  massima,
          la base dei valori limite di emissione  intesi  ad  evitare
          oppure, ove cio' si riveli impossibile, a ridurre  in  modo
          generale le emissioni e  l'impatto  sull'ambiente  nel  suo
          complesso.   Nel   determinare   le    migliori    tecniche
          disponibili, occorre  tenere  conto  in  particolare  degli
          elementi di cui all'allegato XI. Si intende per: 
                  1) tecniche:  sia  le  tecniche  impiegate  sia  le
          modalita'  di  progettazione,  costruzione,   manutenzione,
          esercizio e chiusura dell'impianto; 
                  2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala
          che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente
          e tecnicamente idonee  nell'ambito  del  relativo  comparto
          industriale,  prendendo  in  considerazione  i  costi  e  i
          vantaggi, indipendentemente dal  fatto  che  siano  o  meno
          applicate  o  prodotte  in  ambito  nazionale,  purche'  il
          gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 
                  3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere
          un elevato livello  di  protezione  dell'ambiente  nel  suo
          complesso; 
                m)  verifica  di   assoggettabilita':   la   verifica
          attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se  progetti
          possono  avere  un   impatto   significativo   e   negativo
          sull'ambiente e  devono  essere  sottoposti  alla  fase  di
          valutazione secondo le disposizioni del presente decreto; 
                m-bis) verifica di assoggettabilita' di  un  piano  o
          programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
          previsto, se piani, programmi  ovvero  le  loro  modifiche,
          possano aver effetti significativi sull'ambiente  e  devono
          essere sottoposti  alla  fase  di  valutazione  secondo  le
          disposizioni del presente decreto  considerato  il  diverso
          livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate; 
                m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio
          con eventuali osservazioni e  condizioni  che  conclude  la
          fase  di  valutazione  di  VAS,   espresso   dall'autorita'
          competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti
          delle consultazioni; 
                n)  provvedimento  di  verifica:   il   provvedimento
          obbligatorio e  vincolante  dell'autorita'  competente  che
          conclude la verifica di assoggettabilita'; 
                o)   provvedimento   di   valutazione    dell'impatto
          ambientale: il provvedimento dell'autorita' competente  che
          conclude la fase di valutazione del processo di VIA. E'  un
          provvedimento obbligatorio e vincolante che  sostituisce  o
          coordina,  tutte   le   autorizzazioni,   le   intese,   le
          concessioni, le licenze, i  pareri,  i  nulla  osta  e  gli
          assensi comunque denominati  in  materia  ambientale  e  di
          patrimonio  culturale  secondo   le   previsioni   di   cui
          all'articolo 26; 
                o-bis)  autorizzazione   integrata   ambientale:   il
          provvedimento che  autorizza  l'esercizio  di  un  impianto
          rientrante fra quelli di cui all'art. 4, comma  4,  lettera
          c), o di parte di esso a determinate condizioni che  devono
          garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti  di  cui
          al  titolo  III  bis   del   presente   decreto   ai   fini
          dell'individuazione  delle   soluzioni   piu'   idonee   al
          perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4,  comma
          4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale  puo'
          valere per uno o piu' impianti o parti di essi,  che  siano
          localizzati  sullo  stesso  sito  e  gestiti  dal  medesimo
          gestore; 
                p) autorita' competente: la pubblica  amministrazione
          cui compete l'adozione del  provvedimento  di  verifica  di
          assoggettabilita', l'elaborazione del parere motivato,  nel
          caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione  dei
          provvedimenti conclusivi in materia di  VIA,  nel  caso  di
          progetti ovvero il rilascio  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale, nel caso di impianti; 
                q) autorita' procedente: la pubblica  amministrazione
          che elabora il piano, programma soggetto alle  disposizioni
          del presente decreto, ovvero nel caso in  cui  il  soggetto
          che predispone il piano, programma sia un diverso  soggetto
          pubblico  o  privato,  la  pubblica   amministrazione   che
          recepisce, adotta o approva il piano, programma; 
                r) proponente: il soggetto  pubblico  o  privato  che
          elabora  il  piano,  programma  o  progetto  soggetto  alle
          disposizioni del presente decreto; 
                r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o  giuridica
          che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di  un
          potere  economico   determinante   sull'esercizio   tecnico
          dell'impianto stesso; 
                s) soggetti  competenti  in  materia  ambientale:  le
          pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che,  per  le
          loro  specifiche  competenze  o  responsabilita'  in  campo
          ambientale,  possono  essere   interessate   agli   impatti
          sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi  o
          progetti; 
                t)   consultazione:   l'insieme   delle   forme    di
          informazione  e  partecipazione,   anche   diretta,   delle
          amministrazioni, del pubblico e  del  pubblico  interessato
          nella raccolta dei dati  e  nella  valutazione  dei  piani,
          programmi e progetti; 
                u) pubblico: una o piu' persone fisiche o  giuridiche
          nonche',  ai   sensi   della   legislazione   vigente,   le
          associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 
                v) pubblico interessato: il pubblico  che  subisce  o
          puo' subire gli  effetti  delle  procedure  decisionali  in
          materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure;
          ai fini della presente definizione  le  organizzazioni  non
          governative che promuovono la  protezione  dell'ambiente  e
          che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale
          vigente, nonche' le organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative, sono considerate come aventi interesse.». 
              «Art. 6 (Oggetto della disciplina). - 1. La valutazione
          ambientale strategica riguarda i piani e  i  programmi  che
          possono avere impatti  significativi  sull'ambiente  e  sul
          patrimonio culturale. 
              2. Fatto  salvo  quanto  disposto  al  comma  3,  viene
          effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: 
                a) che sono elaborati per la valutazione  e  gestione
          della qualita' dell'aria ambiente, per i settori  agricolo,
          forestale,  della  pesca,  energetico,   industriale,   dei
          trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque,  delle
          telecomunicazioni,    turistico,    della    pianificazione
          territoriale  o  della  destinazione  dei  suoli,   e   che
          definiscono il quadro di  riferimento  per  l'approvazione,
          l'autorizzazione, l'area di localizzazione  o  comunque  la
          realizzazione dei progetti elencati negli allegati II,  III
          e IV del presente decreto; 
                b) per  i  quali,  in  considerazione  dei  possibili
          impatti sulle finalita' di conservazione dei siti designati
          come zone di protezione speciale per la conservazione degli
          uccelli  selvatici  e  quelli  classificati  come  siti  di
          importanza comunitaria  per  la  protezione  degli  habitat
          naturali e della flora e della fauna selvatica, si  ritiene
          necessaria   una   valutazione   d'incidenza    ai    sensi
          dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
          8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 
              3. Per i piani e i programmi di  cui  al  comma  2  che
          determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
          modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al  comma
          2,  la  valutazione  ambientale   e'   necessaria   qualora
          l'autorita'  competente  valuti   che   producano   impatti
          significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
          all'articolo 12 e  tenuto  conto  del  diverso  livello  di
          sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento. 
              3-bis.  L'autorita'  competente  valuta,   secondo   le
          disposizioni di  cui  all'articolo  12,  se  i  piani  e  i
          programmi, diversi  da  quelli  di  cui  al  comma  2,  che
          definiscono il quadro di riferimento  per  l'autorizzazione
          dei    progetti,    producano     impatti     significativi
          sull'ambiente. 
              3-ter.  Per  progetti  di   opere   e   interventi   da
          realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, gia'
          sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e  che
          rientrano tra le categorie per  le  quali  e'  prevista  la
          Valutazione  di  impatto  ambientale,  costituiscono   dati
          acquisiti tutti gli elementi valutati  in  sede  di  VAS  o
          comunque desumibili dal Piano regolatore portuale.  Qualora
          il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive  varianti
          abbiano contenuti tali da essere sottoposti  a  valutazione
          di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme
          comunitarie, tale  valutazione  e'  effettuata  secondo  le
          modalita' e le competenze previste dalla Parte Seconda  del
          presente  decreto  ed  e'   integrata   dalla   valutazione
          ambientale  strategica  per  gli  eventuali  contenuti   di
          pianificazione  del  Piano  e  si  conclude  con  un  unico
          provvedimento. 
              4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione  del
          presente decreto: 
                a) i piani e i programmi destinati  esclusivamente  a
          scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
          ricadenti nella  disciplina  di  cui  all'articolo  17  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni; 
                b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; 
                c) i piani di protezione civile in caso  di  pericolo
          per l'incolumita' pubblica; 
                c-bis) i piani  di  gestione  forestale  o  strumenti
          equivalenti,   riferiti   ad   un   ambito   aziendale    o
          sovraziendale di livello locale, redatti secondo i  criteri
          della gestione  forestale  sostenibile  e  approvati  dalle
          regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. 
              5. La  valutazione  d'impatto  ambientale,  riguarda  i
          progetti che possono avere impatti significativi e negativi
          sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 
              6. Fatto  salvo  quanto  disposto  al  comma  7,  viene
          effettuata altresi' una valutazione per: 
                a) i progetti di  cui  agli  allegati  II  e  III  al
          presente decreto; 
                b) i progetti di  cui  all'allegato  IV  al  presente
          decreto,  relativi  ad  opere   o   interventi   di   nuova
          realizzazione,   che    ricadono,    anche    parzialmente,
          all'interno di aree naturali protette come  definite  dalla
          legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
              7. La valutazione e' inoltre  necessaria,  qualora,  in
          base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si
          ritenga  che  possano  produrre  impatti  significativi   e
          negativi sull'ambiente, per: 
                a) i progetti elencati nell'allegato II  che  servono
          esclusivamente o  essenzialmente  per  lo  sviluppo  ed  il
          collaudo di nuovi metodi o prodotti e non  sono  utilizzati
          per piu' di due anni; 
                b) le modifiche o estensioni  dei  progetti  elencati
          nell'allegato II che possono avere impatti significativi  e
          negativi sull'ambiente; 
                c) i progetti elencati nell'allegato IV. 
              8. Per i progetti  di  cui  agli  allegati  III  e  IV,
          ricadenti all'interno di aree naturali protette, le  soglie
          dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta  per
          cento. 
