Art. 103 (Modifiche all'articolo 191 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 191, comma. 2, del Codice, le parole: "Su richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente Codice, su richiesta" e dopo le parole: "fissato il termine" sono aggiunte le seguenti: "ovvero due mesi dalla data di ricezione da parte dell'istante della comunicazione con cui l'Ufficio concede la proroga, se tale termine scade successivamente, ovvero la rifiuta".
Nota all'art. 103: - Si riporta il testo dell'art. 191 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 191 (Scadenza dei termini). - 1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come improrogabile. 2. Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente Codice, su richiesta motivata la proroga puo' essere concessa fino ad un massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di comunicazione con cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato il termine ovvero due mesi dalla data di ricezione da parte dell'istante della comunicazione con cui l'Ufficio concede la proroga, se tale termine scade successivamente, ovvero la rifiuta.»