(parte 2)
(continuazione)
 
          di: 
                a) olio combustibile ed altri distillati  pesanti  di
          petrolio con contenuto di zolfo  non  superiore  al  4%  in
          massa e rispondenti  alle  caratteristiche  indicate  nella
          parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 8; 
                b) emulsioni acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri
          distillati pesanti di  petrolio,  di  cui  alla  precedente
          lettera a)  e  rispondenti  alle  caratteristiche  indicate
          nella parte II, sezione 3, paragrafo 2; 
                c) bitume di petrolio  con  contenuto  di  zolfo  non
          superiore al 6% in massa; 
                d) coke  da  petrolio  con  contenuto  di  zolfo  non
          superiore al 6% in massa e rispondente alle caratteristiche
          indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 8. 
              6.  In  aggiunta  a  quanto   previsto   ai   paragrafi
          precedenti, nella regione Sardegna e' consentito  l'uso  di
          combustibili indigeni, costituiti da carbone e  da  miscele
          acqua-carbone, in: 
                a) centrali termoelettriche e impianti di produzione,
          combinata e non, di energia elettrica  e  termica,  purche'
          vengano  raggiunte   le   percentuali   di   desolforazione
          riportate nell'allegato II; 
                b) impianti di cui al paragrafo 2. 
              7. In deroga ai paragrafi 1,  5  e  6,  negli  impianti
          aventi potenza termica nominale non superiore a  3  MW,  e'
          vietato l'uso dei seguenti combustibili; 
                a) carbone da vapore salvo l'utilizzo negli  impianti
          di lavorazione del ferro forgiato a  mano,  in  conformita'
          alla parte II, sezione 2, paragrafo 1; 
                b) coke metallurgico salvo l'utilizzo negli  impianti
          di lavorazione del ferro forgiato a  mano,  in  conformita'
          alla parte II, sezione 2, paragrafo 1; 
                c) coke da gas; 
                d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele; 
                e) gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria; 
                f) bitume da petrolio; 
                g) coke da petrolio; 
                h) olio combustibile ed altri distillati  pesanti  di
          petrolio con contenuto di  zolfo  superiore  allo  0,3%  in
          massa  e  loro  emulsioni;  tale  disposizione  si  applica
          soltanto agli impianti autorizzati dopo il 24  marzo  1996,
          salvo il caso in cui le regioni, nei piani e  programmi  di
          cui all'articolo 8 e all'articolo 9 del decreto legislativo
          4 agosto 1999, n. 351, ne prevedano l'estensione anche agli
          impianti autorizzati precedentemente ove  tale  misura  sia
          necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualita'
          dell'aria. 
              8. I divieti di cui al paragrafo 7 non si applicano  ai
          combustibili prodotti da impianti localizzati nella  stessa
          area delimitata in cui gli stessi sono utilizzati. 
              9. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 7  si
          fa riferimento alla potenza  termica  nominale  di  ciascun
          singolo impianto anche nei casi in cui piu'  impianti  sono
          considerati, ai sensi degli articoli  270,  comma  4,  273,
          comma 9, o 282, comma 2, come un unico impianto. 
                                   Sezione 2 
                 Elenco dei combustibili di cui e' consentito 
                l'utilizzo negli impianti di cui al titolo II. 
              1.  Negli  impianti  disciplinati  dal  titolo  II   e'
          consentito l'uso dei seguenti combustibili; 
                a) gas naturale; 
                b) gas di citta'; 
                c) gas di petrolio liquefatto; 
                d) gasolio, kerosene ed altri  distillati  leggeri  e
          medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche  indicate
          nella parte II, sezione 1, paragrafo 1; 
                e)   emulsioni   acqua-gasolio,   acqua-kerosene    e
          acqua-altri distillati leggeri e medi di  petrolio  di  cui
          alla   precedente   lettera   d)   e    rispondenti    alle
          caratteristiche  indicate  nella  parte  II,   sezione   3,
          paragrafo 1; 
                f) legna da ardere  alle  condizioni  previste  nella
          parte II, sezione 4; 
                g) carbone di legna; 
                h) biomasse combustibili individuate nella parte  II,
          sezione 4, alle condizioni ivi previste; 
                i) biodiesel avente le  caratteristiche  indicate  in
          parte II, sezione 1, paragrafo 3; 
                l) (Soppressa). 
                m) (Soppressa). 
                n) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle
          condizioni ivi previste. 