              9. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  possono  definire,   per   determinate   tipologie
          progettuali  o  aree  predeterminate,  sulla   base   degli
          elementi indicati  nell'allegato  V,  un  incremento  nella
          misura massima del trenta  per  cento  o  decremento  delle
          soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai  progetti
          di cui  all'allegato  IV,  qualora  non  ricadenti  neppure
          parzialmente in aree naturali protette,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano   possono
          determinare, per  specifiche  categorie  progettuali  o  in
          particolari situazioni  ambientali  e  territoriali,  sulla
          base degli  elementi  di  cui  all'allegato  V,  criteri  o
          condizioni    di    esclusione    dalla     verifica     di
          assoggettabilita'. 
              10. L'autorita' competente in sede statale valuta  caso
          per  caso  i  progetti  relativi  ad  opere  ed  interventi
          destinati esclusivamente a scopo di  difesa  nazionale  non
          aventi i requisiti di  cui  al  comma  4,  lettera  a).  La
          esclusione di tali progetti dal campo di  applicazione  del
          decreto, se cio' possa pregiudicare gli scopi della  difesa
          nazionale, e' determinata con decreto interministeriale del
          Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare. 
              11. Sono  esclusi  in  tutto  in  parte  dal  campo  di
          applicazione del presente decreto, quando non sia possibile
          in  alcun  modo  svolgere   la   valutazione   di   impatto
          ambientale, singoli interventi disposti in  via  d'urgenza,
          ai sensi dell'articolo 5,  commi  2  e  5  della  legge  24
          febbraio 1992, n.  225,  al  solo  scopo  di  salvaguardare
          l'incolumita' delle persone e di mettere in  sicurezza  gli
          immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamita'.
          In tale  caso  l'autorita'  competente,  sulla  base  della
          documentazione immediatamente trasmessa dalle autorita' che
          dispongono tali interventi: 
                a)  esamina  se  sia  opportuna  un'altra  forma   di
          valutazione; 
                b) mette a disposizione  del  pubblico  coinvolto  le
          informazioni raccolte con le altre forme di valutazione  di
          cui  alla  lettera  a),  le  informazioni   relative   alla
          decisione di esenzione  e  le  ragioni  per  cui  e'  stata
          concessa; 
                c)  informa  la  Commissione  europea,   tramite   il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare nel caso di interventi di competenza regionale,  prima
          di  consentire  il  rilascio   dell'autorizzazione,   delle
          motivazioni  dell'esclusione  accludendo  le   informazioni
          messe a disposizione del pubblico. 
              12.  Per  le  modifiche  dei  piani  e  dei   programmi
          elaborati  per  la  pianificazione  territoriale  o   della
          destinazione  dei  suoli  conseguenti  a  provvedimenti  di
          autorizzazione  di  opere  singole  che  hanno  per   legge
          l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi,  ferma
          restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,
          la valutazione ambientale strategica non e' necessaria  per
          la localizzazione delle singole opere. 
              13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria
          per: 
                a) i progetti di cui all'allegato VIII  del  presente
          decreto; 
                b) le modifiche sostanziali  degli  impianti  di  cui
          alla lettera a) del presente comma; 
              14. Per gli impianti ove e' svolta una attivita' di cui
          all'allegato VIII del presente decreto, nonche' per le loro
          modifiche sostanziali l'autorizzazione integrata ambientale
          e' rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
          208, commi 6 e 7, del presente decreto. 
              15. Per gli impianti di cui alla lettera a)  del  comma
          12 del presente articolo, nonche'  per  le  loro  modifiche
          sostanziali,  l'autorizzazione  integrata   ambientale   e'
          rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente
          decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater,  comma
          10. 
              16.  L'autorita'   competente,   nel   determinare   le
          condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo
          restando il rispetto delle norme  di  qualita'  ambientale,
          tiene conto dei seguenti principi generali: 
                a)  devono  essere  prese  le  opportune  misure   di
          prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le
          migliori tecniche disponibili; 
                b) non si devono verificare fenomeni di  inquinamento
          significativi; 
                c) deve essere evitata la produzione  di  rifiuti,  a
          norma della quarta parte  del  presente  decreto;  in  caso
          contrario  i  rifiuti  sono  recuperati  o,  ove  cio'  sia
          tecnicamente ed economicamente impossibile, sono  eliminati
          evitandone e riducendone l'impatto  sull'ambiente,  secondo
          le disposizioni della medesima quarta  parte  del  presente
          decreto; 
                d) l'energia deve essere utilizzata in modo  efficace
          ed efficiente; 
                e) devono  essere  prese  le  misure  necessarie  per
          prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; 
                f)  deve  essere   evitato   qualsiasi   rischio   di
          inquinamento al momento della cessazione  definitiva  delle
          attivita' e il sito  stesso  deve  essere  ripristinato  ai
          sensi della normativa vigente in  materia  di  bonifiche  e
          ripristino ambientale. 
              17. Ai fini di tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema,
          all'interno del perimetro delle aree marine  e  costiere  a
          qualsiasi titolo protette per scopi di  tutela  ambientale,
          in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione  di
          atti e convenzioni internazionali sono vietate le attivita'
          di ricerca,  di  prospezione  nonche'  di  coltivazione  di
          idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli
          4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.  Il  divieto  e'
          altresi' stabilito nelle zone di mare  poste  entro  dodici
          miglia marine dal perimetro  esterno  delle  suddette  aree
          marine  e  costiere  protette,  oltre  che   per   i   soli
          idrocarburi liquidi  nella  fascia  marina  compresa  entro
          cinque miglia dalle linee di base delle acque  territoriali
          lungo l'intero perimetro costiero nazionale.  Al  di  fuori
          delle medesime aree, le predette attivita' sono autorizzate
          previa sottoposizione  alla  procedura  di  valutazione  di
          impatto ambientale di cui agli articoli 21 e  seguenti  del
          presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti
          in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e  costiere
          interessate dalle attivita' di cui  al  primo  periodo.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in
          vigore del presente comma.  Dall'entrata  in  vigore  delle
          disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il  comma
          81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.». 
              «Art. 7 (Competenze). - 1. Sono  sottoposti  a  VAS  in
          sede statale i piani e programmi  di  cui  all'articolo  6,
          commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello
          Stato. 
              2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni  delle
          leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6,
          commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni  e
          province autonome o agli enti locali. 
              3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti  di
          cui all'allegato II al presente decreto. 
              4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni  delle
          leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III  e  IV
          al presente decreto. 
              4-bis.  Sono  sottoposti  ad  AIA  in  sede  statale  i
          progetti relativi alle attivita' di cui all'allegato XII al
          presente decreto e loro modifiche sostanziali. 
              4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo  le  disposizioni
          delle leggi regionali  e  provinciali  i  progetti  di  cui
          all'allegato  VIII  che  non  risultano  ricompresi   anche
          nell'allegato XII al  presente  decreto  e  loro  modifiche
          sostanziali. 
              5.  In  sede  statale,  l'autorita'  competente  e'  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in  sede
          di VAS sono espressi di concerto con il Ministro per i beni
          e le  attivita'  culturali,  che  collabora  alla  relativa
          attivita'  istruttoria.  Il   provvedimento   di   AIA   e'
          rilasciato dal Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare sentiti il Ministro dell'interno,  il
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il  Ministro
          della salute, il Ministro dello  sviluppo  economico  e  il
          Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. 
              6. In sede  regionale,  l'autorita'  competente  e'  la
          pubblica amministrazione con compiti di tutela,  protezione
          e  valorizzazione   ambientale   individuata   secondo   le
          disposizioni  delle  leggi  regionali  o   delle   province
          autonome. 
              7. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano disciplinano con proprie  leggi  e  regolamenti  le
          competenze  proprie  e  quelle  degli  altri  enti  locali.
          Disciplinano inoltre: 
                a) i criteri per la individuazione degli enti  locali
          territoriali interessati; 
                b)  i  criteri  specifici  per  l'individuazione  dei
          soggetti competenti in materia ambientale; 
                c) fermo il rispetto della  legislazione  comunitaria
          eventuali ulteriori modalita', rispetto a  quelle  indicate
          nel presente decreto, purche' con questo  compatibili,  per
          l'individuazione  dei  piani  e  programmi  o  progetti  da
          sottoporre a VAS, VIA ed AIA e  per  lo  svolgimento  della
          relative consultazione; 
                d) le modalita' di  partecipazione  delle  regioni  e
          province  autonome  confinanti  al  processo  di  VAS,   in
          coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni  nazionali
          in materia. 
                e)  le  regole  procedurali  per  il   rilascio   dei
          provvedimenti di VIA ed AIA e dei pareri motivati  in  sede
          di VAS di propria competenza, fermo  restando  il  rispetto
          dei  limiti  generali  di  cui  al  presente   Decreto   ed
          all'articolo 29 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni. 
              8. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  informano,  ogni   dodici   mesi,   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          circa  i  provvedimenti  adottati  e  i   procedimenti   di
          valutazione in corso. 
              9. Le Regioni e  le  Province  Autonome  esercitano  la
          competenza ad esse  assegnata  dai  commi  2,  4  e  7  nel
          rispetto dei principi  fondamentali  dettati  dal  presente
          Titolo.». 
              «Art. 8 (Commissione tecnica di  verifica  dell'impatto
          ambientale - VIA e VAS). - 1.  La  Commissione  tecnica  di
          verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 7  del
          decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge
          14   luglio   2008,   n.   123,   assicura   il    supporto
          tecnico-scientifico per l'attuazione  delle  norme  di  cui
          alla presente Parte. 
              2. Nel caso di progetti per i quali la  valutazione  di
          impatto ambientale spetta allo Stato, e  che  ricadano  nel
          campo di applicazione di cui all'allegato VIII del presente
          decreto, il supporto tecnico-scientifico  viene  assicurato
          in  coordinamento  con  la  Commissione   istruttoria   per
          l'autorizzazione ambientale integrata di  cui  all'articolo
          8-bis. 
