Art. 107 
 
(Modifiche all'articolo 196 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 196, comma 1, alinea, del Codice, dopo le parole: "al
comma 2" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 195". 
2. All'articolo 196, comma 1,  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
" a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di  titolarita'  o
dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o
reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1 lettere a), b), c)
ed i) dell'articolo 138, ovvero copia dei verbali e sentenze  di  cui
al comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) dell'articolo 138, osservate
le norme della legge sul registro ove  occorra,  oppure  un  estratto
dell'atto stesso  oppure  nel  caso  di  fusione  una  certificazione
rilasciata  dal  Registro  delle  imprese  o   da   altra   autorita'
competente, oppure, nel caso di cessione o di concessione di licenza,
una dichiarazione di cessione, di avvenuta  cessione  o  di  avvenuta
concessione di licenza firmata dal  cedente  e  dal  cessionario  con
l'elencazione dei  diritti  oggetto  della  cessione  o  concessione.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo'  richiedere  che  la  copia
dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme  all'originale  da
un  pubblico  ufficiale  o   da   ogni   altra   autorita'   pubblica
competente;". 
 
 
          Nota all'art. 107: 
              - Si riporta il testo dell'art. 196 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  196  (Procedura  di  trascrizione).  -  1.  Alla
          domanda di trascrizione, di cui al comma 2  dell'art.  195,
          debbono essere uniti: 
                a) copia dell'atto da cui risulta il  cambiamento  di
          titolarita'  o  dell'atto  che  costituisce  o  modifica  o
          estingue i diritti personali o  reali  di  godimento  o  di
          garanzia di cui al comma  1,  lettere  a),  b),  c)  ed  i)
          dell'art. 138, ovvero copia dei verbali e sentenze  di  cui
          al comma 1, lettere d), e), f), g)  ed  h)  dell'art.  138,
          osservate le norme della legge sul  registro  ove  occorra,
          oppure un estratto dell'atto  stesso  oppure  nel  caso  di
          fusione una certificazione rilasciata  dal  Registro  delle
          imprese o da altra autorita' competente, oppure,  nel  caso
          di cessione o di concessione di licenza, una  dichiarazione
          di cessione, di avvenuta cessione o di avvenuta concessione
          di licenza  firmata  dal  cedente  e  dal  cessionario  con
          l'elencazione  dei  diritti  oggetto   della   cessione   o
          concessione. L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  puo'
          richiedere che  la  copia  dell'atto  o  dell'estratto  sia
          certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale
          o da ogni altra autorita' pubblica competente; 
                b) il documento comprovante il pagamento dei  diritti
          prescritti. 
              2.  E'  sufficiente  una  sola  richiesta   quando   la
          trascrizione   riguarda   piu'   diritti   di    proprieta'
          industriale sia allo stato di  domanda  che  concessi  alla
          stessa  persona,  a  condizione  che  il  beneficiario  del
          cambiamento di titolarita' o dei  diritti  di  godimento  o
          garanzia o dell'atto da trascrivere sia lo stesso per tutti
          i titoli e che i numeri di tutte le domande e  di  tutti  i
          titoli  in  questione  siano   indicati   nella   richiesta
          medesima. 
              3. Quando vi sia  mandatario,  si  dovra'  unire  anche
          l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201. 
              4. Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare: 
                a) la data di presentazione  della  domanda,  che  e'
          quella della trascrizione; 
                b) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa,  o
          la denominazione e la sede, se trattasi di  societa'  o  di
          ente morale, nonche'  il  cognome,  nome  e  domicilio  del
          mandatario, quando vi sia; 
                c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione  si
          riferisce. 
              5.  I  documenti  e  le  sentenze,  presentati  per  la
          trascrizione,  vengono  conservati  dall'Ufficio   italiano
          brevetti e marchi. 
              6. Le richieste  di  cancellazione  delle  trascrizioni
          debbono essere fatte nelle stesse forme  e  con  le  stesse
          modalita' stabilite per  le  domande  di  trascrizione.  Le
          cancellazioni devono essere eseguite mediante annotazione a
          margine. 
              7.  Qualora,  per  la  trascrizione  dei   diritti   di
          garanzia, sia necessario convertire l'ammontare del credito
          in moneta nazionale, tale conversione sara' fatta  in  base
          al corso del cambio del giorno in cui la garanzia e'  stata
          concessa.»