(parte 1)
                               Art. 3 
 
 
                     Modifiche alla parte quinta 
            del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'articolo 267 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Per gli impianti di incenerimento  e  coincenerimento  e  gli
altri impianti di trattamento termico dei rifiuti i valori limite  di
emissione e altre prescrizioni sono stabiliti nell'autorizzazione  di
cui  all'articolo  208.  I  valori  limite  e  le  prescrizioni  sono
stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento, sulla
base del decreto legislativo 11 maggio 2005,  n.  133,  e  dei  piani
regionali  di  qualita'  dell'aria  e,  per  gli  altri  impianti  di
trattamento termico dei rifiuti, sulla base degli articoli 270 e  271
del presente titolo. Resta ferma l'applicazione del  presente  titolo
per gli altri impianti e le altre  attivita'  presenti  nello  stesso
stabilimento, nonche' nei casi previsti dall'articolo 214, comma  8.»
; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Resta fermo, per gli impianti  sottoposti  ad  autorizzazione
integrata ambientale, quanto previsto dal Titolo III-bis della  parte
seconda del presente  decreto;  per  tali  impianti  l'autorizzazione
integrata  ambientale  sostituisce  l'autorizzazione  alle  emissioni
prevista dal presente  titolo  ai  fini  sia  della  costruzione  che
dell'esercizio.»; 
  2. All'articolo 268, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) emissione:  qualsiasi  sostanza  solida,  liquida  o  gassosa
introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento  atmosferico
e, per le attivita' di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico di COV
nell'ambiente;»; 
    b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    «d) emissione diffusa:  emissione  diversa  da  quella  ricadente
nella lettera c); per le  lavorazioni  di  cui  all'articolo  275  le
emissioni diffuse includono anche  i  COV  contenuti  negli  scarichi
idrici,  nei  rifiuti  e  nei  prodotti,  fatte  salve   le   diverse
indicazioni contenute nella parte III dell'Allegato  III  alla  parte
quinta del presente decreto;»; 
    c) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
    «h)  stabilimento:  il  complesso  unitario  e  stabile,  che  si
configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al  potere
decisionale di un unico gestore, in cui  sono  presenti  uno  o  piu'
impianti o  sono  effettuate  una  o  piu'  attivita'  che  producono
emissioni attraverso, per  esempio,  dispositivi  mobili,  operazioni
manuali, deposizioni  e  movimentazioni.  Si  considera  stabilimento
anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di  una  o  piu'
attivita';»; 
    d) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
    «i) stabilimento anteriore al 1988: uno  stabilimento  che,  alla
data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue
parti o autorizzato ai sensi della normativa  previgente,  e  che  e'
stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e  13  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;»; 
    e) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: 
    «i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno stabilimento  che  e'
stato autorizzato ai sensi  dell'articolo  6  o  dell'articolo  11  o
dell'articolo 15, comma 1, lettera b),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purche' in funzione o  messo
in funzione entro il 29 aprile 2008; 
    i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non ricade  nelle
definizioni di cui alle lettere i) e i-bis);»; 
    f) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: 
    «l)  impianto:  il  dispositivo  o  il  sistema  o  l'insieme  di
dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in  modo  autonomo
una specifica attivita', anche nell'ambito di un ciclo piu' ampio;»; 
    g) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: 
    «m) modifica dello stabilimento: installazione di un  impianto  o
avvio di una attivita' presso  uno  stabilimento  o  modifica  di  un
impianto o  di  una  attivita'  presso  uno  stabilimento,  la  quale
comporti una variazione di  quanto  indicato  nel  progetto  o  nella
relazione   tecnica   di   cui   all'articolo   269,   comma   2,   o
nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o nella domanda
di adesione all'autorizzazione generale di cui  all'articolo  272,  o
nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,  o  nei  documenti  previsti
dall'articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le
modifiche relative alle modalita'  di  esercizio  o  ai  combustibili
utilizzati;»; 
    h) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente lettera: 
    «m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento  o
una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni
di convogliabilita' tecnica delle stesse; per  le  attivita'  di  cui
all'articolo 275 valgono le definizioni di cui ai commi 21 e  22  del
medesimo;» 
    i) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: 
    «n)  gestore:  la  persona  fisica  o  giuridica  che  ha  potere
decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento  e
che e' responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni
disciplinate nel presente decreto;»; 
    l)  alla  lettera  o),  le  parole  «e   per   i   terminali   di
rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore» sono soppresse
e la parola «impianti» e' sostituita dalla parola «stabilimenti»; 
    m) la lettera p) e' sostituita dalla seguente: 
    «p) autorita' competente per il controllo: l'autorita' a  cui  la
legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i
controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle  disposizioni
del presente titolo, ferme restando le  competenze  degli  organi  di
polizia  giudiziaria;   in   caso   di   stabilimenti   soggetti   ad
autorizzazione alle emissioni tale autorita' coincide, salvo  diversa
indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o);
per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale  e
per i controlli a questa  connessi,  l'autorita'  competente  per  il
controllo e' quella prevista  dalla  normativa  che  disciplina  tale
autorizzazione; per le piattaforme off-shore e  per  i  terminali  di
rigassificazione di gas  naturale  liquefatto  off-shore  l'autorita'
competente  e'  il  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare,  che  si  avvale  eventualmente  dell'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca  Ambientale  e  del  sistema
delle Agenzie ambientali, con oneri a carico del gestore. Con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro  90  giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione sono determinate e
aggiornate  ogni  due  anni,  sulla  base  del  costo  effettivo  del
servizio, le tariffe a carico del gestore e le relative modalita'  di
versamento  per  la  copertura  delle  spese  relative  ai  controlli
finalizzati alla verifica del  rispetto  delle  condizioni  stabilite
dalle procedure di cui  alla  presente  Parte  V  in  relazione  alle
piattaforme off-shore e  ai  terminali  di  rigassificazione  di  gas
naturale liquefatto off-shore;»; 
    n) la lettera q) e' sostituita dalla seguente: 
    «q) valore limite di  emissione:  il  fattore  di  emissione,  la
concentrazione, la percentuale o  il  flusso  di  massa  di  sostanze
inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati.  I  valori
di limite di emissione espressi come  concentrazione  sono  stabiliti
con riferimento al funzionamento dell'impianto  nelle  condizioni  di
esercizio piu' gravose e, salvo diversamente  disposto  dal  presente
titolo o  dall'autorizzazione,  si  intendono  stabiliti  come  media
oraria.»; 
    o) alla lettera v) le parole «, misurato» sono  sostituite  dalle
parole «o per singola classe di inquinanti, calcolato»; 
    p) alla lettera aa), punto  1,  le  parole  «dell'impianto»  sono
sostituite dalle parole «degli impianti e delle attivita'»; 
    q) alla lettera ee) le parole  «dell'impianto  in  condizione  di
regime» sono sostituite dalle parole «dell'attivita'  cui  l'impianto
e' destinato;»; 
    r) alla lettera gg),  e'  aggiunto  il  seguente  ultimo  periodo
«L'impianto di combustione si considera anteriore al 1988,  anteriore
al 2006 o nuovo sulla base dei criteri  previsti  dalle  lettere  i),
i-bis) e i-ter);»; 
    s) alla lettera oo) dopo le parole «solventi organici utilizzato»
sono aggiunte le parole «in uno stabilimento»; 
    t) alla lettera pp) le parole «a ciclo continuo» sono  sostituite
dalle parole «su tutto l'arco della settimana»; 
    u) la lettera ss) e' soppressa. 
  3. All'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Autorizzazione  alle
emissioni in atmosfera per gli stabilimenti»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e  3,
dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e  5,
per tutti  gli  stabilimenti  che  producono  emissioni  deve  essere
richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente
decreto.  L'autorizzazione  e'  rilasciata   con   riferimento   allo
stabilimento. I singoli impianti  e  le  singole  attivita'  presenti
nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.»; 
    c) al comma 2, le parole  «un  impianto»  sono  sostituite  dalle
seguenti «uno stabilimento» e le lettere  a)  e  b)  sono  sostituite
dalle seguenti: 
    «a) dal progetto dello stabilimento in  cui  sono  descritti  gli
impianti e  le  attivita',  le  tecniche  adottate  per  limitare  le
emissioni e  la  quantita'  e  la  qualita'  di  tali  emissioni,  le
modalita' di esercizio, la quota dei punti di  emissione  individuata
in modo da  garantire  l'adeguata  dispersione  degli  inquinanti,  i
parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantita', il tipo e le
caratteristiche merceologiche dei  combustibili  di  cui  si  prevede
l'utilizzo, nonche', per gli impianti soggetti a tale condizione,  il
minimo tecnico definito  tramite  i  parametri  di  impianto  che  lo
caratterizzano; 
    b) da una relazione tecnica che  descrive  il  complessivo  ciclo
produttivo in cui si inseriscono  gli  impianti  e  le  attivita'  ed
indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio  e
la messa a regime degli impianti.»; 
    d)   al   comma   3   le   parole   «Ai   fini    del    rilascio
dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti «Per il  rilascio
dell'autorizzazione  all'installazione  di  stabilimenti  nuovi»,  le
parole «degli articoli 14 e seguenti» sono  sostituite  dalle  parole
«dell'articolo 14, comma  3,»,  il  periodo  «Eventuali  integrazioni
della domanda devono essere trasmesse all'autorita' competente  entro
trenta giorni dalla richiesta» e' sostituito dal  seguente:  «Per  il
rinnovo  e  per   l'aggiornamento   dell'autorizzazione   l'autorita'
competente, previa informazione al comune interessato il  quale  puo'
esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia  un  autonomo
procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.  In
sede di conferenza di servizi o di autonomo  procedimento,  eventuali
integrazioni della  domanda  devono  essere  trasmesse  all'autorita'
competente entro trenta giorni dalla  relativa  richiesta»,  dopo  le
parole «entro centocinquanta giorni dalla ricezione della stessa;» e'
aggiunto il seguente periodo: «in caso di richiesta  di  integrazioni
tali termini  sono  sospesi  fino  alla  ricezione  delle  stesse  e,
comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni;»,  le  parole
«decorso tale termine» sono sostituite  dalle  parole  «decorsi  tali
termini» e le parole «comma 5» sono sostituite  dalle  parole  «comma
8»; 
    e) al comma 4, lettera b), dopo  le  parole  «del  gestore»  sono
inserite le parole «, la quota dei  punti  di  emissione  individuata
tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il  minimo
tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le  portate  di
progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella
misura inevitabile dal punto di vista tecnologico  e  dell'esercizio;
devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si  applicano
i  valori  limite  di  emissione,  le  prescrizioni  ed  i   relativi
controlli.»; 
    f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. In aggiunta a quanto previsto dal comma  4,  l'autorizzazione
puo' stabilire, per ciascun inquinante, valori  limite  di  emissione
espressi come flussi di massa annuali  riferiti  al  complesso  delle
emissioni, eventualmente incluse quelle  diffuse,  degli  impianti  e
delle  attivita'  di  uno  stabilimento.  Per  gli  impianti  di  cui
all'allegato XII alla parte seconda del presente decreto, in tutti  i
casi in cui sia tecnicamente possibile individuare valori  limite  di
emissione espressi come  concentrazione,  l'autorizzazione  integrata
ambientale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 275,  comma  2,
non puo' stabilire esclusivamente  valori  espressi  come  flusso  di
massa fattore di emissione o percentuale.»; 
    g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    «6. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve  intercorrere
tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa
in esercizio deve essere comunicata all'autorita' competente  con  un
anticipo di almeno quindici giorni.  L'autorizzazione  stabilisce  la
data entro cui devono essere comunicati  all'autorita'  competente  i
dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di
marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e  la  durata  di
tale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare; tale
periodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni,  salvi  i
casi in cui il progetto di cui al comma 2,  lettera  a)  preveda  che
l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di  durata  inferiore.
L'autorita'  competente  per   il   controllo   effettua   il   primo
accertamento circa il rispetto  dell'autorizzazione  entro  sei  mesi
dalla data di messa a regime di uno o piu' impianti o  dall'avvio  di
una o piu' attivita' dello stabilimento autorizzato.»; 
    h) al comma 7,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'autorita' competente puo' imporre il  rinnovo  dell'autorizzazione
prima della scadenza ed il rinnovo delle  autorizzazioni  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima
dei termini previsti dall'articolo 281,  comma  1,  se  una  modifica
delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al  rispetto  dei
valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Il rinnovo dell'autorizzazione comporta il decorso di un  periodo  di
quindici anni.»; 
    i) al comma 8, il periodo «Il gestore che intende  sottoporre  un
impianto ad una modifica,  che  comporti  una  variazione  di  quanto
indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui al comma  2  o
nell'autorizzazione  di  cui  al  comma   3   o   nell'autorizzazione
rilasciata ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  24
maggio 1988, n. 203, o nei documenti  previsti  dall'articolo  12  di
tale decreto,  anche  relativa  alle  modalita'  di  esercizio  o  ai
combustibili   utilizzati,   ne   da'   comunicazione   all'autorita'
competente o, se la modifica e' sostanziale, presenta una domanda  di
aggiornamento ai sensi  del  presente  articolo»  e'  sostituito  dal
seguente: «Il gestore  che  intende  effettuare  una  modifica  dello
stabilimento ne da' comunicazione all'autorita' competente o,  se  la
modifica e' sostanziale, presenta, ai sensi  del  presente  articolo,
una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui e'  stata  data
comunicazione  e'  sostanziale,  l'autorita'  competente  ordina   al
gestore di presentare una domanda  di  autorizzazione  ai  sensi  del
presente  articolo.  Se  la  modifica  e'   sostanziale   l'autorita'
competente   aggiorna   l'autorizzazione   dello   stabilimento   con
un'istruttoria limitata agli impianti e  alle  attivita'  interessati
dalla modifica o, a seguito di  eventuale  apposita  istruttoria  che
dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione  della  situazione
ambientale o delle migliori  tecniche  disponibili,  la  rinnova  con
un'istruttoria estesa all'intero stabilimento.»,  le  parole  «Se  la
modifica  per  cui  e'  stata  data  comunicazione  e'   sostanziale,
l'autorita' competente ordina al gestore di presentare una domanda di
aggiornamento  dell'autorizzazione,  alla  quale  si   applicano   le
disposizioni del presente articolo.» sono soppresse,  le  parole  «di
provvedere anche successivamente,  nel  termine  di  sei  mesi  dalla
ricezione della comunicazione.»  sono  sostituite  dalle  parole  «di
provvedere successivamente.», e il  periodo  «Il  presente  comma  si
applica anche a chi  intende  sottoporre  a  modifica  una  attivita'
autorizzata ai sensi dei commi 10, 11, 12 e 13. E' fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 275, comma 11» e' sostituito dal seguente: «E'
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11.  Il  rinnovo
dell'autorizzazione comporta,  a  differenza  dell'aggiornamento,  il
decorso di un nuovo periodo di quindici anni. Con apposito decreto da
adottare  ai  sensi  dell'articolo  281,  comma  5,  si  provvede  ad
integrare l'allegato I alla parte quinta  del  presente  decreto  con
indicazione degli  ulteriori  criteri  per  la  qualificazione  delle
modifiche sostanziali di cui all'articolo 268,  comma  1,  lettera  m
bis), e con l'indicazione modifiche di cui all'articolo 268, comma 1,
lettera m) per  le  quali  non  vi  e'  l'obbligo  di  effettuare  la
comunicazione.»; 
    l) i commi 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti commi: 
    «10. Non  sono  sottoposti  ad  autorizzazione  gli  impianti  di
deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I  gestori  sono
comunque  tenuti  ad  adottare  apposite  misure  per  contenere   le
emissioni  diffuse  ed  a  rispettare   le   ulteriori   prescrizioni
eventualmente disposte,  per  le  medesime  finalita',  con  apposito
provvedimento dall'autorita' competente. 
    11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un  altro
equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo.»; 
    m) i commi da 12 a 16 sono soppressi. 
  4. All'articolo 270 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente «Individuazione  degli
impianti e convogliamento delle emissioni»; 
    b) al comma 1, le parole «un impianto o di un  macchinario  fisso
dotato di autonomia funzionale» sono sostituite dalle parole «ciascun
impianto e di ciascuna attivita'»; 
    c) al comma 4, la  parola  «luogo»  e'  sostituita  dalla  parola
«stabilimento» e dopo le parole «come un unico impianto», e' aggiunto
il seguente periodo: «disponendo il convogliamento ad un  solo  punto
di  emissione.  L'autorita'  competente  deve,  in  qualsiasi   caso,
considerare tali impianti  come  un  unico  impianto  ai  fini  della
determinazione dei valori limite di  emissione.  Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo 282, comma 2»; 
    d) al comma 5, le parole «o macchinario fisso dotato di autonomia
funzionale, anche individuato ai sensi del comma 4,» sono soppresse; 
    e) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: 
    «6. Ove non sia tecnicamente  possibile,  anche  per  ragioni  di
sicurezza, assicurare il rispetto del comma 5, l'autorita' competente
puo' consentire un impianto avente piu' punti di  emissione.  In  tal
caso, i valori limite di emissione espressi  come  flusso  di  massa,
fattore di emissione e percentuale sono riferiti al  complesso  delle
emissioni dell'impianto e quelli espressi  come  concentrazione  sono
riferiti alle emissioni  dei  singoli  punti.  L'autorizzazione  puo'
prevedere che i valori limite di emissione si riferiscano alla  media
ponderata  delle  emissioni   di   sostanze   inquinanti   uguali   o
appartenenti alla stessa classe ed  aventi  caratteristiche  chimiche
omogenee, provenienti dai diversi punti di  emissione  dell'impianto;
in tal caso, il flusso di massa complessivo  dell'impianto  non  puo'
essere superiore a quello che  si  avrebbe  se  i  valori  limite  di
emissione si applicassero ai singoli punti di emissione. 
    7. Ove opportuno,  l'autorita'  competente,  tenuto  conto  delle
condizioni tecniche ed economiche, puo' consentire il  convogliamento
delle emissioni di piu' impianti in uno o  piu'  punti  di  emissione
comuni,  purche'  le  emissioni  di  tutti  gli  impianti  presentino
caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto
di emissione comune si applica il piu' restrittivo dei valori  limite
di emissione espressi come  concentrazione  previsti  per  i  singoli
impianti e, se  del  caso,  si  prevede  un  tenore  di  ossigeno  di
riferimento  coerente  con   i   flussi   inviati   a   tale   punto.
L'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni volte a limitare la
diluizione delle emissioni  ai  sensi  dell'articolo  269,  comma  4,
lettera b).»; 
    f) Al comma 8, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'adeguamento alle disposizioni del comma 5  o,  ove  cio'  non  sia
tecnicamente  possibile,  alle  disposizioni  dei  commi  6  e  7  e'
realizzato  entro  i  tre  anni  successivi  al   primo   rinnovo   o
all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281, commi
1, 2, 3 o 4, o dell'articolo 272, comma  3,  ovvero  nel  piu'  breve
termine stabilito dall'autorizzazione». 
  5. All'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Valori  limite  di
emissione e prescrizioni per gli impianti e le attivita'»; 
    b) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti: 
    «1. Il presente articolo disciplina i valori di  emissione  e  le
prescrizioni da applicare  agli  impianti  ed  alle  attivita'  degli
stabilimenti. 
    2. Con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281,  comma  5,
sono individuati, sulla base delle migliori tecniche  disponibili,  i
valori di emissione e le prescrizioni  da  applicare  alle  emissioni
convogliate e diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse  delle
attivita' presso gli stabilimenti anteriori  al  1988,  anteriori  al
2006 e nuovi, attraverso la modifica e l'integrazione degli  allegati
I e V alla parte quinta del presente decreto. 
    3. La normativa  delle  regioni  e  delle  province  autonome  in
materia di valori limite  e  di  prescrizioni  per  le  emissioni  in
atmosfera degli impianti e delle attivita'  deve  tenere  conto,  ove
esistenti, dei piani e programmi di qualita' dell'aria previsti dalla
vigente normativa. Restano comunque in vigore le  normative  adottate
dalle regioni o dalle province autonome in conformita' al decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri  21  luglio  1989,  in  cui  si
stabiliscono appositi valori limite di emissione e prescrizioni.  Per
tutti gli impianti e le attivita' previsti dall'articolo  272,  comma
1, la regione o la provincia  autonoma,  puo'  stabilire,  anche  con
legge o provvedimento generale, sulla base  delle  migliori  tecniche
disponibili, appositi valori  limite  di  emissione  e  prescrizioni,
anche inerenti le condizioni  di  costruzione  o  di  esercizio  e  i
combustibili  utilizzati.  Con  legge  o  provvedimento  generale  la
regione o la provincia autonoma puo' inoltre stabilire, ai fini della
valutazione dell'entita' della diluizione  delle  emissioni,  portate
caratteristiche di specifiche tipologie di impianti. 
    4. I piani e i programmi di  qualita'  dell'aria  previsti  dalla
normativa  vigente  possono  stabilire  appositi  valori  limite   di
emissione e prescrizioni piu' restrittivi di quelli  contenuti  negli
Allegati I, II e III e V alla  parte  quinta  del  presente  decreto,
anche inerenti le condizioni di costruzione o di  esercizio,  purche'
cio' sia necessario al perseguimento ed  al  rispetto  dei  valori  e
degli obiettivi di qualita' dell'aria. 
    5. Per gli impianti e le attivita' degli  stabilimenti  anteriori
al 1988, anteriori al 2006  o  nuovi  l'autorizzazione  stabilisce  i
valori limite di emissione  e  le  prescrizioni,  anche  inerenti  le
condizioni  di  costruzione  o  di  esercizio   ed   i   combustibili
utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si  basa  sulle  migliori
tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati  nelle
normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui  al  comma
4. Si devono altresi' valutare il complesso  di  tutte  le  emissioni
degli impianti e delle attivita' presenti, le  emissioni  provenienti
da  altre  fonti  e  lo  stato  di  qualita'  dell'aria  nella   zona
interessata. I valori limite di emissione e le  prescrizioni  fissati
sulla base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi  di
quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte  quinta  del
presente  decreto  e  di   quelli   applicati   per   effetto   delle
autorizzazioni soggette al rinnovo. 
    6. Per le sostanze per cui non sono fissati valori di  emissione,
l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento  a
quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi
effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente. 
    7. Anche a seguito dell'adozione del decreto di cui al  comma  2,
l'autorizzazione degli stabilimenti anteriori al 1988,  anteriori  al
2006 e nuovi puo'  sempre  stabilire,  per  effetto  dell'istruttoria
prevista dal comma 5, valori limite e  prescrizioni  piu'  severi  di
quelli contenuti negli allegati I, II, III e V alla parte quinta  del
presente decreto, nelle normative di cui al comma 3  e  nei  piani  e
programmi di cui al comma 4.»; 
    c) i commi 8, 9 e 10 sono soppressi; 
    d) al comma 14 le parole  «in  cui  si  verificano  guasti»  sono
sostituite dalle parole «in cui si verificano anomalie o guasti»,  le
parole «l'eventualita' di tali guasti» sono sostituite  dalle  parole
«l'eventualita' di tali anomalie o guasti», le parole «Se si verifica
un guasto» sono sostituite dalle parole «Se si verifica un'anomalia o
un guasto», dopo le parole «non  si  applicano  i  valori  limite  di
emissione.» e' inserito il seguente periodo: «In caso di emissione di
sostanze  di   cui   all'articolo   272,   comma   4,   lettera   a),
l'autorizzazione,  ove   tecnicamente   possibile,   deve   stabilire
prescrizioni volte a consentire la  stima  delle  quantita'  di  tali
sostanze emesse durante i periodi in cui  si  verificano  anomalie  o
guasti o durante gli altri  periodi  transitori  e  fissare  appositi
valori limite di emissione, riferiti a tali  periodi,  espressi  come
flussi di massa annuali.» e dopo le  parole  «nel  piu'  breve  tempo
possibile»,  e'  inserito  il  seguente  periodo:  «e  di  sospendere
l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto puo'  determinare
un pericolo per la salute umana»; 
    e) il comma 15 e' sostituito dal seguente: 
    «15. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti  di
combustione di cui all'articolo 273 ed agli impianti e alle attivita'
di cui all'articolo 275.» 
    f) il comma 17 e' sostituito dal seguente: 
    «17.  L'Allegato  VI  alla  parte  quinta  del  presente  decreto
stabilisce i criteri per la valutazione della conformita' dei  valori
misurati ai valori limite di emissione. Con apposito decreto ai sensi
dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad  integrare  tale  Allegato
VI,  prevedendo  i  metodi  di  campionamento  e  di  analisi   delle
emissioni, con l'indicazione di quelli di riferimento, i principi  di
misura e le modalita' atte a garantire la  qualita'  dei  sistemi  di
monitoraggio delle emissioni. Fino all'adozione di  tale  decreto  si
applicano i metodi precedentemente in uso  e,  per  il  rilascio,  il
rinnovo ed il riesame delle  autorizzazioni  integrate  ambientali  e
delle autorizzazioni di cui  all'articolo  269,  i  metodi  stabiliti
dall'autorita' competente sulla base delle pertinenti norme  tecniche
CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle  pertinenti
norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime  non  siano
disponibili, sulla base delle pertinenti  norme  tecniche  ISO  o  di
altre norme internazionali o delle norme  nazionali  previgenti.  Nel
periodo di vigenza delle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata
in vigore di tale decreto, i controlli,  da  parte  dell'autorita'  o
degli  organi  di  cui  all'articolo  268,  comma  1,  lett.  p),   e
l'accertamento del superamento dei valori limite  di  emissione  sono
effettuati   sulla   base   dei   metodi   specificamente    indicati
nell'autorizzazione o, se l'autorizzazione non indica  specificamente
i metodi, sulla base di uno tra i metodi sopra elencati. I successivi
commi 18,  19  e  20,  fatta  salva  l'immediata  applicazione  degli
obblighi di comunicazione relativi ai  controlli  di  competenza  del
gestore, si applicano a decorrere dal rilascio o  dal  primo  rinnovo
dell'autorizzazione effettuati successivamente all'entrata in  vigore
di tale decreto.»; 
    g) dopo il  comma  17,  come  modificato  dalla  lettera  f)  del
presente comma, sono aggiunti i seguenti commi: 
    «18.  Le  autorizzazioni  alle  emissioni  e  le   autorizzazioni
integrate ambientali, rilasciate, anche  in  sede  di  rinnovo,  dopo
l'entrata in vigore del decreto di cui al comma 17, indicano, per  le
emissioni in atmosfera, i  metodi  di  campionamento  e  di  analisi,
individuandoli tra quelli elencati nell'Allegato VI alla parte quinta
del  presente  decreto,  e  i  sistemi  per  il  monitoraggio   delle
emissioni. In caso di modifica delle prescrizioni relative ai  metodi
ed  ai  sistemi  di  monitoraggio  nell'ambito   dell'autorizzazione,
l'autorita' competente provvede a modificare anche, ove opportuno,  i
valori  limite  di  emissione  autorizzati.  I  controlli,  da  parte
dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett.
p), possono essere effettuati solo sulla  base  dei  metodi  elencati
nell'Allegato VI alla parte quinta del  presente  decreto,  anche  se
diversi   da   quelli   di   competenza    del    gestore    indicati
dall'autorizzazione. Nel caso in cui, in sede di autorizzazione o  di
controllo,  si  ricorra  a  metodi   diversi   da   quelli   elencati
nell'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto o  a  sistemi
di monitoraggio non conformi alle prescrizioni di  tale  allegato,  i
risultati della relativa applicazione non sono  validi  ai  sensi  ed
agli effetti del presente titolo. Il gestore effettua i controlli  di
propria  competenza  sulla  base  dei  metodi  e   dei   sistemi   di
monitoraggio indicati  nell'autorizzazione  e  mette  i  risultati  a
disposizione dell'autorita' competente  per  il  controllo  nei  modi
previsti dall'Allegato VI alla parte quinta del  presente  decreto  e
dall'autorizzazione; in caso di ricorso  a  metodi  o  a  sistemi  di
monitoraggio   diversi   o    non    conformi    alle    prescrizioni
dell'autorizzazione, i risultati della relativa applicazione non sono
validi ai sensi ed agli effetti del presente titolo e si  applica  la
pena prevista dall'articolo 279, comma 2. 
    19. Se i controlli  di  competenza  del  gestore  e  i  controlli
dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett.
p),  simultaneamente  effettuati,   forniscono   risultati   diversi,
l'accertamento  deve  essere  ripetuto  sulla  base  del  metodo   di
riferimento. In caso di divergenza tra  i  risultati  ottenuti  sulla
base del metodo di riferimento  e  quelli  ottenuti  sulla  base  dei
metodi  e  sistemi  di  monitoraggio  indicati   dall'autorizzazione,
l'autorita'  competente  provvede   ad   aggiornare   tempestivamente
l'autorizzazione nelle parti relative ai  metodi  ed  ai  sistemi  di
monitoraggio ed, ove ne consegua la necessita', ai valori  limite  di
emissione. 
    20. Si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai
fini del reato di cui  all'articolo  279,  comma  2,  soltanto  se  i
controlli  effettuati  dall'autorita'   o   dagli   organi   di   cui
all'articolo 268, comma 1, lett. p), accertano una difformita' tra  i
valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di
campionamento e di analisi elencati nell'Allegato V alla parte quinta
del presente decreto e  di  sistemi  di  monitoraggio  conformi  alle
prescrizioni di tale allegato. Le difformita' accertate nei controlli
di competenza del gestore  devono  essere  da  costui  specificamente
comunicate all'autorita' competente per il  controllo  entro  24  ore
dall'accertamento. Se i risultati dei  controlli  di  competenza  del
gestore e i risultati dei controlli dell'autorita' o degli organi  di
cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), simultaneamente  effettuati,
divergono in merito alla conformita' dei valori  misurati  ai  valori
limite prescritti, si procede nei  modi  previsti  dal  comma  19;  i
risultati di tali controlli,  inclusi  quelli  ottenuti  in  sede  di
ripetizione dell'accertamento, non possono essere utilizzati ai  fini
della contestazione del reato previsto dall'articolo  279,  comma  2,
per il superamento dei valori limite di emissione.  Resta  ferma,  in
tutti i casi,  l'applicazione  dell'articolo  279,  comma  2,  se  si
verificano le circostanze  previste  dall'ultimo  periodo  del  comma
18.». 
  6. All'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  di  cui  al  presente
titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente  impianti
e attivita' elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta
del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attivita'
le  cui   emissioni   sono   scarsamente   rilevanti   agli   effetti
dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente  i  valori
limite di emissione e le prescrizioni  specificamente  previsti,  per
tali impianti e attivita', dai piani e programmi o dalle normative di
cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie  di
produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella
parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del  presente  decreto  si
deve considerare l'insieme degli  impianti  e  delle  attivita'  che,
nello  stabilimento,  ricadono   in   ciascuna   categoria   presente
nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle
condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e  6,  dell'Allegato  X
alla  parte  quinta  del  presente  decreto,  devono  in  ogni   caso
rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di
tali combustibili nella parte III  II,  dell'Allegato  I  alla  parte
quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia
impianti o attivita' inclusi nell'elenco della parte I  dell'allegato
IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti  o  attivita'
non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al  presente  titolo
considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche  ai
dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento  da  un
gestore  diverso  da  quello  dello  stabilimento  o  non  utilizzati
all'interno di uno stabilimento. Il gestore di  uno  stabilimento  in
cui i dispositivi mobili  di  un  altro  gestore  sono  collocati  ed
utilizzati in modo non occasionale deve comunque  ricomprendere  tali
dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'articolo  269  salva
la possibilita' di aderire alle autorizzazioni generali del  comma  2
nei  casi  ivi  previsti.  L'autorita'   competente   puo'   altresi'
prevedere,  con  proprio  provvedimento  generale,  che   i   gestori
comunichino alla stessa o ad altra autorita' da questa  delegata,  in
via preventiva, la data di messa  in  esercizio  dell'impianto  o  di
avvio dell'attivita' ovvero, in caso di dispositivi mobili,  la  data
di inizio di ciascuna campagna di  utilizzo.  Gli  elenchi  contenuti
nell'allegato IV alla  parte  quinta  del  presente  decreto  possono
essere aggiornati ed integrati, con le modalita' di cui  all'articolo
281, comma 5, anche su  indicazione  delle  regioni,  delle  province
autonome  e   delle   associazioni   rappresentative   di   categorie
produttive.»; 
    b) al comma 2 le parole «categorie di impianti»  sono  sostituite
dalle  parole  «categorie  di  stabilimenti»,  le   parole   «singola
categoria  di  impianti»  sono  sostituite  dalle   parole   «singola
categoria», dopo  le  parole  «le  prescrizioni,»  sono  inserite  le
seguenti «anche inerenti le condizioni di costruzione o di  esercizio
e i combustibili utilizzati,», le parole «all'articolo 271, commi 6 e
8» sono sostituite dalle parole «all'articolo 271, commi da  5  a  7.
L'autorizzazione generale stabilisce i  requisiti  della  domanda  di
adesione e puo' prevedere appositi modelli semplificati  di  domanda,
nei quali le quantita' e le qualita' delle emissioni sono  deducibili
dalle quantita' di  materie  prime  ed  ausiliarie  utilizzate.»,  le
parole «l'autorita' competente deve in ogni caso procedere entro  due
anni» sono sostituite dalle parole «l'autorita'  competente  deve  in
ogni caso procedere entro cinque anni», le parole «per gli impianti e
per le attivita' di cui alla parte II  dell'Allegato  IV  alla  parte
quinta del presente decreto» sono sostitute  dalle  parole  «per  gli
stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli  impianti  e  le
attivita' di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del
presente decreto. Al fine di stabilire le soglie di produzione  e  di
consumo e le  potenze  termiche  nominali  indicate  nella  parte  II
dell'Allegato IV alla parte  quinta  del  presente  decreto  si  deve
considerare l'insieme degli impianti e  delle  attivita'  che,  nello
stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente  nell'elenco.»,
le parole «gestori  degli  impianti»  sono  sostituite  dalle  parole
«gestori degli stabilimenti», dopo le  parole  «la  propria  adesione
all'autorita' competente»,  sono  inserite  le  parole  «o  ad  altra
autorita'  da  questa  delegata»,  prima  delle  parole  «alle  quali
comporta» e' aggiunta la  parola  «obbligatoria»,  prima  dell'ultimo
periodo e' inserito il seguente «Per gli  stabilimenti  in  cui  sono
presenti anche impianti o attivita' a cui  l'autorizzazione  generale
non  si  riferisce,   il   gestore   deve   presentare   domanda   di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Almeno  quarantacinque  giorni  prima  dell'installazione  il
gestore degli stabilimenti di cui al comma 2, presenta  all'autorita'
competente o ad altra autorita' da questa  delegata  una  domanda  di
adesione all'autorizzazione  generale  corredata  dai  documenti  ivi
prescritti. L'autorita' che  riceve  la  domanda  puo',  con  proprio
provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati
i requisiti  previsti  dall'autorizzazione  generale  o  i  requisiti
previsti  dai  piani  e  dai  programmi  o  dalle  normative  di  cui
all'articolo  271,  commi  3  e  4,  o  in  presenza  di  particolari
situazioni  di  rischio  sanitario  o  di  zone  che  richiedono  una
particolare tutela ambientale. Tale procedura si  applica  anche  nel
caso  in  cui  il  gestore  intenda  effettuare  una  modifica  dello
stabilimento. Resta fermo l'obbligo  di  sottoporre  lo  stabilimento
all'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di  modifiche  per
effetto delle quali  lo  stabilimento  non  sia  piu'  conforme  alle
previsioni dell'autorizzazione generale. L'autorizzazione generale si
applica a chi vi  ha  aderito,  anche  se  sostituita  da  successive
autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi
all'adesione. Non  hanno  effetto  su  tale  termine  le  domande  di
adesione  relative  alle   modifiche   dello   stabilimento.   Almeno
quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore
presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente,
corredata  dai  documenti  ivi  prescritti.  L'autorita'   competente
procede, almeno ogni dieci  anni,  al  rinnovo  delle  autorizzazioni
generali  adottate  ai  sensi   del   presente   articolo.   Per   le
autorizzazioni  generali  rilasciate  ai  sensi   del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989  e  del  decreto
del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo  rinnovo  e'
effettuato entro cinque anni dalla data di entrata  in  vigore  della
parte quinta del presente decreto e i soggetti autorizzati presentano
una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti,  nei
sei mesi che seguono al  rinnovo  o  nei  diversi  termini  stabiliti
dall'autorizzazione stessa, durante i quali l'esercizio  puo'  essere
continuato.  In  caso  di  mancata  presentazione  della  domanda  di
adesione nei termini previsti dal presente comma lo  stabilimento  si
considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.»; 
    d) al comma 4, le parole «commi 2  e  3»  sono  sostituite  dalle
parole «commi 1, 2 e 3»; 
    e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma: 
    «4-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi  dell'articolo
281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato IV, parte II,  alla
parte quinta del presente decreto con l'indicazione dei casi in  cui,
in  deroga  al  comma   precedente,   l'autorita'   competente   puo'
permettere,  nell'autorizzazione  generale,  l'utilizzo  di  sostanze
inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61,
R68, in considerazione degli scarsi quantitativi  d'impiego  o  delle
ridotte  percentuali  di  presenza  nelle  materie  prime   o   nelle
emissioni.». 
    f) al comma 5, le parole «Il presente  titolo,  ad  eccezione  di
quanto previsto dal comma 1, non si  applica  agli  impianti  e  alle
attivita' elencati nella parte I dell'Allegato IV alla  parte  quinta
del presente decreto. Il presente titolo non si applica inoltre  agli
impianti destinati alla difesa nazionale ne'» sono  sostituite  dalle
parole «Il presente titolo non si applica agli stabilimenti destinati
alla difesa nazionale ed ». 
  7. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7, le parole «ad aggiornare»  sono  sostituite  dalle
parole «a rinnovare»; 
    b) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti: 
    «9. Se piu' impianti di combustione,  anche  di  potenza  termica
nominale  inferiore  a  50  MW,   sono   localizzati   nello   stesso
stabilimento  l'autorita'  competente  deve,   in   qualsiasi   caso,
considerare tali impianti  come  un  unico  impianto  ai  fini  della
determinazione della potenza termica  nominale  in  base  alla  quale
stabilire i  valori  limite  di  emissione.  L'autorita'  competente,
tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, puo'  altresi'
disporre il convogliamento delle emissioni di  tali  impianti  ad  un
solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso  di
mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto piu' recente. 
    10. L'adeguamento alle disposizioni del comma 9 e' effettuato nei
tempi a tal fine stabiliti dall'autorizzazione.»; 
    c) al comma 13, le parole «di cui alla  parte  IV,  paragrafo  I,
dell'allegato I alla parte quinta del  presente  decreto,  calcolati»
sono sostituite dalle parole «calcolati, su un intervallo  mensile  o
inferiore,»; 
    d) al comma 15 la lettera l) e' soppressa; 
    e) dopo il comma 15 e' inserito il seguente comma: 
    «16. Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  alle
turbine a gas autorizzate successivamente all'entrata in vigore della
parte quinta del presente decreto. Alle  turbine  a  gas  autorizzate
precedentemente si  applicano  esclusivamente  le  disposizioni  alle
stesse riferite dall'Allegato  II  alla  parte  quinta  del  presente
decreto in materia  di  monitoraggio  e  controllo  delle  emissioni,
nonche' di anomalie e guasti degli impianti di abbattimento.». 
  8. All'articolo 274 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente comma: 
    «7. Il presente articolo si applica  anche  alle  turbine  a  gas
autorizzate prima dell'entrata  in  vigore  della  parte  quinta  del
presente decreto.». 
  9. All'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo le parole «Se  nello  stesso  luogo»
sono sostituite dalle parole «Se nello stesso stabilimento», dopo  le
parole «a ciascuna di tali attivita' si applicano,» sono aggiunte  le
parole «secondo le modalita' di cui al comma 7,» secondo  periodo  le
parole «nello stesso  luogo»  sono  sostituite  dalle  parole  «nello
stesso stabilimento» e al terzo periodo, la parola  «autorizzato»  e'
soppressa; 
    b) al comma 4, le parole «conforme a quanto previsto nella  parte
I dell'Allegato III» sono sostituite dalle parole «dello stabilimento
in conformita' all'articolo 269 e  a  quanto  previsto  nel  presente
articolo e nell'Allegato III», dopo le parole «alla parte quinta  del
presente decreto» sono aggiunte le  parole  «oppure,  ricorrendone  i
presupposti, una domanda di adesione all'autorizzazione  generale  di
cui all'articolo 272, comma 3.», il periodo: «Si applica, a tal fine,
l'articolo 269, ad eccezione dei commi 2 e  4.»  e'  soppresso  e  le
parole  «gestore  delle  attivita'»  sono  sostituite  dalle   parole
«gestore dello stabilimento in cui sono esercitate delle attivita'»; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. L'autorizzazione stabilisce, sulla base dei commi 2  e  7,  i
valori limite di  emissione  e  le  prescrizioni  che  devono  essere
rispettati.  Per  la  captazione  e  il  convogliamento  si   applica
l'articolo 270.», 
    d) al comma 8 il periodo «Se le attivita' di cui al comma 2  sono
effettuate da uno o piu' impianti autorizzati prima del 13 marzo 2004
o da tali impianti congiuntamente a macchinari e sistemi non fissi  o
operazioni manuali,» e' sostituito dal seguente: «Se le attivita'  di
cui al comma 2 sono esercitate presso uno stabilimento autorizzato ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,  n.
203, prima del 13 marzo 2004,», il periodo «Gli impianti in tal  modo
autorizzati si considerano anteriori  al  2006.»  e'  sostituito  dal
seguente: «Tali stabilimenti  si  considerano  anteriori  al  2006  o
anteriori al 1988 sulla base dei criteri  di  cui  all'articolo  268,
comma 1, lettere i) e i-bis).» e le parole «impianti di cui al  comma
20» sono sostituite dalle parole «stabilimenti di cui al comma 20»; 
    e) al comma 10, la parola «VI» e' sostituita dalla parola «IV»; 
    f)  al  comma  11  le  parole  «gestore  delle  attivita'»   sono
sostituite dalle parole «gestore degli stabilimenti  nei  quali  sono
esercitate le attivita'» e le parole «degli impianti, dei  sistemi  e
macchinari non fissi e  delle  operazioni  manuali»  sono  sostituite
dalle parole «provenienti dagli stabilimenti in cui si effettuano  le
attivita'»; 
    g) al comma 16, le parole  «purche'  le  emissioni  totali»  sono
sostituite dalle parole  «purche',  sin  dalle  date  di  adeguamento
previste dal comma 8, le emissioni totali»; 
    h) al comma 18, le parole «decisione 2002/529/CE  del  27  giugno
2002» sono sostituite dalle  parole  «decisione  2007/531/CE  del  26
luglio 2007»; 
    i) il comma 19 e' soppresso; 
    l) al comma 20 le  parole  «I  gestori  degli  impianti  a  ciclo
chiuso» sono sostituite dalle parole «I  gestori  degli  stabilimenti
costituiti da uno o piu' impianti a ciclo chiuso», secondo periodo le
parole «ai sensi  dell'articolo  272,  l'adesione  alle  quali»  sono
sostituite dalle parole «ai sensi dell'articolo  272,  l'obbligatoria
adesione alle quali». 
  10. All'articolo 276, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole «comma 16» sono sostituite dalle  parole
«comma 10»; 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma: 
    «6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di cui  al
comma 1, lettera  b),  sono  soggetti,  ove  producano  emissioni  in
atmosfera, all'autorizzazione di cui all'articolo 269.». 
  11. All'articolo 277 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «gli  impianti  di  distribuzione»  sono
sostituite  dalle  parole   «gli   impianti   di   distribuzione,   i
distributori»; 
    b) ai commi 3 e 4, le parole «di cui al decreto  ministeriale  31
luglio 1934» sono sostituite dalle  parole  «previsti  dalla  vigente
normativa». 
  12. All'articolo 278, comma 1, del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: 
    «b) alla  diffida  ed  alla  contestuale  temporanea  sospensione
dell'autorizzazione con riferimento agli impianti  e  alle  attivita'
per i quali vi e' stata violazione delle prescrizioni  autorizzative,
ove si manifestino  situazioni  di  pericolo  per  la  salute  o  per
l'ambiente; 
    c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli  impianti
e  alle  attivita'  per  i  quali  vi  e'  stata   violazione   delle
prescrizioni autorizzative,  in  caso  di  mancato  adeguamento  alle
prescrizioni  imposte  con  la  diffida  o   qualora   la   reiterata
inosservanza   delle   prescrizioni   contenute   nell'autorizzazione
determini situazioni di pericolo o di  danno  per  la  salute  o  per
l'ambiente.». 
  13. All'articolo 279 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: 
    «1. Chi inizia a  installare  o  esercisce  uno  stabilimento  in
assenza della prescritta autorizzazione ovvero  continua  l'esercizio
con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e'  punito
con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258
euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e'  punito  chi  sottopone  uno
stabilimento  ad  una  modifica  sostanziale  senza  l'autorizzazione
prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone  uno  stabilimento
ad una modifica non sostanziale  senza  effettuare  la  comunicazione
prevista dall'articolo 269, comma 8, e' assoggettato ad una  sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 1.000  euro,  alla  cui  irrogazione
provvede l'autorita' competente.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente comma: 
    «2. Chi, nell'esercizio  di  uno  stabilimento,  viola  i  valori
limite di emissione o le prescrizioni stabiliti  dall'autorizzazione,
dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto,
dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o
le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente ai sensi
del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad  un  anno  o  con
l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori  limite  o  le  prescrizioni
violati sono contenuti nell'autorizzazione  integrata  ambientale  si
applicano le sanzioni previste dalla normativa  che  disciplina  tale
autorizzazione.»; 
    c) al comma 3, le parole «comma 5 o  comma  15»  sono  sostituite
dalle parole «comma 6»; 
    d) al comma 4, le parole «comma 5» sono sostituite  dalle  parole
«comma 6». 
  14. All'articolo 281 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, ovunque ricorra  la  parola  «impianti»,  essa  e'
sostituita dalla parola «stabilimenti», al  terzo  periodo,  dopo  le
parole «della precedente autorizzazione.»  sono  aggiunte  le  parole
«L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a  otto  mesi
o, in caso di integrazione della domanda di  autorizzazione,  pari  a
dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa.» e  dopo  le  parole
«in  caso  di  mancata  pronuncia  entro  i  termini  previsti»  sono
soppresse le parole «dall'articolo 269, comma 3,»,  le  parole  «fino
alla scadenza del termine previsto  per  la  pronuncia  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  a  cui  sia
stato richiesto di provvedere ai sensi dello  stesso  articolo»  sono
sostituite dalle seguenti parole  «fino  alla  scadenza  del  termine
previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere  ai
sensi dell'articolo 269», alla lettera  a)  le  parole  «31  dicembre
2010» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2011»,  alla  lettera
b) le parole «1° gennaio  2011»  sono  sostituite  dalle  parole  «1°
gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2014»  sono  sostituite  dalle
parole 31 dicembre 2013», alla lettera c) le parole «1° gennaio 2015»
sono sostituite dalle parole  «1°  gennaio  2014»  e  le  parole  «31
dicembre 2018» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2015»; 
    b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
    «2. Non sono sottoposti alla procedura autorizzativa prevista dal
comma 1, gli stabilimenti per cui l'autorizzazione e' stata rinnovata
ai sensi  dell'articolo  269,  commi  7  o  8.  Se  uno  stabilimento
anteriore al 1988 e' sottoposto ad una modifica sostanziale, ai sensi
dell'articolo 269, comma 8, prima del termine previsto dal  comma  1,
l'autorita'  competente   procede,   in   ogni   caso,   al   rinnovo
dell'autorizzazione. 
    3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata
in vigore della parte quinta del presente decreto  che  ricadono  nel
campo di applicazione del presente titolo e che  non  ricadevano  nel
campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica  24
maggio 1988, n. 203,  si  adeguano  alle  disposizioni  del  presente
titolo entro il 1° settembre 2013 o nel piu' breve termine  stabilito
dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento e' soggetto  a
tale autorizzazione la relativa domanda deve  essere  presentata,  ai
sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31
luglio 2012. L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a
otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione,
pari a dieci mesi dalla  ricezione  della  domanda  stessa.  Dopo  la
presentazione  della  domanda,  le  condizioni  di  esercizio  ed   i
combustibili  utilizzati   non   possono   essere   modificati   fino
all'ottenimento dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione
della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di
modifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimento
si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se  la
domanda e' presentata nel termine previsto, l'esercizio  puo'  essere
proseguito fino alla pronuncia dell'autorita' competente; in caso  di
mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio  puo'  essere
proseguito fino alla scadenza del termine previsto per  la  pronuncia
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a
cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269.  Ai
soli fini della determinazione dei valori limite e delle prescrizioni
di cui agli articoli 271 e  272,  tali  stabilimenti  si  considerano
nuovi. La procedura prevista dal presente articolo si  applica  anche
in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata  in  vigore
della parte quinta del presente decreto che ricadevano nel  campo  di
applicazione del decreto del Presidente della  Repubblica  24  maggio
1988, n. 203, ma erano esentati dall'autorizzazione ivi  disciplinata
e  che,  per  effetto  di   tale   parte   quinta,   siano   soggetti
all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. 
    4. Per gli stabilimenti in esercizio  alla  data  di  entrata  in
vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo
di applicazione del presente titolo e che  ricadevano  nel  campo  di
applicazione della legge 13 luglio 1966,  n.  615,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o  del  titolo
II del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  8  marzo
2002, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 MW,  l'autorita'
competente,  ai  fini  dell'applicazione  del  comma  3,  adotta   le
autorizzazioni generali di  cui  all'articolo  272,  comma  2,  entro
cinque  anni  da   tale   data.   In   caso   di   mancata   adozione
dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto,  la  stessa  e'
rilasciata con apposito decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e i  gestori  comunicano  la  propria  adesione
all'autorita' competente o all'autorita' da questa delegata; e' fatto
salvo il potere dell'autorita' competente di adottare successivamente
nuove autorizzazioni di carattere generale,  ai  sensi  dell'articolo
272, l'obbligatoria adesione alle quali  comporta,  per  il  soggetto
interessato,  la  decadenza   di   quella   adottata   dal   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.»; 
    c) al comma 5, le parole «con le modalita' di cui all'articolo 3,
comma 2,» sono soppresse, le  parole  «il  Ministro  delle  attivita'
produttive» sono sostituite dalle parole «il Ministro dello  sviluppo
economico» e dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente  periodo
«I decreti sono adottati sulla base dell'articolo 17, comma 2,  della
legge 17 agosto 1988, n. 400, e, in caso di attuazione  di  direttive
comunitarie che modificano modalita' esecutive e  caratteristiche  di
ordine tecnico previste negli allegati, sulla base  dell'articolo  13
della legge 4 febbraio 2005, n. 11.» e l'ultimo periodo e' sostituito
con il seguente: «L'allegato I e l'allegato VI alla parte quinta  del
presente decreto sono aggiornati per la prima  volta  rispettivamente
entro il 30 giugno 2011 ed entro il 31 dicembre 2010»; 
    d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
    «8.  L'adozione,  da  parte  dell'autorita'  competente  o  della
regione  che  abbia  delegato  la  propria  competenza,  di  un  atto
precedentemente omesso preclude la conclusione del  procedimento  con
il quale il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio
esercita i poteri sostitutivi previsti dal  presente  titolo.  A  tal
fine l'autorita' che adotta l'atto ne da' tempestiva comunicazione al
Ministero.»; 
    e) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
    «10. A fini  di  informazione  le  autorita'  competenti  rendono
disponibili al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
in formato digitale, le  autorizzazioni  rilasciate  ai  sensi  degli
articoli 269 e 272.»; 
    f) dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente comma: 
    «11. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal presente
titolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  si
puo' avvalere dell'ISPRA ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  15. L'articolo 282 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
e' sostituito dal seguente: 
 
