Art. 119 
 
(Modifiche all'articolo 224 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 224, comma 2, del Codice, le  parole:  "dall'articolo
30" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 39". 
 
 
          Nota all'art. 119: 
              - Si riporta il testo dell'art. 224 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  224  (Risorse  finanziarie).  -   1.   L'Ufficio
          italiano brevetti e marchi  provvede  all'assolvimento  dei
          propri  compiti  ed  al  finanziamento  della  ricerca   di
          anteriorita' con le risorse di bilancio iscritte allo stato
          di previsione della spesa  del  Ministero  delle  attivita'
          produttive, con i corrispettivi direttamente riscossi per i
          servizi resi in materia di proprieta' industriale. 
              2. Il Ministero delle attivita' produttive  provvede  a
          corrispondere   annualmente   il   cinquanta   per    cento
          dell'ammontare delle tasse di cui al  comma  1  all'Ufficio
          europeo dei brevetti,  cosi'  come  previsto  dall'art.  39
          della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973,  ratificata
          dalla legge 25 maggio 1978, n. 260. 
              3.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi   provvede
          all'assolvimento dei propri compiti anche con i  versamenti
          ed  i  rimborsi  eventualmente  effettuati   da   organismi
          internazionali di proprieta' industriale ai quali  l'Italia
          partecipa e con ogni altro  provento  derivante  dalla  sua
          attivita'.»