Art. 105 
 
(Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 193, comma 1, del Codice, la parola: "impedimento" e'
sostituita dalla seguente: "inosservanza". 
2. All'articolo 193, comma 2, del Codice, le parole: "dalla  data  di
cessazione dell'impedimento" sono sostituite dalle  seguenti:  "dalla
cessazione della causa giustificativa dell'inosservanza". 
3. All'articolo  193,  comma  5,  del  Codice,  le  parole:  "per  la
rivendicazione del diritto" sono soppresse. 
 
 
          Nota all'art. 105: 
              - Si riporta il testo dell'art. 193 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 193 (Reintegrazione). - 1. Il  richiedente  o  il
          titolare di un titolo di proprieta'  industriale  che,  pur
          avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze,  non
          ha potuto osservare un termine nei  confronti  dell'Ufficio
          italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi,
          e' reintegrato nei suoi diritti se l' inosservanza  ha  per
          conseguenza diretta il  rigetto  della  domanda  o  di  una
          istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di
          proprieta' industriale o  la  perdita  di  qualsiasi  altro
          diritto o di una facolta' di ricorso. 
              2. Nel termine di due mesi dalla cessazione della causa
          giustificativa  dell'inosservanza  deve   essere   compiuto
          l'atto  omesso  e  deve  essere  presentata  l'istanza   di
          reintegrazione  con  l'indicazione  dei   fatti   e   delle
          giustificazioni e con la documentazione  idonea.  L'istanza
          non e' ricevibile se sia trascorso un anno  dalla  data  di
          scadenza del termine non osservato.  Nel  caso  di  mancato
          pagamento di un diritto di mantenimento  o  rinnovo,  detto
          periodo di un anno  decorre  dal  giorno  di  scadenza  del
          termine comunque utile  stabilito  per  il  versamento  del
          diritto. In questo caso deve anche allegarsi l'attestazione
          comprovante il pagamento del  diritto  dovuto,  comprensivo
          del diritto di mora. 
              3. Prima del rigetto della istanza il richiedente o  il
          titolare del diritto di proprieta' industriale puo',  entro
          il  termine  fissato   dall'Ufficio,   presentare   proprie
          argomentazioni o deduzioni. 
              4. Le disposizioni di questo art. non sono  applicabili
          ai termini di cui al comma 2, al termine assegnato  per  la
          divisione   delle   domande   di   brevettazione    e    di
          registrazione, nonche' per la presentazione  della  domanda
          divisionale  e  per  la   presentazione   degli   atti   di
          opposizione alla registrazione dei marchi. 
              5. Se il richiedente la registrazione  o  il  brevetto,
          pur avendo usato la diligenza richiesta dalle  circostanze,
          non  ha  potuto  osservare  il  termine  di  priorita',  e'
          reintegrato nel suo diritto se la priorita' e'  rivendicata
          entro due mesi dalla data di scadenza di tale termine. 
              Questa disposizione si applica, altresi',  in  caso  di
          mancato rispetto del termine per produrre il  documento  di
          priorita'. 
              6. Chiunque in buona fede abbia fatto preparativi  seri
          ed effettivi od  abbia  iniziato  ad  utilizzare  l'oggetto
          dell'altrui diritto di proprieta' industriale  nel  periodo
          compreso fra la perdita dell'esclusiva  o  del  diritto  di
          acquistarla e la reintegrazione ai sensi del comma 1, puo': 
                a) se si tratta di invenzione, modello  di  utilita',
          disegno o modello, nuova varieta' vegetale o topografia  di
          prodotti a semiconduttori, attuarli a titolo  gratuito  nei
          limiti del preuso o quale risultano dai preparativi; 
                b)  se  si  tratta  di  marchio  chiedere  di  essere
          reintegrato delle spese sostenute.»