              3. I componenti della Commissione  sono  nominati,  nel
          rispetto  del  principio  dell'equilibrio  di  genere,  con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  della  tutela   del
          territorio e del mare, per un triennio. 
              4. I componenti della Commissione tecnica  di  verifica
          dell'impatto ambientale provenienti  dalle  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in  posizione
          di comando,  distacco  o  fuori  ruolo,  nel  rispetto  dei
          rispettivi   ordinamenti,   conservando   il   diritto   al
          trattamento economico in godimento. Le  amministrazioni  di
          rispettiva  provenienza  rendono  indisponibile  il   posto
          liberato. In alternativa, ai componenti  della  Commissione
          tecnica di  verifica  dell'impatto  ambientale  provenienti
          dalle medesime amministrazioni pubbliche si applica  quanto
          previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e, per il  personale  in  regime  di  diritto
          pubblico, quanto stabilito dai rispettivi  ordinamenti.  Le
          disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
          componenti   della   Commissione    nominati    ai    sensi
          dell'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio  2008,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,
          n, 123. > > 
              «Art.  9  (Norme  procedurali  generali).  -  1.   Alle
          procedure di verifica  e  autorizzazione  disciplinate  dal
          presente decreto si applicano, in  quanto  compatibili,  le
          norme della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
          modificazioni, concernente norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi. 
              2. L'autorita' competente, ove ritenuto  utile  indice,
          cosi' come disciplinato dagli articoli che seguono,  una  o
          piu' conferenze di servizi ai sensi  degli  articoli  14  e
          seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine  di  acquisire
          elementi informativi e le valutazioni delle altre autorita'
          pubbliche interessate. 
              3. Nel  rispetto  dei  tempi  minimi  definiti  per  la
          consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure  di
          seguito   disciplinate,   l'autorita'    competente    puo'
          concludere con il proponente o l'autorita' procedente e  le
          altre amministrazioni  pubbliche  interessate  accordi  per
          disciplinare lo svolgimento delle  attivita'  di  interesse
          comune ai  fini  della  semplificazione  e  della  maggiore
          efficacia dei procedimenti. 
              4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale  e'
          facolta' del proponente presentare all'autorita' competente
          motivata richiesta di  non  rendere  pubblica  parte  della
          documentazione   relativa   al   progetto,   allo    studio
          preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale.
          L'autorita'   competente,   verificate   le   ragioni   del
          proponente, accoglie o respinge motivatamente la  richiesta
          soppesando l'interesse alla  riservatezza  con  l'interesse
          pubblico   all'accesso   alle   informazioni.   L'autorita'
          competente dispone comunque della documentazione riservata,
          con l'obbligo di  rispettare  le  disposizioni  vigenti  in
          materia.». 
              «Art.   10   (Norme   per   il   coordinamento   e   la
          semplificazione dei procedimenti). - 1. Il provvedimento di
          valutazione     d'impatto     ambientale      fa      luogo
          dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per
          i quali la relativa valutazione spetta  allo  Stato  e  che
          ricadono nel campo di  applicazione  dell'allegato  XII  al
          presente decreto. Qualora si tratti di progetti  rientranti
          nella  previsione  di  cui  al  comma  7  dell'articolo  6,
          l'autorizzazione integrata ambientale puo' essere richiesta
          solo dopo che, ad esito della verifica di cui  all'articolo
          20, l'autorita' competente valuti  di  non  assoggettare  i
          progetti a VIA. Lo  studio  di  impatto  ambientale  e  gli
          elaborati progettuali contengono, a  tale  fine,  anche  le
          informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5  e  il
          provvedimento   finale   le   condizioni   e   le    misure
          supplementari previste dagli articoli 7 e  8  del  medesimo
          decreto n. 59 del 2005. 
              1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto
          ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche  le
          informazioni previste ai  commi  1,  2  e  3  dell'articolo
          29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le  misure
          supplementari   previste   dagli   articoli   29-sexies   e
          29-septies del presente decreto. Qualora la  documentazione
          prodotta  risulti  incompleta,  si  applica  il   comma   4
          dell'articolo 23. 
              1-ter. Nei casi di cui al comma 1, il monitoraggio e  i
          controlli  successivi  al  rilascio  del  provvedimento  di
          valutazione di impatto  ambientale  avviene  anche  con  le
          modalita' di cui agli articoli 29-decies e 29-undecies. 
              2. Le regioni e le province  autonome  assicurano  che,
          per  i  progetti  per  i  quali  la  valutazione  d'impatto
          ambientale sia di loro  attribuzione  e  che  ricadano  nel
          campo  di  applicazione  dell'allegato  VIII  del  presente
          decreto, la procedura per  il  rilascio  di  autorizzazione
          integrata  ambientale  sia   coordinata   nell'ambito   del
          procedimento di VIA. E' in ogni  caso  disposta  l'unicita'
          della consultazione del pubblico per le due  procedure.  Se
          l'autorita' competente  in  materia  di  VIA  coincide  con
          quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata
          ambientale, le  disposizioni  regionali  e  delle  province
          autonome  possono  prevedere  che   il   provvedimento   di
          valutazione d'impatto  ambientale  faccia  luogo  anche  di
          quella autorizzazione. In questo caso, si applica il  comma
          1 bis del presente articolo. 
              3.  La  VAS  e  la  VIA  comprendono  le  procedure  di
          valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5  del  decreto
          n. 357 del 1997; a tal fine,  il  rapporto  ambientale,  lo
          studio  preliminare  ambientale  o  lo  studio  di  impatto
          ambientale contengono gli elementi di  cui  all'allegato  G
          dello stesso decreto n.  357  del  1997  e  la  valutazione
          dell'autorita' competente  si  estende  alle  finalita'  di
          conservazione proprie della valutazione d'incidenza  oppure
          dovra'  dare  atto  degli  esiti   della   valutazione   di
          incidenza. Le modalita' di informazione del pubblico  danno
          specifica evidenza della integrazione procedurale. 
              4. La verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo
          20 puo' essere condotta, nel  rispetto  delle  disposizioni
          contenute nel presente decreto, nell'ambito della  VAS.  In
          tal caso le modalita' di informazione  del  pubblico  danno
          specifica evidenza della integrazione procedurale. 
              5. Nella redazione dello studio di  impatto  ambientale
          di cui all'articolo 22, relativo  a  progetti  previsti  da
          piani o programmi gia' sottoposti a valutazione ambientale,
          possono essere utilizzate  le  informazioni  e  le  analisi
          contenute  nel  rapporto  ambientale.   Nel   corso   della
          redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione,
          sono  tenute  in  considerazione  la  documentazione  e  le
          conclusioni della VAS.». 
              «Art. 11 (Modalita' di svolgimento). - 1.La valutazione
          ambientale strategica e' avviata dall'autorita'  procedente
          contestualmente al  processo  di  formazione  del  piano  o
          programma e comprende, secondo le disposizioni di cui  agli
          articoli da 12 a 18: 
                a)   lo    svolgimento    di    una    verifica    di
          assoggettabilita' limitatamente ai piani e ai programmi  di
          cui all'articolo 6, commi 3 e 3 bis; 
                b) l'elaborazione del rapporto ambientale; 
                c) lo svolgimento di consultazioni; 
                d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti
          delle consultazioni; 
                e) la decisione; 
                f) l'informazione sulla decisione; 
                g) il monitoraggio. 
              2.  L'autorita'  competente,  al  fine  di   promuovere
          l'integrazione degli obiettivi di sostenibilita' ambientale
          nelle politiche settoriali ed il rispetto degli  obiettivi,
          dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei: 
                a) esprime il proprio  parere  sull'assoggettabilita'
          delle proposte di piano o  di  programma  alla  valutazione
          ambientale  strategica  nei  casi  previsti  dal  comma   3
          dell'articolo 6; 
                b) collabora con l'autorita' proponente  al  fine  di
          definire  le  forme  ed  i  soggetti  della   consultazione
          pubblica,  nonche'  l'impostazione  ed  i   contenuti   del
          Rapporto ambientale e le modalita' di monitoraggio  di  cui
          all'articolo 18; 
                c)  esprime,  tenendo   conto   della   consultazione
          pubblica, dei pareri dei  soggetti  competenti  in  materia
          ambientale, un proprio parere motivato  sulla  proposta  di
          piano e di programma  e  sul  rapporto  ambientale  nonche'
          sull'adeguatezza  del   piano   di   monitoraggio   e   con
          riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;. 
              3. La fase di valutazione e'  effettuata  anteriormente
          all'approvazione  del  piano  o   del   programma,   ovvero
          all'avvio della relativa procedura legislativa, e  comunque
          durante la fase di predisposizione dello  stesso.  Essa  e'
          preordinata  a  garantire  che  gli  impatti  significativi
          sull'ambiente derivanti dall'attuazione di  detti  piani  e
          programmi siano presi in  considerazione  durante  la  loro
          elaborazione e prima della loro approvazione. 
              4.  La   VAS   viene   effettuata   ai   vari   livelli
          istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare
          i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni. 
              5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui  si
          applicano  le  disposizioni  del  presente  decreto,  parte
          integrante del procedimento di adozione ed approvazione.  I
          provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza
          la   previa   valutazione   ambientale   strategica,    ove
          prescritta, sono annullabili per violazione di legge.». 
              «Art. 12 (Verifica di assoggettabilita'). - 1. Nel caso
          di piani e programmi di  cui  all'articolo  6,  commi  3  e
          3-bis,  l'autorita'  procedente   trasmette   all'autorita'
          competente, su supporto informatico  ovvero,  nei  casi  di
          particolare  difficolta'  di  ordine  tecnico,   anche   su
          supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una
          descrizione del piano o programma e  le  informazioni  e  i
          dati necessari alla verifica  degli  impatti  significativi
          sull'ambiente  dell'attuazione  del  piano   o   programma,
          facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente
          decreto. 
              2.  L'autorita'  competente   in   collaborazione   con
          l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti  in
          materia  ambientale  da  consultare  e  trasmette  loro  il
          documento preliminare per acquisirne il parere.  Il  parere
          e' inviato entro trenta giorni all'autorita' competente  ed
          all'autorita' procedente. 