              2. I combustibili di cui alle lettere l), m) ed n), non
          possono   essere   utilizzati   negli   impianti   di   cui
          all'allegato IV, parte I, punti 5 e 6. 
              3. (Soppresso). 
              4. (Soppresso). 
              1-bis. L'uso dei combustibili di cui alle  lettere  f),
          g) e  h)  puo'  essere  limitato  o  vietato  dai  piani  e
          programmi di  qualita'  dell'aria  previsti  dalla  vigente
          normativa, ove tale misura sia necessaria al  conseguimento
          ed al rispetto dei valori e  degli  obiettivi  di  qualita'
          dell'aria. 
                                  «Sezione 3 
                      Disposizioni per alcune specifiche 
                       tipologie di combustibili liquidi 
              1. Olio combustibile pesante. 
              1.1. L'olio combustibile pesante  di  cui  all'articolo
          292,  comma  2,  lettera  a),  utilizzato  negli   impianti
          disciplinati dal titolo I, come tale  o  in  emulsione  con
          acqua, deve avere  un  contenuto  di  zolfo  non  superiore
          all'1% in massa e,  nei  casi  previsti  dalla  sezione  1,
          paragrafo 7, non superiore allo 0,3% in massa. 
              1.2. In deroga a quanto previsto al  punto  1.1,  negli
          impianti di cui alla sezione 1, paragrafi  da  2  a  6,  e'
          consentito, in conformita' a tali paragrafi, l'uso  di  oli
          combustibili pesanti aventi  un  tenore  massimo  di  zolfo
          superiore all'1% in massa nel caso di: 
                a) grandi impianti di combustione di cui all'articolo
          273, ad eccezione di quelli che beneficiano  dell'esenzione
          ivi prevista al comma 5  e  di  quelli  anteriori  al  1988
          autorizzati in  forma  tacita  ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, i  quali,  nel
          rispetto della  vigente  normativa,  non  hanno  completato
          l'adeguamento autorizzato; 
                b)  impianti  di  combustione  non   compresi   nella
          precedente lettera  a)  ubicati  nelle  raffinerie  di  oli
          minerali, a condizione che la media mensile delle emissioni
          di ossidi di zolfo di tutti gli impianti della  raffineria,
          esclusi  quelli  di  cui  alla  lettera  a),  non   superi,
          indipendentemente  dal  tipo  di   combustibile   e   dalle
          combinazioni di combustibile utilizzati, il valore di  1700
          mg/Nm3; 
                c)  impianti  di  combustione   non   compresi   alle
          precedenti  lettere  a)  e  b),  a   condizione   che   sia
          rispettato, per gli  ossidi  di  zolfo,  il  valore  limite
          previsto nell'autorizzazione e, nel caso di  autorizzazione
          tacita, almeno il valore di 1700 mg/Nm³. 
              2.  Metodi  di  misura  per  i  combustibili  per   uso
          marittimo. 
              2.1. Fatti salvi i casi in cui si  applica  il  decreto
          legislativo 21 marzo 2005, n. 66, i metodi  di  riferimento
          per la determinazione del tenore di zolfo nei  combustibili
          per uso marittimo di cui all'articolo 292, comma 2, lettera
          d), sono quelli definiti, per  tale  caratteristica,  nella
          parte II, sezione 1, paragrafo 1. Per  la  trattazione  dei
          risultati delle misure  e  l'arbitrato  si  applica  quanto
          previsto alla parte II, sezione 1, paragrafo 4. 
              3. Trasmissione di dati. 
              3.1.  Al  fine  di  consentire   l'elaborazione   della
          relazione di cui all'articolo  298,  comma  3,  i  soggetti
          competenti  l'accertamento  delle   infrazioni   ai   sensi
          dell'articolo 296, comma 2 e comma 9, trasmettono all'ISPRA
          e al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
          e del mare entro il 31 marzo di ogni anno,  utilizzando  il
          formato indicato  nella  tabella  I,  i  dati  inerenti  ai
          rilevamenti di tenore di zolfo effettuati nel  corso  degli
          accertamenti dell'anno civile precedente  sui  combustibili
          di cui all'articolo 292, comma 2,  lettere  a),  b)  e  d).