                            «Articolo 282 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della
limitazione  dell'inquinamento  atmosferico,  gli  impianti   termici
civili aventi  potenza  termica  nominale  inferiore  a  3  MW.  Sono
sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili
aventi potenza termica nominale uguale o superiore. 
  2. Un impianto  termico  civile  avente  potenza  termica  nominale
uguale o superiore a 3 MW si considera  in  qualsiasi  caso  come  un
unico impianto  ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del
titolo I.». 
  16. All'articolo 283, comma 1, del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b) e' sostituita dalle seguente: 
    «b) generatore di calore: qualsiasi  dispositivo  di  combustione
alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da
un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;»; 
    b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    «d) impianto termico civile: impianto termico la  cui  produzione
di calore e' esclusivamente destinata, anche in edifici  ad  uso  non
residenziale, al riscaldamento o  alla  climatizzazione  invernale  o
estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua  per  usi  igienici  e
sanitari; l'impianto termico civile e' centralizzato se  serve  tutte
le unita' dell'edificio o di piu' edifici  ed  e'  individuale  negli
altri casi;»; 
    c) la lettera h) e' sostituita dalla seguente lettera: 
    «h)  modifica  dell'impianto:  qualsiasi   intervento   che   sia
effettuato  su  un  impianto  gia'  installato  e  che  richieda   la
dichiarazione di  conformita'  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;»; 
    d) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
    «i) autorita' competente: l'autorita' responsabile dei controlli,
gli  accertamenti  e  le  ispezioni  previsti   dall'articolo   9   e
dall'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412  o  la
diversa autorita' indicata dalla legge regionale;»; 
    e) la lettera l) e' sostituita dalla seguente lettera: 
    «l)  installatore:  il  soggetto  indicato  dall'articolo  3  del
decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;». 
  17. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
e' sostituito dal seguente: 
 
                            «Articolo 284 
 
 
                      Installazione o modifica 
 
  1. Nel corso delle  verifiche  finalizzate  alla  dichiarazione  di
conformita' prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37,
per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore
al valore di soglia, l'installatore verifica  e  dichiara  anche  che
l'impianto  e'  conforme  alle  caratteristiche   tecniche   di   cui
all'articolo 285 ed e' idoneo a rispettare i  valori  limite  di  cui
all'articolo 286.  Tali  dichiarazioni  devono  essere  espressamente
riportate in un atto  allegato  alla  dichiarazione  di  conformita',
messo  a  disposizione  del  responsabile  dell'esercizio   e   della
manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni
dalla conclusione dei lavori. L'autorita' che riceve la dichiarazione
di conformita' ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008,  n.
37, provvede  ad  inviare  tale  atto  all'autorita'  competente.  In
occasione della dichiarazione di conformita',  l'installatore  indica
al responsabile dell'esercizio  e  della  manutenzione  dell'impianto
l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie  necessarie  ad
assicurare il rispetto dei valori limite  di  cui  all'articolo  286,
affinche' tale elenco sia inserito nel libretto di centrale  previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.  412.
Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione  dell'impianto
non   e'   ancora   individuato   al   momento    dell'installazione,
l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione,  invia  l'atto  e
l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale  li  mette  a
disposizione del responsabile  dell'esercizio  e  della  manutenzione
dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione. 
  2. Per gli impianti termici  civili  di  potenza  termica  nominale
superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di  entrata  in
vigore della parte  quinta  del  presente  decreto,  il  libretto  di
centrale previsto dall'articolo 11 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a  cura  del
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro
il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto  e'
conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed  e'
idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Entro il
31 dicembre  2012,  il  libretto  di  centrale  deve  essere  inoltre
integrato  con   l'indicazione   delle   manutenzioni   ordinarie   e
straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori  limite
di cui all'articolo  286.  Il  responsabile  dell'esercizio  e  della
manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti  integrativi
all'autorita' competente entro 30 giorni dalla redazione.». 
  18. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
e' sostituito dal seguente: 
 