              3. Salvo quanto diversamente concordato  dall'autorita'
          competente   con   l'autorita'   procedente,    l'autorita'
          competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I
          del presente decreto  e  tenuto  conto  delle  osservazioni
          pervenute, verifica se il piano  o  programma  possa  avere
          impatti significativi sull'ambiente. 
              4.   L'autorita'   competente,   sentita    l'autorita'
          procedente, tenuto conto dei  contributi  pervenuti,  entro
          novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette
          il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo  il
          piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli
          da 13  a  18  e,  se  del  caso,  definendo  le  necessarie
          prescrizioni. 
              5. Il risultato della  verifica  di  assoggettabilita',
          comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. 
              6. La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la VAS
          relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti
          attuativi   di   piani   o   programmi   gia'    sottoposti
          positivamente alla verifica  di  assoggettabilita'  di  cui
          all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da  12  a  17,  si
          limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che  non
          siano stati  precedentemente  considerati  dagli  strumenti
          normativamente sovraordinati.». 
              «Art. 13 (Redazione  del  rapporto  ambientale).  -  1.
          Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti
          ambientali  significativi  dell'attuazione  del   piano   o
          programma, il proponente e/o l'autorita' procedente entrano
          in   consultazione,    sin    dai    momenti    preliminari
          dell'attivita' di elaborazione di piani  e  programmi,  con
          l'autorita' competente e gli altri soggetti  competenti  in
          materia ambientale, al fine di definire la  portata  ed  il
          livello di dettaglio delle informazioni  da  includere  nel
          rapporto ambientale. 
              2.  La   consultazione,   salvo   quanto   diversamente
          concordato, si conclude entro novanta giorni dall'invio del
          rapporto  preliminare  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo. 
              3. La  redazione  del  rapporto  ambientale  spetta  al
          proponente  o  all'autorita'  procedente,  senza  nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto
          ambientale costituisce parte integrante  del  piano  o  del
          programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione
          ed approvazione. 
              4. Nel rapporto ambientale debbono essere  individuati,
          descritti  e  valutati  gli   impatti   significativi   che
          l'attuazione del piano o del  programma  proposto  potrebbe
          avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonche'  le
          ragionevoli   alternative   che   possono   adottarsi    in
          considerazione degli obiettivi e  dell'ambito  territoriale
          del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente
          decreto riporta le informazioni  da  fornire  nel  rapporto
          ambientale a tale scopo, nei limiti in cui  possono  essere
          ragionevolmente richieste, tenuto conto del  livello  delle
          conoscenze  e  dei  metodi  di  valutazione  correnti,  dei
          contenuti e del  livello  di  dettaglio  del  piano  o  del
          programma.  Il   Rapporto   ambientale   da'   atto   della
          consultazione di cui al comma  1  ed  evidenzia  come  sono
          stati presi in considerazione i contributi  pervenuti.  Per
          evitare  duplicazioni  della  valutazione,  possono  essere
          utilizzati, se pertinenti, approfondimenti gia'  effettuati
          ed  informazioni  ottenute  nell'ambito  di  altri  livelli
          decisionali o altrimenti acquisite in attuazione  di  altre
          disposizioni normative. 
              5. La proposta di piano o di programma  e'  comunicata,
          anche   secondo   modalita'    concordate,    all'autorita'
          competente.  La   comunicazione   comprende   il   rapporto
          ambientale e una sintesi non tecnica  dello  stesso.  Dalla
          data di pubblicazione dell'avviso di cui  all'articolo  14,
          comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio  e  della
          valutazione.  La  proposta  di  piano  o  programma  ed  il
          rapporto ambientale sono altresi' messi a disposizione  dei
          soggetti competenti in materia ambientale  e  del  pubblico
          interessato  affinche'  questi  abbiano  l'opportunita'  di
          esprimersi. 
              6. La documentazione e' depositata  presso  gli  uffici
          dell'autorita' competente e presso gli uffici delle regioni
          e delle province  il  cui  territorio  risulti  anche  solo
          parzialmente interessato dal  piano  o  programma  o  dagli
          impatti della sua attuazione.». 
              «Art. 14 (Consultazione).  -  1.  Contestualmente  alla
          comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5,  l'autorita'
          procedente  cura  la  pubblicazione  di  un  avviso   nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana   o   nel
          Bollettino Ufficiale della  regione  o  provincia  autonoma
          interessata.  L'avviso  deve  contenere:  il  titolo  della
          proposta  di  piano  o   di   programma,   il   proponente,
          l'autorita' procedente, l'indicazione delle sedi  ove  puo'
          essere presa visione del piano o programma e  del  rapporto
          ambientale e delle sedi dove si puo' consultare la  sintesi
          non tecnica. 
              2.  L'autorita'  competente  e  l'autorita'  procedente
          mettono, altresi', a disposizione del pubblico la  proposta
          di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante  il
          deposito presso i propri  uffici  e  la  pubblicazione  sul
          proprio sito web. 
              3.  Entro  il  termine   di   sessanta   giorni   dalla
          pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque  puo'
          prendere visione della proposta di piano o programma e  del
          relativo   rapporto   ambientale   e   presentare   proprie
          osservazioni in  forma  scritta,  anche  fornendo  nuovi  o
          ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 
              4. In attuazione dei  principi  di  economicita'  e  di
          semplificazione, le procedure di  deposito,  pubblicita'  e
          partecipazione,  eventualmente   previste   dalle   vigenti
          disposizioni  anche  regionali  per   specifici   piani   e
          programmi, si coordinano con  quelle  di  cui  al  presente
          articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare  il
          rispetto dei termini previsti  dal  comma  3  del  presente
          articolo e dal comma 1  dell'articolo  15.  Tali  forme  di
          pubblicita'  tengono  luogo  delle  comunicazioni  di   cui
          all'articolo 7 ed ai commi 3  e  4  dell'articolo  8  della
          legge 7 agosto 1990 n. 241.». 
              «Art. 15 (Valutazione del rapporto ambientale  e  degli
          esiti della consultazione). - 1. L'autorita' competente, in
          collaborazione  con  l'autorita'  procedente,   svolge   le
          attivita' tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la
          documentazione   presentata,   nonche'   le   osservazioni,
          obiezioni e suggerimenti inoltrati ai  sensi  dell'articolo
          14  e  dell'articolo  32,   nonche'   i   risultati   delle
          consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo  articolo
          32 ed esprime il proprio parere motivato entro  il  termine
          di novanta giorni a decorrere dalla  scadenza  di  tutti  i
          termini di  cui  all'articolo  14.  La  tutela  avverso  il
          silenzio   dell'Amministrazione   e'   disciplinata   dalle
          disposizioni generali del processo amministrativo. 
              2.  L'autorita'  procedente,  in   collaborazione   con
          l'autorita' competente, provvede, prima della presentazione
          del piano o programma per l'approvazione  e  tenendo  conto
          delle risultanze del parere motivato di cui al  comma  1  e
          dei risultati delle  consultazioni  transfrontaliere,  alle
          opportune revisioni del piano o programma.». 
              «Art. 16 (Decisione). - 1. Il piano o programma  ed  il
          rapporto ambientale, insieme con il parere  motivato  e  la
          documentazione acquisita nell'ambito  della  consultazione,
          sono  trasmessi  all'organo   competente   all'adozione   o
          approvazione del piano o programma.». 
              «Art. 18 (Monitoraggio). - 1. Il monitoraggio  assicura
          il  controllo  sugli  impatti  significativi  sull'ambiente
          derivanti  dall'attuazione  dei  piani  e   dei   programmi
          approvati e la verifica del raggiungimento degli  obiettivi
          di  sostenibilita'   prefissati,   cosi'   da   individuare
          tempestivamente  gli  impatti  negativi  imprevisti  e   da
          adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio e'
          effettuato dall'Autorita' procedente in collaborazione  con
          l'Autorita' competente anche avvalendosi del sistema  delle
          Agenzie  ambientali  e  dell'Istituto  Superiore   per   la
          Protezione e la Ricerca Ambientale. 
              2. Il piano o programma individua le responsabilita'  e
          la   sussistenza   delle   risorse   necessarie   per    la
          realizzazione e gestione del monitoraggio. 
              3. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei
          risultati e delle eventuali misure correttive  adottate  ai
          sensi del comma 1 e' data adeguata informazione  attraverso
          i  siti  web  dell'autorita'  competente  e  dell'autorita'
          procedente e delle Agenzie interessate. 
              4. Le informazioni raccolte attraverso il  monitoraggio
          sono tenute in conto nel caso  di  eventuali  modifiche  al
          piano o programma e  comunque  sempre  incluse  nel  quadro
          conoscitivo  dei  successivi  atti  di   pianificazione   o
          programmazione.». 
              «Art.  19  (Modalita'  di   svolgimento).   -   1.   La
          valutazione  d'impatto  ambientale  comprende,  secondo  le
          disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28: 
                a)   lo    svolgimento    di    una    verifica    di
          assoggettabilita'  limitatamente  alle   ipotesi   di   cui
          all'art. 6, comma 7; 
                b) la  definizione  dei  contenuti  dello  studio  di
          impatto ambientale; 
                c) la presentazione e la pubblicazione del progetto; 
                d) lo svolgimento di consultazioni; 
                f) la valutazione dello  studio  ambientale  e  degli
          esiti delle consultazioni; 
                g) la decisione; 
                h) l'informazione sulla decisione; 
                i) il monitoraggio. 
              2. Per i progetti inseriti in piani o programmi  per  i
          quali si e' conclusa positivamente la procedura di VAS,  il
          giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione
          su  elementi  gia'  oggetto  della  VAS  e'   adeguatamente
          motivato.». 