          Entro la stessa data i laboratori chimici delle  dogane  o,
          ove istituiti, gli  uffici  delle  dogane  nel  cui  ambito
          operano i  laboratori  chimici  delle  dogane,  trasmettono
          all'ISPRA e al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare i dati  inerenti  ai  rilevamenti  di
          tenore di zolfo effettuati  nel  corso  degli  accertamenti
          dell'anno  civile  precedente,  ai  sensi   della   vigente
          normativa, sui combustibili di cui all'articolo 292,  comma
          2, lettere a), b) e d), prodotti o  importati  e  destinati
          alla commercializzazione sul mercato nazionale.  Gli  esiti
          trasmessi devono riferirsi ad accertamenti  effettuati  con
          una frequenza adeguata e secondo modalita'  che  assicurino
          la rappresentativita' dei campioni rispetto al combustibile
          controllato. 
              3.2. Entro il 31 marzo di  ogni  anno,  i  gestori  dei
          depositi fiscali che importano i  combustibili  di  cui  al
          punto 3.1 da Paesi terzi o che li ricevono da Paesi  membri
          dell'Unione  europea  e  i  gestori   degli   impianti   di
          produzione dei medesimi combustibili inviano all'ISPRA e al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, tramite  le  rispettive  associazioni  di  categoria,
          utilizzando il formato indicato nelle tabelle II e  III,  i
          dati  concernenti  i  quantitativi  di  tali   combustibili
          prodotti o importati nel corso  dell'anno  precedente,  con
          esclusione di quelli destinati all'esportazione.  Entro  il
          31 marzo di ogni anno, i gestori  dei  grandi  impianti  di
          combustione che  importano  olio  combustibile  pesante  da
          Paesi terzi o che lo ricevono da Paesi  membri  dell'Unione
          europea inviano all'ISPRA e al  Ministero  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  tramite   le
          rispettive  associazioni  di  categoria,   utilizzando   il
          formato indicato nella tabella IV,  i  dati  concernenti  i
          quantitativi  di  olio   combustibile   pesante   importati
          nell'anno precedente. 
              3.3. Per depositi fiscali, ai sensi del  punto  3.2  si
          intendono  gli:  impianti  in   cui   vengono   fabbricati,
          trasformati, detenuti, ricevuti o  spediti  i  combustibili
          oggetto della parte quinta del presente decreto, sottoposti
          ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di  accisa,
          alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria;
          ricadono  in  tale  definizione  anche  gli   impianti   di
          produzione dei combustibili. Per combustibile sottoposto ad
          accisa si intende un combustibile al quale  si  applica  il
          regime fiscale delle accise. 
              3.4. I dati previsti ai punti 3.1 e 3.2 sono  trasmessi
          all'ISPRA su supporto digitale, unitamente alla lettera  di
          accompagnamento  e,  per  posta  elettronica  all'indirizzo
          dati.combustibili@apat.it e al  Ministero  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   per   posta
          elettronica all'indirizzo dati.combustibili@minambiente.it. 
              3.5. La relazione elaborata dall'ISPRA sulla  base  dei
          dati e delle informazioni di cui ai punti 3.1  e  3.2  deve
          indicare, per ciascun combustibile,  il  numero  totale  di
          accertamenti effettuati, il tenore medio di zolfo  relativo
          a tali accertamenti  ed  il  quantitativo  complessivamente
          prodotto e importato. 

         Parte di provvedimento in formato grafico

                                   Sezione 3 
          Caratteristiche delle emulsioni acqua -  gasolio,  acqua  -
                     kerosene e acqua - olio combustibile 
              1.   Emulsione    acqua-gasolio,    acqua-kerosene    o
          acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio (parte 1,
          sezione 1 paragrafo 1, lettera f) e sezione 2, paragrafo 1,
          lettera e) 
              1.1 Il contenuto di acqua delle  emulsioni  di  cui  al
          punto 1 non puo' essere inferiore al 10%, ne' superiore  al
          30%. 
              1.2 Le emulsioni di  cui  al  punto  1  possono  essere
          stabilizzate con l'aggiunta, in quantita' non superiore  al
          3%, di tensioattivi non contenenti composti del fluoro, del
          cloro ne' metalli pesanti. In ogni caso, se il tensioattivo
          contiene un elemento per il quale  e'  previsto  un  limite
          massimo di specifica nel combustibile usato  per  preparare
          l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve
          essere tale che il  contenuto  totale  di  questo  elemento
          nell'emulsione, dedotta la percentuale di acqua, non superi
          il suddetto limite di specifica. 