                            «Articolo 285 
 
 
                      Caratteristiche tecniche 
 
  1.  Gli  impianti  termici  civili  di  potenza  termica   nominale
superiore al valore di soglia devono  rispettare  le  caratteristiche
tecniche previste dalla parte II dell'Allegato IX alla  parte  quinta
del presente decreto pertinenti al tipo di combustibile utilizzato  e
le ulteriori  caratteristiche  tecniche  previste  dai  piani  e  dai
programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove
necessarie al  conseguimento  ed  al  rispetto  dei  valori  e  degli
obiettivi di qualita' dell'aria.». 
  19. All'articolo 286 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni; 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le emissioni in atmosfera degli impianti  termici  civili  di
potenza  termica  nominale  superiore  al  valore  di  soglia  devono
rispettare i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato  IX
alla parte quinta del presente decreto e i  piu'  restrittivi  valori
limite previsti dai piani  e  dai  programmi  di  qualita'  dell'aria
previsti dalla vigente normativa, ove necessario al conseguimento  ed
al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.»; 
    b) al comma 2, dopo le parole  «i  documenti»  sono  inserite  le
parole «o le dichiarazioni»  e  le  parole  «dalla  denuncia  di  cui
all'articolo 284» sono  sostituite  dalle  parole  «dal  libretto  di
centrale»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4.  A   decorrere   dal   29   ottobre   2006,   l'installatore,
contestualmente  all'installazione  o  alla  modifica  dell'impianto,
verifica il rispetto dei valori  limite  di  emissione  previsti  dal
presente articolo. La documentazione  relativa  a  tale  verifica  e'
messa  a  disposizione  del  responsabile  dell'esercizio   e   della
manutenzione dell'impianto che la  allega  al  libretto  di  centrale
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,
n. 412. Tale verifica non e' richiesta nei casi previsti dalla  parte
III, sezione 1, dell'Allegato IX VIII alla parte quinta del  presente
decreto». 
  20. All'articolo 287 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  le  parole  «dall'Ispettorato  provinciale  del
lavoro, al termine di un corso per conduzione  di  impianti  termici,
previo superamento dell'esame finale» sono  sostituite  dalle  parole
«da  una  autorita'  individuata  dalla  legge  regionale,  la  quale
disciplina anche le opportune  modalita'  di  formazione  nonche'  le
modalita' di compilazione, tenuta  e  aggiornamento  di  un  registro
degli abilitati alla conduzione degli impianti  termici»  e  l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: «Il registro degli abilitati alla
conduzione degli impianti termici e' tenuto  presso  l'autorita'  che
rilascia il patentino o presso la diversa  autorita'  indicata  dalla
legge regionale e, in copia, presso l'autorita' competente  e  presso
il comando provinciale dei vigili del fuoco.»; 
    b) al comma 4, dopo la parola «consente» sono inserite le  parole
«, ove previsto dalla legge regionale,»; 
    c) al  comma  5,  le  parole  «dall'Ispettorato  provinciale  del
lavoro» sono soppresse e le parole «all'Ispettorato» sono  sostituite
dalle parole «all'autorita' che ha rilasciato il patentino»; 
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Fino all'entrata in
vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la  disciplina
dei corsi e degli esami resta quella individuata ai sensi del decreto
del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale  del  12  agosto
1968.». 
  21. All'articolo 288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: 
    «1. E' punito  con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
cinquecentosedici    euro    a    duemilacinquecentottantadue    euro
l'installatore che non redige o redige in modo incompleto  l'atto  di
cui all'articolo 284, comma 1, o non  lo  mette  a  disposizione  del
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o  del
soggetto committente  nei  termini  prescritti  o  non  lo  trasmette
unitamente alla dichiarazione di conformita' nei casi in  cui  questa
e' trasmessa ai sensi del decreto ministeriale 22  gennaio  2008,  n.
37. Con la stessa sanzione e' punito il soggetto committente che  non
mette  a  disposizione  del  responsabile  dell'esercizio   e   della
manutenzione dell'impianto  l'atto  e  l'elenco  dovuti  nei  termini
prescritti.  Con  la  stessa  sanzione  e'  punito  il   responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che  non  redige  o
redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2,  o
non lo trasmette all'autorita' competente nei termini prescritti.»; 
    b) al comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: 
    «a) l'installatore, nei casi disciplinati all'articolo 284, comma
1; 
    b)  il   responsabile   dell'esercizio   e   della   manutenzione
dell'impianto, nei casi soggetti all'articolo 284, comma 2;»; 
    c) al comma 3 nelle lettere b), c)  e  d)  ovunque  ricorrano  le
parole «nella denuncia» sono sostituite dalle parole «nell'atto»; 
    d)  al  comma  5,  le  parole  «di  cui  all'articolo  286»  sono
sostituite dalle parole «di cui all'articolo 286  o  quanto  disposto
dall'articolo 293»; 
    e) al comma 7 le parole «0.322 MW» sono sostituite  dalle  parole
«0.232 MW» e le parole «con l'ammenda da quindici euro a  quarantasei
euro.» sono sostituite dalle parole «con una sanzione  amministrativa
pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, alla cui  irrogazione
provvede l'autorita' indicata dalla legge regionale.»; 
    f) il comma 8 e' sostituito dal seguente comma: 
    «8. I controlli relativi al rispetto  del  presente  titolo  sono
effettuati dall'autorita' competente  in  occasione  delle  ispezioni
effettuate ai sensi dell'allegato L al decreto legislativo 19  agosto
2005, n. 192, anche avvalendosi degli  organismi  ivi  previsti,  nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.». 
  22. All'articolo 290 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' soppresso; 
    b) al comma 2 le parole «previsti  dall'articolo  8  del  decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351» sono sostituite dalle  parole  «di
qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa»e le parole  «dei
valori limite di qualita' dell'aria»  sono  sostituite  dalle  parole
«dei valori di qualita' dell'aria»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. La legge 13 luglio 1966, n. 615, il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1970,  n.  1391,  e  il  titolo  II  del
decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  8  marzo  2002
continuano ad applicarsi agli impianti termici assoggettati al titolo
I della parte quinta al del presente decreto, fino alla data  in  cui
e' effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni  rilasciate
ai sensi dell'articolo 281, comma 3.»; 
    d) dopo il comma 3 e' aggiunto il comma 4: 
    «4. Con decreto del Ministro dell'ambiente,  di  concerto  con  i
Ministri della salute e dello sviluppo economico, da  adottare  entro
il 31 dicembre 2010, sono disciplinati i requisiti, le procedure e le
competenze per il rilascio di una certificazione  dei  generatori  di
calore, con priorita' per  quelli  aventi  potenza  termica  nominale
inferiore  al  valore  di  soglia  di  0,035  MW,  alimentati  con  i
combustibili individuati alle lettere f), g)  e  h)  della  parte  I,
sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta  del  presente  decreto.
Nella  certificazione  si  attesta   l'idoneita'   dell'impianto   ad
assicurare   specifiche   prestazioni   emissive,   con   particolare
riferimento alle emissioni di polveri e di  ossidi  di  azoto,  e  si
assegna,  in  relazione  ai  livelli  prestazionali  assicurati,  una
specifica  classe  di  qualita'.  Tale  decreto  individua  anche  le
prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi, i relativi
metodi di prova e le verifiche che il produttore deve  effettuare  ai
fini della certificazione,  nonche'  indicazioni  circa  le  corrette
modalita' di installazione e gestione dei  generatori  di  calore.  A
seguito dell'entrata in vigore  del  decreto,  i  piani  di  qualita'
dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre  limiti  e
divieti  all'utilizzo  dei  generatori  di  calore  non   aventi   la
certificazione o certificati con una classe  di  qualita'  inferiore,
ove tale  misura  sia  necessaria  al  conseguimento  dei  valori  di
qualita' dell'aria. I programmi  e  gli  strumenti  di  finanziamento
statali  e  regionali  diretti  ad  incentivare  l'installazione   di
generatori  di  calore  a  ridotto  impatto   ambientale   assicurano
priorita'  a  quelli  certificati  con   una   classe   di   qualita'
superiore.». 
  23. All'articolo 293, comma 1, del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, dopo le parole «alle  condizioni  ivi  previste.»  sono
inseriti i seguenti periodi  «I  materiali  e  le  sostanze  elencati
nell'allegato X alla parte quinta del presente  decreto  non  possono
essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente  titolo  se
costituiscono rifiuti  ai  sensi  della  parte  quarta  del  presente
decreto. E' soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti  la
combustione  di  materiali  e  sostanze   che   non   sono   conformi
all'allegato X alla parte quinta del presente decreto o che  comunque
costituiscono rifiuti  ai  sensi  della  parte  quarta  del  presente
decreto.». 
  24. All'articolo 294 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente  «Ai
fini dell'applicazione del presente  comma  si  fa  riferimento  alla
potenza termica nominale di ciascun focolare, anche nei casi  in  cui
piu' impianti siano considerati, ai sensi dell'articolo 270, comma 4,
o dell'articolo 273, comma 9, o dell'articolo 282, comma 2,  come  un
unico impianto»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2.  Nel  caso  di  impianti   di   combustione   per   i   quali
l'autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera  o  l'autorizzazione
integrata ambientale prescriva  un  valore  limite  di  emissione  in
atmosfera per il monossido di carbonio e la relativa  misurazione  in
continuo, quest'ultima tiene luogo  della  misurazione  del  medesimo
prescritta al comma 1. Il  comma  1  non  si  applica  agli  impianti
elencati nell'articolo  273,  comma  15,  anche  di  potenza  termica
nominale inferiore a 50MW.»; 
    c) al comma 3, le parole «complessiva pari o superiore a 1,5  MW»
sono sostituite dalle parole «nominale per singolo focolare superiore
a 1,16 MW» e dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente  periodo
«Tali  impianti  devono  essere  inoltre  dotati,  ove   tecnicamente
fattibile,     di     regolazione     automatica     del     rapporto
aria-combustibile.». 
  25. All'articolo 296, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, le parole «per chi ha effettuato la  messa  in
commercio» sono soppresse. 
  26. All'articolo 298 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  le  parole  «all'articolo  281,  comma  3»  sono
sostituite dalle parole «all'articolo  290,  comma  3»  e  le  parole
«dell'articolo  281,  comma   2»   sono   sostituite   dalle   parole
«dell'articolo 281, comma 3.»; 
    b) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: 
    «2-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute ed  il  Ministro
dello sviluppo economico ed il Ministro delle  politiche  agricole  e
forestali e' istituita, nell'ambito delle risorse umane,  finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  una
commissione  per  l'esame   delle   proposte   di   integrazione   ed
aggiornamento dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto,
presentate dalle amministrazioni dello  Stato  e  dalle  regioni.  La
commissione e' composta da due rappresentanti  di  ciascuno  di  tali
Ministeri e da un rappresentante del  Dipartimento  affari  regionali
della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri.  Ai  componenti  della
Commissione non sono dovuti compensi, ne' rimborsi spese». 
  27. Al paragrafo 3, della parte III,  dell'allegato  I  alla  parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole  «200
mg/Nm3» sono sostituite dalle parole «2000 mg/Nm3»  e  al  punto  2.3
della sezione 2 della parte IV del medesimo allegato le parole  «3500
mg/Nm3» sono sostituite dalle parole «350 mg/Nm3». 
  28. L'allegato IV alla  parte  quinta  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal corrispondente allegato IV  al
presente decreto. 
  29. All'allegato IX alla parte quinta  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la parte I e' soppressa; 
    b) nella parte II, il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. Apparecchi indicatori. 
    5.1. Allo scopo di consentire il rilevamento dei principali  dati
caratteristici relativi alla conduzione dei  focolari,  gli  impianti
termici devono essere  dotati  di  due  apparecchi  misuratori  delle
pressioni  relative  (riferite  a  quella  atmosferica)  che  regnano
rispettivamente nella camera di combustione ed alla base del  camino,
per ciascun focolare di potenzialita' superiore ad 1,16 MW. 
    5.2. I dati forniti dagli apparecchi indicatori a servizio  degli
impianti termici aventi potenzialita' superiore a 5,8  MW,  anche  se
costituiti da un solo focolare, devono  essere  riportati  su  di  un
quadro raggruppante i ripetitori  ed  i  registratori  delle  misure,
situato in un punto riconosciuto idoneo per una  lettura  agevole  da
parte del personale addetto alla conduzione dell'impianto termico. 
    5.3. Tutti gli apparecchi indicatori, ripetitori  e  registratori
delle misure devono essere installati in  maniera  stabile  e  devono
essere tarati.» 
    c) nella parte III, sezione 1, paragrafo 2, dopo le parole  «286,
comma 2,»  sono  inserite  le  seguenti  «  e  le  verifiche  di  cui
all'articolo 286, comma 4,». 
  30. All'allegato X alla parte  quinta  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella parte I, sezione 2, le lettere l) e m) del paragrafo 1 e
i paragrafi 3 e 4 sono soppressi ed e' aggiunto, dopo il paragrafo 1,
il seguente paragrafo 1-bis: 
    «1-bis. L'uso dei combustibili di cui alle lettere f),  g)  e  h)
puo' essere limitato o vietato dai  piani  e  programmi  di  qualita'
dell'aria previsti dalla  vigente  normativa,  ove  tale  misura  sia
necessaria al  conseguimento  ed  al  rispetto  dei  valori  e  degli
obiettivi di qualita' dell'aria.»; 
    b) nella parte II, la tabella 1 della  sezione  2  e'  sostituita
dalla seguente:  
      