              «Art. 20  (Verifica  di  assoggettabilita').  -  1.  Il
          proponente trasmette all'autorita' competente  il  progetto
          preliminare, lo studio preliminare  ambientale  in  formato
          elettronico, ovvero nei casi di particolare difficolta'  di
          ordine tecnico, anche su supporto  cartaceo,  nel  caso  di
          progetti: 
                a)   elencati   nell'allegato    II    che    servono
          esclusivamente o  essenzialmente  per  lo  sviluppo  ed  il
          collaudo di nuovi metodi o prodotti e non  sono  utilizzati
          per piu' di due anni; 
                b) inerenti le modifiche o  estensioni  dei  progetti
          elencati nell'allegato  II  che  possano  produrre  effetti
          negativi e significativi sull'ambiente; 
                c) elencati nell'allegato IV,  secondo  le  modalita'
          stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome,  tenendo
          conto dei commi successivi del presente articolo. 
              2. Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso,
          a cura  del  proponente,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana per i progetti di  competenza  statale,
          nel Bollettino Ufficiale della regione per  i  progetti  di
          rispettiva competenza, nonche' all'albo pretorio dei comuni
          interessati.  Nell'avviso  sono  indicati  il   proponente,
          l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto,  il
          luogo ove possono essere consultati  gli  atti  nella  loro
          interezza ed i tempi entro i quali e' possibile  presentare
          osservazioni. In ogni caso copia integrale  degli  atti  e'
          depositata presso i comuni ove il progetto e'  localizzato.
          Nel  caso   dei   progetti   di   competenza   statale   la
          documentazione e' depositata anche  presso  la  sede  delle
          regioni e delle province ove il progetto e' localizzato.  I
          principali elaborati del progetto preliminare e  lo  studio
          preliminare  ambientale,  sono  pubblicati  sul  sito   web
          dell'autorita' competente. 
              3.  Entro  quarantacinque  giorni  dalla  pubblicazione
          dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse puo'
          far pervenire le proprie osservazioni. 
              4. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque
          giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del
          presente  decreto  e  tenuto   conto   delle   osservazioni
          pervenute, verifica se il progetto abbia possibili  effetti
          negativi e significativi sull'ambiente. Entro  la  scadenza
          del   termine   l'autorita'   competente   deve    comunque
          esprimersi.  L'autorita'  competente  puo',  per  una  sola
          volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al
          proponente, entro il termine previsto dal comma 3.  In  tal
          caso, il proponente provvede a depositare la documentazione
          richiesta presso gli uffici di cui ai commi  1  e  2  entro
          trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
          L'Autorita' competente si  pronuncia  entro  quarantacinque
          giorni dalla scadenza del termine previsto per il  deposito
          della documentazione da parte  del  proponente.  La  tutela
          avverso il silenzio  dell'Amministrazione  e'  disciplinata
          dalle disposizioni generali del processo amministrativo. 
              5.  Se  il  progetto  non   ha   impatti   negativi   e
          significativi sull'ambiente, l'autorita'  compente  dispone
          l'esclusione dalla procedura di valutazione  ambientale  e,
          se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni. 
              6. Se il progetto ha impatti negativi  e  significativi
          sull'ambiente  o  costituisce   modifica   sostanziale   si
          applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28. 
              7. Il provvedimento di assoggettabilita',  comprese  le
          motivazioni, e' pubblicato a cura dell'autorita' competente
          mediante: 
                a) un  sintetico  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana ovvero  nel  Bollettino
          Ufficiale della regione o della provincia autonoma; 
                b)  con  la  pubblicazione  integrale  sul  sito  web
          dell'autorita' competente.». 
              «Art. 21 (Definizione dei  contenuti  dello  studio  di
          impatto  ambientale).  -  1.  Sulla   base   del   progetto
          preliminare, dello studio preliminare ambientale e  di  una
          relazione che, sulla base degli impatti ambientali  attesi,
          illustra il piano di lavoro per la redazione  dello  studio
          di impatto ambientale, il  proponente  ha  la  facolta'  di
          richiedere  una  fase  di  consultazione  con   l'autorita'
          competente e i soggetti competenti in materia ambientale al
          fine  di  definire  la  portata   delle   informazioni   da
          includere,  il  relativo  livello   di   dettaglio   e   le
          metodologie da adottare. La documentazione  presentata  dal
          proponente, in formato  elettronico,  ovvero  nei  casi  di
          particolare  difficolta'  di  ordine  tecnico,   anche   su
          supporto cartaceo, include l'elenco  delle  autorizzazioni,
          intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e  assensi
          comunque  denominati  necessari   alla   realizzazione   ed
          esercizio del progetto. 
              2. L'autorita' competente all'esito delle attivita'  di
          cui al comma 1: 
                a) si pronuncia sulle condizioni  per  l'elaborazione
          del progetto e dello studio di impatto ambientale; 
                b)  esamina  le  principali   alternative,   compresa
          l'alternativa zero; 
                c)  sulla  base  della  documentazione   disponibile,
          verifica,  anche  con   riferimento   alla   localizzazione
          prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di
          incompatibilita'; 
                d) in carenza di tali elementi, indica le  condizioni
          per  ottenere,  in  sede  di  presentazione  del   progetto
          definitivo, i necessari atti di consenso,  senza  che  cio'
          pregiudichi la definizione del successivo procedimento. 
              3.  Le  informazioni  richieste  tengono  conto   della
          possibilita'  per  il  proponente  di  raccogliere  i  dati
          richiesti e delle conoscenze e dei  metodi  di  valutazioni
          disponibili. 
              4. La fase di  consultazione  di  cui  al  comma  1  si
          conclude entro sessanta giorni  e,  allo  scadere  di  tale
          termine, si passa alla fase successiva.». 
              «Art. 23 (Presentazione dell'istanza). -  1.  L'istanza
          e'  presentata  dal  proponente  l'opera   o   l'intervento
          all'autorita' competente. Ad essa sono allegati il progetto
          definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non
          tecnica  e  copia  dell'avviso  a  mezzo  stampa,  di   cui
          all'articolo  24,  commi  1   e   2.   Dalla   data   della
          presentazione decorrono i termini per l'informazione  e  la
          partecipazione, la valutazione e la decisione. 
              2. Alla domanda e'  altresi'  allegato  l'elenco  delle
          autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
          osta e assensi comunque denominati,  gia'  acquisiti  o  da
          acquisire ai  fini  della  realizzazione  e  dell'esercizio
          dell'opera o  intervento,  nonche'  una  copia  in  formato
          elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati,  conforme
          agli originali presentati. 
              3.  La  documentazione  e'   depositata   su   supporto
          informatico ovvero, nei casi di particolare difficolta'  di
          ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, a  seconda  dei
          casi, presso gli uffici  dell'autorita'  competente,  delle
          regioni, delle province e dei comuni il cui territorio  sia
          anche solo parzialmente interessato dal  progetto  o  dagli
          impatti della sua attuazione. 
              4. Entro trenta giorni l'autorita' competente  verifica
          la completezza della documentazione e l'avvenuto  pagamento
          del  contributo  dovuto  ai  sensi  dell'art.  33.  Qualora
          l'istanza  risulti   incompleta,   l'autorita'   competente
          richiede al proponente  la  documentazione  integrativa  da
          presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e
          comunque correlato  alla  complessita'  delle  integrazioni
          richieste. In  tal  caso  i  termini  del  procedimento  si
          intendono  interrotti   fino   alla   presentazione   della
          documentazione  integrativa.  Qualora  entro   il   termine
          stabilito il  proponente  non  depositi  la  documentazione
          completa degli elementi mancanti e,  l'istanza  si  intende
          ritirata. E' fatta salva la facolta' per il  proponente  di
          richiedere una proroga del  termine  per  la  presentazione
          della   documentazione   integrativa   in   ragione   della
          complessita' della documentazione da presentare.». 
              «Art. 24 (Consultazione).  -  1.  Contestualmente  alla
          presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del progetto
          deve essere data notizia a  mezzo  stampa  e  su  sito  web
          dell'autorita'  competente.  Tali  forme   di   pubblicita'
          tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7  ed
          ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7  agosto  1990,
          n. 241. 
              2. Le pubblicazioni a mezzo  stampa  vanno  eseguite  a
          cura e spese  del  proponente.  Nel  caso  di  progetti  di
          competenza statale, la  pubblicazione  va  eseguita  su  un
          quotidiano a diffusione nazionale  e  su  un  quotidiano  a
          diffusione  regionale  per  ciascuna  regione  direttamente
          interessata. Nel caso di progetti per i quali la competenza
          allo svolgimento della valutazione ambientale  spetta  alle
          regioni,  si  provvedera'  con  la  pubblicazione   su   un
          quotidiano a diffusione regionale o provinciale. 
              3. La pubblicazione di cui al comma 1  deve  contenere,
          oltre  una  breve  descrizione  del  progetto  e  dei  suoi
          possibili  principali  impatti  ambientali,   l'indicazione
          delle sedi ove possono essere  consultati  gli  atti  nella
          loro interezza ed i termini  entro  i  quali  e'  possibile
          presentare osservazioni. 
              4.  Entro  il  termine   di   sessanta   giorni   dalla
          presentazione  di  cui  all'articolo  23,  chiunque   abbia
          interesse puo' prendere visione del progetto e del relativo
          studio ambientale, presentare proprie  osservazioni,  anche
          fornendo  nuovi  o   ulteriori   elementi   conoscitivi   e
          valutativi. 
              5.  Il  provvedimento   di   valutazione   dell'impatto
          ambientale deve tenere in conto le osservazioni  pervenute,
          considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi. 
              6.  L'autorita'  competente  puo'   disporre   che   la
          consultazione   avvenga   mediante   lo   svolgimento    di
          un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio  di  impatto
          ambientale,   dei   pareri    forniti    dalle    pubbliche
          amministrazioni e delle osservazioni dei  cittadini.  senza
          che cio' comporti interruzioni o  sospensioni  dei  termini
          per l'istruttoria. 
              7. L'inchiesta di cui al comma 6 si  conclude  con  una
          relazione sui lavori svolti ed un  giudizio  sui  risultati
          emersi,  che  sono  acquisiti  e  valutati  ai   fini   del
          provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. 
              8. Il proponente, qualora non abbia  luogo  l'inchiesta
          di cui al comma 6, puo', anche su propria richiesta, essere
          chiamato,   prima   della   conclusione   della   fase   di
          valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti
          che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale  del
          contraddittorio  e'  acquisito  e  valutato  ai  fini   del
          provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. 
