Art. 12 
 
(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 19 del Codice, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
" 3. Anche le  amministrazioni  dello  Stato,  delle  regioni,  delle
province e dei comuni  possono  ottenere  registrazioni  di  marchio,
anche aventi  ad  oggetto  elementi  grafici  distintivi  tratti  dal
patrimonio  culturale,  storico,  architettonico  o  ambientale   del
relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo
sfruttamento  del  marchio  a  fini  commerciali,   compreso   quello
effettuato mediante la concessione di  licenze  e  per  attivita'  di
merchandising,  dovranno  essere  destinati  al  finanziamento  delle
attivita' istituzionali o alla copertura  degli  eventuali  disavanzi
pregressi dell'ente.". 
 
 
          Nota all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 del citato  d.lgs.n.
          30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  19  (Diritto  alla  registrazione).  -  1.  Puo'
          ottenere una registrazione per  marchio  d'impresa  chi  lo
          utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella  fabbricazione
          o commercio di prodotti  o  nella  prestazione  di  servizi
          della  propria  impresa  o  di  imprese  di  cui  abbia  il
          controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. 
              2. Non puo' ottenere una registrazione per  marchio  di
          impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede. 
              3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni,
          delle province e dei comuni possono ottenere  registrazioni
          di  marchio,  anche  aventi  ad  oggetto  elementi  grafici
          distintivi  tratti  dal  patrimonio   culturale,   storico,
          architettonico o ambientale  del  relativo  territorio;  in
          quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo  sfruttamento
          del marchio a fini commerciali, compreso quello  effettuato
          mediante la concessione  di  licenze  e  per  attivita'  di
          merchandising, dovranno essere destinati  al  finanziamento
          delle  attivita'  istituzionali  o  alla  copertura   degli
          eventuali disavanzi pregressi dell'ente.»