              1.3 Le emulsioni di  cui  al  punto  1  si  definiscono
          stabili alle seguenti condizioni: un campione portato  alla
          temperatura di 20°C ± 1°C e  sottoposto  a  centrifugazione
          con un apparato conforme al metodo  ASTM  D  1796  con  una
          accelerazione centrifuga pari a 30.000 m/s2 (corrispondente
          a una forza centrifuga relativa  a  pari  a  3060)  per  15
          minuti, non deve dar luogo a separazione di acqua superiore
          alla percentuale consentita  dalla  parte  II,  sezione  1,
          paragrafo 1, alla voce «Acqua e sedimenti». 
              1.4  In  alternativa  al  metodo  di   cui   al   comma
          precedente, per verificare che l'emulsione sia  stabile,  e
          cioe' che non dia luogo a separazione  di  acqua  superiore
          alla percentuale consentita  dalla  parte  II,  sezione  1,
          paragrafo 1, alla voce «Acqua  e  sedimenti»,  puo'  essere
          utilizzato il metodo indicato all'articolo 1, comma 1,  del
          decreto direttoriale 20 marzo 2000 del  Dipartimento  delle
          dogane  e  delle  imposte  indirette  del  Ministero  delle
          Finanze. 
              1.5  La  rispondenza  delle   emulsioni   ai   suddetti
          requisiti  di  stabilita'  e   composizione   deve   essere
          certificata da un laboratorio accreditato secondo le  norme
          UNI-CEI EN 45001 per le prove sopracitate.  Il  sistema  di
          accreditamento deve essere conforme alla norma  UNI-CEI  EN
          45003 e deve valutare la competenza dei laboratori  secondo
          la norma UNI-CEI EN 42002. 
              2.  Emulsioni   acqua-olio   combustibile,   ed   altri
          distillati  pesanti  di  petrolio  [parte  I,  sezione   1,
          paragrafo 1, lettera i), paragrafo 2, lettera b), paragrafo
          4, lettera b) e  paragrafo  5,  lettera  b)  e  sezione  2,
          paragrafo 1, lettera m)] 
              2.1 Il contenuto di acqua delle  emulsioni  di  cui  al
          punto 2 non puo' essere inferiore al 10%, ne' superiore  al
          30%. 
              2.2 Le emulsioni di  cui  al  punto  2  possono  essere
          stabilizzate con l'aggiunta, in quantita' non superiore  al
          3%, di tensioattivi non contenenti composti del fluoro, del
          cloro ne' metalli pesanti. In ogni caso, se il tensioattivo
          contiene un elemento per il quale  e'  previsto  un  limite
          massimo di specifica nel combustibile usato  per  preparare
          l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve
          essere tale che il  contenuto  totale  di  questo  elemento
          nell'emulsione, dedotta la percentuale di acqua, non superi
          il suddetto limite di specifica. 
              2.3 Le emulsioni di  cui  al  punto  2  si  definiscono
          stabili alle seguenti condizioni: un campione portato  alla
          temperatura di 50°C ± 1°C e  sottoposto  a  centrifugazione
          con un apparato conforme al metodo  ASTM  D  1796  con  una
          accelerazione centrifuga pari a 30.000 m/s² (corrispondente
          a una forza centrifuga relativa pari a 3060) per 15 minuti,
          non deve dar luogo a separazione di  acqua  superiore  alla
          percentuale consentita alla parte II, sezione 1,  paragrafo
          1, alle voci «Acqua e sedimenti», «Acqua» e «Sedimenti». 
              2.4  In  alternativa  al  metodo  di   cui   al   comma
          precedente, per verificare che l'emulsione sia  stabile,  e
          cioe' che non dia luogo a separazione  di  acqua  superiore
          alla percentuale consentita  dalla  parte  II,  sezione  1,
          paragrafo 1, alle  voci  «Acqua  e  sedimenti»,  «Acqua»  e
          «Sedimenti», puo'  essere  utilizzato  il  metodo  indicato
          all'articolo 1, comma 2, decreto direttoriale 20 marzo 2000
          del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del
          Ministero delle Finanze. 