              9. Entro trenta giorni  successivi  alla  scadenza  del
          termine di cui al comma 4, il proponente puo'  chiedere  di
          modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o
          di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica  o  del
          contraddittorio di cui al comma 8. Se  accoglie  l'istanza,
          l'autorita'  competente  fissa  per  l'acquisizione   degli
          elaborati un termine non superiore a quarantacinque giorni,
          prorogabili su  istanza  del  proponente  per  giustificati
          motivi,  ed  emette   il   provvedimento   di   valutazione
          dell'impatto  ambientale   entro   novanta   giorni   dalla
          presentazione degli elaborati modificati. 
              9-bis.  L'autorita'  competente,  ove  ritenga  che  le
          modifiche apportate siano sostanziali e  rilevanti  per  il
          pubblico, dispone che il proponente ne  depositi  copia  ai
          sensi dell'articolo 23, comma  3  e,  contestualmente,  dia
          avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalita'  di  cui
          ai commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta  giorni  dalla
          pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma  9,
          chiunque abbia interesse puo' prendere visione del progetto
          e  del  relativo  studio  ambientale,  presentare   proprie
          osservazioni, anche fornendo  nuovi  o  ulteriori  elementi
          conoscitivi e valutativi in relazione alle  sole  modifiche
          apportate agli elaborati ai sensi del comma  9.  In  questo
          caso, l'autorita' competente esprime  il  provvedimento  di
          valutazione dell'impatto ambientale  entro  novanta  giorni
          dalla scadenza del termine previsto  per  la  presentazione
          delle osservazioni. 
              10. Sul suo sito web, l'autorita'  competente  pubblica
          la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni,
          le eventuali controdeduzioni e le  modifiche  eventualmente
          apportate al progetto, disciplinate dai commi 4,  8,  9,  e
          9-bis.». 
              «Art.  25  (Valutazione   dello   studio   di   impatto
          ambientale e degli esiti  della  consultazione).  -  1.  Le
          attivita' tecnico-istruttorie per la valutazione  d'impatto
          ambientale sono svolte dall'autorita' competente. 
              2. L'autorita' competente acquisisce e valuta tutta  la
          documentazione presentata,  le  osservazioni,  obiezioni  e
          suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24,  nonche',
          nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il  parere
          delle regioni interessate, che  dovra'  essere  reso  entro
          novanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo  23,
          comma  1.  L'autorita'  competente  comunica  alla  Regione
          interessata  che  il  proponente  ha  apportato   modifiche
          sostanziali al progetto e  fissa  il  termine  di  sessanta
          giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il  quale  la
          Regione puo' esprimere un ulteriore parere. 
              3.   Contestualmente   alla   pubblicazione   di    cui
          all'articolo  24,  il  proponente,  affinche'   l'autorita'
          competente  ne  acquisisca  le  determinazioni,   trasmette
          l'istanza,  completa  di  allegati,  a  tutti  i   soggetti
          competenti in materia ambientale  interessati,  qualora  la
          realizzazione del progetto preveda autorizzazioni,  intese,
          concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque
          denominati  in  materia  ambientale.   Le   amministrazioni
          rendono le proprie  determinazioni  entro  sessanta  giorni
          dalla presentazione dell'istanza di  cui  all'articolo  23,
          comma 1, ovvero nell'ambito della  Conferenza  dei  servizi
          istruttoria eventualmente indetta a tal fine dall'autorita'
          competente. Entro il medesimo termine il  Ministero  per  i
          beni  e  le  attivita'  culturali  si  esprime   ai   sensi
          dell'articolo 26 del decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto.  A
          seguito di modificazioni ovvero integrazioni  eventualmente
          presentate dal proponente, ovvero richieste  dall'autorita'
          competente,  ove  l'autorita'  competente  ritenga  che  le
          modifiche apportate siano sostanziali, sono  concessi  alle
          Amministrazioni  di  cui  al  presente   comma,   ulteriori
          quarantacinque  giorni  dal  deposito  delle   stesse   per
          l'eventuale revisione dei pareri resi. 
              3-bis. Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3
          del presente articolo non si siano espresse nei termini ivi
          previsti ovvero abbiano manifestato  il  proprio  dissenso,
          l'autorita'   competente   procede   comunque    a    norma
          dell'articolo 26. 
              4. L'autorita' competente puo' concludere con le  altre
          amministrazioni   pubbliche   interessate    accordi    per
          disciplinare lo svolgimento delle  attivita'  di  interesse
          comune ai fini della semplificazione delle procedure.». 
              «Art.  26  (Decisione).  -  1.  Salvo  quanto  previsto
          dall'articolo  24,  l'autorita'  competente  conclude   con
          provvedimento  espresso  e  motivato  il  procedimento   di
          valutazione  dell'impatto  ambientale  nei   centocinquanta
          giorni successivi alla presentazione  dell'istanza  di  cui
          all'articolo 23, comma 1. Nei casi  in  cui  e'  necessario
          procedere  ad  accertamenti  ed  indagini  di   particolare
          complessita', l'autorita' competente,  con  atto  motivato,
          dispone il prolungamento del  procedimento  di  valutazione
          sino ad un massimo di  ulteriori  sessanta  giorni  dandone
          comunicazione al proponente. 
              2. L'inutile decorso dei termini previsti dal  presente
          articolo ovvero dall'articolo 24  implica  l'esercizio  del
          potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che
          provvede, su istanza delle amministrazioni  o  delle  parti
          interessate,  entro   sessanta   giorni,   previa   diffida
          all'organo competente ad adempire entro il termine di venti
          giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di  impatto
          ambientale  in  sede   non   statale,   si   applicano   le
          disposizioni di cui al periodo precedente fino  all'entrata
          in vigore di apposite  norme  regionali  e  delle  province
          autonome,  da  adottarsi  nel  rispetto  della   disciplina
          comunitaria vigente in materia e  dei  principi  richiamati
          all'articolo 7, comma 7, lettera e) del presente decreto. 
              2-bis.    La     tutela     avverso     il     silenzio
          dell'Amministrazione  e'  disciplinata  dalle  disposizioni
          generali del processo amministrativo. 
              3. L'autorita' competente puo' richiedere al proponente
          entro trenta giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  cui
          all'articolo  24,   comma   4,   in   un'unica   soluzione,
          integrazioni   alla    documentazione    presentata,    con
          l'indicazione di un termine per la risposta  che  non  puo'
          superare i quarantacinque giorni, prorogabili,  su  istanza
          del proponente, per un massimo di ulteriori  quarantacinque
          giorni. L'autorita' competente esprime il provvedimento  di
          valutazione dell'impatto ambientale  entro  novanta  giorni
          dalla presentazione degli elaborati modificati. 
              3-bis.  L'autorita'  competente,  ove  ritenga  che  le
          modifiche apportate siano sostanziali e  rilevanti  per  il
          pubblico, dispone che il proponente  depositi  copia  delle
          stesse   ai   sensi   dell'articolo   23,   comma   3,   e,
          contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito  secondo
          le modalita' di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro  il
          termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto
          emendato ai sensi del  presente  articolo,  chiunque  abbia
          interesse puo' prendere visione del progetto e del relativo
          studio   di   impatto   ambientale,   presentare    proprie
          osservazioni, anche fornendo  nuovi  o  ulteriori  elementi
          conoscitivi e valutativi in relazione alle  sole  modifiche
          apportate agli elaborati ai sensi del comma  3.  In  questo
          caso, l'autorita' competente esprime  il  provvedimento  di
          valutazione dell'impatto ambientale  entro  novanta  giorni
          dalla scadenza del termine previsto  per  la  presentazione
          delle osservazioni. 
              3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle
          richieste   di   integrazioni   da   parte   dell'autorita'
          competente, non presentando  gli  elaborati  modificati,  o
          ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della
          valutazione. 
              4.  Il  provvedimento   di   valutazione   dell'impatto
          ambientale sostituisce o coordina tutte le  autorizzazioni,
          intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e  assensi
          comunque denominati in materia ambientale, necessari per la
          realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto. 
              5. Il  provvedimento  contiene  le  condizioni  per  la
          realizzazione,  esercizio  e  dismissione   dei   progetti,
          nonche' quelle relative ad eventuali  malfunzionamenti.  In
          nessun caso puo' farsi luogo all'inizio  dei  lavori  senza
          che  sia  intervenuto  il  provvedimento   di   valutazione
          dell'impatto ambientale. 
              6. I  progetti  sottoposti  alla  fase  di  valutazione
          devono  essere   realizzati   entro   cinque   anni   dalla
          pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto
          ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto
          il provvedimento puo'  stabilire  un  periodo  piu'  lungo.
          Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza
          del  proponente,   dall'autorita'   che   ha   emanato   il
          provvedimento, la  procedura  di  valutazione  dell'impatto
          ambientale deve essere  reiterata.  I  termini  di  cui  al
          presente  comma  si  applicano  ai   procedimenti   avviati
          successivamente alla data di entrata in vigore del  decreto
          legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.». 
              «Art. 28  (Monitoraggio).  -  1.  Il  provvedimento  di
          valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna
          indicazione per la progettazione  e  lo  svolgimento  delle
          attivita' di controllo e  monitoraggio  degli  impatti.  Il
          monitoraggio  assicura,  anche  avvalendosi   dell'Istituto
          Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale  e  del
          sistema  delle  Agenzie  ambientali,  il  controllo   sugli
          impatti ambientali  significativi  sull'ambiente  provocati
          dalle  opere  approvate,  nonche'  la  corrispondenza  alle
          prescrizioni  espresse  sulla   compatibilita'   ambientale
          dell'opera, anche, al fine di  individuare  tempestivamente
          gli   impatti   negativi   imprevisti   e   di   consentire
          all'autorita' competente di essere in grado di adottare  le
          opportune misure correttive. 