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
      
    c) nella parte II, sezione 4,  paragrafo  1,  la  lettera  b)  e'
sostituita dalle seguente: 
    «b) Materiale vegetale  prodotto  da  trattamento  esclusivamente
meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole
non dedicate;» e la lettera e)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «e)
Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente  meccanico,
lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli.»; 
    d) nella parte II, sezione 4, e' inserito, dopo il  paragrafo  1,
il seguente paragrafo 1-bis: 
    «1-bis. Salvo il caso in cui i materiali elencati nel paragrafo 1
derivino da processi direttamente destinati alla  loro  produzione  o
ricadano nelle esclusioni  dal  campo  di  applicazione  della  parte
quarta del presente  decreto,  la  possibilita'  di  utilizzare  tali
biomasse secondo le  disposizioni  della  presente  parte  quinta  e'
subordinata  alla  sussistenza   dei   requisiti   previsti   per   i
sottoprodotti dalla precedente parte quarta.»; 
    e) nella parte II, sezione 4, paragrafo 2, e' inserito,  dopo  il
punto 2.1, il seguente punto: 
    «2.2 Modalita' di combustione 
    Al fine di garantire il rispetto dei valori limite  di  emissione
previsti dal presente decreto, le condizioni operative devono  essere
assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso: 
      a)   l'alimentazione   automatica   del    combustibile    (non
obbligatoria se  la  potenza  termica  nominale  di  ciascun  singolo
impianto di cui al titolo I o di ciascun singolo focolare di  cui  al
titolo II e' inferiore o uguale a 1 MW); 
      b) il controllo della combustione, anche in fase di avviamento,
tramite la misura e la registrazione in  continuo,  nella  camera  di
combustione, della  temperatura  e  del  tenore  di  ossigeno,  e  la
regolazione   automatica   del   rapporto   aria/combustibile    (non
obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli  impianti
di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun  singolo
impianto e' inferiore o uguale a 3 MW); 
      c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile gassoso
o liquido (non obbligatoria per gli impianti di cui al  titolo  II  e
per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di
ciascun singolo impianto e' inferiore o uguale a 6 MW); 
      d)   la   misurazione   e   la   registrazione   in   continuo,
nell'effluente gassoso, della temperatura e delle  concentrazioni  di
monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (non
obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli  impianti
di cui al titolo I se la  potenza  termica  nominale  complessiva  e'
inferiore o uguale a 6 MW). La misurazione in continuo del tenore  di
vapore acqueo puo' essere omessa se  l'effluente  gassoso  campionato
viene essiccato prima dell'analisi; 
      e)   la   misurazione   e   la   registrazione   in   continuo,
nell'effluente gassoso, delle  concentrazioni  di  polveri  totali  e
carbonio organico totale (non obbligatoria per gli impianti di cui al
titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica
nominale complessiva e' inferiore o uguale a 20 MW); 
      f)  la  misurazione  con   frequenza   almeno   annuale   della
concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze  per  cui  sono
fissati specifici valori limite di emissione, ove non sia prevista la
misurazione in continuo.»; 
      f) nella parte II, sezione 6, paragrafo 1, le parole  «sostanze
organiche non costituite da rifiuti.» sono sostituite dalle  seguenti
«sostanze organiche, quali  per  esempio  effluenti  di  allevamento,
prodotti agricoli o borlande di distillazione, purche' tali  sostanze
non costituiscano rifiuti ai sensi della parte  quarta  del  presente
decreto.»; 
      g) nella parte II, sezione 6, il paragrafo 3 e' sostituito  dal
seguente: 
    3. Condizioni di utilizzo 
    3.1 L'utilizzo del biogas e' consentito nel medesimo comprensorio
in cui tale biogas e' prodotto. 
    3.2 Per gli impianti di cui al punto 3.1 devono essere effettuati
controlli almeno annuali dei valori di  emissione  ad  esclusione  di
quelli per cui e' richiesta la misurazione  in  continuo  di  cui  al
punto 3.3. 
    3.3 Se la potenza termica nominale complessiva e' superiore  a  6
MW, deve essere effettuata la misurazione e registrazione in continuo
nell'effluente gassoso del  tenore  volumetrico  di  ossigeno,  della
temperatura, delle concentrazioni del monossido  di  carbonio,  degli
ossidi di azoto e del vapore acqueo (la misurazione in  continuo  del
tenore di vapore acqueo puo' essere  omessa  se  l'effluente  gassoso
campionato viene essiccato prima dell'analisi). 
    h) nella parte I, sezione 1, paragrafo 7, la parola «complessiva»
e' soppressa; 
    i) nella parte I, sezione 1, il paragrafo  9  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «9. Ai fini dell'applicazione dei  paragrafi  2,  3  e  7  si  fa
riferimento alla potenza termica nominale di ciascun singolo impianto
anche nei casi in cui piu' impianti sono considerati, ai sensi  degli
articoli 270, comma 4, 273, comma 9, o 282, comma 2,  come  un  unico
impianto.» 
    l) nella parte I, sezione 3, nelle ultime tre righe delle Tabelle
II e IV,  ultima  colonna:  sostituire  i  tenori  massimi  di  zolfo
indicati con «1» «3» e «4» con i seguenti: «1,0» 3,0» e «4,0». 
  31. Al fine di qualificare come anteriore  al  1988,  anteriore  al
2006 o nuovo uno stabilimento in cui i singoli impianti o le  singole
attivita'  sono  stati  oggetto  di  distinte   autorizzazioni   alle
emissioni  anteriormente  all'entrata  in   vigore   della   presente
disposizione, la prima, tra le autorizzazioni in vigore, si considera
come autorizzazione dello stabilimento e le altre  autorizzazioni  in
vigore sono valutate congiuntamente in sede di primo rinnovo. 
  32. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata  in  vigore
del presente decreto, sono stati autorizzati ai sensi  del  titolo  I
della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e
che, a partire da tale  data,  ricadono  nel  successivo  titolo  II,
devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II  entro  il  1°
settembre 2013. Il titolare dell'autorizzazione produce,  quali  atti
autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della
stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento  ed
effettua le comunicazioni previste da tale  articolo  nei  tempi  ivi
stabiliti.   Il   titolare    dell'autorizzazione    e'    equiparato
all'installatore ai fini dell'applicazione  delle  sanzioni  previste
dall'articolo 288. 
  33. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il
Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinati in modo organico
i  requisiti  costruttivi  e  di  installazione  degli  impianti   di
distribuzione di benzina. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del predetto decreto e' soppresso il paragrafo 3  dell'allegato  VIII
alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  34. Le denunce trasmesse ai sensi dell'articolo 284, comma  1,  del
decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  prima  dell'entrata  in
vigore del presente decreto  continuano  a  valere  fino  alla  prima
modifica dell'impianto che richieda la dichiarazione  di  conformita'
di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 22  gennaio  2008,  n.
37. Per i fatti  commessi  durante  questo  periodo  transitorio,  le
sanzioni previste  dall'articolo  288,  commi  2  e  3,  del  decreto
legislativo n. 152/2006 continuano ad applicarsi  nel  testo  vigente
prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 
  35. Le denunce trasmesse ai sensi dell'articolo 284, comma  2,  del
decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  prima  dell'entrata  in
vigore  del  presente  decreto  possono  essere  utilizzate  ai  fini
dell'integrazione del libretto  di  centrale  prevista  dall'articolo
284, comma 2, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152  come
modificato dal presente decreto. 
  36. Per i fatti commessi fino all'entrata in  vigore  del  presente
decreto continuano ad applicarsi le sanzioni  previste  dall'articolo
288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nel  testo  vigente
prima di tale data. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  267,  268,  269,
          270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 283,
          286, 287, 288, 290, 293, 294, 296 e 298 del citato  decreto
          legislativo 3 aprile  2006,  n  152,  come  modificati  dal
          presente decreto: 
              «Art. 267 (Campo di applicazione).  -  1.  Il  presente
          titolo, ai  fini  della  prevenzione  e  della  limitazione
          dell'inquinamento atmosferico, si  applica  agli  impianti,
          inclusi gli impianti termici civili  non  disciplinati  dal
          titolo II, ed alle attivita'  che  producono  emissioni  in
          atmosfera  e  stabilisce  i   valori   di   emissione,   le
          prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi  delle
          emissioni ed i criteri per la valutazione della conformita'
          dei valori misurati ai valori limite. 
              2. Per gli impianti di incenerimento e  coincenerimento
          e gli altri impianti di trattamento termico dei  rifiuti  i
          valori  limite  di  emissione  e  altre  prescrizioni  sono
          stabiliti nell'autorizzazione di cui  all'articolo  208.  I
          valori limite e le prescrizioni  sono  stabiliti,  per  gli
          impianti di incenerimento e coincenerimento, sulla base del
          decreto legislativo 11 maggio 2005, n.  133,  e  dei  piani
          regionali di qualita' dell'aria e, per gli  altri  impianti
          di  trattamento  termico  dei  rifiuti,  sulla  base  degli
          articoli  270  e  271  del  presente  titolo.  Resta  ferma
          l'applicazione del presente titolo per gli altri impianti e
          le altre  attivita'  presenti  nello  stesso  stabilimento,
          nonche' nei casi previsti dall'articolo 214, comma 8. 
              3.  Resta  fermo,  per  gli  impianti   sottoposti   ad
          autorizzazione integrata ambientale,  quanto  previsto  dal
          Titolo III-bis della parte seconda  del  presente  decreto;
          per tali  impianti  l'autorizzazione  integrata  ambientale
          sostituisce l'autorizzazione alle  emissioni  prevista  dal
          presente  titolo  ai  fini  sia   della   costruzione   che
          dell'esercizio. 
              4.  Al  fine  di  consentire  il  raggiungimento  degli
          obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e  di  favorire
          comunque la  riduzione  delle  emissioni  in  atmosfera  di
          sostanze inquinanti, la normativa di cui alla parte  quinta
          del presente decreto intende  determinare  l'attuazione  di
          tutte le piu' opportune azioni volte a promuovere l'impiego
          dell'energia elettrica prodotta da impianti  di  produzione
          alimentati da fonti rinnovabili ai  sensi  della  normativa
          comunitaria e nazionale vigente e,  in  particolare,  della
          direttiva 2001/77/CE e del decreto legislativo 29  dicembre
          2003, n. 387, determinandone il dispacciamento prioritario.
          In particolare: 
                a)   potranno   essere    promosse    dal    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
          concerto con i Ministri delle attivita' produttive e per lo
          sviluppo e la coesione territoriale misure atte a  favorire
          la  produzione   di   energia   elettrica   tramite   fonti
          rinnovabili ed al contempo sviluppare la base produttiva di
          tecnologie   pulite,   con   particolare   riferimento   al
          Mezzogiorno; 
                b)  con  decreto   del   Ministro   delle   attivita'
          produttive di concerto con i Ministri dell'ambiente e della
          tutela del territorio e dell'economia e delle  finanze,  da
          emanarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  parte  quinta  del  presente  decreto,  sono
          determinati i compensi dei componenti dell'Osservatorio  di
          cui all'articolo 16 del  decreto  legislativo  29  dicembre
          2003, n. 387, da  applicarsi  a  decorrere  dalla  data  di
          nomina, nel limite delle risorse di  cui  all'articolo  16,
          comma 6, del medesimo decreto legislativo e  senza  che  ne
          derivino nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica; 
                c) i certificati verdi maturati a fronte  di  energia
          prodotta ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23
          agosto  2004,  n.  239,  possono  essere   utilizzati   per
          assolvere all'obbligo di cui all'articolo  11  del  decreto
          legislativo 16 marzo 1999, n. 79, solo dopo che siano stati
          annullati tutti i certificati verdi maturati dai produttori
          di energia elettrica prodotta da  fonti  rinnovabili  cosi'
          come definite dall'articolo 2, comma  1,  lettera  a),  del
          decreto legislativo n. 387 del 2003; 
                d) al fine di prolungare il periodo di validita'  dei
          certificati verdi, all'articolo 20, comma  5,  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole «otto anni»
          sono sostituite dalle parole «dodici anni».». 
              «Art. 268 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          titolo si applicano le seguenti definizioni: 
                a)  inquinamento  atmosferico:   ogni   modificazione
          dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa
          di  una  o  di   piu'   sostanze   in   quantita'   e   con
          caratteristiche tali da ledere o da costituire un  pericolo
          per la salute umana o per la qualita' dell'ambiente  oppure
          tali da ledere i beni materiali  o  compromettere  gli  usi
          legittimi dell'ambiente; 
                b) emissione: qualsiasi sostanza  solida,  liquida  o
          gassosa  introdotta  nell'atmosfera   che   possa   causare
          inquinamento  atmosferico  e,  per  le  attivita'  di   cui
          all'articolo 275, qualsiasi scarico di COV nell'ambiente; 
                c) emissione convogliata: emissione di  un  effluente
          gassoso effettuata attraverso uno o piu' appositi punti; 
                d) emissione diffusa:  emissione  diversa  da  quella
          ricadente nella lettera  c);  per  le  lavorazioni  di  cui
          all'articolo 275 le emissioni diffuse includono anche i COV
          contenuti  negli  scarichi  idrici,  nei  rifiuti   e   nei
          prodotti, fatte  salve  le  diverse  indicazioni  contenute
          nella parte III dell'Allegato III  alla  parte  quinta  del
          presente decreto; 
                e) emissione  tecnicamente  convogliabile:  emissione
          diffusa  che  deve  essere  convogliata  sulla  base  delle
          migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o
          di zone che richiedono una particolare tutela; 
                f) emissioni totali: la somma delle emissioni diffuse
          e delle emissioni convogliate; 
                g) effluente gassoso: lo scarico gassoso,  contenente
          emissioni solide, liquide o gassose;  la  relativa  portata
          volumetrica e' espressa in metri cubi all'ora riportate  in
          condizioni normali (Nm3/ora), previa detrazione del  tenore
          di vapore acqueo, se non diversamente stabilito dalla parte
          quinta del presente decreto; 
                h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che
          si  configura  come  un   complessivo   ciclo   produttivo,
          sottoposto al potere decisionale di un  unico  gestore,  in
          cui sono presenti uno o piu' impianti o sono effettuate una
          o piu' attivita' che producono  emissioni  attraverso,  per
          esempio,   dispositivi    mobili,    operazioni    manuali,
          deposizioni e  movimentazioni.  Si  considera  stabilimento
          anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una
          o piu' attivita'; 
                i) stabilimento anteriore al 1988:  uno  stabilimento
          che, alla data del 1°  luglio  1988,  era  in  esercizio  o
          costruito in tutte le sue  parti  o  autorizzato  ai  sensi
          della normativa previgente, e che e' stato  autorizzato  ai
          sensi degli articoli 12 e 13  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; 
                i-bis)   stabilimento   anteriore   al   2006:    uno
          stabilimento   che   e'   stato   autorizzato   ai    sensi
          dell'articolo 6 o  dell'articolo  11  o  dell'articolo  15,
          comma 1, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purche'  in  funzione  o
          messo in funzione entro il 29 aprile 2008; 
                i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento  che  non
          ricade nelle definizioni di cui alle lettere i) e i-bis); 
                l) impianto: il dispositivo o il sistema o  l'insieme
          di dispositivi o sistemi fisso e destinato  a  svolgere  in
          modo autonomo una specifica attivita', anche nell'ambito di
          un ciclo piu' ampio; 
                m) modifica dello stabilimento: installazione  di  un
          impianto o avvio di una attivita' presso uno stabilimento o
          modifica di un impianto  o  di  una  attivita'  presso  uno
          stabilimento, la quale comporti una  variazione  di  quanto
          indicato nel progetto o  nella  relazione  tecnica  di  cui
          all'articolo 269, comma 2,  o  nell'autorizzazione  di  cui
          all'articolo 269, comma 3,  o  nella  domanda  di  adesione
          all'autorizzazione generale  di  cui  all'articolo  272,  o
          nell'autorizzazione rilasciata ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,  o  nei
          documenti  previsti  dall'articolo  12  di  tale   decreto;
          ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle
          modalita' di esercizio o ai combustibili utilizzati; 
                m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un
          aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o  che
          altera le  condizioni  di  convogliabilita'  tecnica  delle
          stesse; per le attivita' di cui all'articolo 275 valgono le
          definizioni di cui ai commi 21 e 22 del medesimo; 
                n) gestore: la persona  fisica  o  giuridica  che  ha
          potere  decisionale  circa  l'installazione  o  l'esercizio
          dello stabilimento e che e' responsabile  dell'applicazione
          dei limiti e delle prescrizioni disciplinate  nel  presente
          decreto; 
                o) autorita' competente: la regione  o  la  provincia
          autonoma  o  la  diversa  autorita'  indicata  dalla  legge
          regionale   quale   autorita'   competente   al    rilascio
          dell'autorizzazione alle  emissioni  e  all'adozione  degli
          altri provvedimenti previsti dal presente  titolo;  per  le
          piattaforme  off-shore,  l'autorita'   competente   e'   il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare; per gli  stabilimenti  sottoposti  ad  autorizzazione
          integrata  ambientale  e  per  gli  adempimenti  a   questa
          connessi, l'autorita' competente  e'  quella  che  rilascia
          tale autorizzazione; 
                p) autorita' competente per il controllo: l'autorita'
          a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire
          in  via   ordinaria   i   controlli   circa   il   rispetto
          dell'autorizzazione  e  delle  disposizioni  del   presente
          titolo,  ferme  restando  le  competenze  degli  organi  di
          polizia giudiziaria; in caso di  stabilimenti  soggetti  ad
          autorizzazione  alle  emissioni  tale  autorita'  coincide,
          salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella
          di cui alla lettera  o);  per  stabilimenti  sottoposti  ad
          autorizzazione integrata ambientale e  per  i  controlli  a
          questa connessi, l'autorita' competente per il controllo e'
          quella  prevista  dalla  normativa  che   disciplina   tale
          autorizzazione;  per  le  piattaforme  off-shore  e  per  i
          terminali di rigassificazione di  gas  naturale  liquefatto
          off-shore   l'autorita'   competente   e'   il    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
          si avvale  eventualmente  dell'Istituto  Superiore  per  la
          Protezione e la Ricerca  Ambientale  e  del  sistema  delle
          Agenzie ambientali, con oneri a  carico  del  gestore.  Con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore
          della presente disposizione sono determinate  e  aggiornate
          ogni due anni, sulla base del costo effettivo del servizio,
          le tariffe a carico del gestore e le relative modalita'  di
          versamento  per  la  copertura  delle  spese  relative   ai
          controlli finalizzati  alla  verifica  del  rispetto  delle
          condizioni stabilite dalle procedure di cui  alla  presente
          Parte V  in  relazione  alle  piattaforme  off-shore  e  ai
          terminali di rigassificazione di  gas  naturale  liquefatto
          off-shore; 
                q)  valore  limite  di  emissione:  il   fattore   di
          emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di
          massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono
          essere superati. I valori di limite di  emissione  espressi
          come  concentrazione  sono  stabiliti  con  riferimento  al
          funzionamento dell'impianto nelle condizioni  di  esercizio
          piu' gravose e, salvo diversamente  disposto  dal  presente
          titolo o dall'autorizzazione, si intendono  stabiliti  come
          media oraria; 
                s) concentrazione: rapporto  tra  massa  di  sostanza
          inquinante emessa e volume dell'effluente gassoso; per  gli
          impianti di combustione i valori di emissione espressi come
          concentrazione (mg/Nm 3 ) sono calcolati  considerando,  se
          non diversamente stabilito dalla parte quinta del  presente
          decreto, un tenore volumetrico di ossigeno  di  riferimento
          del 3 per cento in  volume  dell'effluente  gassoso  per  i
          combustibili liquidi e gassosi, del 6 per cento  in  volume
          per i combustibili solidi e del 15 per cento in volume  per
          le turbine a gas; 
                t)  percentuale:  rapporto  tra  massa  di   sostanza
          inquinante emessa e massa della stessa sostanza  utilizzata
          nel processo produttivo, moltiplicato per cento; 
                u) flusso di  massa:  massa  di  sostanza  inquinante
          emessa per unita' di tempo; 
                v) soglia  di  rilevanza  dell'emissione:  flusso  di
          massa, per singolo inquinante,  o  per  singola  classe  di
          inquinanti  calcolato  a  monte  di  eventuali  sistemi  di
          abbattimento, e nelle condizioni di esercizio piu'  gravose
          dell'impianto, al di sotto del quale  non  si  applicano  i
          valori limite di emissione; 
                z) condizioni normali: una temperatura di 273,15 K ed
          una pressione di 101,3 kPa; 
                aa) migliori tecniche disponibili: la piu' efficiente
          ed avanzata fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi
          di esercizio indicanti l'idoneita' pratica  di  determinate
          tecniche ad evitare ovvero, se cio' risulti impossibile,  a
          ridurre le emissioni; a tal fine, si intende per: 
                  1) tecniche: sia  le  tecniche  impiegate,  sia  le
          modalita'  di  progettazione,  costruzione,   manutenzione,
          esercizio e chiusura degli impianti e delle attivita'; 
                  2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala
          che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente
          e tecnicamente valide nell'ambito del  pertinente  comparto
          industriale,  prendendo  in  considerazione  i  costi  e  i
          vantaggi, indipendentemente dal  fatto  che  siano  o  meno
          applicate  o  prodotte  in  ambito  nazionale,  purche'  il
          gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli; 
                  3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere
          un elevato livello  di  protezione  dell'ambiente  nel  suo
          complesso; 
                bb) periodo di avviamento: salva diversa disposizione
          autorizzativa,  il  tempo  in  cui  l'impianto,  a  seguito
          dell'erogazione di energia, combustibili  o  materiali,  e'
          portato  da  una  condizione  nella  quale   non   esercita
          l'attivita' a cui e' destinato, o la esercita in situazione
          di carico di processo inferiore al minimo tecnico,  ad  una
          condizione nella quale  tale  attivita'  e'  esercitata  in
          situazione di carico di processo pari o superiore al minimo
          tecnico; 
                cc) periodo di arresto:  salva  diversa  disposizione
          autorizzativa,  il  tempo  in  cui  l'impianto,  a  seguito
          dell'interruzione dell'erogazione di energia,  combustibili
          o materiali, non dovuta ad un guasto,  e'  portato  da  una
          condizione  nella  quale  esercita  l'attivita'  a  cui  e'
          destinato in  situazione  di  carico  di  processo  pari  o
          superiore al minimo tecnico ad una condizione  nella  quale
          tale funzione e' esercitata  in  situazione  di  carico  di
          processo inferiore al minimo tecnico o non e' esercitata; 
                dd) carico di processo:  il  livello  percentuale  di
          produzione    rispetto    alla    potenzialita'    nominale
          dell'impianto; 
                ee) minimo tecnico:  il  carico  minimo  di  processo
          compatibile con l'esercizio dell'attivita'  cui  l'impianto
          e' destinato; 
                ff) impianto di  combustione:  qualsiasi  dispositivo
          tecnico in  cui  sono  ossidati  combustibili  al  fine  di
          utilizzare il calore cosi' prodotto: 
                gg)  grande  impianto  di  combustione:  impianto  di
          combustione di potenza termica  nominale  non  inferiore  a
          50MW. L'impianto di combustione si considera  anteriore  al
          1988, anteriore al 2006 o  nuovo  sulla  base  dei  criteri
          previsti dalle lettere i), i-bis) e i-ter); 
                hh)  potenza  termica   nominale   dell'impianto   di
          combustione: prodotto del potere calorifico  inferiore  del
          combustibile  utilizzato  e  della   portata   massima   di
          combustibile bruciato al singolo impianto  di  combustione,
          cosi' come dichiarata dal  costruttore,  espressa  in  Watt
          termici o suoi multipli; 
                ii) composto organico: qualsiasi composto  contenente
          almeno l'elemento carbonio e  uno  o  piu'  degli  elementi
          seguenti:  idrogeno,  alogeni,  ossigeno,  zolfo,  fosforo,
          silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi  di  carbonio  e
          dei carbonati e bicarbonati inorganici; 
                ll)  composto  organico  volatile  (COV):   qualsiasi
          composto organico che abbia a 293,15  K  una  pressione  di
          vapore di 0,01  kPa  o  superiore,  oppure  che  abbia  una
          volatilita' corrispondente  in  condizioni  particolari  di
          uso. Ai fini della parte quinta del  presente  decreto,  e'
          considerata come COV  la  frazione  di  creosoto  che  alla
          temperatura  di  293,15  K  ha  una  pressione  di   vapore
          superiore a 0,01 kPa; 
                mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo  o
          in combinazione con altri  agenti  al  fine  di  dissolvere
          materie   prime,   prodotti   o   rifiuti,   senza   subire
          trasformazioni chimiche, o usato come agente di pulizia per
          dissolvere contaminanti oppure come dissolvente,  mezzo  di
          dispersione,  correttore  di  viscosita',   correttore   di
          tensione superficiale, plastificante o conservante; 
                nn) capacita' nominale: la massa giornaliera  massima
          di solventi organici utilizzati per  le  attivita'  di  cui
          all'articolo  275,  svolte   in   condizioni   di   normale
          funzionamento  ed  in  funzione  della   potenzialita'   di
          prodotto per cui le attivita' sono progettate; 
                oo) consumo di solventi: il  quantitativo  totale  di
          solventi organici utilizzato in  uno  stabilimento  per  le
          attivita' di cui all'articolo 275 per  anno  civile  ovvero
          per  qualsiasi  altro  periodo  di  dodici  mesi,  detratto
          qualsiasi COV recuperato per riutilizzo; 
                pp) consumo massimo teorico di solventi:  il  consumo
          di solventi calcolato sulla base della  capacita'  nominale
          riferita,      se      non      diversamente      stabilito
          dall'autorizzazione, a tre centotrenta giorni  all'anno  in
          caso  di  attivita'  effettuate  su  tutto   l'arco   della
          settimana ed a duecentoventi giorni all'anno per  le  altre
          attivita'; 
                qq) riutilizzo di solventi  organici:  l'utilizzo  di
          solventi   organici   prodotti   da   una    attivita'    e
          successivamente recuperati al fine di  essere  alla  stessa
          destinati per qualsiasi finalita'  tecnica  o  commerciale,
          ivi compreso l'uso come combustibile; 
                rr)  soglia  di  consumo:  il  consumo  di   solvente
          espresso  in  tonnellate/anno  stabilito  dalla  parte   II
          dell'Allegato III alla parte quinta del  presente  decreto,
          per le attivita' ivi previste; 
                ss) (soppressa). 
                tt) impianti di distribuzione di carburante: impianti
          in cui il carburante viene erogato ai serbatoi dei  veicoli
          a motore da impianti di deposito; 
                uu) benzina: ogni derivato del petrolio, con o  senza
          additivi, corrispondente ai seguenti  codici  doganali:  NC
          2710 1131 - 2710 1141 -2710 1145 - 2710 1149 - 2710 1151  -
          2710 1159 o che abbia una tensione di vapore  Reid  pari  o
          superiore  a  27,6  kilopascal,  pronto  all'impiego  quale
          carburante per veicoli a motore, ad eccezione  del  gas  di
          petrolio liquefatto (GPL); 
                vv) terminale: ogni struttura adibita al  caricamento
          e allo  scaricamento  di  benzina  in/da  veicolo-cisterna,
          carro-cisterna o nave-cisterna, ivi compresi  gli  impianti
          di deposito presenti nel sito della struttura; 
                zz)  impianto  di  deposito:  ogni  serbatoio   fisso
          adibito allo stoccaggio di combustibile; 
                aaa) impianto di caricamento:  ogni  impianto  di  un
          terminale ove la benzina puo' essere caricata  in  cisterne
          mobili. Gli impianti di caricamento per i  veicoli-cisterna
          comprendono una o piu' torri di caricamento; 
                bbb) torre  di  caricamento:  ogni  struttura  di  un
          terminale mediante la quale la benzina puo' essere,  in  un
          dato momento, caricata in un singolo veicolo-cisterna; 
                ccc)  deposito  temporaneo  di  vapori:  il  deposito
          temporaneo di vapori in un impianto  di  deposito  a  tetto
          fisso presso un terminale prima  del  trasferimento  e  del
          successivo recupero in un altro terminale. Il trasferimento
          dei vapori da un impianto di deposito  ad  un  altro  nello
          stesso terminale non e' considerato deposito temporaneo  di
          vapori ai sensi della parte quinta del presente decreto; 
                ddd)  cisterna  mobile:  una  cisterna  di  capacita'
          superiore ad 1 m3, trasportata su strada,  per  ferrovia  o
          per via navigabile e adibita al trasferimento di benzina da
          un terminale ad un altro o da un terminale ad  un  impianto
          di distribuzione di carburanti; 
                eee)  veicolo-cisterna:   un   veicolo   adibito   al
          trasporto su strada della benzina che comprenda una o  piu'
          cisterne montate stabilmente o facenti parte integrante del
          telaio o una o piu' cisterne rimuovibili.». 
              «Art. 269 (Autorizzazione alle emissioni  in  atmosfera
          per gli stabilimenti). - 1. Fatto  salvo  quanto  stabilito
          dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10  del  presente
          articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5,  per  tutti  gli
          stabilimenti che producono emissioni deve essere  richiesta
          una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente
          decreto. L'autorizzazione  e'  rilasciata  con  riferimento
          allo  stabilimento.  I  singoli  impianti  e   le   singole
          attivita' presenti nello stabilimento non sono  oggetto  di
          distinte autorizzazioni. 
              2. Il gestore che intende installare  uno  stabilimento
          nuovo o trasferire un impianto da  un  luogo  ad  un  altro
          presenta   all'autorita'   competente   una   domanda    di
          autorizzazione, accompagnata: 
                a)  dal  progetto  dello  stabilimento  in  cui  sono
          descritti gli impianti e le attivita', le tecniche adottate
          per limitare le emissioni e la quantita' e la  qualita'  di
          tali emissioni, le modalita' di  esercizio,  la  quota  dei
          punti  di  emissione  individuata  in  modo  da   garantire
          l'adeguata dispersione degli inquinanti,  i  parametri  che
          caratterizzano l'esercizio e la quantita',  il  tipo  e  le
          caratteristiche merceologiche dei combustibili  di  cui  si
          prevede l'utilizzo, nonche', per gli  impianti  soggetti  a
          tale condizione,  il  minimo  tecnico  definito  tramite  i
          parametri di impianto che lo caratterizzano; 
                b)  da  una  relazione  tecnica   che   descrive   il
          complessivo ciclo produttivo  in  cui  si  inseriscono  gli
          impianti e le  attivita'  ed  indica  il  periodo  previsto
          intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime
          degli impianti. 
              3.     Per     il     rilascio      dell'autorizzazione
          all'installazione  di   stabilimenti   nuovi,   l'autorita'
          competente indice,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione
          della  richiesta,  una  conferenza  di  servizi  ai   sensi
          dell'articolo 14, comma 3, della legge 7  agosto  1990,  n.
          241, nel  corso  della  quale  si  procede  anche,  in  via
          istruttoria,  ad  un  contestuale  esame  degli   interessi
          coinvolti  in  altri  procedimenti  amministrativi  e,   in
          particolare, nei procedimenti svolti dal  comune  ai  sensi
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per il
          rinnovo   e   per    l'aggiornamento    dell'autorizzazione
          l'autorita'  competente,  previa  informazione  al   comune
          interessato il quale puo' esprimere un  parere  nei  trenta
          giorni successivi, avvia  un  autonomo  procedimento  entro
          trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In  sede  di
          conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali
          integrazioni  della   domanda   devono   essere   trasmesse
          all'autorita' competente entro trenta giorni dalla relativa
          richiesta; se l'autorita' competente non si pronuncia in un
          termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione
          della domanda  di  autorizzazione,  pari  a  centocinquanta
          giorni dalla ricezione della domanda  stessa,  in  caso  di
          richiesta di integrazioni tali termini  sono  sospesi  fino
          alla ricezione delle stesse e, comunque, per un periodo non
          superiore  a  trenta  giorni;  il  gestore  puo',  entro  i
          successivi  sessanta   giorni,   richiedere   al   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
          provvedere, notificando tale richiesta anche  all'autorita'
          competente. Il Ministro  si  esprime  sulla  richiesta,  di
          concerto con i Ministri  della  salute  e  delle  attivita'
          produttive, sentito il comune  interessato,  entro  novanta
          giorni o, nei casi previsti  dall'articolo  281,  comma  1,
          entro centocinquanta giorni dalla ricezione  della  stessa;
          decorsi tali termini, si applica  l'articolo  2,  comma  8,
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli
          270 e 271: 
                a)  per  le  emissioni  che  risultano   tecnicamente
          convogliabili,   le   modalita'   di   captazione   e    di
          convogliamento; 
                b) per le emissioni convogliate o  di  cui  e'  stato
          disposto il convogliamento, i valori limite  di  emissione,
          le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi,  i
          criteri per la valutazione  della  conformita'  dei  valori
          misurati ai valori limite e la periodicita'  dei  controlli
          di competenza del gestore, la quota dei punti di  emissione
          individuata  tenuto   conto   delle   relative   condizioni
          tecnico-economiche, il  minimo  tecnico  per  gli  impianti
          soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da
          consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura
          inevitabile   dal   punto   di    vista    tecnologico    e
          dell'esercizio; devono essere  specificamente  indicate  le
          sostanze a cui si applicano i valori limite  di  emissione,
          le prescrizioni ed i relativi controlli; 
                c) per le emissioni  diffuse,  apposite  prescrizioni
          finalizzate ad assicurarne il contenimento. 
              5.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  dal   comma   4,
          l'autorizzazione puo' stabilire,  per  ciascun  inquinante,
          valori limite di emissione espressi come  flussi  di  massa
          annuali   riferiti   al    complesso    delle    emissioni,
          eventualmente incluse  quelle  diffuse,  degli  impianti  e
          delle attivita' di uno stabilimento. Per  gli  impianti  di
          cui  all'allegato  XII  alla  parte  seconda  del  presente
          decreto, in tutti i casi in cui sia tecnicamente  possibile
          individuare  valori  limite  di  emissione  espressi   come
          concentrazione,  l'autorizzazione   integrata   ambientale,
          fatto salvo quanto disposto dall'articolo 275, comma 2, non
          puo' stabilire esclusivamente valori espressi  come  flusso
          di massa fattore di emissione o percentuale. 
              6. L'autorizzazione  stabilisce  il  periodo  che  deve
          intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a  regime
          dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata
          all'autorita' competente con un anticipo di almeno quindici
          giorni.  L'autorizzazione  stabilisce  la  data  entro  cui
          devono essere comunicati all'autorita'  competente  i  dati
          relativi  alle   emissioni   effettuate   in   un   periodo
          continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a
          regime, e la durata di tale periodo, nonche' il numero  dei
          campionamenti da realizzare; tale periodo  deve  avere  una
          durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il
          progetto  di  cui  al  comma  2,  lettera  a)  preveda  che
          l'impianto funzioni esclusivamente per  periodi  di  durata
          inferiore. L'autorita' competente per il controllo effettua
          il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione
          entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno  o  piu'
          impianti  o  dall'avvio  di  una  o  piu'  attivita'  dello
          stabilimento autorizzato. 
              7. L'autorizzazione rilasciata ai  sensi  del  presente
          articolo ha una durata di  quindici  anni.  La  domanda  di
          rinnovo deve essere presenta ta almeno un anno prima  della
          scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento  sulla
          domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai  sensi
          del  presente  articolo,  l'esercizio  dell'impianto   puo'
          continuare anche dopo la  scadenza  dell'autorizzazione  in
          caso  di  mancata  pronuncia  in   termini   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  a
          cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3.
          L'autorita'   competente   puo'    imporre    il    rinnovo
          dell'autorizzazione prima  della  scadenza  ed  il  rinnovo
          delle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 24  maggio  1988,  n.  203,  prima  dei  termini
          previsti dall'articolo 281, comma 1, se una modifica  delle
          prescrizioni autorizzative risulti necessaria  al  rispetto
          dei valori limite  di  qualita'  dell'aria  previsti  dalla
          vigente normativa. Il rinnovo dell'autorizzazione  comporta
          il decorso di un periodo di quindici anni. 
              8. Il gestore che intende effettuare una modifica dello
          stabilimento ne da' comunicazione all'autorita'  competente
          o, se la modifica e' sostanziale, presenta,  ai  sensi  del
          presente articolo, una domanda  di  autorizzazione.  Se  la
          modifica  per  cui   e'   stata   data   comunicazione   e'
          sostanziale, l'autorita' competente ordina  al  gestore  di
          presentare una  domanda  di  autorizzazione  ai  sensi  del
          presente  articolo.   Se   la   modifica   e'   sostanziale
          l'autorita'  competente  aggiorna  l'autorizzazione   dello
          stabilimento con un'istruttoria limitata  agli  impianti  e
          alle attivita' interessati dalla modifica o, a  seguito  di
          eventuale apposita istruttoria che dimostri  tale  esigenza
          in relazione all'evoluzione della situazione  ambientale  o
          delle  migliori  tecniche  disponibili,  la   rinnova   con
          un'istruttoria  estesa  all'intero  stabilimento.   Se   la
          modifica  non  e'   sostanziale,   l'autorita'   competente
          provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in
          atto.  Se  l'autorita'  competente  non  si  esprime  entro
          sessanta giorni, il gestore puo'  procedere  all'esecuzione
          della modifica non sostanziale comunicata, fatto  salvo  il
          potere    dell'autorita'    competente    di     provvedere
          successivamente. Per modifica sostanziale si intende quella
          che comporta un aumento o una variazione qualitativa  delle
          emissioni o che altera le  condizioni  di  convogliabilita'
          tecnica  delle  stesse. E'  fatto  salvo  quanto   previsto
          dall'articolo 275, comma 11. Il rinnovo dell'autorizzazione
          comporta, a differenza dell'aggiornamento, il decorso di un
          nuovo periodo di quindici anni.  Con  apposito  decreto  da
          adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5,  si  provvede
          ad integrare l'allegato I alla parte  quinta  del  presente
          decreto con indicazione  degli  ulteriori  criteri  per  la
          qualificazione   delle   modifiche   sostanziali   di   cui
          all'articolo  268,  comma  1,  lettera  m   bis),   e   con
          l'indicazione modifiche di cui all'articolo 268,  comma  1,
          lettera m) per le quali non vi e' l'obbligo  di  effettuare
          la comunicazione. 
              9.  L'autorita'  competente   per   il   controllo   e'
          autorizzata ad effettuare  presso  gli  impianti  tutte  le
          ispezioni che ritenga necessarie per accertare il  rispetto
          dell'autorizzazione. 
              10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti
          di deposito di oli minerali, compresi i gas  liquefatti.  I
          gestori sono comunque tenuti ad  adottare  apposite  misure
          per contenere le  emissioni  diffuse  ed  a  rispettare  le
          ulteriori  prescrizioni  eventualmente  disposte,  per   le
          medesime    finalita',    con    apposito     provvedimento
          dall'autorita' competente. 
              11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad
          un altro equivale  all'installazione  di  uno  stabilimento
          nuovo. 
              12. (soppresso). 
              13. (soppresso). 
              14. (soppresso). 
              15. (soppresso). 
              16. (soppresso)». 
              «Art.   270   (Individuazione    degli    impianti    e
          convogliamento  delle  emissioni).  -   1.   In   sede   di
          autorizzazione,  l'autorita'  competente  verifica  se   le
          emissioni  diffuse  di  ciascun  impianto  e  di   ciascuna
          attivita' sono tecnicamente convogliabili sulla base  delle
          migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti
          prescrizioni dell'Allegato I alla parte quinta del presente
          decreto e, in tal caso, ne  dispone  la  captazione  ed  il
          convogliamento. 
              2. In presenza di  particolari  situazioni  di  rischio
          sanitario o di zone che richiedono una  particolare  tutela
          ambientale, l'autorita' competente dispone la captazione ed
          il convogliamento delle  emissioni  diffuse  ai  sensi  del
          comma 1 anche se la tecnica  individuata  non  soddisfa  il
          requisito della disponibilita'  di  cui  all'articolo  268,
          comma 1, lettera aa), numero 2). 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri delle attivita' produttive e  della  salute,  sono
          stabiliti i criteri da utilizzare per la verifica di cui ai
          commi 1 e 2. 
              4. Se piu'  impianti  con  caratteristiche  tecniche  e
          costruttive simili, aventi  emissioni  con  caratteristiche
          chimico-fisiche  omogenee  e   localizzati   nello   stesso
          stabilimento sono destinati a specifiche attivita' tra loro
          identiche,  l'autorita'  competente,  tenendo  conto  delle
          condizioni tecniche ed  economiche,  puo'  considerare  gli
          stessi come un unico impianto disponendo il  convogliamento
          ad un solo punto di emissione. L'autorita' competente deve,
          in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un  unico
          impianto ai fini della determinazione dei valori limite  di
          emissione. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  282,
          comma 2. 
              5. In caso di emissioni convogliate o di cui  e'  stato
          disposto il convogliamento, ciascun impianto deve avere  un
          solo punto di emissione, fatto salvo  quanto  previsto  nei
          commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente  previsto  da  altre
          disposizioni  del  presente  titolo,  i  valori  limite  di
          emissione si applicano a ciascun punto di emissione. 
              6.  Ove  non  sia  tecnicamente  possibile,  anche  per
          ragioni di sicurezza, assicurare il rispetto del  comma  5,
          l'autorita' competente puo' consentire un  impianto  avente
          piu' punti di emissione. In tal caso, i  valori  limite  di
          emissione  espressi  come  flusso  di  massa,  fattore   di
          emissione e percentuale sono riferiti  al  complesso  delle
          emissioni   dell'impianto   e    quelli    espressi    come
          concentrazione sono riferiti  alle  emissioni  dei  singoli
          punti. L'autorizzazione puo' prevedere che i valori  limite
          di emissione si  riferiscano  alla  media  ponderata  delle
          emissioni di sostanze inquinanti uguali o appartenenti alla
          stessa classe ed aventi caratteristiche chimiche  omogenee,
          provenienti dai diversi punti di  emissione  dell'impianto;
          in tal caso, il flusso di massa  complessivo  dell'impianto
          non puo' essere superiore a quello  che  si  avrebbe  se  i
          valori limite di emissione si applicassero ai singoli punti
          di emissione. 
              7. Ove opportuno, l'autorita' competente, tenuto  conto
          delle condizioni tecniche ed economiche, puo' consentire il
          convogliamento delle emissioni di piu' impianti  in  uno  o
          piu' punti di emissione comuni,  purche'  le  emissioni  di
          tutti    gli    impianti     presentino     caratteristiche
          chimico-fisiche omogenee. In tal caso a  ciascun  punto  di
          emissione comune si applica il piu' restrittivo dei  valori
          limite di emissione espressi come  concentrazione  previsti
          per i singoli impianti e, se del caso, si prevede un tenore
          di ossigeno di riferimento coerente con i flussi inviati  a
          tale   punto.    L'autorizzazione    stabilisce    apposite
          prescrizioni volte a limitare la diluizione delle emissioni
          ai sensi dell'articolo 269, comma 4, lettera b). 
              8. L'adeguamento alle disposizioni del comma 5  o,  ove
          cio' non sia tecnicamente possibile, alle disposizioni  dei
          commi 6 e 7 e' realizzato entro i tre  anni  successivi  al
          primo  rinnovo  o  all'ottenimento  dell'autorizzazione  ai
          sensi dell'articolo 281, commi 1, 2, 3 o 4, o dell'articolo
          272, comma 3,  ovvero  nel  piu'  breve  termine  stabilito
          dall'autorizzazione. Ai fini dell'applicazione dei commi 4,
          5, 6 e 7 l'autorita' competente  tiene  anche  conto  della
          documentazione   elaborata   dalla   commissione   di   cui
          all'articolo 281, comma 9.». 
              «Art. 271 (Valori limite di  emissioni  e  prescrizioni
          per gli impianti e le attivita'). - 1. Il presente articolo
          disciplina i valori  di  emissione  e  le  prescrizioni  da
          applicare   agli   impianti   ed   alle   attivita'   degli
          stabilimenti. 
              2. Con decreto da adottare ai sensi dell'articolo  281,
          comma  5,  sono  individuati,  sulla  base  delle  migliori
          tecniche  disponibili,  i  valori   di   emissione   e   le
          prescrizioni da  applicare  alle  emissioni  convogliate  e
          diffuse degli impianti  ed  alle  emissioni  diffuse  delle
          attivita'  presso  gli  stabilimenti  anteriori  al   1988,
          anteriori  al  2006  e  nuovi,  attraverso  la  modifica  e
          l'integrazione degli allegati I e V alla parte  quinta  del
          presente decreto. 
              3. La normativa delle regioni e delle province autonome
          in materia di  valori  limite  e  di  prescrizioni  per  le
          emissioni in atmosfera degli  impianti  e  delle  attivita'
          deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi  di
          qualita'  dell'aria  previsti  dalla   vigente   normativa.
          Restano comunque in  vigore  le  normative  adottate  dalle
          regioni o dalle province autonome in conformita' al decreto
          del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,  ed
          al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  21
          luglio 1989, in cui si stabiliscono appositi valori  limite
          di emissione e prescrizioni. Per tutti gli  impianti  e  le
          attivita' previsti dall'articolo 272, comma 1, la regione o
          la provincia autonoma, puo' stabilire, anche  con  legge  o
          provvedimento generale, sulla base delle migliori  tecniche
          disponibili,  appositi  valori  limite   di   emissione   e
          prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o
          di esercizio e  i  combustibili  utilizzati.  Con  legge  o
          provvedimento generale la regione o la  provincia  autonoma
          puo'  inoltre  stabilire,   ai   fini   della   valutazione
          dell'entita'  della  diluizione  delle  emissioni,  portate
          caratteristiche di specifiche tipologie di impianti. 
              4. I piani e i programmi di qualita' dell'aria previsti
          dalla normativa vigente possono stabilire  appositi  valori
          limite di emissione  e  prescrizioni  piu'  restrittivi  di
          quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla  parte
          quinta del presente decreto, anche inerenti  le  condizioni
          di costruzione o di esercizio, purche' cio' sia  necessario
          al  perseguimento  ed  al  rispetto  dei  valori  e   degli
          obiettivi di qualita' dell'aria. 
              5. Per gli impianti e le attivita'  degli  stabilimenti
          anteriori   al   1988,   anteriori   al   2006   o    nuovi
          l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione  e
          le  prescrizioni,   anche   inerenti   le   condizioni   di
          costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati,  a
          seguito  di  un'istruttoria  che  si  basa  sulle  migliori
          tecniche disponibili e  sui  valori  e  sulle  prescrizioni
          fissati nelle normative di cui al comma 3  e  nei  piani  e
          programmi di cui al comma 4. Si devono altresi' valutare il
          complesso di tutte le  emissioni  degli  impianti  e  delle
          attivita' presenti, le emissioni provenienti da altre fonti
          e lo stato di qualita' dell'aria nella zona interessata.  I
          valori limite di emissione e le prescrizioni fissati  sulla
          base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi
          di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte
          quinta del presente  decreto  e  di  quelli  applicati  per
          effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo. 
              6. Per le sostanze per cui non sono fissati  valori  di
          emissione,  l'autorizzazione  stabilisce  appositi   valori
          limite con  riferimento  a  quelli  previsti  per  sostanze
          simili sotto il profilo chimico e aventi  effetti  analoghi
          sulla salute e sull'ambiente. 
              7. Anche a seguito dell'adozione del decreto di cui  al
          comma 2, l'autorizzazione degli stabilimenti  anteriori  al
          1988, anteriori al 2006 e nuovi puo' sempre stabilire,  per
          effetto  dell'istruttoria  prevista  dal  comma  5,  valori
          limite e prescrizioni piu' severi di quelli contenuti negli
          allegati I, II, III e V  alla  parte  quinta  del  presente
          decreto, nelle normative di cui al comma 3 e  nei  piani  e
          programmi di cui al comma 4. 
              8. (Soppresso). 
              9. (Soppresso). 
              10. (Soppresso). 
              11.  I  valori  limite  di  emissione   e   il   tenore
          volumetrico dell'ossigeno di riferimento si riferiscono  al
          volume di  effluente  gassoso  rapportato  alle  condizioni
          normali,  previa  detrazione,  salvo  quanto   diversamente
          indicato nell'Allegato I alla  parte  quinta  del  presente
          decreto, del tenore volumetrico di vapore acqueo. 
              12. Salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato  I
          alla  parte  quinta  del  presente   decreto,   il   tenore
          volumetrico  dell'ossigeno   di   riferimento   e'   quello
          derivante  dal  processo.  Se  nell'emissione   il   tenore
          volumetrico  di  ossigeno   e'   diverso   da   quello   di
          riferimento,  le  concentrazioni  misurate  devono   essere
          corrette mediante la seguente formula: 
                

         Parte di provvedimento in formato grafico

              dove: 
              E M = concentrazione misurata 
              E = concentrazione 
              O 2  M = tenore di ossigeno misurato 
              O2 = tenore di ossigeno di riferimento 
              13. I valori limite di emissione  si  riferiscono  alla
          quantita' di emissione diluita  nella  misura  che  risulta
          inevitabile   dal   punto   di    vista    tecnologico    e
          dell'esercizio.   In   caso   di    ulteriore    diluizione
          dell'emissione le  concentrazioni  misurate  devono  essere
          corrette mediante la seguente formula: 
                

