Art. 25 
 
(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 45, comma  1,  del  Codice,  le  parole:  "invenzioni
nuove" sono sostituite dalle seguenti: "invenzioni, di  ogni  settore
della tecnica, che sono nuove e". 
2. All'articolo 45, comma 3, del Codice,  la  parola:  "concerna"  e'
sostituita dalla seguente: "concerne". 
3. All'articolo 45 del Codice 1 commi  4  e  5  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
 "4. Non possono costituire oggetto di brevetto: 
   a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del  corpo
umano o animale e i metodi di diagnosi applicati  al  corpo  umano  o
animale; 
   b) le varieta' vegetali e  le  razze  animali  ed  i  procedimenti
essenzialmente  biologici  di  produzione  di  animali  o   vegetali,
comprese le nuove varieta' vegetali rispetto alle quali  l'invenzione
consista esclusivamente nella modifica  genetica  di  altra  varieta'
vegetale, anche se detta modifica e' il frutto di un procedimento  di
ingegneria genetica. 
 5. La disposizione del  comma  4  non  si  applica  ai  procedimenti
microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi  procedimenti,
nonche' ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per
l'uso di uno dei metodi nominati.". 
4. All'articolo 45 del Codice dopo il comma 5 e' aggiunto,  in  fine,
il seguente: 
" 5-bis. Non possono costituire oggetto  di  brevetto  le  invenzioni
biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies.". 
 
 
          Nota all'art. 25: 
              - Si riporta il testo dell'art. 45 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  45  (Oggetto  del  brevetto).   -   1.   Possono
          costituire  oggetto   di   brevetto   per   invenzione   le
          invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e
          che implicano un'attivita' inventiva e sono atte  ad  avere
          un'applicazione industriale. 
              2. Non sono considerate come invenzioni  ai  sensi  del
          comma 1 in particolare: 
                a) le scoperte, le teorie  scientifiche  e  i  metodi
          matematici; 
                b) i piani, i principi  ed  i  metodi  per  attivita'
          intellettuali, per gioco o per attivita' commerciale  ed  i
          programmi di elaboratore; 
                c) le presentazioni di informazioni. 
              3.  Le  disposizioni   del   comma   2   escludono   la
          brevettabilita' di cio' che in esse e' nominato solo  nella
          misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne
          scoperte, teorie,  piani,  principi,  metodi,  programmi  e
          presentazioni di informazioni considerati in quanto tali. 
              4. Non possono costituire oggetto di brevetto: 
                a)  i  metodi  per  il   trattamento   chirurgico   o
          terapeutico del  corpo  umano  o  animale  e  i  metodi  di
          diagnosi applicati al corpo umano o animale; 
                b) le varieta' vegetali  e  le  razze  animali  ed  i
          procedimenti  essenzialmente  biologici  di  produzione  di
          animali o vegetali, comprese  le  nuove  varieta'  vegetali
          rispetto alle quali  l'invenzione  consista  esclusivamente
          nella modifica genetica di altra varieta'  vegetale,  anche
          se detta modifica  e'  il  frutto  di  un  procedimento  di
          ingegneria genetica. 
              5. La disposizione  del  comma  4  non  si  applica  ai
          procedimenti  microbiologici  ed   ai   prodotti   ottenuti
          mediante  questi  procedimenti,  nonche'  ai  prodotti,  in
          particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di  uno
          dei metodi nominati.». 
              « 5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto  le
          invenzioni biotecnologiche di cui all'art. 81-quinquies.»