              La rispondenza delle emulsioni ai suddetti requisiti di
          stabilita' e composizione deve  essere  certificata  da  un
          laboratorio accreditato secondo le norme UNI-CEI  EN  45001
          per le prove sopraccitate.  Il  sistema  di  accreditamento
          deve essere conforme alla UNI-CEI EN 45003 e deve  valutare
          la competenza dei laboratori secondo la  norma  UNI-CEI  EN
          42002. 
                                   Sezione 4 
          Caratteristiche  delle  biomasse  combustibili  e  relative
                            condizioni di utilizzo 
          (parte 1, sezione 1, paragrafo 1, lettera n) e  sezione  2,
                            paragrafo 1, lettera h) 
              1. Tipologia e provenienza 
              a)  Materiale   vegetale   prodotto   da   coltivazioni
          dedicate; 
              b)   Materiale   vegetale   prodotto   da   trattamento
          esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione
          di coltivazioni agricole non dedicate;" e la lettera e)  e'
          sostituita dalla seguente: "e) Materiale vegetale  prodotto
          da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua
          o essiccazione di prodotti agricoli; 
              c)   Materiale   vegetale   prodotto   da    interventi
          selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura; 
              d)  Materiale  vegetale  prodotto   dalla   lavorazione
          esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore
          o acqua anche surriscaldata di legno vergine  e  costituito
          da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili  e  tondelli
          di legno vergine, granulati e  cascami  di  legno  vergine,
          granulati e  cascami  di  sughero  vergine,  tondelli,  non
          contaminati da inquinanti; 
              e)  Materiale  vegetale  prodotto   dalla   lavorazione
          esclusivamente meccanica di prodotti agricoli. 
              f) Sansa di oliva disoleata avente  le  caratteristiche
          riportate nella tabella seguente, ottenuta dal  trattamento
          delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione  dell'olio
          di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo
          trattamento termico, purche' i predetti  trattamenti  siano
          effettuati  all'interno   del   medesimo   impianto;   tali
          requisiti, nel caso di impiego del  prodotto  al  di  fuori
          dell'impianto stesso di produzione, devono risultare da  un
          sistema di identificazione conforme a quanto  stabilito  al
          punto 3: 
                


Caratteristica    Unità    Valori minimi/    Metodi di analisi
                              massimi
 Ceneri             %           <= 4%         ASTM D 5142-98
                  (m/m) 
 Umidità            %           <= 15%        ASTM D 5142-98
                  (m/m) 
 N-esano          mg/kg         <= 30%           UNI 22609
Solventi organici               assenti             [*]
  clorurati      
Potere calorifico  MJ /         <= 15,700     ASTM D 5865-01
 inferiore         kg 




              [*] Nel certificato di analisi deve essere indicato  il
          metodo impiegato per la rilevazione dei  solventi  organici
          clorurati. 
                g)  Liquor  nero  ottenuto   nelle   cartiere   dalle
          operazioni di  lisciviazione  del  legno  e  sottoposto  ad
          evaporazione al fine di incrementarne  il  residuo  solido,
          purche' la  produzione,  il  trattamento  e  la  successiva
          combustione siano  effettuate  nella  medesima  cartiera  e
          purche' l'utilizzo di tale prodotto costituisca una  misura
          per  la  riduzione  delle  emissioni  e  per  il  risparmio
          energetico   individuata   nell'autorizzazione    integrata
          ambientale. 
              1-bis. Salvo il caso in cui i  materiali  elencati  nel
          paragrafo 1 derivino  da  processi  direttamente  destinati
          alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal  campo
          di applicazione della parte quarta del presente decreto, la
          possibilita'  di  utilizzare  tali  biomasse   secondo   le
          disposizioni della presente  parte  quinta  e'  subordinata
          alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti
          dalla precedente parte quarta. 
              2. Condizioni di utilizzo 
              2.1 La conversione energetica della biomasse di cui  al
          paragrafo  1   puo'   essere   effettuata   attraverso   la
          combustione   diretta,    ovvero    previa    pirolisi    o
          gassificazione. 