              1-bis. In particolare, qualora dalle attivita'  di  cui
          al comma 1 risultino impatti negativi ulteriori e  diversi,
          ovvero di entita' significativamente superiore, rispetto  a
          quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione
          dell'impatto ambientale, l'autorita' competente,  acquisite
          informazioni e valutati i pareri resi  puo'  modificare  il
          provvedimento ed apporvi condizioni  ulteriori  rispetto  a
          quelle  di  cui  al  comma  5  dell'articolo  26.   Qualora
          dall'esecuzione   dei    lavori    ovvero    dall'esercizio
          dell'attivita'   possano   derivare   gravi   ripercussioni
          negative,  non  preventivamente  valutate,   sulla   salute
          pubblica  e  sull'ambiente,  l'autorita'  competente   puo'
          ordinare  la  sospensione  dei  lavori  o  delle  attivita'
          autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive  da
          adottare. 
              2. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei
          risultati e delle eventuali misure correttive  adottate  ai
          sensi del comma 1 e' data adeguata informazione  attraverso
          i  siti  web  dell'autorita'  competente  e  dell'autorita'
          procedente e delle Agenzie interessate.». 
              «Art. 30 (Impatti ambientali interregionali). - 1.  Nel
          caso di piani e programmi soggetti a VAS,  di  progetti  di
          interventi e di opere sottoposti  a  procedura  di  VIA  di
          competenza regionale, nonche' di impianti o parti  di  essi
          le cui modalita' di esercizio necessitano del provvedimento
          di autorizzazione integrata ambientale  con  esclusione  di
          quelli  previsti  dall'allegato  XII,  i  quali   risultino
          localizzati anche sul territorio di regioni confinanti,  le
          procedure di valutazione e autorizzazione  ambientale  sono
          effettuate d'intesa tra le autorita' competenti. 
              2. Nel caso di piani e programmi  soggetti  a  VAS,  di
          progetti di interventi e  di  opere  sottoposti  a  VIA  di
          competenza regionale nonche' di impianti o parti di essi le
          cui modalita' di esercizio necessitano del provvedimento di
          autorizzazione  integrata  ambientale  con  esclusione   di
          quelli previsti dall'allegato XII, i  quali  possano  avere
          impatti  ambientali  rilevanti  ovvero  effetti  ambientali
          negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorita'
          competente e' tenuta a darne informazione e ad acquisire  i
          pareri delle autorita' competenti di tali regioni,  nonche'
          degli enti locali territoriali interessati dagli impatti. 
              2-bis.  Nei  casi  di  cui  al   comma   2,   ai   fini
          dell'espressione   dei   rispettivi   pareri,   l'autorita'
          competente dispone che il proponente  invii  gli  elaborati
          alle  Regioni  nonche'  agli   enti   locali   territoriali
          interessati dagli impatti, che si esprimono nei termini  di
          cui all'art. 25, comma 2 .». 
              «Art. 32 (Consultazioni transfrontaliere). - 1. In caso
          di piani, programmi progetti e impianti che  possono  avere
          impatti  rilevanti  sull'ambiente  di  un  altro  Stato,  o
          qualora  un  altro  Stato  cosi'  richieda,  il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          d'intesa con  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e con il Ministero degli affari esteri e per  suo
          tramite,  ai  sensi  della  Convenzione  sulla  valutazione
          dell'impatto ambientale in  un  contesto  transfrontaliero,
          fatta a Espoo il 25  febbraio  1991,  ratificata  ai  sensi
          della legge 3 novembre 1994, n. 640, nell'ambito delle fasi
          previste dalle  procedure  di  cui  ai  titoli  II,  III  e
          III-bis, provvede alla notifica dei progetti e di tutta  la
          documentazione concernente il piano, programma, progetto  o
          impianto. Nell'ambito della notifica e' fissato il termine,
          non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il  proprio
          interesse alla partecipazione alla procedura. 
              2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare  alla
          procedura, gli Stati consultati  trasmettono  all'autorita'
          competente i  pareri  e  le  osservazioni  delle  autorita'
          pubbliche  e  del  pubblico  entro  novanta  giorni   dalla
          comunicazione  della  dichiarazione   di   interesse   alla
          partecipazione alla procedura ovvero secondo  le  modalita'
          ed i termini concordati dagli Stati membri interessati,  in
          modo da consentire comunque che le autorita'  pubbliche  ed
          il pubblico  degli  Stati  consultati  siano  informati  ed
          abbiano l'opportunita' di esprimere il  loro  parere  entro
          termini ragionevoli. L'Autorita' competente ha l'obbligo di
          trasmettere  agli  Stati  membri  consultati  le  decisioni
          finali  e  tutte  le  informazioni  gia'  stabilite   dagli
          articoli 17, 27 e 29-quater del presente decreto. 
              3.  Fatto   salvo   quanto   previsto   dagli   accordi
          internazionali, le regioni o le province autonome nel  caso
          in cui i  piani,  i  programmi,  i  progetti  od  anche  le
          modalita' di esercizio di un impianto o di parte  di  esso,
          con  esclusione  di  quelli  previsti  dall'allegato   XII,
          possano   avere    effetti    transfrontalieri    informano
          immediatamente il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare e collaborano per lo  svolgimento
          delle fasi procedurali di applicazione della convenzione. 
              4.  La  predisposizione  e   la   distribuzione   della
          documentazione necessaria sono a cura del proponente o  del
          gestore o dell'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, che deve provvedervi
          su richiesta dell'autorita' competente secondo le modalita'
          previste dai titoli II, III o III-bis del presente  decreto
          ovvero concordate dall'autorita'  competente  e  gli  Stati
          consultati. 
              5.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del  mare,  il  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e il  Ministero  degli  affari  esteri,
          d'intesa con le regioni interessate, stipulano con i  Paesi
          aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie
          fasi al  fine  di  semplificare  e  rendere  piu'  efficace
          l'attuazione della convenzione. 
              5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1
          e 2, il termine per l'emissione del provvedimento finale di
          cui all'art. 26, comma 1, e' prorogato di 90 giorni  o  del
          diverso termine concordato ai sensi del comma 2. 
              5-ter. Gli Stati  membri  interessati  che  partecipano
          alle  consultazioni  ai  sensi  del  presente  articolo  ne
          fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.». 
              «Art. 33 (Oneri  istruttori).  -  1.  Con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico
          e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
          del  presente  decreto  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana, sono definite, sulla  base  di  quanto
          previsto dall'articolo 9 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, le tariffe  da  applicare
          ai  proponenti  per  la  copertura  dei  costi   sopportati
          dall'autorita'  competente  per   l'organizzazione   e   lo
          svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio  e
          controllo previste dal presente decreto. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano  possono  definire
          proprie modalita' di quantificazione e corresponsione degli
          oneri da porre in capo ai proponenti. 
              3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e  2,
          si continuano ad applicare le norme vigenti in materia. 
              3-bis. Le spese occorrenti per  effettuare  i  rilievi,
          gli  accertamenti   ed   i   sopralluoghi   necessari   per
          l'istruttoria delle  domande  di  autorizzazione  integrata
          ambientale e per i successivi controlli previsti  dall'art.
          29-decies, sono a  carico  del  gestore.  Con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico
          e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  sono  disciplinate  le  modalita',
          anche contabili, e le tariffe  da  applicare  in  relazione
          alle istruttorie e ai controlli previsti dal Titolo III-bis
          del presente  decreto,  nonche'  i  compensi  spettanti  ai
          membri della commissione istruttoria  di  cui  all'articolo
          8-bis. Gli oneri per l'istruttoria e per i  controlli  sono
          quantificati  in   relazione   alla   complessita',   delle
          attivita' svolte dall'autorita' competente, sulla base  del
          numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti
          ambientali interessate, nonche' della eventuale presenza di
          sistemi di gestione registrati o certificati e delle  spese
          di funzionamento  della  commissione  di  cui  all'articolo
          8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe  corrispondenti
          a tali oneri, posti a carico del gestore,  sono  utilizzati
          esclusivamente per le  predette  spese.  A  tale  fine  gli
          importi  delle  tariffe  vengono  versati  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnati allo  stato  di
          previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del   mare.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          adottare con gli stessi criteri  e  modalita',  le  tariffe
          sono aggiornate almeno ogni due anni. 
              3-ter. Nelle more dei decreti di cui  al  comma  3-bis,
          resta  fermo  quanto  stabilito  dal  DM  24  aprile  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008. 
              4.  Al   fine   di   garantire   l'operativita'   della
          Commissione  di  cui   all'articolo   8-bis,   nelle   more
          dell'adozione del decreto di cui al  comma  3-bis,  e  fino
          all'entrata in vigore del decreto di  determinazione  delle
          tariffe di cui al comma 1 del  presente  articolo,  per  le
          spese  di  funzionamento  nonche'  per  il  pagamento   dei
          compensi spettanti ai componenti della predetta Commissione
          e' posto a carico del richiedente il versamento all'entrata
          del bilancio dello Stato di una somma  forfetaria  pari  ad
          euro venticinquemila per ogni richiesta  di  autorizzazione
          integrata ambientale per impianti di competenza statale; la
          predetta somma e' riassegnata entro  sessanta  giorni,  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  e  da
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Le
          somme di cui al  presente  comma  si  intendono  versate  a
          titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente
          di  corrispondere  conguaglio  in  relazione  all'eventuale
          differenza risultante a quanto  stabilito  dal  decreto  di
          determinazione delle  tariffe,  fissate  per  la  copertura
          integrale del costo effettivo del servizio reso.». 
              «Art. 34 (Norme tecniche, organizzative e integrative).
          - 1. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, con uno o piu' regolamenti  da  emanarsi,
          previo parere della Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, il Governo, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro per i beni e le attivita' culturali, provvede alla
          modifica  ed  all'integrazione  delle  norme  tecniche   in
          materia  di  valutazione  ambientale  nel  rispetto   delle
          finalita', dei principi e  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente decreto. Resta ferma l'applicazione  dell'articolo
          13 della legge 4 febbraio 2005,  n.  11,  relativamente  al
          recepimento di  direttive  comunitarie  modificative  delle
          modalita' esecutive e di caratteristiche di ordine  tecnico
          di  direttive  gia'  recepite  nell'ordinamento  nazionale.
          Resta ferma  altresi',  nelle  more  dell'emanazione  delle
          norme tecniche di cui al presente comma, l'applicazione  di
          quanto previsto dal decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri 27 dicembre 1988. 