         Parte di provvedimento in formato grafico

               dove: 
              P M = portata misurata 
              E M = concentrazione misurata 
              P = portata di effluente gassoso diluita  nella  misura
          che risulta inevitabile dal punto di  vista  tecnologico  e
          dell'esercizio 
              E = concentrazione riferita alla P 
              14. Salvo quanto  diversamente  stabilito  dalla  parte
          quinta del presente decreto, i valori limite  di  emissione
          si  applicano   ai   periodi   di   normale   funzionamento
          dell'impianto, intesi come i periodi in cui  l'impianto  e'
          in funzione con esclusione dei periodi di avviamento  e  di
          arresto e dei periodi  in  cui  si  verificano  anomalie  o
          guasti tali  da  non  permettere  il  rispetto  dei  valori
          stessi.   L'autorizzazione   puo'   stabilire    specifiche
          prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto  e
          per l'eventualita' di tali anomalie o guasti ed individuare
          gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano
          i valori limite di  emissione.  In  caso  di  emissione  di
          sostanze di cui all'articolo  272,  comma  4,  lettera  a),
          l'autorizzazione,   ove   tecnicamente   possibile,    deve
          stabilire prescrizioni volte a consentire  la  stima  delle
          quantita' di tali sostanze emesse durante i periodi in  cui
          si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi
          transitori e fissare appositi valori limite  di  emissione,
          riferiti a tali periodi,  espressi  come  flussi  di  massa
          annuali. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non
          permettere il  rispetto  di  valori  limite  di  emissione,
          l'autorita' competente deve essere informata entro le  otto
          ore successive e puo' disporre la riduzione o la cessazione
          delle  attivita'  o  altre  prescrizioni,  fermo   restando
          l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale
          dell'impianto  nel  piu'  breve  tempo   possibile   e   di
          sospendere l'esercizio dell'impianto  se  l'anomalia  o  il
          guasto puo' determinare un pericolo per la salute umana. Il
          gestore e' comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni
          opportune per ridurre al minimo  le  emissioni  durante  le
          fasi di avviamento  e  di  arresto.  Sono  fatte  salve  le
          diverse  disposizioni  contenute  nella  parte  quinta  del
          presente decreto per specifiche tipologie di impianti.  Non
          costituiscono in ogni  caso  periodi  di  avviamento  o  di
          arresto  i  periodi  di  oscillazione  che  si   verificano
          regolarmente    nello    svolgimento     della     funzione
          dell'impianto. 
              15. Il presente articolo si  applica  anche  ai  grandi
          impianti di combustione di cui  all'articolo  273  ed  agli
          impianti e alle attivita' di cui all'articolo 275. 
              16.  Per  gli  impianti  sottoposti  ad  autorizzazione
          integrata ambientale i valori limite e le  prescrizioni  di
          cui al presente articolo si applicano ai fini del  rilascio
          di  tale   autorizzazione,   fermo   restando   il   potere
          dell'autorita' competente  di  stabilire  valori  limite  e
          prescrizioni piu' severi. 
              17.  L'Allegato  VI  alla  parte  quinta  del  presente
          decreto stabilisce  i  criteri  per  la  valutazione  della
          conformita'  dei  valori  misurati  ai  valori  limite   di
          emissione. Con apposito decreto ai sensi dell'articolo 281,
          comma  5,  si  provvede  ad  integrare  tale  Allegato  VI,
          prevedendo i metodi di campionamento  e  di  analisi  delle
          emissioni, con l'indicazione di quelli  di  riferimento,  i
          principi di misura e  le  modalita'  atte  a  garantire  la
          qualita' dei sistemi di monitoraggio delle emissioni.  Fino
          all'adozione  di  tale  decreto  si  applicano   i   metodi
          precedentemente in uso e, per il rilascio, il rinnovo ed il
          riesame delle autorizzazioni integrate ambientali  e  delle
          autorizzazioni di cui all'articolo 269, i metodi  stabiliti
          dall'autorita' competente sulla base delle pertinenti norme
          tecniche CEN o, ove queste  non  siano  disponibili,  sulla
          base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove
          anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle
          pertinenti  norme   tecniche   ISO   o   di   altre   norme
          internazionali o  delle  norme  nazionali  previgenti.  Nel
          periodo di vigenza delle  autorizzazioni  rilasciate  prima
          dell'entrata in vigore di tale  decreto,  i  controlli,  da
          parte dell'autorita' o degli  organi  di  cui  all'articolo
          268, comma 1, lett. p), e  l'accertamento  del  superamento
          dei valori limite di emissione sono effettuati  sulla  base
          dei metodi specificamente indicati  nell'autorizzazione  o,
          se l'autorizzazione non  indica  specificamente  i  metodi,
          sulla base di uno tra i metodi sopra elencati. I successivi
          commi 18, 19 e 20,  fatta  salva  l'immediata  applicazione
          degli obblighi di comunicazione relativi  ai  controlli  di
          competenza  del  gestore,  si  applicano  a  decorrere  dal
          rilascio o dal primo rinnovo dell'autorizzazione effettuati
          successivamente all'entrata in vigore di tale decreto. 
              18.   Le   autorizzazioni   alle   emissioni    e    le
          autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate,  anche  in
          sede di rinnovo, dopo l'entrata in vigore  del  decreto  di
          cui al comma 17, indicano, per le emissioni in atmosfera, i
          metodi di campionamento e di  analisi,  individuandoli  tra
          quelli elencati nell'Allegato  VI  alla  parte  quinta  del
          presente decreto, e i sistemi  per  il  monitoraggio  delle
          emissioni. In caso di modifica delle prescrizioni  relative
          ai  metodi  ed  ai  sistemi  di  monitoraggio   nell'ambito
          dell'autorizzazione,  l'autorita'  competente  provvede   a
          modificare  anche,  ove  opportuno,  i  valori  limite   di
          emissione autorizzati. I controlli, da parte dell'autorita'
          o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett.  p),
          possono  essere  effettuati  solo  sulla  base  dei  metodi
          elencati nell'Allegato VI alla parte  quinta  del  presente
          decreto, anche se  diversi  da  quelli  di  competenza  del
          gestore indicati dall'autorizzazione. Nel caso in  cui,  in
          sede di autorizzazione o di controllo, si ricorra a  metodi
          diversi da quelli  elencati  nell'Allegato  VI  alla  parte
          quinta del presente decreto o a sistemi di monitoraggio non
          conformi alle prescrizioni di tale  allegato,  i  risultati
          della relativa applicazione non sono  validi  ai  sensi  ed
          agli effetti del presente titolo.  Il  gestore  effettua  i
          controlli di propria competenza sulla base dei metodi e dei
          sistemi  di  monitoraggio  indicati  nell'autorizzazione  e
          mette i risultati a disposizione dell'autorita'  competente
          per il controllo nei modi previsti  dall'Allegato  VI  alla
          parte quinta del presente decreto e dall'autorizzazione; in
          caso di ricorso  a  metodi  o  a  sistemi  di  monitoraggio
          diversi    o     non     conformi     alle     prescrizioni
          dell'autorizzazione,    i    risultati    della    relativa
          applicazione non sono validi ai sensi ed agli  effetti  del
          presente titolo e si applica la pena prevista dall'articolo
          279, comma 2. 
              19. Se i  controlli  di  competenza  del  gestore  e  i
          controlli dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo
          268,  comma  1,  lett.  p),   simultaneamente   effettuati,
          forniscono risultati diversi,  l'accertamento  deve  essere
          ripetuto sulla base del metodo di riferimento. In  caso  di
          divergenza tra i risultati ottenuti sulla base  del  metodo
          di riferimento e quelli ottenuti sulla base  dei  metodi  e
          sistemi  di  monitoraggio   indicati   dall'autorizzazione,
          l'autorita'    competente    provvede     ad     aggiornare
          tempestivamente l'autorizzazione nelle  parti  relative  ai
          metodi ed ai sistemi di monitoraggio ed, ove ne consegua la
          necessita', ai valori limite di emissione. 
              20. Si verifica un superamento  dei  valori  limite  di
          emissione, ai fini del reato di cui all'articolo 279, comma
          2, soltanto se  i  controlli  effettuati  dall'autorita'  o
          dagli organi di cui all'articolo 268, comma  1,  lett.  p),
          accertano una difformita' tra i valori misurati e i  valori
          limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento  e
          di analisi elencati nell'Allegato V alla parte  quinta  del
          presente decreto e di sistemi di monitoraggio conformi alle
          prescrizioni di tale allegato. Le difformita' accertate nei
          controlli di competenza del gestore devono essere da costui
          specificamente comunicate all'autorita' competente  per  il
          controllo entro 24 ore dall'accertamento.  Se  i  risultati
          dei controlli di competenza del gestore e i  risultati  dei
          controlli dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo
          268,  comma  1,  lett.  p),   simultaneamente   effettuati,
          divergono in merito alla conformita' dei valori misurati ai
          valori limite prescritti, si procede nei modi previsti  dal
          comma 19; i risultati di  tali  controlli,  inclusi  quelli
          ottenuti in  sede  di  ripetizione  dell'accertamento,  non
          possono essere utilizzati ai fini della  contestazione  del
          reato  previsto  dall'articolo  279,  comma   2,   per   il
          superamento dei valori limite di emissione. Resta ferma, in
          tutti i casi, l'applicazione dell'articolo 279, comma 2, se
          si verificano le circostanze previste  dall'ultimo  periodo
          del comma 18.». 
              «Art. 272 (Impianti e attivita' in deroga).  -  1.  Non
          sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo
          gli  stabilimenti  in  cui  sono  presenti   esclusivamente
          impianti e attivita' elencati nella parte  I  dell'Allegato
          IV alla parte quinta  del  presente  decreto.  L'elenco  si
          riferisce a impianti e ad attivita' le cui  emissioni  sono
          scarsamente  rilevanti   agli   effetti   dell'inquinamento
          atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di
          emissione e le prescrizioni  specificamente  previsti,  per
          tali impianti e attivita', dai piani e  programmi  o  dalle
          normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine  di
          stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze
          termiche nominali indicate nella parte I  dell'Allegato  IV
          alla parte quinta del presente decreto si deve  considerare
          l'insieme degli  impianti  e  delle  attivita'  che,  nello
          stabilimento,  ricadono  in  ciascuna  categoria   presente
          nell'elenco. Gli impianti  che  utilizzano  i  combustibili
          soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4
          e  6,  dell'Allegato  X  alla  parte  quinta  del  presente
          decreto, devono in ogni caso  rispettare  almeno  i  valori
          limite   appositamente   previsti   per   l'uso   di   tali
          combustibili nella parte III, dell'Allegato  I  alla  parte
          quinta del presente decreto. Se in  uno  stabilimento  sono
          presenti sia impianti o attivita' inclusi nell'elenco della
          parte I dell'allegato IV alla  parte  quinta  del  presente
          decreto, sia impianti o attivita' non inclusi  nell'elenco,
          l'autorizzazione di cui al presente titolo  considera  solo
          quelli esclusi. Il  presente  comma  si  applica  anche  ai
          dispositivi   mobili   utilizzati   all'interno   di    uno
          stabilimento  da  un  gestore  diverso  da   quello   dello
          stabilimento  o   non   utilizzati   all'interno   di   uno
          stabilimento. Il gestore  di  uno  stabilimento  in  cui  i
          dispositivi mobili di un altro gestore  sono  collocati  ed
          utilizzati  in   modo   non   occasionale   deve   comunque
          ricomprendere   tali   dispositivi   nella    domanda    di
          autorizzazione dell'articolo 269 salva la  possibilita'  di
          aderire alle autorizzazioni generali del comma 2  nei  casi
          ivi  previsti.   L'autorita'   competente   puo'   altresi'
          prevedere,  con  proprio  provvedimento  generale,  che   i
          gestori comunichino alla stessa o  ad  altra  autorita'  da
          questa delegata, in via preventiva, la  data  di  messa  in
          esercizio dell'impianto o di avvio  dell'attivita'  ovvero,
          in caso  di  dispositivi  mobili,  la  data  di  inizio  di
          ciascuna  campagna  di  utilizzo.  Gli  elenchi   contenuti
          nell'allegato IV alla parte  quinta  del  presente  decreto
          possono essere aggiornati ed integrati, con le modalita' di
          cui all'articolo 281, comma 5, anche su  indicazione  delle
          regioni,  delle  province  autonome  e  delle  associazioni
          rappresentative di categorie produttive. 
              2.   Per   specifiche   categorie   di    stabilimenti,
          individuate in  relazione  al  tipo  e  alle  modalita'  di
          produzione, l'autorita' competente puo'  adottare  apposite
          autorizzazioni di carattere generale, relative  a  ciascuna
          singola categoria, nelle  quali  sono  stabiliti  i  valori
          limite  di  emissione,  le   prescrizioni,   i   tempi   di
          adeguamento, i metodi di campionamento e di  analisi  e  la
          periodicita' dei controlli. I valori limite di emissione  e
          le  prescrizioni,   anche   inerenti   le   condizioni   di
          costruzione o di esercizio  e  i  combustibili  utilizzati,
          sono stabiliti in conformita' all'articolo 271, commi da  5
          a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della
          domanda di  adesione  e  puo'  prevedere  appositi  modelli
          semplificati di  domanda,  nai  quali  le  quantita'  e  le
          qualita' delle emissioni sono deducibili dalla quantita' di
          materie   prime   utilizzate.    All'adozione    di    tali
          autorizzazioni generali l'autorita' competente deve in ogni
          caso procedere entro cinque anni dalla data di  entrata  in
          vigore della parte quinta del  presente  decreto,  per  gli
          stabilimenti  in  cui  sono  presenti  esclusivamente   gli
          impianti e le attivita' di cui alla parte II  dell'Allegato
          IV alla parte quinta  del  presente  decreto.  Al  fine  di
          stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze
          termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato  IV
          alla parte quinta del presente decreto si deve  considerare
          l'insieme degli  impianti  e  delle  attivita'  che,  nello
          stabilimento,  ricadono  in  ciascuna  categoria   presente
          nell'elenco.    In     caso     di     mancata     adozione
          dell'autorizzazione generale, nel  termine  prescritto,  la
          stessa e' rilasciata  con  apposito  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  i
          gestori  degli  stabilimenti  interessati   comunicano   la
          propria  adesione  all'autorita'  competente  o  ad   altra
          autorita' da questa delegata; e' fatto salvo il  potere  di
          tale   autorita'   di   adottare   successivamente    nuove
          autorizzazioni   di    carattere    generale,    l'adesione
          obbligatoria  alle  quali   comporta,   per   il   soggetto
          interessato, la decadenza di quella adottata  dal  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per
          gli stabilimenti in cui  sono  presenti  anche  impianti  o
          attivita' a cui l'autorizzazione generale non si riferisce,
          il gestore deve presentare  domanda  di  autorizzazione  ai
          sensi dell'articolo 269. I gestori degli impianti  per  cui
          e'  stata  adottata  una  autorizzazione  generale  possono
          comunque presentare  domanda  di  autorizzazione  ai  sensi
          dell'articolo 269. 
              3.     Almeno     quarantacinque      giorni      prima
          dell'installazione il gestore degli stabilimenti di cui  al
          comma 2,  presenta  all'autorita'  competente  o  ad  altra
          autorita'  da  questa  delegata  una  domanda  di  adesione
          all'autorizzazione generale  corredata  dai  documenti  ivi
          prescritti. L'autorita' che riceve  la  domanda  puo',  con
          proprio provvedimento, negare l'adesione nel  caso  in  cui
          non    siano    rispettati     i     requisiti     previsti
          dall'autorizzazione generale o  i  requisiti  previsti  dai
          piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo
          271, commi 3 e 4, o in presenza di  particolari  situazioni
          di  rischio  sanitario  o  di  zone  che   richiedono   una
          particolare tutela ambientale. Tale  procedura  si  applica
          anche nel caso in cui il  gestore  intenda  effettuare  una
          modifica  dello  stabilimento.  Resta  fermo  l'obbligo  di
          sottoporre  lo  stabilimento  all'autorizzazione   di   cui
          all'articolo 269 in caso di  modifiche  per  effetto  delle
          quali lo stabilimento non sia piu' conforme alle previsioni
          dell'autorizzazione generale. L'autorizzazione generale  si
          applica a  chi  vi  ha  aderito,  anche  se  sostituita  da
          successive autorizzazioni generali, per un periodo pari  ai
          dieci anni successivi all'adesione. Non  hanno  effetto  su
          tale termine le domande di adesione relative alle modifiche
          dello  stabilimento.  Almeno  quarantacinque  giorni  prima
          della scadenza di tale  periodo  il  gestore  presenta  una
          domanda di adesione  all'autorizzazione  generale  vigente,
          corredata  dai  documenti   ivi   prescritti.   L'autorita'
          competente procede, almeno  ogni  dieci  anni,  al  rinnovo
          delle  autorizzazioni  generali  adottate  ai   sensi   del
          presente   articolo.   Per   le   autorizzazioni   generali
          rilasciate  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989  e  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  25  luglio  1991,  il  primo
          rinnovo e' effettuato  entro  cinque  anni  dalla  data  di
          entrata in vigore della parte quinta del presente decreto e
          i soggetti autorizzati presentano una domanda di  adesione,
          corredata dai documenti ivi prescritti, nei  sei  mesi  che
          seguono  al  rinnovo  o  nei  diversi   termini   stabiliti
          dall'autorizzazione stessa,  durante  i  quali  l'esercizio
          puo' essere continuato. In caso  di  mancata  presentazione
          della domanda di adesione nei termini previsti dal presente
          comma lo  stabilimento  si  considera  in  esercizio  senza
          autorizzazione alle emissioni. 
              4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano: 
                a) in caso  di  emissione  di  sostanze  cancerogene,
          tossiche per la riproduzione o mutagene o  di  sostanze  di
          tossicita' e cumulabilita'  particolarmente  elevate,  come
          individuate dalla  parte  II  dell'Allegato  I  alla  parte
          quinta del presente decreto, o 
                b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto  o
          nell'attivita', le sostanze o i preparati classificati  dal
          decreto  legislativo  3  febbraio   1997,   n.   52,   come
          cancerogeni, mutageni o  tossici  per  la  riproduzione,  a
          causa del loro  tenore  di  COV,  e  ai  quali  sono  state
          assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46,  R49,
          R60, R 61. 
                4-bis. Con apposito decreto,  da  adottare  ai  sensi
          dell'articolo  281,  comma  5,  si  provvede  ad  integrare
          l'allegato IV, parte II, alla  parte  quinta  del  presente
          decreto con l'indicazione dei casi in  cui,  in  deroga  al
          comma precedente, l'autorita' competente  puo'  permettere,
          nell'autorizzazione  generale,   l'utilizzo   di   sostanze
          inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49,
          R60, R61, R68, in considerazione degli scarsi  quantitativi
          d'impiego o delle ridotte  percentuali  di  presenza  nelle
          materie prime o nelle emissioni. 
                5.  Il  presente   titolo   non   si   applica   agli
          stabilimenti  destinati  alla  difesa  nazionale  ed   alle
          emissioni  provenienti   da   sfiati   e   ricambi   d'aria
          esclusivamente adibiti alla  protezione  e  alla  sicurezza
          degli ambienti di lavoro. Agli  impianti  di  distribuzione
          dei carburanti si applicano  esclusivamente  le  pertinenti
          disposizioni degli articoli 276 e 277.». 
              «Art.  273  (Grandi  impianti  di  combustione).  -  1.
          L'Allegato  II  alla  parte  quinta  del  presente  decreto
          stabilisce, in relazione ai grandi impianti di combustione,
          i valori limite di emissione, inclusi quelli degli impianti
          multicombustibili,  le  modalita'  di  monitoraggio  e   di
          controllo delle emissioni, i criteri per la verifica  della
          conformita' ai  valori  limite  e  le  ipotesi  di  anomalo
          funzionamento o di guasto degli impianti. 
              2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano
          i valori limite di emissione di cui alla parte II,  sezioni
          da 1 a 5, lettera B, e  sezione  6  dell'Allegato  II  alla
          parte quinta del presente decreto. 
              3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al  2006
          i valori limite di emissione di cui alla parte II,  sezioni
          da 1 a 5, lettera A, e  sezione  6  dell'Allegato  II  alla
          parte quinta del presente decreto si  applicano  a  partire
          dal 1° gennaio 2008. Fino a  tale  data  si  applicano  gli
          articoli 3, comma 1, 6, comma 2, e 14, comma 3, nonche' gli
          Allegati 4, 5, 6 e 9 del decreto del Ministro dell'ambiente
          8 maggio 1989. Sono fatti salvi i diversi termini  previsti
          nel suddetto Allegato II. 
              4. Ai grandi impianti di combustione anteriori al  1988
          i valori limite di emissione di cui alla parte II,  sezioni
          da 1 a 5, lettera A, e sezioni 6 e 7 dell'Allegato II  alla
          parte quinta del presente decreto si  applicano  a  partire
          dal 1° gennaio 2008. Fino a tale data si applicano i valori
          limite di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di
          azoto, le polveri e per i metalli e loro composti  previsti
          dal decreto del Ministro dell'ambiente 12  luglio  1990,  o
          contenuti nelle  autorizzazioni  rilasciate  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,  n.
          203, nonche' le prescrizioni relative alle  anomalie  degli
          impianti di abbattimento stabilite all'Allegato  II,  parte
          A, lettera E, dello stesso  decreto  ministeriale.  Fino  a
          tale data si applicano altresi' i massimali e gli obiettivi
          di  riduzione  delle  emissioni,  fissati  nella  parte   V
          dell'Allegato II alla parte quinta  del  presente  decreto.
          Sono  fatti  salvi  i  diversi  termini  previsti  in  tale
          Allegato II. 
              5. I gestori dei grandi impianti di combustione di  cui
          al  comma  4  possono  essere  esentati   dall'obbligo   di
          osservare i valori limite di emissione previsti dalla parte
          II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e sezione 6  dell'Allegato
          II alla parte quinta del presente decreto, sulla base della
          procedura disciplinata dalla parte I dello stesso  Allegato
          II. 
              6. Ai fini dell'adeguamento degli impianti  di  cui  ai
          commi 3 e 4 ai valori limite di emissione ivi previsti,  il
          gestore,  nell'ambito  della  richiesta  di  autorizzazione
          integrata ambientale, presenta all'autorita' competente una
          relazione tecnica contenente la descrizione  dell'impianto,
          delle tecnologie adottate per  prevenire  l'inquinamento  e
          della qualita' e quantita'  delle  emissioni,  dalla  quale
          risulti il rispetto delle prescrizioni di cui  al  presente
          titolo, oppure un progetto di  adeguamento  finalizzato  al
          rispetto delle medesime. 
              7. Per gli impianti di potenza termica nominale pari  a
          50 MW, la relazione tecnica o il progetto di adeguamento di
          cui al comma 6 devono essere presentati entro il 1°  agosto
          2007 e, in caso  di  approvazione,  l'autorita'  competente
          provvede,  ai  sensi  dell'articolo  269,  a  rinnovare  le
          autorizzazioni in atto. 
              8. In aggiunta a  quanto  previsto  dall'articolo  271,
          comma 14, i valori limite di emissione non si applicano  ai
          grandi  impianti  di  combustione  nei  casi   di   anomalo
          funzionamento previsti dalla parte I dell'Allegato II  alla
          parte quinta  del  presente  decreto,  nel  rispetto  delle
          condizioni ivi previste. 
              9. Se piu' impianti di combustione,  anche  di  potenza
          termica nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati  nello
          stesso  stabilimento  l'autorita'   competente   deve,   in
          qualsiasi caso, considerare tali  impianti  come  un  unico
          impianto ai fini della determinazione della potenza termica
          nominale in base alla quale stabilire i  valori  limite  di
          emissione.  L'autorita'  competente,  tenendo  conto  delle
          condizioni tecniche ed economiche, puo'  altresi'  disporre
          il convogliamento delle emissioni di tali  impianti  ad  un
          solo punto di emissione ed applicare i valori  limite  che,
          in  caso  di  mancato  convogliamento,  si  applicherebbero
          all'impianto piu' recente. 
              10. L'adeguamento alle  disposizioni  del  comma  9  e'
          effettuato    nei    tempi    a    tal    fine    stabiliti
          dall'autorizzazione. 
              11. Nel caso in cui un grande impianto  di  combustione
          sia sottoposto alle modifiche qualificate come  sostanziali
          dalla  normativa  vigente  in  materia  di   autorizzazione
          integrata ambientale,  si  applicano  i  valori  limite  di
          emissione stabiliti nella parte  II,  sezioni  da  1  a  5,
          lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla  parte  quinta
          del presente decreto. 
              12. Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  normativa
          vigente in materia di autorizzazione integrata  ambientale,
          per gli impianti nuovi o in caso di modifiche ai sensi  del
          comma  11,  la  domanda  di  autorizzazione   deve   essere
          corredata da un apposito studio concernente la fattibilita'
          tecnica ed economica della generazione combinata di  calore
          e di elettricita'. Nel caso in cui  tale  fattibilita'  sia
          accertata, anche alla luce di elementi  diversi  da  quelli
          contenuti  nello  studio,  l'autorita'  competente,  tenuto
          conto della situazione del mercato e  della  distribuzione,
          condiziona il rilascio del provvedimento autorizzativo alla
          realizzazione immediata o differita di tale soluzione. 
              13.  Dopo  il  1°  gennaio  2008,  agli   impianti   di
          combustione di potenza termica nominale inferiore a 50MW ed
          agli altri impianti esclusi dal campo di applicazione della
          parte quinta del presente decreto,  facenti  parte  di  una
          raffineria, continuano ad applicarsi,  fatto  salvo  quanto
          previsto   dalla   normativa   vigente   in   materia    di
          autorizzazione integrata ambientale,  i  valori  limite  di
          emissione calcolati, su un intervallo mensile o  inferiore,
          come rapporto ponderato tra la somma delle masse inquinanti
          emesse e la somma dei volumi delle emissioni di  tutti  gli
          impianti della raffineria,  inclusi  quelli  ricadenti  nel
          campo di applicazione del presente articolo. 
              14. In caso di  realizzazione  di  grandi  impianti  di
          combustione  che  potrebbero  arrecare   un   significativo
          pregiudizio all'ambiente di un altro Stato della  Comunita'
          europea,  l'autorita'  competente  informa   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  per
          l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione  sulla
          valutazione  dell'impatto   ambientale   in   un   contesto
          transfrontaliero, stipulata a Espoo il  25  febbraio  1991,
          ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640. 
              15. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          agli impianti di combustione destinati alla  produzione  di
          energia,   ad   esclusione   di   quelli   che   utilizzano
          direttamente i prodotti di combustione in  procedimenti  di
          fabbricazione. Sono esclusi in particolare: 
                a) gli impianti in cui i prodotti  della  combustione
          sono   utilizzati    per    il    riscaldamento    diretto,
          l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli  oggetti
          o dei materiali, come i forni di  riscaldo  o  i  forni  di
          trattamento termico; 
                b) gli impianti di postcombustione,  cioe'  qualsiasi
          dispositivo  tecnico  per  la  depurazione   dell'effluente
          gassoso mediante combustione,  che  non  sia  gestito  come
          impianto indipendente di combustione; 
                c) i dispositivi di rigenerazione  dei  catalizzatori
          di craking catalitico; 
                d)  i  dispositivi  di  conversione  del  solfuro  di
          idrogeno in zolfo; 
                e) i reattori utilizzati nell'industria chimica; 
                f) le batterie di forni per il coke; 
                g) i cowpers degli altiforni; 
                h)  qualsiasi  dispositivo  tecnico  usato   per   la
          propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile; 
                i) le turbine a gas usate su piattaforme off-shore  e
          sugli  impianti  di  rigassificazione   di   gas   naturale
          liquefatto off-shore; 
                l) (Soppressa). 
                m) gli impianti azionati da motori diesel, a  benzina
          o a gas. 
              16. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          alle turbine a gas autorizzate successivamente  all'entrata
          in vigore della parte quinta  del  presente  decreto.  Alle
          turbine a  gas  autorizzate  precedentemente  si  applicano
          esclusivamente  le  disposizioni   alle   stesse   riferite
          dall'Allegato II alla parte quinta del presente decreto  in
          materia  di  monitoraggio  e  controllo  delle   emissioni,
          nonche'  di   anomalie   e   guasti   degli   impianti   di
          abbattimento.». 
              «Art. 274  (Raccolta  e  trasmissione  dei  dati  sulle
          emissioni dei grandi impianti  di  combustione).  -  1.  Il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare trasmette alla Commissione europea, ogni tre anni, una
          relazione inerente  le  emissioni  di  biossido  di  zolfo,
          ossidi di azoto e polveri di tutti  i  grandi  impianti  di
          combustione di cui alla parte quinta del presente  decreto,
          nella quale siano separatamente indicate le emissioni delle
          raffinerie. Tale relazione e' trasmessa per la prima  volta
          entro il 31 dicembre 2007 in relazione al  periodo  di  tre
          anni che decorre dal 1° gennaio 2004 e, in  seguito,  entro
          dodici mesi dalla fine di ciascun successivo periodo di tre
          anni preso in esame. Il  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del  mare  trasmette  inoltre  alla
          Commissione europea, su richiesta, i dati annuali  relativi
          alle emissioni di biossido di  zolfo,  ossidi  di  azoto  e
          polveri dei singoli impianti di combustione. 
              2.  A  partire  dal  1°  gennaio  2008,  il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          presenta ogni anno alla Commissione europea  una  relazione
          concernente gli impianti anteriori al 1988 per i  quali  e'
          stata  concessa  l'esenzione  prevista  dall'articolo  273,
          comma 5, con  l'indicazione  dei  tempi  utilizzati  e  non
          utilizzati che  sono  stati  autorizzati  per  il  restante
          periodo  di  funzionamento  degli  impianti.  A  tal   fine
          l'autorita'   competente,   se   diversa   dal    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          comunica   a   tale   Ministero   le   predette   esenzioni
          contestualmente alla concessione delle stesse. 
              3.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare presenta ogni anno  alla  Commissione
          europea una relazione circa i casi in cui sono applicate le
          deroghe di cui alla parte II, sezioni 1  e  4,  lettera  A,
          paragrafo  2,  dell'Allegato  II  alla  parte  quinta   del
          presente decreto e  le  deroghe  di  cui  alle  note  delle
          lettere A e B del medesimo Allegato II, parte  II,  sezione
          1. A  tal  fine  l'autorita'  competente,  se  diversa  dal
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,  comunica  a  tale  Ministero  le  predette   deroghe
          contestualmente all'applicazione delle stesse. 
              4. Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006,
          i gestori dei grandi  impianti  di  combustione  comunicano
          all'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale (ISPRA), con le modalita' previste  dalla  parte
          III  dell'Allegato  II  alla  parte  quinta  del   presente
          decreto, le emissioni totali, relative all'anno precedente,
          di  biossido  di  zolfo,  ossidi  di   azoto   e   polveri,
          determinate conformemente alle prescrizioni della parte  IV
          dell'Allegato II alla parte quinta  del  presente  decreto,
          nonche' la  quantita'  annua  totale  di  energia  prodotta
          rispettivamente dalle biomasse,  dagli  altri  combustibili
          solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale e  dagli
          altri gas,  riferita  al  potere  calorifico  netto,  e  la
          caratterizzazione  dei  sistemi   di   abbattimento   delle
          emissioni. In caso di  mancata  comunicazione  dei  dati  e
          delle informazioni di cui al presente comma,  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          anche ai fini di  quanto  previsto  dall'articolo  650  del
          codice  penale,   ordina   al   gestore   inadempiente   di
          provvedere. 
              5. L'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca
