Art. 36 
 
(Modifiche alla rubrica ed all'articolo 61 del decreto legislativo IO
                        febbraio 2005, n. 30) 
 
1. L'articolo 61 del Codice e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 61" 
 
(Certificato complementare per prodotti  medicinali  e  per  prodotti
                            fitosanitari) 
 
1. Fatto salvo quanto previsto per i certificati complementari di cui
all'articolo 81, commi da 1 a  4,  i  certificati  complementari  per
prodotti  medicinali  e  i  certificati  complementari  per  prodotti
fitosanitari, sono concessi dall'Ufficio italiano brevetti  e  marchi
sulla base dei regolamenti (CE) n. 469/2009, (CE) n. 1901/2006 e (CE)
n. 1610/96 e producono gli effetti previsti da tali regolamenti.".