Art. 26 
 
(Modifiche alla rubrica ed all'articolo 46 del decreto legislativo 10
                        febbraio 2005, n. 30) 
 
1.  All'articolo  46  del  Codice  la  rubrica  e'  sostituita  dalla
seguente: "Novita'". 
2. All'articolo 46, comma 3, del  Codice,  le  parole:  "di  brevetto
nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "di brevetto italiano"; le
parole: "o internazionali" e le parole: "e aventi effetto  per"  sono
soppresse. 
 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta il testo dell'art. 46 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 46 (Novita'). - 1. Un'invenzione  e'  considerata
          nuova se non e' compresa nello stato della tecnica. 
              2. Lo stato della tecnica e' costituito da  tutto  cio'
          che e' stato reso accessibile al  pubblico  nel  territorio
          dello Stato o all'estero  prima  della  data  del  deposito
          della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta
          od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. 
              3. E' pure considerato come compreso nello stato  della
          tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano  o  di
          domande di brevetto europeo designanti per l'Italia,  cosi'
          come  sono  state  depositate,  che  abbiano  una  data  di
          deposito anteriore a quella menzionata nel comma  2  e  che
          siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche
          in questa data o piu' tardi. 
              4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono  la
          brevettabilita' di una sostanza o di  una  composizione  di
          sostanze gia' compresa nello stato della  tecnica,  purche'
          in funzione di una nuova utilizzazione.»