          ambientale (ISPRA), sulla base delle informazioni di cui al
          comma 4, elabora una relazione in  cui  sono  riportate  le
          emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto  e  polveri
          di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla parte
          quinta del presente decreto. Tale relazione  deve  indicare
          le emissioni totali annue di biossido di zolfo,  ossidi  di
          azoto e polveri e la  quantita'  annua  totale  di  energia
          prodotta  rispettivamente  dalle  biomasse,   dagli   altri
          combustibili solidi,  dai  combustibili  liquidi,  dal  gas
          naturale e dagli altri gas, riferita al  potere  calorifico
          netto. Almeno due mesi prima della  scadenza  prevista  dal
          comma 1 per  la  trasmissione  dei  dati  alla  Commissione
          europea,  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
          ricerca   ambientale   (ISPRA)   trasmette   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  la
          suddetta relazione, nonche' i dati disaggregati relativi  a
          ciascun impianto. 
              6. I dati di cui al comma 4 sono raccolti e inviati  in
          formato elettronico. A tal fine debbono  essere  osservate,
          ove disponibili, le procedure indicate  sul  sito  internet
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare. La relazione di cui al comma 5,  nonche'  i  dati
          disaggregati  raccolti  dall'Istituto  superiore   per   la
          protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA)  sono  resi
          disponibili alle autorita' competenti sul sito internet del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare. 
              7. Il presente articolo si applica anche alle turbine a
          gas autorizzate prima dell'entrata in  vigore  della  parte
          quinta del presente decreto.». 
              «Art. 275 (Emissioni di cov). - 1. L'Allegato III  alla
          parte quinta del presente decreto stabilisce, relativamente
          alle emissioni di  composti  organici  volatili,  i  valori
          limite di emissione, le  modalita'  di  monitoraggio  e  di
          controllo delle emissioni, i  criteri  per  la  valutazione
          della conformita' dei valori misurati ai valori limite e le
          modalita' di redazione del piano di gestione dei solventi. 
              2.  Se  nello  stesso  stabilimento  sono   esercitate,
          mediante uno o piu' impianti o  macchinari  e  sistemi  non
          fissi  o  operazioni  manuali,   una   o   piu'   attivita'
          individuate nella parte II  dell'Allegato  III  alla  parte
          quinta del presente decreto le quali superano singolarmente
          le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, a  ciascuna
          di tali attivita' si applicano, secondo le modalita' di cui
          al comma 7, i valori limite per le emissioni convogliate  e
          per le emissioni diffuse di cui al medesimo  Allegato  III,
          parte III, oppure i valori limite di  emissione  totale  di
          cui a tale  Allegato  III,  parti  III  e  IV,  nonche'  le
          prescrizioni ivi previste.  Tale  disposizione  si  applica
          anche alle attivita' che, nello stesso  stabilimento,  sono
          direttamente  collegate  e   tecnicamente   connesse   alle
          attivita' individuate nel suddetto Allegato III, parte  II,
          e  che  possono  influire  sulle  emissioni  di   COV.   Il
          superamento delle soglie di consumo di solvente e' valutato
          con riferimento al consumo massimo teorico di solvente.  Le
          attivita' di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte
          quinta del presente decreto comprendono  la  pulizia  delle
          apparecchiature e non comprendono la pulizia dei  prodotti,
          fatte salve le diverse disposizioni ivi previste. 
              3. Ai fini di quanto previsto dal  comma  2,  i  valori
          limite per le emissioni convogliate si applicano a  ciascun
          impianto che produce tali emissioni ed i valori limite  per
          le  emissioni  diffuse  si  applicano  alla   somma   delle
          emissioni non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i
          macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni. 
              4. Il gestore che intende effettuare  le  attivita'  di
          cui  al  comma  2  presenta  all'autorita'  competente  una
          domanda di autorizzazione dello stabilimento in conformita'
          all'articolo 269 e a quanto previsto nel presente  articolo
          e nell'Allegato III alla parte quinta del presente  decreto
          oppure, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione
          all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272,  comma
          3. In aggiunta ai casi previsti dall'articolo 269, comma 8,
          la domanda di autorizzazione deve essere  presentata  anche
          dal gestore dello stabilimento in cui  sono  esercitate  le
          attivita' che,  a  seguito  di  una  modifica  del  consumo
          massimo teorico di solvente, rientrano tra quelle di cui al
          comma 2. 
              5. L'autorizzazione stabilisce, sulla base dei commi  2
          e 7, i valori limite di emissione  e  le  prescrizioni  che
          devono  essere  rispettati.  Per   la   captazione   e   il
          convogliamento si applica l'articolo 270. 
              6. L'autorizzazione indica il consumo  massimo  teorico
          di  solvente  e  l'emissione   totale   annua   conseguente
          all'applicazione dei valori  limite  di  cui  al  comma  2,
          individuata  sulla  base  di  detto  consumo,  nonche'   la
          periodicita' dell'aggiornamento del piano  di  gestione  di
          cui alla parte V dell'Allegato III alla  parte  quinta  del
          presente decreto. 
              7. Il rispetto dei valori limite di emissione  previsti
          dal comma 2 e'  assicurato  mediante  l'applicazione  delle
          migliori   tecniche   disponibili   e,   in    particolare,
          utilizzando materie prime  a  ridotto  o  nullo  tenore  di
          solventi organici, ottimizzando l'esercizio e  la  gestione
          delle  attivita'  e,  ove  necessario,  installando  idonei
          dispositivi di abbattimento,  in  modo  da  minimizzare  le
          emissioni di composti organici volatili. 
              8. Se le attivita' di cui al comma  2  sono  esercitate
          presso uno stabilimento autorizzato ai  sensi  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 24  maggio  1988,  n.  203,
          prima  del  13  marzo  2004,  le  emissioni  devono  essere
          adeguate alle  pertinenti  prescrizioni  dell'Allegato  III
          alla  parte  quinta  del  presente  decreto  e  alle  altre
          prescrizioni del presente  articolo  entro  il  31  ottobre
          2007, ovvero, in caso di adeguamento a quanto previsto  dal
          medesimo  Allegato  III,  parte  IV,  entro  le  date   ivi
          stabilite. Fermo restando quanto stabilito dalla  normativa
          vigente in materia di autorizzazione integrata  ambientale,
          l'adeguamento  e'  effettuato  sulla  base   dei   progetti
          presentati all'autorita' competente ai  sensi  del  decreto
          ministeriale 14 gennaio 2004, n. 44. Tali  stabilimenti  si
          considerano anteriori al 2006 o  anteriori  al  1988  sulla
          base dei criteri di cui all'articolo 268, comma 1,  lettere
          i) e i-bis). In caso di mancata presentazione del  progetto
          o  di  diniego  all'approvazione  del  progetto  da   parte
          dell'autorita' competente, le attivita' si  considerano  in
          esercizio senza autorizzazione. I  termini  di  adeguamento
          previsti dal presente  comma  si  applicano  altresi'  agli
          stabilimenti di cui al comma 20, in esercizio al  12  marzo
          2004, i cui gestori aderiscano all'autorizzazione  generale
          ivi prevista entro sei mesi dall'entrata  in  vigore  della
          parte quinta del presente decreto o abbiano precedentemente
          aderito alle  autorizzazioni  generali  adottate  ai  sensi
          dell'articolo 9 del decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44. 
              9. Se le attivita' di cui al comma  2  sono  effettuate
          esclusivamente da macchinari  e  sistemi  non  fissi  o  da
          operazioni manuali,  in  esercizio  prima  dell'entrata  in
          vigore  della  parte  quinta  del  presente   decreto,   le
          emissioni   devono   essere   adeguate   alle    pertinenti
          prescrizioni  dell'Allegato  III  alla  parte  quinta   del
          presente decreto e alle  altre  prescrizioni  del  presente
          articolo  entro  il   31   ottobre   2007.   A   tal   fine
          l'autorizzazione di cui al comma 4  deve  essere  richiesta
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  parte
          quinta  del  presente   decreto.   In   caso   di   mancata
          presentazione  della  richiesta  entro  tale   termine   le
          attivita' si considerano in esercizio senza autorizzazione. 
              10. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima
          del 13 marzo 2004 che conseguono un  maggiore  contenimento
          delle emissioni di composti organici  volatili  rispetto  a
          quello ottenibile con l'applicazione delle  indicazioni  di
          cui alle parti III e IV dell'Allegato III alla parte quinta
          del presente decreto. In tal caso rimangono validi i metodi
          di campionamento e di analisi precedentemente  in  uso.  E'
          fatta  salva  la   facolta'   del   gestore   di   chiedere
          all'autorita' competente di rivedere  dette  autorizzazioni
          sulla  base  delle  disposizioni  della  parte  quinta  del
          presente decreto. 
              11. La domanda di autorizzazione di cui al comma 4 deve
          essere presentata anche dal gestore degli stabilimenti  nei
          quali sono esercitate le  attivita'  di  cui  al  comma  2,
          effettuate ai sensi dei commi 8 e 9, ove  le  stesse  siano
          sottoposte  a   modifiche   sostanziali.   L'autorizzazione
          prescrive che le emissioni provenienti  dagli  stabilimenti
          in cui si  effettuano  le  attivita'  oggetto  di  modifica
          sostanziale: 
                a) siano immediatamente  adeguate  alle  prescrizioni
          del presente articolo o 
                b) siano  adeguate  alle  prescrizioni  del  presente
          articolo entro il 31 ottobre 2007 se le emissioni totali di
          tutte le attivita' svolte dal gestore  nello  stesso  luogo
          non  superano  quelle  che  si   producono   in   caso   di
          applicazione della lettera a). 
              12. Se il  gestore  comprova  all'autorita'  competente
          che, pur utilizzando la migliore tecnica  disponibile,  non
          e' possibile rispettare il valore limite per  le  emissioni
          diffuse, tale autorita' puo' autorizzare  deroghe  a  detto
          valore limite, purche' cio'  non  comporti  rischi  per  la
          salute umana o per l'ambiente. 
              13. Nei casi previsti nella parte III dell'Allegato III
          alla  parte  quinta  del  presente   decreto,   l'autorita'
          competente puo' esentare il gestore dall'applicazione delle
          prescrizioni ivi stabilite  se  le  emissioni  non  possono
          essere convogliate ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2.
          In tal caso si  applica  quanto  previsto  dalla  parte  IV
          dell'Allegato III alla parte quinta del  presente  decreto,
          salvo il gestore comprovi all'autorita' competente  che  il
          rispetto di detto Allegato non  e',  nel  caso  di  specie,
          tecnicamente ed economicamente fattibile e  che  l'impianto
          utilizza la migliore tecnica disponibile. 
              14.  L'autorita'  competente  comunica   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          nella relazione di cui al comma 18, le deroghe  autorizzate
          ai sensi dei commi 12 e 13. 
              15. Se due o piu'  attivita'  effettuate  nello  stesso
          luogo superano singolarmente le soglie di cui al  comma  2,
          l'autorita' competente puo': 
                a) applicare i valori limite previsti da tale comma a
          ciascuna singola attivita' o 
                b) applicare un valore di emissione totale,  riferito
          alla somma delle emissioni di tali attivita', non superiore
          a quello che si avrebbe applicando  quanto  previsto  dalla
          lettera  a);  la  presente  opzione  non  si  estende  alle
          emissioni delle sostanze indicate nel comma 17. 
              16. Il gestore che, nei  casi  previsti  dal  comma  8,
          utilizza un dispositivo di  abbattimento  che  consente  il
          rispetto di un valore limite di emissione pari a  50  mgC/N
          m³, in caso di combustione, e pari a 150 mgC/N m³, in tutti
          gli altri casi, deve rispettare  i  valori  limite  per  le
          emissioni convogliate di cui alla parte  III  dell'Allegato
          III alla parte quinta del  presente  decreto  entro  il  1°
          aprile  2013,  purche',  sin  dalle  date  di   adeguamento
          previste dal comma 8,  le  emissioni  totali  non  superino
          quelle che si sarebbero prodotte in  caso  di  applicazione
          delle prescrizioni della parte III dell'Allegato  III  alla
          parte quinta del presente decreto. 
              17. La parte I dell'Allegato III alla parte quinta  del
          presente  decreto  stabilisce  appositi  valori  limite  di
          emissione per le  sostanze  caratterizzate  da  particolari
          rischi per la salute e l'ambiente. 
              18. Le autorita' competenti  trasmettono  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          ogni tre anni ed entro il 30 aprile, a  partire  dal  2005,
          una  relazione  relativa  all'applicazione   del   presente
          articolo, in conformita' a quanto previsto dalla  decisione
          2007/531/CE del 26 luglio 2007 della  Commissione  europea.
          Copia della relazione e' inviata dalle autorita' competenti
          alla  regione  o  alla  provincia  autonoma.  Il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          invia tali informazioni alla Commissione europea. 
              19. (Soppresso). 
              20. I gestori degli stabilimenti costituiti  da  uno  o
          piu' impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di  tessuti
          e   di   pellami,   escluse   le    pellicce,    e    delle
          pulitintolavanderie a ciclo chiuso, per i quali l'autorita'
          competente non abbia adottato autorizzazioni  di  carattere
          generale,  comunicano   a   tali   autorita'   di   aderire
          all'autorizzazione di cui alla parte VII dell'Allegato  III
          alla parte quinta del presente decreto. E' fatto  salvo  il
          potere delle medesime autorita' di adottare successivamente
          nuove  autorizzazioni  di  carattere  generale,  ai   sensi
          dell'articolo  272,  l'obbligatoria  adesione  alle   quali
          comporta, per il  soggetto  interessato,  la  decadenza  di
          quella prevista dalla  parte  VII  dell'Allegato  III  alla
          parte  quinta  del  presente   decreto   relativamente   al
          territorio a cui tali nuove autorizzazioni si  riferiscono.
          A tali attivita' non si  applicano  le  prescrizioni  della
          parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3. e  3.4  dell'Allegato
          III alla parte quinta del presente decreto. 
              21. Costituisce  modifica  sostanziale,  ai  sensi  del
          presente articolo: 
                a)  per  le  attivita'  di  ridotte  dimensioni,  una
          modifica  del  consumo  massimo  teorico  di  solventi  che
          comporta un aumento delle emissioni  di  composti  organici
          volatili superiore al venticinque per cento; 
                b) per tutte le altre  attivita',  una  modifica  del
          consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento
          delle emissioni di composti organici volatili superiore  al
          dieci per cento; 
                c) qualsiasi modifica che, a giudizio  dell'autorita'
          competente, potrebbe avere effetti  negativi  significativi
          sulla salute umana o sull'ambiente; 
                d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico  di
          solventi che  comporti  la  variazione  dei  valori  limite
          applicabili; 
              22. Per attivita' di ridotte dimensioni, ai  sensi  del
          comma 21, si intendono le attivita' di cui alla parte  III,
          punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13,16 o 17 dell'Allegato III  alla
          parte quinta del presente decreto aventi un consumo massimo
          teorico di solventi inferiore o uguale alla piu' bassa  tra
          le soglie di consumo ivi indicate in  terza  colonna  e  le
          altre attivita' di cui alla parte III del medesimo Allegato
          III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore
          a 10 tonnellate l'anno.». 
              «Art. 276 (Controllo delle emissioni di  cov  derivanti
          dal deposito della benzina e dalla  sua  distribuzione  dai
          terminali agli impianti di distribuzione). - 1.  L'Allegato
          VII alla parte quinta del presente  decreto  stabilisce  le
          prescrizioni che  devono  essere  rispettate  ai  fini  del
          controllo delle emissioni di COV relativamente: 
                a) agli impianti di deposito presso i terminali; 
                b) agli impianti di caricamento di benzina  presso  i
          terminali; 
                c) agli impianti adibiti al  deposito  temporaneo  di
          vapori presso i terminali; 
                d) alle cisterne mobili e ai veicoli cisterna: 
                e) agli impianti di deposito presso gli  impianti  di
          distribuzione dei carburanti; 
                f)   alle   attrezzature   per   le   operazioni   di
          trasferimento  della  benzina  presso   gli   impianti   di
          distribuzione e presso terminali in cui  e'  consentito  il
          deposito temporaneo di vapori. 
              2. Per impianti  di  deposito  ai  sensi  del  presente
          articolo  si  intendono  i  serbatoi  fissi  adibiti   allo
          stoccaggio  di  benzina.  Per  tali  impianti  di  deposito
          situati  presso  i  terminali  le  pertinenti  prescrizioni
          dell'Allegato VII alla parte quinta  del  presente  decreto
          costituiscono le misure che i gestori  devono  adottare  ai
          sensi   dell'articolo   269,   comma   10.   Con   apposito
          provvedimento l'autorita' competente puo' disporre  deroghe
          a  tali  prescrizioni,  relativamente  agli   obblighi   di
          rivestimento, ove necessario ai fini della tutela  di  aree
          di particolare pregio sotto il profilo paesaggistico. 
              3. Per impianti di distribuzione, ai sensi del presente
          articolo, si intendono gli impianti in cui la benzina viene
          erogata ai serbatoi di tutti i veicoli a motore da impianti
          di deposito. 
              4. Nei terminali all'interno dei quali  e'  movimentata
          una quantita' di benzina inferiore a 10.000 tonnellate/anno
          e la cui costruzione  e'  stata  autorizzata  prima  del  3
          dicembre 1997, ai sensi della normativa vigente al  momento
          dell'autorizzazione,  gli  impianti   di   caricamento   si
          adeguano alle disposizioni della  parte  II,  paragrafo  2,
          dell'Allegato VII alla parte quinta  del  presente  decreto
          entro il 17 maggio 2010. Fino alla data di adeguamento deve
          essere   garantita   l'agibilita'   delle   operazioni   di
          caricamento anche per i  veicoli-cisterna  con  caricamento
          dall'alto.  Per  quantita'  movimentata   si   intende   la
          quantita' totale  annua  massima  di  benzina  caricata  in
          cisterne mobili dagli impianti di  deposito  del  terminale
          nei tre anni precedenti il 17 maggio 2000. 
              5. Le prescrizioni di cui alla  parte  II,  punto  3.2,
          dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto si
          applicano  ai  veicoli  cisterna  collaudati  dopo  il   17
          novembre 2000 e si estendono agli altri veicoli cisterna  a
          partire dal  17  maggio  2010.  Tali  prescrizioni  non  si
          applicano  ai  veicoli   cisterna   a   scomparti   tarati,
          collaudati dopo il 1° gennaio  1990  e  attrezzati  con  un
          dispositivo che garantisca la  completa  tenuta  di  vapori
          durante la fase di caricamento. A tali veicoli  cisterna  a
          scomparti tarati deve essere consentita l'agibilita'  delle
          operazioni di caricamento presso gli impianti  di  deposito
          dei terminali. 
              6. Gli stabilimenti in cui sono presenti  gli  impianti
          di cui al comma 1, lettera b), sono soggetti, ove producano
          emissioni   in   atmosfera,   all'autorizzazione   di   cui
          all'articolo 269.». 
              «Art.  277  (Recupero  di  cov  prodotti   durante   le
          operazioni di rifornimento  degli  autoveicoli  presso  gli
          impianti di distribuzione carburanti). - 1. I  distributori
          degli  impianti  di  distribuzione  dei  carburanti  devono
          essere attrezzati con sistemi di  recupero  dei  vapori  di
          benzina  che  si  producono  durante   le   operazioni   di
          rifornimento   degli   autoveicoli.   Gli    impianti    di
          distribuzione, i distributori e i sistemi di  recupero  dei
          vapori devono essere conformi alle pertinenti  prescrizioni
          dell'Allegato VIII alla parte quinta del presente  decreto,
          relative  ai  requisiti   di   efficienza,   ai   requisiti
          costruttivi, ai requisiti di  installazione,  ai  controlli
          periodici ed agli obblighi di documentazione. 
              2. Ai fini del presente articolo si intende per: 
                a) impianti di distribuzione: ogni impianto in cui la
          benzina viene erogata  ai  serbatoi  degli  autoveicoli  da
          impianti di deposito; 
                b) impianti di deposito:  i  serbatoi  fissi  adibiti
          allo  stoccaggio  di  benzina  presso   gli   impianti   di
          distribuzione; 
                c)   distributore:   ogni   apparecchio   finalizzato
          all'erogazione di  benzina;  il  distributore  deve  essere
          dotato di idonea pompa di erogazione in grado  di  aspirare
          dagli  impianti  di  deposito  o,  in  alternativa,  essere
          collegato a  un  sistema  di  pompaggio  centralizzato;  se
          inserito in un impianto di distribuzione di  carburanti  in
          rapporto con  il  pubblico,  il  distributore  deve  essere
          inoltre dotato di un idoneo dispositivo  per  l'indicazione
          ed il calcolo delle quantita' di benzina erogate; 
                d) sistema di  recupero  dei  vapori:  l'insieme  dei
          dispositivi atti a prevenire l'emissione  in  atmosfera  di
          COV durante i rifornimenti di benzina di autoveicoli.  Tale
          insieme di  dispositivi  comprende  pistole  di  erogazione
          predisposte  per  il   recupero   dei   vapori,   tubazioni
          flessibili  coassiali  o  gemellate,  ripartitori  per   la
          separazione  della  linea  dei  vapori   dalla   linea   di
          erogazione  del   carburante,   collegamenti   interni   ai
          distributori, linee interrate per il passaggio  dei  vapori
          verso  i  serbatoi,  e  tutte  le   apparecchiature   e   i
          dispositivi  atti  a  garantire  il   funzionamento   degli
          impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza. 
              3. I dispositivi componenti i sistemi di  recupero  dei
          vapori devono essere omologati dal Ministero  dell'interno,
          a cui il costruttore presenta  apposita  istanza  corredata
          della   documentazione   necessaria   ad   identificare   i
          dispositivi e dalla certificazione di cui al  paragrafo  2,
          punto  2.3,  dell'Allegato  VIII  alla  parte  quinta   del
          presente decreto. Ai fini del  rilascio  dell'omologazione,
          il  Ministero  dell'interno  verifica  la  rispondenza  dei
          dispositivi ai requisiti di efficienza di cui al comma 1 ed
          ai  requisiti  di  sicurezza  antincendio  previsti   dalla
          vigente   normativa.   In   caso   di   mancata   pronuncia
          l'omologazione si intende negata. 
              4. I dispositivi componenti i sistemi di  recupero  dei
          vapori che sono stati omologati delle competenti  autorita'
          di altri  Paesi  appartenenti  all'Unione  europea  possono
          essere  utilizzati  per  attrezzare  i  distributori  degli
          impianti di distribuzione, previo riconoscimento  da  parte
          del Ministero dell'interno, a cui il  costruttore  presenta
          apposita istanza, corredata dalla documentazione necessaria
          ad identificare  i  dispositivi,  dalle  certificazioni  di
          prova rilasciate dalle competenti autorita' estere e da una
          traduzione giurata in lingua italiana di tali  documenti  e
          certificazioni. Ai fini del  riconoscimento,  il  Ministero
          dell'interno  verifica  i  documenti  e  le  certificazioni
          trasmessi e la rispondenza dei dispositivi ai requisiti  di
          sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa.  In
          caso di mancata  pronuncia  il  riconoscimento  si  intende
          negato. 
              5.  Durante  le  operazioni   di   rifornimento   degli
          autoveicoli  i  gestori  degli  impianti  di  distribuzione
          devono mantenere in funzione  i  sistemi  di  recupero  dei
          vapori di cui al comma 1.». 
              «Art. 278 (Poteri  di  ordinanza).  -  1.  In  caso  di
          inosservanza       delle       prescrizioni       contenute
          nell'autorizzazione, ferma  restando  l'applicazione  delle
          sanzioni di cui all'articolo 279 e delle  misure  cautelari
          disposte dall'autorita' giudiziaria, l'autorita' competente
          procede, secondo la gravita' dell'infrazione: 
                a) alla diffida, con  l'assegnazione  di  un  termine
          entro il quale le irregolarita' devono essere eliminate; 
                b)  alla  diffida  ed  alla  contestuale   temporanea
          sospensione  dell'autorizzazione   con   riferimento   agli
          impianti  e  alle  attivita'  per  i  quali  vi  e'   stata
          violazione  delle  prescrizioni   autorizzative,   ove   si
          manifestino situazioni di pericolo  per  la  salute  o  per
          l'ambiente; 
                c) alla revoca  dell'autorizzazione  con  riferimento
          agli impianti e alle attivita' per  i  quali  vi  e'  stata
          violazione delle prescrizioni  autorizzative,  in  caso  di
          mancato  adeguamento  alle  prescrizioni  imposte  con   la
          diffida  o  qualora   la   reiterata   inosservanza   delle
          prescrizioni   contenute   nell'autorizzazione    determini
          situazioni di pericolo o di  danno  per  la  salute  o  per
          l'ambiente.». 
              «Art. 279 (Sanzioni). - 1. Chi inizia  a  installare  o
          esercisce uno  stabilimento  in  assenza  della  prescritta
          autorizzazione    ovvero    continua    l'esercizio     con
          l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o  revocata  e'
          punito con la pena dell'arresto da due mesi a  due  anni  o
          dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la  stessa  pena
          e' punito chi sottopone uno stabilimento  ad  una  modifica
          sostanziale senza l'autorizzazione  prevista  dall'articolo
          269,  comma  8.  Chi  sottopone  uno  stabilimento  ad  una
          modifica non sostanziale senza effettuare la  comunicazione
          prevista dall'articolo 269, comma 8, e' assoggettato ad una
          sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro,  alla
          cui irrogazione provvede l'autorita' competente. 
              2. Chi, nell'esercizio di  uno  stabilimento,  viola  i
          valori limite di  emissione  o  le  prescrizioni  stabiliti
          dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II,  III  o  V  alla
          parte  quinta  del  presente  decreto,  dai  piani  e   dai
          programmi o dalla normativa di cui all'articolo  271  o  le
          prescrizioni altrimenti imposte  dall'autorita'  competente
          ai sensi del presente titolo e' punito con  l'arresto  fino
          ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se  i  valori
          limite   o   le   prescrizioni   violati   sono   contenuti
          nell'autorizzazione integrata ambientale  si  applicano  le
          sanzioni  previste  dalla  normativa  che  disciplina  tale
          autorizzazione. 
              3. Chi mette in  esercizio  un  impianto  o  inizia  ad
          esercitare un'attivita' senza  averne  dato  la  preventiva
          comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269,  comma
          6, o ai sensi dell'articolo 272, comma  1,  e'  punito  con
          l'arresto  fino  ad  un  anno  o  con  l'ammenda   fino   a
          milletrentadue euro. 
              4. Chi non comunica  all'autorita'  competente  i  dati
          relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo  269,  comma
          6, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con  l'ammenda
          fino a milletrentadue euro. 
              5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica  sempre  la
          pena dell'arresto fino ad un anno  se  il  superamento  dei
          valori limite di emissione determina anche  il  superamento
          dei valori limite  di  qualita'  dell'aria  previsti  dalla
          vigente normativa. 
              6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281,  comma  1,
          non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento
          anche temporaneo delle emissioni  e'  punito  con  la  pena
          dell'arresto  fino  ad  un  anno  o  dell'ammenda  fino   a
          milletrentadue euro. 
              7. Per la violazione delle  prescrizioni  dell'articolo
          276, nel caso in  cui  la  stessa  non  sia  soggetta  alle
          sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per  la  violazione
          delle  prescrizioni  dell'articolo  277  si   applica   una
          sanzione        amministrativa        pecuniaria         da
          quindicimilaquattrocentonovantatre          euro          a
          centocinquantaquattromilanovecentotrentasette         euro.
          All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai  sensi  degli
          articoli 17 e seguenti della legge  24  novembre  1981,  n.
          689, la regione o la diversa autorita' indicata dalla legge
          regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere e'
          sempre disposta in caso di recidiva.». 
              «Art. 281 (Disposizioni transitorie e finali). -  1.  I
          gestori  degli  stabilimenti  autorizzati,  anche  in   via
          provvisoria o in forma tacita, ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24  maggio  1988,  n.  203,  ad
          esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale  che
          sono sottoposti alla disciplina di  cui  all'articolo  272,
          comma 3, devono presentare una domanda di autorizzazione ai
          sensi  dell'articolo  269  entro  i  termini   di   seguito
          indicati. Le regioni e le province autonome  adottano,  nel
          rispetto  di  tali  termini,  appositi  calendari  per   la
          presentazione delle domande; in caso  di  mancata  adozione
          dei calendari, la domanda  di  autorizzazione  deve  essere
          comunque presentata  nei  termini  stabiliti  dal  presente
          comma. La mancata presentazione della domanda nei  termini,
          inclusi quelli fissati dai calendari, comporta la decadenza
          della precedente autorizzazione. L'autorita' competente  si
          pronuncia in un termine pari a otto  mesi  o,  in  caso  di
          integrazione della domanda di autorizzazione, pari a  dieci
          mesi dalla ricezione della domanda stessa. Se la domanda e'
          presentata nei termini, l'esercizio degli stabilimenti puo'
          essere  proseguito  fino  alla   pronuncia   dell'autorita'
          competente; in caso di mancata pronuncia  entro  i  termini
          previsti, l'esercizio  puo'  essere  proseguito  fino  alla
          scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  a
          cui  sia   stato   richiesto   di   provvedere   ai   sensi
          dell'articolo 269. In caso di stabilimenti  autorizzati  in
          via  provvisoria  o  in  forma  tacita,  il  gestore   deve
          adottare, fino alla  pronuncia  dell'autorita'  competente,
          tutte le misure necessarie  ad  evitare  un  aumento  anche
          temporaneo delle emissioni. La domanda di autorizzazione di
          cui al  presente  comma  deve  essere  presentata  entro  i
          seguenti termini: 
                a) tra la data  di  entrata  in  vigore  della  parte
          quinta del presente decreto ed  il  31  dicembre  2011  per
          stabilimenti anteriori al 1988; 
                b) tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per
          impianti anteriori al 2006 che siano stati  autorizzati  in
          data anteriore al 1° gennaio 2000; 
                c) tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per
          stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati  autorizzati
          in data successiva al 31 dicembre 1999. 
              2. Non sono  sottoposti  alla  procedura  autorizzativa
          prevista  dal   comma   1,   gli   stabilimenti   per   cui
          l'autorizzazione e' stata rinnovata ai sensi  dell'articolo
          269, commi 7 o 8. Se uno stabilimento anteriore al 1988  e'
          sottoposto  ad   una   modifica   sostanziale,   ai   sensi
          dell'articolo 269, comma 8, prima del termine previsto  dal
          comma 1, l'autorita' competente procede, in ogni  caso,  al
          rinnovo dell'autorizzazione. 
              3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla  data
          di entrata  in  vigore  della  parte  quinta  del  presente
          decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente
          titolo e che non ricadevano nel campo di  applicazione  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,  n.
          203, si adeguano  alle  disposizioni  del  presente  titolo
          entro il  1°  settembre  2013  o  nel  piu'  breve  termine
          stabilito  dall'autorizzazione  alle   emissioni.   Se   lo
          stabilimento e' soggetto a tale autorizzazione la  relativa
          domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo  269
          o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio  2012.
          L'autorita' competente si pronuncia in un  termine  pari  a
          otto mesi o, in  caso  di  integrazione  della  domanda  di
          autorizzazione, pari a dieci  mesi  dalla  ricezione  della
          domanda stessa. Dopo la  presentazione  della  domanda,  le
          condizioni di esercizio ed i  combustibili  utilizzati  non
          possono    essere    modificati    fino     all'ottenimento
          dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione della
          domanda  entro  il  termine   previsto   o   in   caso   di
          realizzazione   di   modifiche    prima    dell'ottenimento
