Art. 108 
 
(Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 197 del Codice il comma l e' abrogato. 
2. All'articolo 197 del Codice il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
" 6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad un  diritto  di
proprieta' industriale sottoscritte dal titolare e  le  sentenze  che
pronunciano la nullita' o  la  decadenza  dei  titoli  di  proprieta'
industriale pervenute all'Ufficio italiano brevetti e  marchi  devono
essere annotate sulla raccolta degli originali e di esse deve  essere
data notizia nel Bollettino ufficiale.". 
 
 
          Nota all'art. 108: 
              - Si riporta il testo dell'art. 197 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 , come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 197 (Annotazioni). - 1.(abrogato). 
              2. I mutamenti del nome o del  domicilio  del  titolare
          del diritto di proprieta' industriale o del suo mandatario,
          se vi sia, devono essere portati a conoscenza  dell'Ufficio
          per l'annotazione sul registro di cui all'art. 185 
              3. La domanda di annotazione di cambiamento di  nome  o
          indirizzo deve essere redatta in unico esemplare secondo le
          prescrizioni di cui al regolamento di attuazione 
              4. E' sufficiente una sola richiesta quando la modifica
          riguarda piu' diritti di proprieta'  industriale  sia  allo
          stato di domanda che concessi. 
              5. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  si
          applicano  al  cambiamento  di  nome  o  di  indirizzo  del
          mandatario di cui all'art. 201. 
              6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad  un
          diritto di proprieta' industriale sottoscritte dal titolare
          e le sentenze che pronunciano la nullita'  o  la  decadenza
          dei titoli di proprieta' industriale pervenute  all'Ufficio
          italiano brevetti e marchi  devono  essere  annotate  sulla
          raccolta degli originali e di esse deve essere data notizia
          nel Bollettino Ufficiale.»