              2.2 Modalita' di combustione. 
              Al fine di garantire il rispetto dei valori  limite  di
          emissione previsti  dal  presente  decreto,  le  condizioni
          operative devono essere assicurate, alle normali condizioni
          di esercizio, anche attraverso: 
              a) l'alimentazione  automatica  del  combustibile  (non
          obbligatoria se la  potenza  termica  nominale  di  ciascun
          singolo impianto di cui al titolo I o  di  ciascun  singolo
          focolare di cui al titolo II e' inferiore o uguale a 1 MW); 
              b) il controllo della combustione,  anche  in  fase  di
          avviamento,  tramite  la  misura  e  la  registrazione   in
          continuo, nella camera di combustione, della temperatura  e
          del tenore di ossigeno, e  la  regolazione  automatica  del
          rapporto  aria/combustibile  (non  obbligatoria   per   gli
          impianti di cui al titolo II e per gli impianti di  cui  al
          titolo I se la potenza termica nominale di ciascun  singolo
          impianto e' inferiore o uguale a 3 MW); 
              c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile
          gassoso o liquido (non obbligatoria per gli impianti di cui
          al titolo II e per gli impianti di cui al titolo  I  se  la
          potenza termica nominale di  ciascun  singolo  impianto  e'
          inferiore o uguale a 6 MW); 
              d) la  misurazione  e  la  registrazione  in  continuo,
          nell'effluente   gassoso,   della   temperatura   e   delle
          concentrazioni di monossido di carbonio,  degli  ossidi  di
          azoto  e  del  vapore  acqueo  (non  obbligatoria  per  gli
          impianti di cui al titolo II e per gli impianti di  cui  al
          titolo I se la  potenza  termica  nominale  complessiva  e'
          inferiore o uguale a 6 MW). La misurazione in continuo  del
          tenore di vapore acqueo puo' essere omessa  se  l'effluente
          gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi; 
              e) la  misurazione  e  la  registrazione  in  continuo,
          nell'effluente gassoso,  delle  concentrazioni  di  polveri
          totali e carbonio organico totale (non obbligatoria per gli
          impianti di cui al titolo II e per gli impianti di  cui  al
          titolo I se la  potenza  termica  nominale  complessiva  e'
          inferiore o uguale a 20 MW); 
              f) la misurazione con frequenza  almeno  annuale  della
          concentrazione negli effluenti gassosi delle  sostanze  per
          cui sono fissati specifici valori limite di emissione,  ove
          non sia prevista la misurazione in continuo. 
              3. Norme per l'identificazione delle biomasse di cui al
          paragrafo 1, lettera f). 
              3.1. La denominazione «sansa di  oliva  disoleata»,  la
          denominazione e l'ubicazione dell'impianto  di  produzione,
          l'anno   di   produzione,   nonche'   il   possesso   delle
          caratteristiche di cui alla tabella riportata al  paragrafo
          1 devono figurare: 
              a) in caso di  imballaggio,  su  apposite  etichette  o
          direttamente sugli imballaggi; 
              b)  in  caso  di  prodotto  sfuso,  nei  documenti   di
          accompagnamento. 
              Nel caso  di  imballaggi  che  contengano  quantitativi
          superiori a 100 kg e' ammessa la sola iscrizione  dei  dati
          nei documenti di accompagnamento. 
              Un  esemplare   dei   documenti   di   accompagnamento,
          contenente le informazioni prescritte, deve essere unito al
          prodotto  e  deve  essere  accessibile   agli   organi   di
          controllo. 
              3.2. Le etichette o i dati  stampati  sull'imballaggio,
          contenenti tutte le informazioni prescritte, devono  essere
          bene in vista. Le etichette devono essere  inoltre  fissate
          al sistema di chiusura  dell'imballaggio.  Le  informazioni
          devono essere redatte almeno in lingua italiana, indelebili
          e chiaramente leggibili e devono essere nettamente separate
          da altre eventuali informazioni concernenti il prodotto. 
              3.3. In caso di prodotto imballato, l'imballaggio  deve
          essere chiuso con un dispositivo o con un sistema tale che,
          all'atto dell'apertura, il  dispositivo  o  il  sigillo  di
          chiusura o l'imballaggio stesso risultino  irreparabilmente
          danneggiati. 
                                   Sezione 5 
          Caratteristiche e condizioni di utilizzo degli  idrocarburi
                pesanti derivanti dalla lavorazione del greggio 
                 (parte I, sezione 1, paragrafo 4, lettera d) 
              1. Provenienza 
              Gli idrocarburi pesanti devono derivare dai processi di
          lavorazione  del  greggio   (distillazione,   processi   di
          conversione e/o estrazione). 