          dell'autorizzazione,  lo  stabilimento  si   considera   in
          esercizio  senza  autorizzazione  alle  emissioni.  Se   la
          domanda e' presentata  nel  termine  previsto,  l'esercizio
          puo' essere proseguito fino alla  pronuncia  dell'autorita'
          competente; in caso di mancata pronuncia  entro  i  termini
          previsti, l'esercizio  puo'  essere  proseguito  fino  alla
          scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  a
          cui  sia   stato   richiesto   di   provvedere   ai   sensi
          dell'articolo 269. Ai soli fini  della  determinazione  dei
          valori limite e delle prescrizioni di cui agli articoli 271
          e 272, tali stabilimenti si considerano nuovi. La procedura
          prevista dal presente articolo si applica anche in caso  di
          stabilimenti in esercizio alla data di  entrata  in  vigore
          della parte quinta del presente decreto che ricadevano  nel
          campo di applicazione  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24  maggio  1988,  n.  203,  ma  erano  esentati
          dall'autorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto  di
          tale parte quinta, siano soggetti  all'autorizzazione  alle
          emissioni in atmosfera. 
              4. Per gli  stabilimenti  in  esercizio  alla  data  di
          entrata in vigore della parte quinta del  presente  decreto
          che ricadono nel campo di applicazione del presente  titolo
          e che ricadevano nel campo di applicazione della  legge  13
          luglio 1966, n.  615,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o del titolo  II  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  8  marzo
          2002, aventi potenza termica nominale inferiore  a  10  MW,
          l'autorita' competente, ai fini dell'applicazione del comma
          3, adotta le autorizzazioni generali  di  cui  all'articolo
          272, comma 2, entro cinque anni da tale data.  In  caso  di
          mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel  termine
          prescritto, la stessa e' rilasciata  con  apposito  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare  e  i  gestori  comunicano  la  propria  adesione
          all'autorita'  competente   o   all'autorita'   da   questa
          delegata;  e'  fatto   salvo   il   potere   dell'autorita'
          competente di adottare successivamente nuove autorizzazioni
          di  carattere  generale,  ai   sensi   dell'articolo   272,
          l'obbligatoria  adesione  alle  quali  comporta,   per   il
          soggetto interessato, la decadenza di quella  adottata  dal
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare. 
              5. All'integrazione e alla modifica degli allegati alla
          parte quinta del  presente  decreto  provvede  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          concerto con il Ministro della salute  e  con  il  Ministro
          dello sviluppo economico, sentita la  Conferenza  unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281. All'adozione di tali atti si procede altresi'
          di concerto con il  Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali,  relativamente  alle  emissioni  provenienti  da
          attivita'  agricole,  e  di   concerto   con   i   Ministri
          dell'interno,  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   e
          dell'economia e delle finanze, relativamente alla  modifica
          degli allegati VII e VIII alla parte  quinta  del  presente
          decreto. I decreti sono adottati sulla  base  dell'articolo
          17, comma 2, della legge 17 agosto 1988, n. 400, e, in caso
          di  attuazione  di  direttive  comunitarie  che  modificano
          modalita' esecutive e  caratteristiche  di  ordine  tecnico
          previste negli allegati, sulla base dell'articolo 13  della
          legge 4 febbraio 2005, n. 11. L'allegato I e l'allegato  VI
          alla parte quinta del presente decreto sono aggiornati  per
          la prima volta rispettivamente entro il 30 giugno  2011  ed
          entro il 31 dicembre 2010. 
              6. Alla modifica ed integrazione  degli  Allegati  alla
          parte  quinta  del  presente  decreto,  al  fine  di   dare
          attuazione alle direttive comunitarie per le parti  in  cui
          le stesse comportino modifiche delle modalita' esecutive  e
          delle caratteristiche di  ordine  tecnico  stabilite  dalle
          norme vigenti, si provvede ai sensi dell'articolo 13  della
          legge 4 febbraio 2005, n. 11. 
              7.  Le  domande  di  autorizzazione,  i   provvedimenti
          adottati dall'autorita'  competente  e  i  risultati  delle
          attivita' di  controllo,  ai  sensi  del  presente  titolo,
          nonche' gli elenchi delle attivita' autorizzate in possesso
          dell'autorita' competente sono  messi  a  disposizione  del
          pubblico  ai  sensi  di   quanto   previsto   dal   decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
              8. L'adozione, da  parte  dell'autorita'  competente  o
          della regione che abbia delegato la propria competenza,  di
          un atto precedentemente omesso preclude la conclusione  del
          procedimento con il  quale  il  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare  esercita  i  poteri
          sostitutivi  previsti  dal  presente  titolo.  A  tal  fine
          l'autorita'   che   adotta   l'atto   ne   da'   tempestiva
          comunicazione al Ministero. 
              9. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza
          oneri a carico della finanza pubblica, una commissione  per
          la  raccolta,  l'elaborazione  e  la  diffusione,  tra   le
          autorita'  competenti,  dei  dati  e   delle   informazioni
          rilevanti ai fini dell'applicazione della parte quinta  del
          presente  decreto  e  per  la  valutazione  delle  migliori
          tecniche disponibili di  cui  all'articolo  268,  comma  1,
          lettera   aa).   La   commissione   e'   composta   da   un
          rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  con   funzioni   di
          presidente, un rappresentante nominato dal  Ministro  delle
          attivita'  produttive,  un  rappresentante   nominato   dal
          Ministro della  salute  e  cinque  rappresentanti  nominati
          dalla  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  Alle  riunioni
          della  Commissione   possono   partecipare   uno   o   piu'
          rappresentanti di ciascuna regione o provincia autonoma. Il
          decreto  istitutivo  disciplina  anche  le   modalita'   di
          funzionamento della commissione,  inclusa  la  periodicita'
          delle  riunioni,  e  le  modalita'  di  partecipazione   di
          soggetti  diversi  dai  componenti.  Ai  componenti   della
          commissione e agli  altri  soggetti  che  partecipano  alle
          riunioni della  stessa  non  spetta  la  corresponsione  di
          compensi,  indennita',  emolumenti   a   qualsiasi   titolo
          riconosciuti o rimborsi spese. 
              10. A fini  di  informazione  le  autorita'  competenti
          rendono disponibili  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, in formato  digitale,  le
          autorizzazioni rilasciate ai sensi  degli  articoli  269  e
          272. 
              11. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal
          presente titolo, il Ministero dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare si puo'  avvalere  dell'ISPRA  ai
          sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 3 agosto  2009,  n.  140,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.». 
              «Art. 283 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          titolo si applicano le seguenti definizioni: 
                a)  impianto   termico:   impianto   destinato   alla
          produzione di calore costituito da uno o piu' generatori di
          calore  e  da  un  unico   sistema   di   distribuzione   e
          utilizzazione  di  tale   calore,   nonche'   da   appositi
          dispositivi di regolazione e di controllo; 
                b) generatore di  calore:  qualsiasi  dispositivo  di
          combustione alimentato con combustibili al fine di produrre
          calore, costituito da  un  focolare  ed  eventualmente  uno
          scambiatore di calore; 
                c) focolare: parte di un generatore di  calore  nella
          quale avviene il processo di combustione; 
                d) impianto termico civile: impianto termico  la  cui
          produzione di calore e' esclusivamente destinata, anche  in
          edifici ad uso non residenziale, al  riscaldamento  o  alla
          climatizzazione  invernale  o  estiva  di  ambienti  o   al
          riscaldamento  di  acqua  per  usi  igienici  e   sanitari;
          l'impianto termico civile e' centralizzato se  serve  tutte
          le unita' dell'edificio o di piu' edifici ed e' individuale
          negli altri casi; 
                e) potenza termica nominale dell'impianto:  la  somma
          delle  potenze  termiche  nominali  dei  singoli   focolari
          costituenti l'impianto; 
                f) potenza termica nominale del focolare: il prodotto
          del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato
          e  della   portata   massima   di   combustibile   bruciato
          all'interno del focolare, espresso in Watt termici  o  suoi
          multipli; 
                g)  valore  di  soglia:  potenza   termica   nominale
          dell'impianto pari a 0.035MW; 
                h) modifica dell'impianto: qualsiasi  intervento  che
          sia  effettuato  su  un  impianto  gia'  installato  e  che
          richieda   la   dichiarazione   di   conformita'   di   cui
          all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.
          37; 
                i) autorita' competente: l'autorita' responsabile dei
          controlli,  gli  accertamenti  e  le   ispezioni   previsti
          dall'articolo 9 e dall'allegato L del  decreto  legislativo
          19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto del Presidente  della
          Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 o  la  diversa  autorita'
          indicata dalla legge regionale; 
                l) installatore: il soggetto indicato dall'articolo 3
          del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37; 
                m) responsabile dell'esercizio e  della  manutenzione
          dell'impianto: il soggetto indicato dall'articolo 11, comma
          1, del decreto del Presidente della  Repubblica  26  agosto
          1993, n. 412; 
                n) conduzione di un impianto termico:  insieme  delle
          operazioni necessarie al fine  di  assicurare  la  corretta
          combustione  nei  focolari  e  l'adeguamento   del   regime
          dell'impianto termico alla richiesta di calore.». 
              «Art.  286  (Valori  limite  di  emissione).  -  1.  Le
          emissioni in atmosfera degli  impianti  termici  civili  di
          potenza termica nominale  superiore  al  valore  di  soglia
          devono rispettare i valori limite previsti dalla parte  III
          dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e i
          piu' restrittivi valori limite previste  dai  piani  e  dai
          programmi di  qualita'  dell'aria  previsti  dalla  vigente
          normativa, ove necessarie al conseguimento ed  al  rispetto
          dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria. 
              2. I valori di emissione degli impianti di cui al comma
          1  devono  essere  controllati   almeno   annualmente   dal
          responsabile   dell'esercizio    e    della    manutenzione
          dell'impianto  nel  corso  delle  normali   operazioni   di
          controllo  e   manutenzione.   I   valori   misurati,   con
          l'indicazione delle relative date,  dei  metodi  di  misura
          utilizzati e del soggetto  che  ha  effettuato  la  misura,
          devono essere allegati al libretto di centrale previsto dal
          decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.
          412. Tale controllo annuale dei valori di emissione non  e'
          richiesto nei casi previsti  dalla  parte  III,  sezione  1
          dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto. Al
          libretto di centrale  devono  essere  allegati  altresi'  i
          documenti o le dichiarazioni che  attestano  l'espletamento
          delle manutenzioni necessarie a garantire il  rispetto  dei
          valori limite di emissione previste dal libretto centrale. 
              3. Ai fini  del  campionamento,  dell'analisi  e  della
          valutazione delle emissioni degli impianti termici  di  cui
          al comma 1 si applicano i metodi previsti nella  parte  III
          dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto. 
              4. A decorrere dal  29  ottobre  2006,  l'installatore,
          contestualmente   all'installazione   o    alla    modifica
          dell'impianto, verifica il rispetto dei  valori  limite  di
          emissione previsti dal presente articolo. La documentazione
          relativa a  tale  verifica  e'  messa  a  disposizione  del
          responsabile   dell'esercizio    e    della    manutenzione
          dell'impianto  che  la  allega  al  libretto  di   centrale
          previsto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          agosto 1993, n. 412. Tale verifica  non  e'  richiesta  nei
          casi previsti dalla parte III, sezione 1, dell'Allegato  IX
          alla parte quinta del presente decreto.». 
              «Art. 287  (Abilitazione  alla  conduzione).  -  1.  Il
          personale addetto alla conduzione  degli  impianti  termici
          civili di potenza termica nominale  superiore  a  0.232  MW
          deve  essere  munito  di  un  patentino   di   abilitazione
          rilasciato  da  una  autorita'  individuata   dalla   legge
          regionale, la quale disciplina anche le opportune modalita'
          di formazione nonche' le modalita' di compilazione,  tenuta
          e  aggiornamento  di  un  registro  degli  abilitati   alla
          conduzione degli  impianti  termici.  I  patentini  possono
          essere rilasciati a persone aventi  eta'  non  inferiore  a
          diciotto anni compiuti. Il registro  degli  abilitati  alla
          conduzione  degli  impianti  termici   e'   tenuto   presso
          l'autorita' che rilascia il patentino o presso  la  diversa
          autorita' indicata  dalla  legge  regionale  e,  in  copia,
          presso  l'autorita'  competente   e   presso   il   comando
          provinciale dei vigili del fuoco. 
              2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11,  comma
          3, del decreto del Presidente della  Repubblica  26  agosto
          1993, n. 412. 
              3. Ai fini del comma  1  sono  previsti  due  gradi  di
          abilitazione. Il patentino  di  primo  grado  abilita  alla
          conduzione degli impianti termici per il  cui  mantenimento
          in funzione e' richiesto  il  certificato  di  abilitazione
          alla condotta dei generatori di vapore a  norma  del  regio
          decreto 12 maggio 1927, n. 824, e il patentino  di  secondo
          grado abilita alla  conduzione  degli  altri  impianti.  Il
          patentino di primo  grado  abilita  anche  alla  conduzione
          degli impianti per cui e' richiesto il patentino di secondo
          grado. 
              4. Il possesso di un  certificato  di  abilitazione  di
          qualsiasi grado per la condotta dei generatori  di  vapore,
          ai  sensi  del  regio  decreto  12  maggio  1927,  n.  824,
          consente, ove previsto dalla legge  regionale  il  rilascio
          del patentino senza necessita' dell'esame di cui  al  comma
          1. 
              5.  Il  patentino  puo'  essere  in  qualsiasi  momento
          revocato in caso di irregolare conduzione dell'impianto.  A
          tal fine l'autorita' competente comunica all'autorita'  che
          ha rilasciato il patentino i casi di irregolare  conduzione
          accertati. Il provvedimento di sospensione o di revoca  del
          certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di
          vapore ai sensi degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12
          maggio 1927, n. 824, non ha effetto sul patentino di cui al
          presente articolo. 
              6.  Fino  all'entrata  in  vigore  delle   disposizioni
          regionali di cui al comma 1,  la  disciplina  dei  corsi  e
          degli esami resta quella individuata ai sensi  del  decreto
          del Ministro del lavoro e della previdenza sociale  del  12
          agosto 1968.». 
              «Art. 288 (Controlli e sanzioni). -  1. E'  punito  con
          una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici
          euro a duemilacinquecentottantadue euro l'installatore  che
          non redige o  redige  in  modo  incompleto  l'atto  di  cui
          all'articolo 284, comma 1, o non lo  mette  a  disposizione
          del  responsabile  dell'esercizio  e   della   manutenzione
          dell'impianto  o  del  soggetto  committente  nei   termini
          prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione
          di conformita' nei casi in cui questa e' trasmessa ai sensi
          del decreto ministeriale 22 gennaio 2008,  n.  37.  Con  la
          stessa sanzione e' punito il soggetto committente  che  non
          mette a  disposizione  del  responsabile  dell'esercizio  e
          della manutenzione dell'impianto l'atto e  l'elenco  dovuti
          nei termini prescritti. Con la stessa sanzione e' punito il
          responsabile   dell'esercizio    e    della    manutenzione
          dell'impianto che non redige o redige  in  modo  incompleto
          l'atto di cui all'articolo 284, comma 2, o non lo trasmette
          all'autorita' competente nei termini prescritti. 
              2. In caso di esercizio di un impianto  termico  civile
          non  conforme  alle   caratteristiche   tecniche   di   cui
          all'articolo   285,   sono   puniti   con   una    sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  cinquecentosedici  euro   a
          duemilacinquecentottantadue euro: 
                a) l'installatore, nei casi disciplinati all'articolo
          284, comma 1; 
                b)   il   responsabile   dell'esercizio    e    della
          manutenzione dell'impianto, nei casi soggetti  all'articolo
          284, comma 2. 
              3. Nel caso in cui l'impianto  non  rispetti  i  valori
          limite di emissione di cui all'articolo 286, comma 1,  sono
          puniti  con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria   da
          cinquecentosedici euro a duemila cinquecentottantadue euro: 
                a)   il   responsabile   dell'esercizio    e    della
          manutenzione, in tutti i casi  in  cui  l'impianto  non  e'
          soggetto all'obbligo di verifica di cui  all'articolo  286,
          comma 4; 
                b) l'installatore e il responsabile dell'esercizio  e
          della manutenzione, se il rispetto dei valori limite non e'
          stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, o non
          e' stato dichiarato  nell'atto  di  cui  all'articolo  284,
          comma 1; 
                c) l'installatore, se il rispetto dei  valori  limite
          e' stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4,  e
          dichiarato nell'atto di cui all'articolo 284, comma 1, e se
          dal libretto di centrale risultano regolarmente  effettuati
          i controlli e le manutenzioni prescritti dalla parte quinta
          del presente decreto e dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, purche' non sia superata
          la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto: 
                d)   il   responsabile   dell'esercizio    e    della
          manutenzione, se il rispetto dei  valori  limite  e'  stato
          verificato  ai  sensi  dell'articolo  286,   comma   4,   e
          dichiarato nell'atto di cui all'articolo 284, comma 1, e se
          dal  libretto  di  centrale  non   risultano   regolarmente
          effettuati i controlli e le manutenzioni  prescritti  o  e'
          stata superata la durata stabilita per  il  ciclo  di  vita
          dell'impianto. 
              4.  Con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria   da
          cinquecentosedici euro a  duemilacinquecentottantadue  euro
          e'  punito   il   responsabile   dell'esercizio   e   della
          manutenzione dell'impianto che non  effettua  il  controllo
          annuale delle emissioni ai sensi dell'articolo  286,  comma
          2, o  non  allega  al  libretto  di  centrale  i  dati  ivi
          previsti. 
              5. Ferma stando l'applicazione delle sanzioni  previste
          dai commi precedenti  e  delle  sanzioni  previste  per  la
          produzione   di   dichiarazioni   mendaci   o   di    false
          attestazioni,  l'autorita'  competente,  ove  accerti   che
          l'impianto non rispetta le caratteristiche tecniche di  cui
          all'articolo 285 o i valori  limite  di  emissione  di  cui
          all'articolo  286  o  quanto  disposto  dall'articolo  293,
          impone, con proprio  provvedimento,  al  contravventore  di
          procedere  all'adeguamento  entro  un  determinato  termine
          oltre il quale l'impianto non puo'  essere  utilizzato.  In
          caso  di  mancato  rispetto  del   provvedimento   adottato
          dall'autorita' competente si  applica  l'articolo  650  del
          codice penale. 
              6.  All'irrogazione   delle   sanzioni   amministrative
          previste dal presente articolo, ai sensi degli articoli  17
          e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.  689,  provvede
          l'autorita' competente di cui all'articolo  283,  comma  1,
          lettera i), o la diversa  autorita'  indicata  dalla  legge
          regionale. 
              7. Chi effettua la conduzione di  un  impianto  termico
          civile di potenza termica nominale  superiore  a  0.232  MW
          senza essere munito, ove prescritto, del patentino  di  cui
          all'articolo 287 e' punito con una sanzione  amministrativa
          pecuniaria da quindici euro a quarantasei  euro,  alla  cui
          irrogazione  provvede  l'autorita'  indicata  dalla   legge
          regionale. 
              8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo
          sono  effettuati  dall'autorita'  competente  in  occasione
          delle ispezioni effettuate  ai  sensi  dell'allegato  L  al
          decreto  legislativo  19  agosto  2005,   n.   192,   anche
          avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti  delle
          risorse disponibili a legislazione vigente.». 
              «Art. 290 (Disposizioni transitorie  e  finali).  -  1.
          (Soppresso). 
              2.   L'installazione   di   impianti   termici   civili
          centralizzati puo' essere imposta dai  regolamenti  edilizi
          comunali relativamente agli interventi di  ristrutturazione
          edilizia ed agli interventi di  nuova  costruzione  qualora
          tale misura sia individuata dai piani e  dai  programmi  di
          qualita' dell'aria previsti dalla vigente  normativa,  come
          necessaria  al  conseguimento  dei   valori   di   qualita'
          dell'aria. 
              3. La legge 13 luglio 1966,  n.  615,  il  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e il
          titolo II del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  8  marzo  2002  continuano  ad  applicarsi   agli
          impianti termici  assoggettati  al  titolo  I  della  parte
          quinta al del presente decreto, fino alla data  in  cui  e'
          effettuato  l'adeguamento  disposto  dalle   autorizzazioni
          rilasciate ai sensi dell'articolo 281, comma 3. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri  della  salute  e  dello  sviluppo  economico,  da
          adottare entro il 31 dicembre  2010,  sono  disciplinati  i
          requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio  di
          una certificazione dei generatori di calore, con  priorita'
          per quelli aventi potenza  termica  nominale  inferiore  al
          valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i combustibili
          individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione
          2, dell'allegato X alla parte quinta del presente  decreto.
          Nella certificazione si attesta  l'idoneita'  dell'impianto
          ad  assicurare   specifiche   prestazioni   emissive,   con
          particolare riferimento alle  emissioni  di  polveri  e  di
          ossidi di azoto, e si  assegna,  in  relazione  ai  livelli
          prestazionali assicurati, una specifica classe di qualita'.
          Tale decreto individua anche  le  prestazioni  emissive  di
          riferimento per le diverse classi,  i  relativi  metodi  di
          prova e le verifiche che il produttore deve  effettuare  ai
          fini della certificazione,  nonche'  indicazioni  circa  le
          corrette  modalita'  di  installazione   e   gestione   dei
          generatori di calore. A seguito dell'entrata in vigore  del
          decreto, i  piani  di  qualita'  dell'aria  previsti  dalla
          vigente  normativa  possono  imporre   limiti   e   divieti
          all'utilizzo  dei  generatori  di  calore  non  aventi   la
          certificazione o certificati con  una  classe  di  qualita'
          inferiore, ove tale misura sia necessaria al  conseguimento
          dei  valori  di  qualita'  dell'aria.  I  programmi  e  gli
          strumenti di finanziamento statali e regionali  diretti  ad
          incentivare  l'installazione  di  generatori  di  calore  a
          ridotto impatto ambientale assicurano  priorita'  a  quelli
          certificati con una classe di qualita' superiore.». 
              «Art.  293  (Combustibili  consentiti).  -   1.   Negli
          impianti disciplinati dal titolo I e dal  titolo  II  della
          parte  quinta,  inclusi  gli  impianti  termici  civili  di
          potenza termica inferiore  al  valore  di  soglia,  possono
          essere utilizzati esclusivamente  i  combustibili  previsti
          per tali categorie di impianti dall'Allegato X  alla  parte
          quinta, alle condizioni ivi  previste.  I  materiali  e  le
          sostanze elencati nell'allegato X  alla  parte  quinta  del
          presente  decreto  non  possono  essere   utilizzati   come
          combustibili ai sensi del presente titolo se  costituiscono
          rifiuti  ai  sensi  della   parte   quarta   del   presente
          decreto. E' soggetta alla normativa vigente in  materia  di
          rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono
          conformi all'allegato X  alla  parte  quinta  del  presente
          decreto o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della
          parte quarta del presente decreto.  Agli  impianti  di  cui
          alla parte I, paragrafo 4, lettere e) ed f),  dell'Allegato
          IV alla parte  quinta  si  applicano  le  prescrizioni  del
          successivo Allegato X relative agli  impianti  disciplinati
          dal  titolo  II.  Ai  combustibili  per  uso  marittimo  si
          applicano le disposizioni dell'articolo 295. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e  della  salute,  previa
          autorizzazione della Commissione  europea,  possono  essere
          stabiliti valori limite massimi per il contenuto  di  zolfo
          negli  oli  combustibili  pesanti,   nei   gasoli   e   nei
          combustibili per  uso  marittimo  piu'  elevati  di  quelli
          fissati nell'Allegato X alla parte quinta qualora, a  causa
          di  un  mutamento  improvviso  nell'approvvigionamento  del
          petrolio  greggio,  di  prodotti  petroliferi  o  di  altri
          idrocarburi,  non  sia  possibile  rispettare  tali  valori
          limite. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'universita' e della ricerca, sono stabiliti i
          criteri  e  le  modalita'  per  esentare,  anche   mediante
          apposite procedure autorizzative, i  combustibili  previsti
          dal   presente   titolo   III    dall'applicazione    delle
          prescrizioni dell'Allegato X  alla  parte  quinta  ove  gli
          stessi   siano   utilizzati   a   fini   di    ricerca    e
          sperimentazione.» 
              «Art.  294   (Prescrizioni   per   il   rendimento   di
          combustione). - 1. Al fine di ottimizzare il rendimento  di
          combustione, gli impianti disciplinati dal titolo  I  della
          parte quinta del  presente  decreto,  con  potenza  termica
          nominale pari o superiore a 6 MW, devono essere  dotati  di
          rilevatori della temperatura nell'effluente gassoso nonche'
          di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in
          continuo dell'ossigeno libero e del monossido di  carbonio.
          I suddetti parametri devono essere rilevati  nell'effluente
          gassoso  all'uscita  dell'impianto.  Tali  impianti  devono
          essere  inoltre  dotati,  ove  tecnicamente  fattibile,  di
          regolazione automatica del rapporto  aria-combustibile.  Ai
          fini dell'applicazione del presente comma si fa riferimento
          alla potenza termica nominale di  ciascun  focolare,  anche
          nei casi in cui piu' impianti siano considerati,  ai  sensi
          dell'articolo 270, comma 4, o dell'articolo 273, comma 9, o
          dell'articolo 282, comma 2, come un unico impianto. 
              2. Nel caso di impianti  di  combustione  per  i  quali
          l'autorizzazione   alle   emissioni    in    atmosfera    o
          l'autorizzazione integrata ambientale prescriva  un  valore
          limite di  emissione  in  atmosfera  per  il  monossido  di
          carbonio   e   la   relativa   misurazione   in   continuo,
          quest'ultima tiene luogo  della  misurazione  del  medesimo
          prescritta al comma 1. Il  comma  1  non  si  applica  agli
          impianti elencati nell'articolo 273,  comma  15,  anche  di
          potenza termica nominale inferiore a 50MW. 
              3. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione,
          gli impianti disciplinati dal titolo II della parte  quinta
          del presente  decreto,  di  potenza  termica  nominale  per
          singolo focolare superiore a 1,16MW, devono  essere  dotati
          di rilevatori della  temperatura  negli  effluenti  gassosi
          nonche'  di  un  analizzatore  per  la  misurazione  e   la
          registrazione  in  continuo  dell'ossigeno  libero  e   del
          monossido di carbonio. I suddetti parametri  devono  essere
          rilevati nell'effluente gassoso  all'uscita  del  focolare.
          Tali   impianti   devono   essere   inoltre   dotati,   ove
          tecnicamente  fattibile,  di  regolazione  automatica   del
          rapporto aria-combustibile.». 
              «Art. 296 (Controlli e sanzioni). - 1. Chi effettua  la
          combustione di materiali o  sostanze  in  difformita'  alle
          prescrizioni  del  presente  titolo,  ove  gli  stessi  non
          costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa,  e'
          punito: 
                a) in  caso  di  combustione  effettuata  presso  gli
          impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente
          decreto, con l'arresto fino a due anni o con  l'ammenda  da
          duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro; 
                b) in  caso  di  combustione  effettuata  presso  gli
          impianti di cui al titolo II della  parte  quinta,  inclusi
          gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al
          valore  di  soglia,   con   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da duecento euro a mille euro; a tale  sanzione,
          da irrogare ai sensi dell'articolo 288,  comma  6,  non  si
          applica il pagamento in misura ridotta di cui  all'articolo
          16 della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive
          modificazioni;  la  sanzione  non  si  applica  se,   dalla
          documentazione relativa all'acquisto di  tali  materiali  o
          sostanze, risultano caratteristiche merceologiche  conformi
          a quelle dei combustibili consentiti  nell'impianto,  ferma
          restando l'applicazione dell'articolo 515 del codice penale
          e degli altri reati previsti dalla vigente normativa.». 
              «Art. 298 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.  Le
          disposizioni del presente  titolo  relative  agli  impianti
          disciplinati dal titolo I della parte quinta  del  presente
          decreto si applicano agli impianti termici  civili  di  cui
          all'articolo 290, comma 3, a partire dalla data in  cui  e'
          effettuato  l'adeguamento  disposto  dalle   autorizzazioni
          rilasciate ai sensi dell'articolo 281, comma 3. 
              2. Alla modifica  e  all'integrazione  dell'Allegato  X
          alla parte quinta del presente decreto si provvede  con  le
          modalita'  previste  dall'articolo  281,  commi  5   e   6.
          All'integrazione di tale Allegato si procede per  la  prima
          volta entro un anno  dall'entrata  in  vigore  della  parte
          quinta del presente decreto. 
              2-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          invia alla Commissione europea, sulla base di una relazione
          trasmessa dall'ISPRA entro il mese precedente, un  rapporto
          circa il tenore di zolfo  dell'olio  combustibile  pesante,
          del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati
          nell'anno civile precedente. I soggetti di cui all'articolo
          296, commi 2 e 9, i laboratori chimici delle dogane o,  ove
          istituiti, gli uffici delle dogane nel cui ambito operano i
          laboratori chimici delle dogane,  i  gestori  dei  depositi
          fiscali,  i  gestori  degli  impianti  di   produzione   di
          combustibili e i gestori dei grandi impianti di combustione
          trasmettono all'ISPRA ed al Ministero, nei casi, nei  tempi
          e con le modalita'  previsti  nella  parte  I,  sezione  3,
          dell'Allegato X alla parte quinta, i dati e le informazioni
          necessari ad elaborare la relazione. 
              2-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro  della  salute  ed  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico  ed  il  Ministro  delle  politiche  agricole   e
          forestali e' istituita, nell'ambito  delle  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
          del bilancio dello Stato, una commissione per l'esame delle
          proposte di integrazione ed aggiornamento  dell'Allegato  X
          alla parte quinta del presente  decreto,  presentate  dalle
          amministrazioni dello Stato e dalle regioni. La commissione
          e' composta da  due  rappresentanti  di  ciascuno  di  tali
          Ministeri e da un rappresentante  del  Dipartimento  affari
          regionali della Presidenza del Consiglio dei  Ministri.  Ai
          componenti della Commissione non sono dovuti compensi,  ne'
          rimborsi spese.». 
              -  Si  riporta  il  paragrafo  3,  della   parte   III,
          dell'allegato  I  alla  parte  quinta  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              [3] Motori fissi a combustione interna. 
              I valori di emissione riportati nella tabella  seguente
          si riferiscono ad  un  tenore  di  ossigeno  nell'effluente
          gassoso del 5%. 
                


