Art. 31 
 
(Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1.  All'articolo  54,  comma  1,  dopo  le   parole:   "al   presunto
contraffattore."  sono  inserite  le  seguenti:  "Salvo  per   quanto
disposto dall'articolo 46, comma 3,". 
 
 
          Nota all'art. 31: 
              - Si riporta il testo dell'art. 54 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 54 (Effetti della domanda di brevetto europeo). -
          1.  La  protezione  conferita  dalla  domanda  di  brevetto
          europeo  ai  sensi  dell'art.  67,   paragrafo   1,   della
          Convenzione  sul  brevetto  europeo  del  5  ottobre  1973,
          ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, decorre  dalla
          data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile  al
          pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una
          traduzione in lingua italiana delle  rivendicazioni  ovvero
          l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore.
          Salvo per  quanto  disposto  dall'art.  46,  comma  3,  gli
          effetti della domanda di brevetto europeo sono  considerati
          nulli dall'origine  quando  la  domanda  stessa  sia  stata
          ritirata  o  respinta   ovvero   quando   la   designazione
          dell'Italia sia stata ritirata.»