Art. 5 
 
 
                 Attuazione dell'intervento pubblico 
 
  1. Amministrazione  responsabile  dell'intervento  pubblico  e'  il
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro  (di
seguito: «Dipartimento»), presso il quale viene  attivato  l'apposito
sito   internet   denominato    www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa,
deputato a fornire  informazioni  per  l'accesso  al  beneficio  e  a
ricevere  le  comunicazioni  delle  banche  circa  le  operazioni  di
sospensione effettuate. 
  2.  Il  Fondo,  dotato  di  personalita'  giuridica,  e'   soggetto
patrimoniale autonomo e separato. 
  3. Il Dipartimento, per le operazioni relative  alla  gestione  del
Fondo,  si  avvale,  ai  sensi  dell'articolo  19,   comma   5,   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della prestazione di una  societa'
a capitale interamente pubblico (di seguito: «Gestore»),  affidandole
direttamente l'esecuzione delle seguenti attivita': 
  a) realizzazione e gestione del sito di cui al comma 1; 
  b) esame della documentazione trasmessa dalle banche; 
  c) rimborso alle banche dei costi e degli oneri finanziari  di  cui
all'articolo 3; 
  d) esercizio dell'azione di recupero ai sensi dell'articolo 7. 
  4.  Per  l'esecuzione  delle  attivita'  di  cui  al  comma  3   il
Dipartimento emana un apposito disciplinare,  da  sottoscriversi  per
accettazione da parte del Gestore, con il quale vengono stabilite  le
modalita'  di  svolgimento  del  servizio  e  i   relativi   rapporti
economici, nonche' le forme di vigilanza sull'attivita' del  Gestore,
tali da configurare un controllo analogo a quello che il Dipartimento
esercita sui propri servizi. In particolare: 
  a) il Dipartimento esercita nei confronti  del  Gestore  poteri  di
indirizzo, impartendo direttive  ed  istruzioni  anche  di  carattere
tecnico-operativo  e  puo'  disporre  ispezioni,  anche  al  fine  di
verificare il corretto adempimento dei compiti demandati  al  Gestore
medesimo; 
  b) il Gestore e' tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le
informazioni   concernenti   la   regolarita',   la    tempestivita',
l'efficienza  e  l'efficacia  del  servizio,  con   la   periodicita'
richiesta dal Dipartimento. 
  5.   Alla    copertura    degli    oneri    finanziari    derivanti
dall'applicazione del predetto  disciplinare  si  provvede  a  valere
sulle risorse del Fondo, ai sensi  dell'articolo  19,  comma  5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, «metto, con modificazioni, dalla  legge
          3 agosto 2009, n. 102, e' il seguente: 
              «5. Le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
          per legge fondi o interventi  pubblici,  possono  affidarne
          direttamente  la  gestione,  nel  rispetto   dei   principi
          comunitari e nazionali conferenti, a  societa'  a  capitale
          interamente pubblico, su cui  le  predette  amministrazioni
          esercitano un controllo  analogo  a  quello  esercitato  su
          propri servizi e che svolgono la  propria  attivita'  quasi
          esclusivamente  nei  confronti  dell'amministrazione  dello
          Stato. Gli oneri di gestione e le  spese  di  funzionamento
          degli interventi relativi ai  fondi  sono  a  carico  delle
          risorse finanziarie dei fondi stessi».