              2. Al fine della predisposizione dei  provvedimenti  di
          cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio  e  del  mare  acquisisce  il  parere  delle
          associazioni ambientali  munite  di  requisiti  sostanziali
          omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della  legge  8
          luglio 1986, n. 349. 
              3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto il  Governo,  con  apposita  delibera  del
          Comitato interministeriale per la programmazione economica,
          su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato le regioni e le province  autonome,
          ed acquisito il parere delle associazioni ambientali munite
          di  requisiti  sostanziali  omologhi  a   quelli   previsti
          dall'articolo  13  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,
          provvede all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo
          sviluppo sostenibile di  cui  alla  delibera  del  Comitato
          interministeriale per la  programmazione  economica  del  2
          agosto 2002. 
              4. Entro dodici mesi dalla  delibera  di  aggiornamento
          della strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni  si
          dotano,  attraverso   adeguati   processi   informativi   e
          partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei  bilanci
          regionali,  di  una  complessiva  strategia   di   sviluppo
          sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla
          realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Le
          strategie regionali indicano insieme  al  contributo  della
          regione agli obiettivi  nazionali,  la  strumentazione,  le
          priorita', le azioni che  si  intendono  intraprendere.  In
          tale ambito le regioni assicurano unitarieta' all'attivita'
          di pianificazione. Le regioni promuovono l'attivita'  delle
          amministrazioni locali che, anche attraverso i processi  di
          Agenda  21  locale,  si  dotano  di  strumenti   strategici
          coerenti  e  capaci   di   portare   un   contributo   alla
          realizzazione degli obiettivi della strategia regionale. 
              5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono  il
          quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di  cui
          al   presente   decreto.    Dette    strategie,    definite
          coerentemente ai diversi livelli  territoriali,  attraverso
          la partecipazione dei cittadini e delle loro  associazioni,
          in rappresentanza  delle  diverse  istanze,  assicurano  la
          dissociazione fra la crescita economica ed il  suo  impatto
          sull'ambiente, il rispetto delle condizioni  di  stabilita'
          ecologica,  la  salvaguardia  della  biodiversita'  ed   il
          soddisfacimento  dei  requisiti   sociali   connessi   allo
          sviluppo delle potenzialita' individuali quali  presupposti
          necessari  per   la   crescita   della   competitivita'   e
          dell'occupazione. 
              6.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, le regioni e  le  province  autonome
          cooperano  per  assicurare  assetti  organizzativi,   anche
          mediante la  costituzione  di  apposite  unita'  operative,
          senza aggravio per la finanza pubblica, e  risorse  atti  a
          garantire le condizioni  per  lo  svolgimento  di  funzioni
          finalizzate a: 
                a)  determinare,  nell'ottica  della   strategia   di
          sviluppo   sostenibile,   i   requisiti   per   una   piena
          integrazione della dimensione ambientale nella  definizione
          e valutazione di politiche, piani, programmi e progetti; 
                b)   garantire   le   funzioni    di    orientamento,
          valutazione,  sorveglianza   e   controllo   nei   processi
          decisionali della pubblica amministrazione; 
                c)  assicurare  lo  scambio  e  la  condivisione   di
          esperienze e contenuti  tecnicoscientifici  in  materia  di
          valutazione ambientale; 
                d) favorire la promozione e diffusione della  cultura
          della sostenibilita' dell'integrazione ambientale; 
                e)  agevolare  la  partecipazione   delle   autorita'
          interessate e  del  pubblico  ai  processi  decisionali  ed
          assicurare   un'ampia   diffusione    delle    informazioni
          ambientali. 
              7. Le  norme  tecniche  assicurano  la  semplificazione
          delle procedure di valutazione. In particolare,  assicurano
          che la valutazione ambientale strategica e  la  valutazione
          d'impatto ambientale si riferiscano al  livello  strategico
          pertinente analizzando la  coerenza  ed  il  contributo  di
          piani,  programmi  e  progetti  alla  realizzazione   degli
          obiettivi e delle azioni di livello superiore. Il  processo
          di valutazione nella sua interezza  deve  anche  assicurare
          che piani, programmi  e  progetti  riducano  il  flusso  di
          materia ed energia che attraversa il sistema economico e la
          connessa produzione di rifiuti. 
              8.  Il  sistema  di  monitoraggio,   effettuato   anche
          avvalendosi  delle  Agenzie  ambientali   e   dell'Istituto
          superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca   ambientale
          (ISPRA), garantisce la raccolta dei  dati  concernenti  gli
          indicatori strutturali  comunitari  o  altri  appositamente
          scelti dall'autorita' competente. 
              9. Salvo quanto disposto dai commi 9-bis  e  9-ter,  le
          modifiche agli allegati alla  parte  seconda  del  presente
          decreto sono apportate con regolamenti da emanarsi,  previo
          parere della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome,  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare. 
              9-bis.  L'elenco  riportato   nell'allegato   IX,   ove
          necessario,  e'  modificato  con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con i Ministri  dello  sviluppo  economico  e  del
          lavoro, della salute e delle  politiche  sociali,  d'intesa
          con la Conferenza unificata istituita ai sensi del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281.  Con   le   stesse
          modalita', possono essere introdotte modifiche all'allegato
          XII, anche per assicurare il coordinamento tra le procedure
          di  rilascio  dell'autorizzazione  integrata  ambientale  e
          quelle in materia di valutazione d'impatto ambientale. 
              9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, previa  comunicazione  ai
          Ministri dello  sviluppo  economico,  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, della salute e delle politiche agricole,
          alimentari e  forestali,  si  provvede  al  recepimento  di
          direttive tecniche di modifica degli allegati VIII, X e  XI
          e XII emanate dalla Commissione europea.». 
              «Art. 35 (Disposizioni transitorie e finali). -  1.  Le
          regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle
          disposizioni  del  presente  decreto,  entro  dodici   mesi
          dall'entrata  in  vigore.  In  mancanza  di  norme  vigenti
          regionali trovano diretta applicazione le norme di  cui  al
          presente decreto. 
              2. Trascorso il termine di  cui  al  comma  1,  trovano
          diretta applicazione le disposizioni del presente  decreto,
          ovvero  le  disposizioni  regionali   vigenti   in   quanto
          compatibili. 
              2-bis. Le regioni a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita'  del
          presente decreto ai sensi dei relativi statuti. 
              2-ter.  Le  procedure  di  VAS,  VIA  ed  AIA   avviate
          precedentemente all'entrata in vigore del presente  decreto
          sono concluse ai  sensi  delle  norme  vigenti  al  momento
          dell'avvio del procedimento. 
              2-quater. Fino a quando il gestore si sia adeguato alle
          condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale
          rilasciata  ai  sensi  dell'articolo   29-quater,   trovano
          applicazione le disposizioni relative  alle  autorizzazioni
          in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del  suolo
          previste dal  presente  decreto  e  dalle  altre  normative
          vigenti  o   le   prescrizioni   precedenti   il   rilascio
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale  in   corso   di
          attuazione. 
              2-quinquies.   La   sanzione   prevista   dall'articolo
          29-quattuordecies, comma 1, non si applica  ai  gestori  di
          impianti esistenti o di impianti nuovi gia' dotati di altre
          autorizzazioni ambientali alla data di  entrata  in  vigore
          del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.  59,  i  quali
          abbiano  presentato  domanda  di  autorizzazione  integrata
          ambientale nei termini stabiliti nel decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio del  19  aprile
          2006 ovvero nei successivi provvedimenti di  proroga,  fino
          alla conclusione del relativo procedimento autorizzatorio. 
              2-sexies.  Le   amministrazioni   statali,   gli   enti
          territoriali e locali, gli enti pubblici, ivi  compresi  le
          universita' e gli istituti  di  ricerca,  le  societa'  per
          azioni a  prevalente  partecipazione  pubblica,  comunicano
          alle  autorita'  competenti  un  elenco  dei  piani  e   un
          riepilogo dei dati storici e conoscitivi del  territorio  e
          dell'ambiente  in  loro  possesso,  utili  ai  fini   delle
          istruttorie per il  rilascio  di  autorizzazioni  integrate
          ambientali,   segnalando   quelli   riservati   e   rendono
          disponibili tali dati alle stesse autorita'  competenti  in
          forma riproducibile e senza altri  oneri  oltre  quelli  di
          copia, anche attraverso le procedure e gli standard di  cui
          all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.
          279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
          2000, n. 365. I dati relativi agli impianti  di  competenza
          statale  sono  comunicati,  per  il  tramite  dell'Istituto
          Superiore  per  la  Protezione  e  la  Ricerca  Ambientale,
          nell'ambito   dei   compiti   istituzionali   allo   stesso
          demandati. 
              2-septies. L'autorita' competente rende accessibili  ai
          gestori i dati  storici  e  conoscitivi  del  territorio  e
          dell'ambiente in proprio possesso,  di  interesse  ai  fini
          dell'applicazione del presente decreto,  ove  non  ritenuti
          riservati,  ed  in  particolare  quelli  di  cui  al  comma
          2-sexies, anche attraverso le procedure e gli  standard  di
          cui all'articolo  6-quater  del  decreto-legge  12  ottobre
          2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          dicembre 2000, n. 365. A tale fine  l'autorita'  competente
          puo' avvalersi dell'Istituto superiore per la Protezione  e
          la   Ricerca   ambientale,    nell'ambito    dei    compiti
          istituzionali allo stesso demandati. 
              2-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico e  con  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, della salute  e  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          sono disciplinate le modalita' di autorizzazione  nel  caso
          in cui piu' impianti o  parti  di  essi  siano  localizzati
          sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti
          ad autorizzazione integrata  ambientale  da  rilasciare  da
          piu' di una autorita' competente. 
              2-nonies. Il rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  al
          presente decreto non esime i gestori dalla  responsabilita'
          in  relazione  alle  eventuali  sanzioni  per  il   mancato
          raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni
          di cui al decreto legislativo  4  luglio  2006,  n.  216  e
          successive modifiche ed integrazioni.».