Art. 124 
 
(Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 242 del Codice,  dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il
seguente: 
" 2-bis. I diritti annuali versati dalla  data  di  deposito  per  il
mantenimento in vita delle domande  e  delle  privative  per  novita'
vegetali gia' depositate o concesse alla data del 29 marzo 1999  sono
considerati  valido  pagamento  dei  corrispondenti  diritti  annuali
dovuti dalla concessione della privativa in conformita'  all'articolo
25 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.". 
 
 
          Note all'art. 124: 
              - Si riporta il testo dell'art. 242 del citato d.  lgs.
          n. 30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  242  (Durata   della   privativa).   -   1.   Le
          disposizioni dell'art. 109 del presente codice si applicano
          ai  brevetti   per   nuove   varieta'   vegetali   concessi
          conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12
          agosto 1975, n. 974, non scaduti o decaduti  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre  1998,
          n. 455. 
              2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in
          vigore del decreto legislativo 3  novembre  1998,  n.  455,
          hanno  compiuto  seri   ed   effettivi   investimenti   per
          l'utilizzo  delle  nuove  varieta'  vegetali  coperte   dal
          diritto di costitutore hanno diritto  di  ottenere  licenza
          obbligatoria gratuita e non esclusiva  per  il  periodo  di
          maggior  durata.  Questa  facolta'  non   si   applica   ai
          contraffattori dei diritti non ancora scaduti. 
              2-bis. I diritti annuali versati dalla data di deposito
          per il mantenimento in vita delle domande e delle privative
          per novita' vegetali gia' depositate o concesse  alla  data
          del 29 marzo 1999 sono  considerati  valido  pagamento  dei
          corrispondenti diritti  annuali  dovuti  dalla  concessione
          della privativa in  conformita'  all'art.  25  del  decreto
          legislativo 3 novembre 1998, n. 455.»