Art. 6 
 
 
                  Adempimenti a carico della banca 
 
  1.  La  banca,   acquisita   la   documentazione   presentata   dal
beneficiario e verificatane la completezza e la  regolarita'  formale
ai sensi dell'articolo 4, accede al sito  di  cui  all'articolo  5  e
chiede l'autorizzazione ad effettuare l'operazione, indicando,  sulla
base della richiesta del beneficiario, l'ammontare dei costi e  degli
oneri finanziari dell'operazione. Entro il termine  di 10  giorni  la
banca invia  al  Gestore  la  documentazione  di  cui  al  precedente
periodo. 
  2. Il Gestore, accertata la sussistenza dei  presupposti  stabiliti
dal  presente  regolamento,  rilascia,  entro  quindici  giorni   dal
ricevimento della documentazione, il nullaosta alla  sospensione  del
pagamento delle rate di mutuo e imputa alle disponibilita' del  Fondo
l'importo dei costi e degli oneri finanziari indicato dalla banca. 
  3. Acquisito  il  nullaosta  la  banca,  entro  cinque  giorni  dal
ricevimento della risposta del Gestore, comunica al  beneficiario  la
sospensione dell'ammortamento del mutuo e ne da'  comunicazione  alla
Banca d'Italia, ai fini dell'attivita' di vigilanza. 
  4. La banca, una volta  che  il  beneficiario,  anche  prima  della
scadenza  del  periodo  indicato  nella  domanda,  abbia  ripreso  il
pagamento delle rate,  comunica  al  Gestore,  entro  cinque  giorni,
l'ammontare dei costi e  degli  oneri  finanziari  sostenuti  per  la
sospensione dell'ammortamento del mutuo, chiedendone il rimborso. 
  5. Entro quindici giorni dalla richiesta  il  Gestore  provvede  al
pagamento della somma dovuta alla banca.