              2. Caratteristiche degli idrocarburi pesanti  e  metodi
          di misura. 
              Gli  idrocarburi  pesanti  devono  avere  le   seguenti
          caratteristiche, da misurare con i pertinenti metodi: 
                

                                                     Metodi
                                                   di misura
Potere calorifico inferiore
  sul tal quale                min. 35.000 kJ/kg
Contenuto di ceneri sul
 tal quale                     in massa max 1%        UNI
                                                     EN ISO
                                                      6245
Contenuto di zolfo sul tal
quale                          in massa max 10%       UNI
                                                     EN ISO
                                                      8754


              3. Condizioni di impiego: 
              Gli idrocarburi pesanti possono essere  impiegati  solo
          previa gassificazione per l'ottenimento di gas di sintesi e
          alle seguenti condizioni: 
              3.1 Il  gas  di  sintesi  puo'  essere  destinato  alla
          produzione di energia elettrica in cicli combinati o  nella
          combustione diretta (in caldaie e/o forni), in impianti con
          potenza termica nominale non inferiore a 50 MW  localizzati
          nel comprensorio industriale in cui e' prodotto. A tal fine
          si fa riferimento alla potenza termica nominale di  ciascun
          singolo impianto anche nei casi in cui piu'  impianti  sono
          considerati, ai sensi dell'articolo 273, comma 9,  come  un
          unico impianto. 
              3.2 Gli impianti di cui  al  punto  3.1  devono  essere
          attrezzati  per  la  misurazione  e  la  registrazione   in
          continuo,  nell'effluente  gassoso  in   atmosfera,   della
          temperatura, del tenore volumetrico di ossigeno, del tenore
          di vapore acqueo e delle  concentrazioni  di  monossido  di
          carbonio  e  degli  ossidi  di  azoto;  la  misurazione  in
          continuo del tenore di vapore acqueo puo' essere omessa  se
          l'effluente  gassoso  campionato  viene   essiccato   prima
          dell'analisi. 
              3.3 I valori limite di emissione nell'effluente gassoso
          derivante dalla combustione del gas  di  sintesi  in  ciclo
          combinato per la produzione di energia elettrica,  riferiti
          ad un tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso
          anidro del 15%, sono i seguenti: 
                


a) Polveri totali                             10 mg/Nm 3 [1]
b) Ossidi di azoto (espressi come NO 2 )      70 mg/Nm 3 [1]
c) Ossidi di zolfo (espressi come SO 2 )      60 mg/Nm 3 [1]
d) Monossido di carbonio                      50 mg/Nm 3 [1]
                                            (come valore medio
                                               giornaliero)


              [1]  I  valori  limite  sono  riferiti  al  volume   di
          effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali:
          0° Centigradi e 0.1013 MPa 
              3.4 I valori limite di emissione nell'effluente gassoso
          derivante dalla combustione del gas di sintesi in  forni  e
          caldaie, non facenti parte dei cicli combinati, riferiti ad
          un tenore volumetrico di  ossigeno  nell'effluente  gassoso
          anidro del 3%, sono i seguenti: 
                                   Sezione 6 
              Caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas 
          (parte I, sezione 1 paragrafo 1, lettera r)  e  sezione  2,
                            paragrafo 1, lettera n) 
              1. Provenienza: 
                Il  biogas   deve   provenire   dalla   fermentazione
          anaerobica metanogenica di sostanze  organiche,  quali  per
          esempio  effluenti  di  allevamento,  prodotti  agricoli  o
          borlande  di  distillazione,  purche'  tali  sostanze   non
          costituiscano rifiuti  ai  sensi  della  parte  quarta  del
          presente decreto. In particolare non deve  essere  prodotto
          da discariche, fanghi, liquami e altri  rifiuti  a  matrice
          organica. Il  biogas  derivante  dai  rifiuti  puo'  essere
          utilizzato con le  modalita'  e  alle  condizioni  previste
          dalla normativa sui rifiuti. 
              2. Caratteristiche 
              Il biogas deve  essere  costituito  prevalentemente  da
          metano e biossido di carbonio e con un contenuto massimo di
          composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno,  non
          superiore allo 0.1% v/v. 
