Art. 128 
 
                         (Norme transitorie) 
 
1. Le domande di brevetto o di registrazione, quelle di  trascrizione
e annotazione e le istanze, anche se gia' depositate al momento della
data di entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo,  sono
trattate secondo le disposizioni in esso contenute. 
2.  Gli  articoli  120  e  122  del  Codice  si  applicano  anche  ai
procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore  del  presente
decreto legislativo.