Art. 2 
 
 
       Requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni 
 
  1. Per accedere alle agevolazioni i beneficiari  devono  essere  in
possesso, alla data di  presentazione  della  domanda,  dei  seguenti
requisiti soggettivi: 
    a) titolo di proprieta' sull'immobile oggetto  del  contratto  di
mutuo; 
    b) titolarita' di un mutuo di importo erogato non superiore a 250
mila euro, in ammortamento da almeno un anno; 
    c) indicatore della situazione economica equivalente  (ISEE)  non
superiore a 30 mila euro. 
  2. L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9, non deve  avere  le  caratteristiche  di  lusso  indicate  nel
decreto del Ministero dei lavori pubblici in data  2  agosto  1969  e
deve costituire l'abitazione principale del beneficiario alla data di
presentazione della domanda. 
  3. L'ammissione al  beneficio  e'  subordinata  all'accadimento  di
almeno uno dei seguenti eventi, successivi alla data di  stipula  del
contratto di mutuo e tali da determinare la temporanea impossibilita'
del beneficiario a provvedere  al  pagamento  delle  rate  alla  loro
scadenza naturale: 
    a) perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o
termine del contratto di lavoro  parasubordinato  o  assimilato,  con
assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro; 
    b) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno
dei componenti il nucleo  familiare,  nel  caso  in  cui  questi  sia
percettore di  reddito  per  almeno  il  30  per  cento  del  reddito
imponibile   complessivo    del    nucleo    familiare    domiciliato
nell'abitazione del beneficiario, 
    c)  pagamento  di  spese  mediche  o  di  assistenza  domiciliare
documentate per un importo non inferiore a 5 mila euro annui; 
    d) spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o  di
adeguamento funzionale dell'immobile oggetto del mutuo, sostenute per
opere  necessarie  e  indifferibili  per  un  importo,   direttamente
gravante  sul  nucleo  familiare  domiciliato   nell'abitazione   del
beneficiario, non inferiore a 5 mila euro; 
    e) aumento della rata del  mutuo,  regolato  a  tasso  variabile,
rispetto  alla  scadenza  immediatamente   precedente,   direttamente
derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il  25
per cento in caso di rate semestrali e di almeno il 20 per  cento  in
caso di rate mensili.