              3. Condizioni di utilizzo 
              3.1 L'utilizzo del biogas e'  consentito  nel  medesimo
          comprensorio in cui tale biogas e' prodotto. 
              3.2 Per gli impianti di cui al punto 3.1 devono  essere
          effettuati controlli almeno annuali dei valori di emissione
          ad esclusione di quelli per cui e' richiesta la misurazione
          in continuo di cui al punto 3.3. 
              3.3 Se  la  potenza  termica  nominale  complessiva  e'
          superiore a 6 MW, deve essere effettuata la  misurazione  e
          registrazione in continuo nell'effluente gassoso del tenore
          volumetrico   di   ossigeno,   della   temperatura,   delle
          concentrazioni del monossido di carbonio, degli  ossidi  di
          azoto e del vapore acqueo (la misurazione in  continuo  del
          tenore di vapore acqueo puo' essere omessa  se  l'effluente
          gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi).». 
              - Per il testo dell'articolo  284  del  citato  decreto
          legislativo 152 del 2006 si veda l'articolo 3, comma 17 del
          presente decreto. 
              - Per il testo dell'articolo  288  del  citato  decreto
          legislativo 152 del 2006 si veda nelle note all'articolo 3. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          ministeriale 22 gennaio 2008, n.  37  recante  «Regolamento
          concernente  l'attuazione  dell'articolo   11-quaterdecies,
          comma 13, lettera a) della legge  n.  248  del  2  dicembre
          2005, recante riordino delle  disposizioni  in  materia  di
          attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
          edifici.», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  12  marzo
          2008, n. 61. 
              «Art. 7 (Dichiarazione di conformita'). - 1. Al termine
          dei lavori, previa effettuazione delle  verifiche  previste
          dalla normativa vigente, comprese quelle  di  funzionalita'
          dell'impianto,   l'impresa   installatrice   rilascia    al
          committente la dichiarazione di conformita' degli  impianti
          realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo  6.
          Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello  di  cui
          all'allegato  I,  fanno  parte  integrante   la   relazione
          contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonche' il
          progetto di cui all'articolo 5. 
              2.  Nei  casi  in  cui  il  progetto  e'  redatto   dal
          responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato
          tecnico e' costituito almeno dallo schema dell'impianto  da
          realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva
          dell'opera  da  eseguire  eventualmente  integrato  con  la
          necessaria documentazione tecnica  attestante  le  varianti
          introdotte in corso d'opera. 
              3. In caso di  rifacimento  parziale  di  impianti,  il
          progetto, la dichiarazione di conformita' e  l'attestazione
          di collaudo ove previsto, si riferiscono  alla  sola  parte
          degli  impianti  oggetto  dell'opera  di  rifacimento,   ma
          tengono conto della sicurezza e  funzionalita'  dell'intero
          impianto. Nella dichiarazione di  cui  al  comma  1  e  nel
          progetto di cui all'articolo 5, e'  espressamente  indicata
          la compatibilita' tecnica con  le  condizioni  preesistenti
          dell'impianto. 
              4. La dichiarazione di conformita' e' rilasciata  anche
          dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese
          non installatrici di cui all'articolo 3, comma  3,  secondo
          il modello di cui all'allegato II del presente decreto. 
              5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II
          puo' essere modificato o integrato con decreto ministeriale
          per esigenze di aggiornamento di natura tecnica. 
              6. Nel caso in  cui  la  dichiarazione  di  conformita'
          prevista  dal  presente  articolo,  salvo  quanto  previsto
          all'articolo 15, non sia stata  prodotta  o  non  sia  piu'
          reperibile, tale atto e'  sostituito  -  per  gli  impianti
          eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente  decreto
          -  da  una  dichiarazione  di  rispondenza,  resa   da   un
          professionista  iscritto  all'albo  professionale  per   le
          specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato
          la  professione,  per  almeno  cinque  anni,  nel   settore
          impiantistico a cui si riferisce  la  dichiarazione,  sotto
          personale  responsabilita',  in  esito  a  sopralluogo   ed
          accertamenti, ovvero, per gli impianti  non  ricadenti  nel
          campo di applicazione  dell'articolo  5,  comma  2,  da  un
          soggetto che  ricopre,  da  almeno  5  anni,  il  ruolo  di
          responsabile  tecnico  di  un'impresa  abilitata   di   cui
          all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si
          riferisce la dichiarazione.».