polveri              130 mg/Nm 3
ossidi di azoto      2000 mg/Nm 3 per i motori 
                      ad accensione spontanea di 
                      potenza uguale o superiore 
                      a 3 MW
                     4000 mg/Nm 3 per i motori 
                      ad accensione spontanea
                      di potenza inferiore a 3 MW
                     500 mg/Nm 3 per gli altri motori 
                      a quattro tempi
                     800 mg/Nm 3 per gli altri motori 
                      a due tempi.
Monossido di
carbonio             650 mg/Nm 3


              Non  si  applicano  valori  di  emissione   ai   gruppi
          elettrogeni  d'emergenza  ed  agli  altri  motori  fissi  a
          combustione interna funzionanti solo in caso di emergenza. 
              - Si riporta il punto 2.3, della sezione II della parte
          IV, dell'allegato I alla parte quinta  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «2.3. (Emissioni da impianti di combustione utilizzanti
          il gas naturale del giacimento). 
              a) Nel caso di impiego di gas naturale proveniente  dal
          giacimento con contenuto di H2S massimo fino a 5  mg/Nm3  i
          valori di emissione si intendono comunque rispettati. 
              b) Nel caso che il contenuto di H2S sia superiore  a  5
          mg/Nm3 o che il gas naturale venga  miscelato  con  gas  di
          coda e/o con gas di saturazione, si  applicano  i  seguenti
          limiti: 
                


ossidi di zolfo (espressi come SO 2 )     800 mg/Nm 3
ossidi di azoto (espressi come NO 2 )     350 mg/Nm 3
monossido di carbonio (CO)                100 mg/Nm 3
sostanze organiche volatili (espresse 
come COT)                                  10 mg/Nm 3
polveri                                    10 mg/Nm 3


              - Si riporta l'allegato IX alla parte quinta del citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
                                 «Allegato IX 
                            Impianti termici civili 
                                    Parte I 
                                  (Soppressa) 
                                   Parte II 
                        Requisiti tecnici e costruttivi 
              1. Definizioni 
              1.1. Agli  effetti  delle  presenti  norme  valgono  le
          seguenti definizioni: 
                a) bocca del  camino:  sezione  terminale  retta  del
          camino. 
                b) bruciatore: dispositivo che consente  di  bruciare
          combustibili liquidi, gassosi  o  solidi  macinati,  previo
          mescolamento con aria comburente. 
                c) camera di calma: dispositivo atto a  separare  dai
          fumi, essenzialmente per effetto della forza  di  gravita',
          le particelle in essi contenute. 
                d) camini: porzioni ascendenti  dei  canali  da  fumo
          atte a determinare un tiraggio naturale nei focolari  ed  a
          scaricare i prodotti della combustione nell'atmosfera. 
                e)  canali  da  fumo:  insieme  delle  canalizzazioni
          attraversate dai fumi prodotti dalla combustione. 
                f) ciclone: dispositivo atto a separare dai fumi, per
          effetto della  forza  centrifuga,  le  particelle  in  essi
          contenute. 
                g) griglia: dispositivo statico o mobile che consente
          di bruciare combustibili solidi nei focolari, assicurandone
          il contatto con  l'aria  comburente,  e  lo  scarico  delle
          ceneri. 
                h) impianto termico automatico: impianto termico  nel
          o nei focolari del quale l'accensione, lo spegnimento o  la
          regolazione della fiamma possa normalmente  avvenire  anche
          senza interventi manuali. 
                i) mitria o comignolo: dispositivo posto  alla  bocca
          del camino atto a facilitare la  dispersione  dei  prodotti
          della combustione nell'atmosfera. 
                l) registro: dispositivo inserito in una sezione  dei
          canali da fumo che consente di regolare il tiraggio. 
                m) sezione dei canali da  fumo:  area  della  sezione
          retta minima dei canali da fumo. 
                n) tiraggio: movimentazione degli  effluenti  gassosi
          prodotti da una camera di combustione. 
                o) tiraggio forzato: tiraggio attivato per effetto di
          un dispositivo  meccanico  attivo,  inserito  sul  percorso
          dell'aria o degli effluenti gassosi. 
                p) tiraggio  naturale:  tiraggio  determinato  da  un
          camino unicamente per effetto della differenza di  densita'
          esistente tra gli effluenti gassosi  e  l'aria  atmosferica
          circostante. 
                q) velocita' dei fumi: velocita' che si riscontra  in
          un punto di una determinata sezione  retta  dei  canali  da
          fumo. 
                r) viscosita': la proprieta' dei fluidi di opporsi al
          moto relativo delle loro particelle. 
              2. Caratteristiche dei camini. 
              2.1. Ogni impianto termico civile  di  potenza  termica
          nominale superiore al valore di soglia deve disporre di uno
          o piu' camini tali da assicurare una  adeguata  dispersione
          in atmosfera dei prodotti della combustione. 
              2.2. Ogni camino deve avere, al di  sotto  dell'imbocco
          del primo  canale  da  fumo,  una  camera  di  raccolta  di
          materiali  solidi  ed  eventuali   condense,   di   altezza
          sufficiente  a  garantire  una   completa   rimozione   dei
          materiali accumulati e l'ispezione dei canali. Tale  camera
          deve essere dotata di un'apertura munita  di  sportello  di
          chiusura  a   tenuta   d'aria   realizzato   in   materiale
          incombustibile. 
              2.3. I camini devono garantire la tenuta  dei  prodotti
          della  combustione   e   devono   essere   impermeabili   e
          termicamente isolati. I materiali utilizzati per realizzare
          i camini devono essere adatti a resistere  nel  tempo  alle
          normali sollecitazioni meccaniche, al calore ed  all'azione
          dei prodotti  della  combustione  e  delle  loro  eventuali
          condense.  In  particolare  tali  materiali  devono  essere
          resistenti alla corrosione. La sezione interna  dei  camini
          deve essere di forma circolare, quadrata o rettangolare con
          rapporto tra i lati non superiore a 1,5. 
              2.4 I camini che passano entro locali  abitati  o  sono
          incorporati   nell'involucro   edilizio    devono    essere
          dimensionati  in  modo  tale  da  evitare  sovrappressioni,
          durante l'esercizio. 
              2.5. L'afflusso di  aria  nei  focolari  e  l'emissione
          degli  effluenti  gassosi  possono  essere   attivati   dal
          tiraggio naturale dei camini o da mezzi meccanici. 
              2.6. Piu' generatori di calore possono essere collegati
          allo stesso camino soltanto se  fanno  parte  dello  stesso
          impianto termico; in questo caso  i  generatori  di  calore
          dovranno immettere in collettori  dotati,  ove  necessario,
          ciascuno di propria serranda di  intercettazione,  distinta
          dalla  valvola  di  regolazione  del  tiraggio.  Camino   e
          collettore dovranno essere dimensionati secondo  la  regola
          dell'arte. 
              2.7. Gli impianti installati o  che  hanno  subito  una
          modifica relativa ai camini successivamente all'entrata  in
          vigore della  parte  quinta  del  presente  decreto  devono
          essere dotati di camini realizzati con prodotti su cui  sia
          stata apposta  la  marcatura  «CE».  In  particolare,  tali
          camini devono: 
                essere realizzati con materiali incombustibili; 
                avere andamento verticale e il piu' breve  e  diretto
          possibile tra l'apparecchio e la quota di sbocco; 
                essere privi di qualsiasi  strozzatura  in  tutta  la
          loro lunghezza; 
                avere pareti interne lisce per tutta la lunghezza; 
                garantire che siano evitati fenomeni di condensa  con
          esclusione degli impianti termici alimentati da  apparecchi
          a  condensazione  conformi  ai  requisiti  previsti   dalla
          direttiva 92/42/CEE del  Consiglio,  del  21  maggio  1992,
          relativa ai requisiti di rendimento, nonche' da  generatori
          d'aria calda a condensazione a scambio  diretto  e  caldaie
          affini come definite dalla norma UNI 11071; 
                essere    adeguatamente     distanziati,     mediante
          intercapedine  d'aria  o  isolanti  idonei,  da   materiali
          combustibili o facilmente infiammabili; 
                avere angoli arrotondati con raggio non minore di  20
          mm, se di sezione quadrata o rettangolare; 
                avere un'altezza correlata alla sezione utile secondo
          gli appropriati metodi di calcolo riportati dalla normativa
          tecnica vigente (norme UNI e norme CEN). Resta salvo quanto
          stabilito ai punti 2.9 e 2.10. 
              2.8. Le bocche possono terminare comignoli  di  sezione
          utile d'uscita non inferiore al doppio  della  sezione  del
          camino, conformati in modo da non ostacolare il tiraggio  e
          favorire la dispersione dei fumi nell'atmosfera. 
              2.9. Le bocche dei camini devono essere posizionate  in
          modo  tale  da  consentire  una  adeguata   evacuazione   e
          dispersione dei prodotti della combustione e da evitare  la
          reimmissione   degli   stessi   nell'edificio    attraverso
          qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini  devono
          risultare piu' alte di almeno un metro  rispetto  al  colmo
          dei tetti, ai parapetti ed a  qualunque  altro  ostacolo  o
          struttura distante meno di 10 metri. 
              2.10. Le bocche dei camini situati a distanza  compresa
          fra 10 e 50 metri da  aperture  di  locali  abitati  devono
          essere a quota non inferiore a quella  del  filo  superiore
          dell'apertura piu' alta. Le presenti  disposizioni  non  si
          applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai
          requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio,
          del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas. 
              2.11. La parete interna del camino deve  risultare  per
          tutto il suo sviluppo, ad eccezione  del  tronco  terminale
          emergente dalla copertura degli edifici, sempre  distaccata
          dalle murature circostanti e deve essere circondata da  una
          controcanna continua formante intercapedine per  consentire
          la    normale    dilatazione    termica.    Sono    ammessi
          nell'intercapedine elementi distanziatori  o  di  fissaggio
          necessari per la stabilita' del camino. 
              2.12. Al fine  di  agevolare  analisi  e  campionamenti
          devono essere predisposti alla base  del  camino  due  fori
          allineati sull'asse del  camino  con  relativa  chiusura  a
          tenuta. In caso di impianti con  potenza  termica  nominale
          superiore  a  580  kW,  due  identici  fori  devono  essere
          predisposti anche alla sommita'  dei  camini  in  posizione
          accessibile per le verifiche;  la  distanza  di  tali  fori
          dalla bocca non deve essere inferiore  a  cinque  volte  il
          diametro medio della sezione del camino, e comunque ad 1,50
          m. In ogni caso i fori devono avere un  diametro  idoneo  a
          garantire   l'effettiva   realizzazione   di   analisi    e
          campionamenti. 
              2.13. I fori di cui al punto 2.12. devono  trovarsi  in
          un tratto rettilineo del camino e a distanza non  inferiore
          a cinque volte la dimensione  minima  della  sezione  retta
          interna da qualunque cambiamento di direzione o di sezione.
          Qualora esistano impossibilita'  tecniche  di  praticare  i
          fori alla base del camino alla distanza  stabilita,  questi
          possono essere  praticati  alla  sommita'  del  camino  con
          distanza  minima  dalla  bocca  di  m  1,5   in   posizione
          accessibile per le verifiche. 
              3. Canali da fumo. 
              3.1. I canali da fumo  degli  impianti  termici  devono
          avere in  ogni  loro  tratto  un  andamento  suborizzontale
          ascendente con pendenza non inferiore al 5%.  I  canali  da
          fumo al servizio di  impianti  di  potenzialita'  uguale  o
          superiore a 1.000.000 di kcal/h possono avere pendenza  non
          inferiore al 2 per cento. 
              3.2. La sezione dei canali da fumo deve essere, in ogni
          punto del loro percorso, sempre non superiore del 30%  alla
          sezione del camino e non inferiore alla sezione del  camino
          stesso. 
              3.3. Per quanto riguarda la forma, le variazioni  ed  i
          raccordi delle sezioni dei canali da fumo e le loro  pareti
          interne  devono  essere   osservate   le   medesime   norme
          prescritte per i camini. 
              3.4. I canali da  fumo  devono  essere  costituiti  con
          strutture e materiali aventi  le  medesime  caratteristiche
          stabilite per i camini. Le  presenti  disposizioni  non  si
          applicano agli impianti termici alimentati da apparecchi  a
          condensazione  conformi   ai   requisiti   previsti   dalla
          direttiva 92/42/CEE del  Consiglio,  del  21  maggio  1992,
          relativa ai requisiti di rendimento, nonche' da  generatori
          d'aria calda a condensazione a scambio  diretto  e  caldaie
          affini come definite dalla norma UNI 11071. 
              3.5. I canali da fumo devono avere per  tutto  il  loro
          sviluppo un efficace e duraturo rivestimento coibente  tale
          che la temperatura  delle  superfici  esterne  non  sia  in
          nessun punto mai superiore  a  50  C.  E'  ammesso  che  il
          rivestimento coibente venga omesso  in  corrispondenza  dei
          giunti di dilatazione e  degli  sportelli  d'ispezione  dei
          canali da fumo  nonche'  dei  raccordi  metallici  con  gli
          apparecchi di cui fanno parte i focolari. 
              3.6. I raccordi fra i canali da fumo e  gli  apparecchi
          di cui fanno parte i focolari devono essere rimovibili  con
          facilita' e dovranno avere spessore non inferiore ad  1/100
          del loro diametro medio,  nel  caso  di  materiali  ferrosi
          comuni, e spessore adeguato, nel caso di altri metalli. 
              3.7. Sulle pareti dei  canali  da  fumo  devono  essere
          predisposte aperture per  facili  ispezioni  e  pulizie  ad
          intervalli non superiori a 10 metri ed una ad ogni  testata
          di tratto rettilineo. Le aperture dovranno essere munite di
          sportelli di chiusura a tenuta d'aria, formati  con  doppia
          parete metallica. 
              3.8. Nei canali  da  fumo  dovra'  essere  inserito  un
          registro qualora  gli  apparecchi  di  cui  fanno  parte  i
          focolari  non  possiedano   propri   dispositivi   per   la
          regolazione del tiraggio. 
              3.9. Al fine di consentire con facilita' rilevamenti  e
          prelevamenti di campioni, devono essere  predisposti  sulle
          pareti dei canali da fumo due fori, uno del diametro di  mm
          50 ed uno del diametro di  mm  80,  con  relative  chiusure
          metalliche,  in  vicinanza   del   raccordo   con   ciascun
          apparecchio di cui fa parte un focolare. 
              3.10. La posizione dei fori rispetto  alla  sezione  ed
          alle curve o  raccordi  dei  canali  deve  rispondere  alle
          stesse prescrizioni date per i fori praticati sui camini. 
              4. Dispositivi accessori. 
              4.1. E'  vietato  l'uso  di  qualunque  apparecchio  od
          impianto di trattamento dei fumi funzionante secondo  ciclo
          ad umido che comporti  lo  scarico,  anche  parziale  delle
          sostanze derivanti dal processo adottato,  nelle  fognature
          pubbliche o nei corsi di acqua. 
              4.2. Gli eventuali dispositivi di  trattamento  possono
          essere inseriti in qualunque punto del  percorso  dei  fumi
          purche' l'ubicazione ne consenta la  facile  accessibilita'
          da  parte  del  personale  addetto  alla  conduzione  degli
          impianti ed a quello preposto alla loro sorveglianza. 
              4.3. L'adozione dei dispositivi di cui sopra non  esime
          dalla osservanza di tutte  le  prescrizioni  contenute  nel
          presente regolamento. 
              4.4. Gli  eventuali  dispositivi  di  trattamento,  per
          quanto concerne le  altezze  di  sbocco,  le  distanze,  le
          strutture,  i  materiali  e  le  pareti   interne,   devono
          rispondere alle medesime norme stabilite per i camini. 
              4.5. Il materiale  che  si  raccoglie  nei  dispositivi
          suddetti deve  essere  periodicamente  rimosso  e  smaltito
          secondo la normativa vigente in materia di rifiuti. 
              4.6. Tutte le operazioni di manutenzione e  di  pulizia
          devono potersi effettuare in modo tale da evitare qualsiasi
          accidentale dispersione del materiale raccolto. 
              5. Apparecchi indicatori. 
              5.1.  Allo  scopo  di  consentire  il  rilevamento  dei
          principali dati caratteristici relativi alla conduzione dei
          focolari, gli impianti termici devono essere dotati di  due
          apparecchi misuratori delle pressioni relative (riferite  a
          quella  atmosferica)  che  regnano  rispettivamente   nella
          camera di combustione ed alla base del camino, per  ciascun
          focolare di potenzialita' superiore ad 1,16 MW. 
              5.2. I  dati  forniti  dagli  apparecchi  indicatori  a
          servizio  degli  impianti  termici   aventi   potenzialita'
          superiore  a  5,8  MW,  anche  se  costituiti  da  un  solo
          focolare,  devono  essere  riportati  su   di   un   quadro
          raggruppante i ripetitori ed i registratori  delle  misure,
          situato in un punto riconosciuto  idoneo  per  una  lettura
          agevole da parte  del  personale  addetto  alla  conduzione
          dell'impianto termico. 
              5.3. Tutti  gli  apparecchi  indicatori,  ripetitori  e
          registratori  delle  misure  devono  essere  installati  in
          maniera stabile e devono essere tarati. 
                                   Parte III 
                             Valori di emissione. 
                                   Sezione 1 
                 Valori limite per gli impianti che utilizzano 
                i combustibili diversi da biomasse e da biogas. 
              1.  Gli  impianti  termici  civili  che  utilizzano   i
          combustibili previsti dall'allegato X diversi da biomasse e
          biogas devono rispettare,  nelle  condizioni  di  esercizio
          piu' gravose, un valore limite di emissione per le  polveri
          totali  pari  a   50   mg/Nm3   riferito   ad   un'ora   di
          funzionamento, esclusi i periodi di avviamento,  arresto  e
          guasti. Il tenore volumetrico  di  ossigeno  nell'effluente
          gassoso anidro e' pari al 3% per i combustibili  liquidi  e
          gassosi e pari al 6% per i combustibili  solidi.  I  valori
          limite sono riferiti al volume di effluente  gassoso  secco
          rapportato alle condizioni normali. 
              2. I controlli annuali dei valori di emissione  di  cui
          all'articolo  286,  comma  2,  e  le   verifiche   di   cui
          all'articolo 286, comma 4, non sono richiesti se l'impianto
          utilizza i combustibili di cui  all'allegato  X,  parte  I,
          sezione II, paragrafo I, lettere a), b), c), d), e) o i)  e
          se sono regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione
          previste dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          agosto 1993, n. 412. 
                                   Sezione 2 
                        Valori limite per gli impianti 
                           che utilizzano biomasse. 
              1. Gli impianti termici che utilizzano biomasse di  cui
          all'Allegato X devono rispettare i seguenti  valori  limite
          di  emissione,  riferiti   ad   un'ora   di   funzionamento
          dell'impianto nelle condizioni di esercizio  piu'  gravose,
          esclusi i periodi  di  avviamento,  arresto  e  guasti.  Il
          tenore di ossigeno di riferimento e' pari all'11% in volume
          nell'affluente  gassoso  anidro.  I  valori   limite   sono
          riferiti al volume di effluente  gassoso  secco  rapportato
          alle condizioni normali. 
                



Potenza termica nominale dell'impianto (MW)    [1] > 0,15
                                                 ÷ < 1
             polveri totali                    100 mg/Nm 3
      carbonio organico totale (COT)                -
         monossido di carbonio (CO)            350 mg/Nm 3
   ossidi di azoto (espressi come NO2)         500 mg/Nm 3
   ossidi di zolfo (espressi come SO2)         200 mg/Nm 3


              [1] Agli impianti di potenza termica  nominale  pari  o
          superiore al valore di soglia e non superiore a 0,15 MW  si
          applica un valore limite di emissione per le polveri totali
          di 200 mg/Nm³. 
                                   Sezione 3 
                        Valori limite per gli impianti 
                            che utilizzano biogas. 
              1.  Gli  impianti  che   utilizzano   biogas   di   cui
          all'Allegato  X  devono  rispettare  i  valori  limite   di
          emissione indicati nei punti seguenti, espressi in mg/Nm3 e
          riferiti ad un'ora  di  funzionamento  dell'impianto  nelle
          condizioni di esercizio piu' gravose, esclusi i periodi  di
          avviamento, arresto e guasti. I valori limite sono riferiti
          al  volume  di  affluente  gassoso  secco  rapportato  alle
          condizioni normali. 
              1.1 Per i motori a combustione interna i valori  limite
          di emissione, riferiti a un tenore volumetrico di  ossigeno
          pari al 5% nell'effluente gassoso anidro, sono i seguenti: 
                




   Potenza termica nominale dell'impianto      <=3 MW
carbonio organico totale (COT)               150 mg/Nm 3
monossido di carbonio (CO)                   800 mg/Nm 3
ossidi di azoto (espressi come NO 2 )        500 mg/Nm 3
Composti inorganici del cloro sotto forma 
di gas o vapori (come HCI)                    10 mg/Nm 3


                
              1.2. Per le turbine a gas  fisse  i  valori  limite  di
          emissione, riferiti a un  tenore  volumetrico  di  ossigeno
          pari  al  15%,  nell'effluente  gassoso  anidro,   sono   i
          seguenti: 
                



Potenza termica nominale dell'impianto         <=3 MW
carbonio organico totale (COT)                    -
monossido di carbonio (CO)                   100 mg/Nm 3
ossidi di azoto (espressi come NO 2 )        150 mg/Nm 3
Composti inorganici del cloro sotto forma 
di gas o vapori (come HCI)                     5 mg/Nm 3







               1.3 Per le altre tipologie di impianti di  combustione
          i  valori  limite  di  emissione,  riferiti  a  un   tenore
          volumetrico di ossigeno pari al 3%, nell'affluente  gassoso
          anidro, sono i seguenti: 


Potenza termica nominale dell'impianto         <=3 MW
carbonio organico totale (COT)               150 mg/Nm 3
monossido di carbonio (CO)                   300 mg/Nm 3
ossidi di azoto (espressi come NO 2 )         30 mg/Nm 3
Composti inorganici del cloro sotto forma 
di gas o vapori (come HCI)                    30 mg/Nm 3


                                   Sezione 4 
                       Metodi di campionamento, analisi 
                        e valutazione delle emissioni. 
              1. Per il campionamento,  l'analisi  e  la  valutazione
          delle  emissioni  previste  dalle  sezioni  precedenti   si
          applicano i metodi contenuti nelle seguenti norme  tecniche
          e nei relativi aggiornamenti : 
              - UNI EN 13284 - 1; 
              - UNI 9970; 
              - UNI 9969; 
              - UNI 10393; 
              - UNI EN 12619; 
              - UNI EN 13526; 
              - UNI EN 1911 - 1, 2, 3. 
              2. Per la  determinazione  delle  concentrazioni  delle
          polveri, le norme  tecniche  di  cui  al  punto  1  non  si
          applicano nelle parti relative ai punti di prelievo. 
              3. Per la determinazione delle concentrazioni di ossidi
          di azoto, monossido di carbonio, ossidi di zolfo e carbonio
          organico  totale,  e'  consentito   anche   l'utilizzo   di
          strumenti di misura di tipo elettrochimico. 
              4. Per gli impianti di  cui  alla  sezione  II  o  alla
          sezione III, in esercizio alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto, possono essere utilizzati i metodi in
          uso ai sensi della normativa previgente.». 
              - Si riporta l'allegato X alla parte quinta del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
                                  «Allegato X 
                         Disciplina dei combustibili. 
                                    Parte I 
                           Combustibili consentiti. 
                                   Sezione 1 
                 Elenco dei combustibili di cui e' consentito 
                 l'utilizzo negli impianti di cui al titolo I. 
              1.  Negli  impianti  disciplinati  dal  titolo   I   e'
          consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili: 
                a) gas naturale; 
                b) gas di petrolio liquefatto; 
                c) gas di raffineria e petrolchimici; 
                d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria; 
                e) gasolio, kerosene ed altri  distillati  leggeri  e
          medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche  indicate
          nella parte II, sezione 1, paragrafo 1; 
                f)   emulsioni   acqua-gasolio,   acqua-kerosene    e
          acqua-altri distillati leggeri e medi di  petrolio  di  cui
          alla    precedente    lettera    e),    rispondenti    alle
          caratteristiche  indicate  nella  parte  II,   sezione   3,
          paragrafo 1; 
                g)   biodiesel   rispondente   alle   caratteristiche
          indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 3; 
                h) olio combustibile ed altri distillati  pesanti  di
          petrolio con contenuto di zolfo  non  superiore  all'1%  in
          massa e rispondenti  alle  caratteristiche  indicate  nella
          parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6,
          9 e 10, fatto salvo quanto previsto nella sezione 3; 
                i) emulsioni acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri
          distillati pesanti di  petrolio,  di  cui  alla  precedente
          lettera h), e  rispondenti  alle  caratteristiche  indicate
          nella parte II, sezione 3, paragrafo 2; 
                l) legna da ardere  alle  condizioni  previste  nella
          parte II, sezione 4; 
                m) carbone di legna; 
                n) biomasse combustibili individuate nella parte  II,
          sezione 4, alle condizioni ivi previste; 
                o) carbone da  vapore  con  contenuto  di  zolfo  non
          superiore   all'1%   in   massa    e    rispondente    alle
          caratteristiche  indicate  nella  parte  II,   sezione   2,
          paragrafo 1; 
                p) coke metallurgico e da gas con contenuto di  zolfo
          non  superiore  all'1%  in   massa   e   rispondente   alle
          caratteristiche  indicate  nella  parte  II,   sezione   2,
          paragrafo 1; 
                q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con
          contenuto  di  zolfo  non  superiore  all'1%  in  massa   e
          rispondenti alle caratteristiche indicate nella  parte  II,
          sezione 2, paragrafo 1; 
                r) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle
          condizioni ivi previste; 
                s) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di
          combustibili   consentiti,   limitatamente   allo    stesso
          comprensorio industriale nel quale tale gas e' prodotto. 
              2. In aggiunta ai combustibili di cui al  paragrafo  1,
          negli impianti di combustione con potenza termica  nominale
          uguale o superiore a 50 MW e' consentito l'utilizzo di: 
                a) olio combustibile ed altri distillati  pesanti  di
          petrolio con contenuto di zolfo  non  superiore  al  3%  in
          massa e rispondenti  alle  caratteristiche  indicate  nella
          parte  II,  sezione  1,  paragrafo  1,  colonna  7,   fatta
          eccezione per il contenuto di nichel e vanadio come  somma;
          tale contenuto non deve essere superiore a  180  mg/kg  per
          gli impianti autorizzati  in  forma  tacita  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del  1988  e
          che,  nel  rispetto  della  vigente  normativa,  non  hanno
          completato l'adeguamento autorizzato; 
                b) emulsioni acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri
          distillati pesanti di  petrolio,  di  cui  alla  precedente
          lettera a)  e  rispondenti  alle  caratteristiche  indicate
          nella parte II, sezione 3, paragrafo 2; 
                c) lignite  con  contenuto  di  zolfo  non  superiore
          all'1,5% in massa; 
                d)  miscele  acqua-carbone,  anche   additivate   con
          stabilizzanti o emulsionanti, purche' il carbone utilizzato
          corrisponda ai requisiti indicati al paragrafo  1,  lettere
          o), p) e q); 
                e) coke  da  petrolio  con  contenuto  di  zolfo  non
          superiore al 3% in massa e rispondente alle caratteristiche
          indicate in parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 7. 
              3. In aggiunta ai combustibili di cui ai paragrafi 1  e
          2,  negli  impianti  di  combustione  di  potenza   termica
          nominale uguale o superiore  a  300  MW,  ad  eccezione  di
          quelli anteriori al 1988  che  sono  autorizzati  in  forma
          tacita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
          n.  203  del  1988  e  che,  nel  rispetto  della   vigente
          normativa, non hanno completato l'adeguamento  autorizzato,
          e' consentito l'uso di: 
                a)   emulsioni    acqua-bitumi    rispondenti    alle
          caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2; 
                b)  petrolio  greggio  con  contenuto  di  nichel   e
          vanadio, come somma, non superiore a 230 mg/kg. 
              4. In aggiunta ai combustibili di cui al  paragrafo  1,
          e' consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili  purche'
          prodotti  da  impianti  localizzati   nella   stessa   area
          delimitata in cui sono utilizzati: 
                a) olio combustibile ed altri distillati  pesanti  di
          petrolio con contenuto di zolfo  non  superiore  al  3%  in
          massa e rispondenti  alle  caratteristiche  indicate  nella
          parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 7; 
                b) emulsioni acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri
          distillati pesanti di  petrolio,  di  cui  alla  precedente
          lettera a)  e  rispondenti  alle  caratteristiche  indicate
          nella parte II, sezione 3, paragrafo 2; 
                c) gas di raffineria, kerosene  ed  altri  distillati
          leggeri e medi di  petrolio,  olio  combustibile  ed  altri
          distillati pesanti di petrolio, derivanti esclusivamente da
          greggi nazionali, e coke da petrolio; 
                d) idrocarburi pesanti  derivanti  dalla  lavorazione
          del greggio rispondenti alle caratteristiche e  secondo  le
          condizioni di utilizzo di cui alla parte II, sezione 5. 
              5. In aggiunta ai combustibili di cui al  paragrafo  1,
          negli impianti in cui  durante  il  processo  produttivo  i
          composti  dello  zolfo  siano  fissati   o   combinati   in
          percentuale non inferiore al 60% con il prodotto  ottenuto,
          ad eccezione  dei  forni  per  la  produzione  della  calce
          impiegata nell'industria alimentare,  e'  consentito  l'uso